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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 46935 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Liverani, presso il cui studio è Persona_1
elettivamente domiciliata, in Roma, Via Cassia 555, in forza di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: indennità di frequenza
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come negli scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, , in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore si è rivolta al Tribunale di Persona_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che, in data 27.05.2024, il minore rappresentato dalla essa ricorrente, aveva formulato domanda Persona_1
amministrativa di invalidità civile anche ai fini del riconoscimento della indennità di frequenza;
che, con verbale datato 11.09.2024, il minore era stato Persona_1
riconosciuto quale “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.118/71 L.298/90) - indennità di frequenza” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.05.2024 (all. 1); che successivamente, con il provvedimento del 20.09.2024 (all. 2), ricevuto in data
02.10.2024, l' aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennità di frequenza CP_1
per il seguente motivo: “Superamento dei limiti di reddito (fasce 30, 34, pensione ciechi parziali/assoluti, sordomuti).”; che, in seguito alla richiesta di chiarimenti, l' aveva CP_1
comunicato che alla base del rigetto vi era il contributo al mantenimento del minore, corrisposto alla madre dal padre in virtù di sentenza di separazione (all. 3); che, in data
21.10.2024, a mezzo del proprio difensore, aveva inoltrato diffida rimasta priva di riscontro (all.ti 4 e 5); che il minore non aveva redditi propri (all.ti 6 e 7); che il minore,
a far data dalla domanda, frequentava la Scuola Media Statale “Bruno Buozzi” di Via
Cassia 1694; in particolare, nell'anno scolastico 2023/2024, la seconda classe media e, attualmente nell'anno scolastico 2024/2025, la terza classe, così risultante dagli attestati di frequenza rilasciati dall'istituto (all.ti 8 e 9); che ad oggi, nonostante il tempo trascorso, l' non aveva ancora provveduto a corrispondere la prestazione richiesta, CP_1
né gli arretrati dovuti a decorrere dalla domanda amministrativa.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, evidenziata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per beneficiare della prestazione assistenziale in oggetto, ha concluso, chiedendo di: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di indennità di frequenza del 20.09.2024 notificato in data 02.10.2024; 2) accertare e dichiarare il diritto del minore alla prestazione di indennità di frequenza a far Persona_1
data dalla domanda amministrativa del 27.05.2024 e, conseguentemente, condannare
l' in persona del l.r.p.t., a pagare la prestazione in favore della parte ricorrente CP_1
nonché tutti gli arretrati a far data della domanda amministrativa e sino all'effettivo pagamento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituito in giudizio l' , di cui pertanto è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione della sola parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 289/1990, per i minori per i quali siano state riconosciute le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, è prevista una indennità di frequenza (non cumulabile con la indennità di accompagnamento e di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 L.118/71 ed alle medesime condizioni reddituali), ove sussista il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione;
e ciò sia per la frequenza di centri di formazione o addestramento professionale, sia per la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali.
Per tale assegno di frequenza le finalità rieducative sono dunque riconosciute anche in relazione alla frequenza delle scuole di qualsiasi ordine e grado.
La ratio della disposizione è quella di accordare una assistenza al minore che, a seguito della infermità, debba essere aiutato nel reinserimento scolastico e che venga pagina 3 di 5 considerato bisognoso e meritevole dell'assistenza per essere la infermità appunto suscettibile di ulteriore cura ed emenda sotto il profilo sanitario, come dimostrato in concreto dalla sussistenza, almeno periodica, di tali trattamenti terapeutici.
L'indennità in esame è, inoltre, erogata alle medesime condizioni reddituali previste per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili, con esclusione del cumulo con i redditi dei genitori ex L. 33/80.
Ebbene, nel caso in esame ricorrono tutti i requisiti per l'erogazione dell'indennità di frequenza.
Sussiste il requisito sanitario, riconosciuto con verbale datato 11.09.2024, da cui risulta che il minore è “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere Persona_1
le funzioni e i compiti propri della sua età (L.118/71 L.298/90) - indennità di frequenza” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.05.2024 (all. 1).
Sussiste il requisito della frequenza, posto che a far data dalla domanda, il minore frequentava la Scuola Media Statale “Bruno Buozzi” di Via Cassia 1694: in particolare, nell'anno scolastico 2023/2024, la seconda media e, attualmente nell'anno scolastico
2024/2025, la terza media, così risultante dagli attestati di frequenza rilasciati dall'istituto (all.ti 8 e 9).
Sussiste infine il contestato requisito reddituale, posto che il minore non ha redditi propri
(all.to 7 – certificazione dell'Agenzia delle Entrate), che non rilevano gli eventuali redditi dei genitori e che non può certo essere ritenuto reddito del minore l'importo dell'assegno di mantenimento che il padre deve versare alla madre in forza della sentenza di separazione. Il mantenimento fornito dai genitori ai figli non costituisce certo reddito, trovando titolo negli obblighi nascenti dagli artt. 147 e 337 ter c.c. e non essendo soggetto a tassazione. Diversamente opinando, si giungerebbe alla paradossale conseguenza di discriminare i figli di genitori divorziati o separati, in quanto beneficiari di un assegno di mantenimento di importo predeterminato, rispetto ai figli di genitori non divorziati o separati, comunque mantenuti, ma al di fuori di una specifica previsione di un importo fisso mensile, con un contributo economico non quantificabile a priori.
pagina 4 di 5 Per tutto quanto sin qui osservato, deve concludersi per la fondatezza del ricorso.
Va quindi dichiarato il diritto del minore a percepire l'indennità di Persona_1
frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 27.5.2024. Segue la condanna dell' a corrispondere la prestazione assistenziale in questione alla ricorrente, in CP_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, e dunque a pagarle anche tutti i ratei arretrati con la suddetta decorrente, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del minore a percepire l'indennità Persona_1
di frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 27.5.2024;
2. Per l'effetto, condanna l' a corrispondere la prestazione assistenziale in CP_1
questione alla ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, e dunque a pagarle anche tutti i ratei arretrati con la suddetta decorrente, oltre interessi come per legge.
3. Condanna altresì l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da CP_1
distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 46935 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Liverani, presso il cui studio è Persona_1
elettivamente domiciliata, in Roma, Via Cassia 555, in forza di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: indennità di frequenza
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come negli scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, , in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore si è rivolta al Tribunale di Persona_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che, in data 27.05.2024, il minore rappresentato dalla essa ricorrente, aveva formulato domanda Persona_1
amministrativa di invalidità civile anche ai fini del riconoscimento della indennità di frequenza;
che, con verbale datato 11.09.2024, il minore era stato Persona_1
riconosciuto quale “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.118/71 L.298/90) - indennità di frequenza” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.05.2024 (all. 1); che successivamente, con il provvedimento del 20.09.2024 (all. 2), ricevuto in data
02.10.2024, l' aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennità di frequenza CP_1
per il seguente motivo: “Superamento dei limiti di reddito (fasce 30, 34, pensione ciechi parziali/assoluti, sordomuti).”; che, in seguito alla richiesta di chiarimenti, l' aveva CP_1
comunicato che alla base del rigetto vi era il contributo al mantenimento del minore, corrisposto alla madre dal padre in virtù di sentenza di separazione (all. 3); che, in data
21.10.2024, a mezzo del proprio difensore, aveva inoltrato diffida rimasta priva di riscontro (all.ti 4 e 5); che il minore non aveva redditi propri (all.ti 6 e 7); che il minore,
a far data dalla domanda, frequentava la Scuola Media Statale “Bruno Buozzi” di Via
Cassia 1694; in particolare, nell'anno scolastico 2023/2024, la seconda classe media e, attualmente nell'anno scolastico 2024/2025, la terza classe, così risultante dagli attestati di frequenza rilasciati dall'istituto (all.ti 8 e 9); che ad oggi, nonostante il tempo trascorso, l' non aveva ancora provveduto a corrispondere la prestazione richiesta, CP_1
né gli arretrati dovuti a decorrere dalla domanda amministrativa.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, evidenziata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per beneficiare della prestazione assistenziale in oggetto, ha concluso, chiedendo di: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di indennità di frequenza del 20.09.2024 notificato in data 02.10.2024; 2) accertare e dichiarare il diritto del minore alla prestazione di indennità di frequenza a far Persona_1
data dalla domanda amministrativa del 27.05.2024 e, conseguentemente, condannare
l' in persona del l.r.p.t., a pagare la prestazione in favore della parte ricorrente CP_1
nonché tutti gli arretrati a far data della domanda amministrativa e sino all'effettivo pagamento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituito in giudizio l' , di cui pertanto è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione della sola parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 289/1990, per i minori per i quali siano state riconosciute le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, è prevista una indennità di frequenza (non cumulabile con la indennità di accompagnamento e di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 L.118/71 ed alle medesime condizioni reddituali), ove sussista il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione;
e ciò sia per la frequenza di centri di formazione o addestramento professionale, sia per la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali.
Per tale assegno di frequenza le finalità rieducative sono dunque riconosciute anche in relazione alla frequenza delle scuole di qualsiasi ordine e grado.
La ratio della disposizione è quella di accordare una assistenza al minore che, a seguito della infermità, debba essere aiutato nel reinserimento scolastico e che venga pagina 3 di 5 considerato bisognoso e meritevole dell'assistenza per essere la infermità appunto suscettibile di ulteriore cura ed emenda sotto il profilo sanitario, come dimostrato in concreto dalla sussistenza, almeno periodica, di tali trattamenti terapeutici.
L'indennità in esame è, inoltre, erogata alle medesime condizioni reddituali previste per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili, con esclusione del cumulo con i redditi dei genitori ex L. 33/80.
Ebbene, nel caso in esame ricorrono tutti i requisiti per l'erogazione dell'indennità di frequenza.
Sussiste il requisito sanitario, riconosciuto con verbale datato 11.09.2024, da cui risulta che il minore è “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere Persona_1
le funzioni e i compiti propri della sua età (L.118/71 L.298/90) - indennità di frequenza” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.05.2024 (all. 1).
Sussiste il requisito della frequenza, posto che a far data dalla domanda, il minore frequentava la Scuola Media Statale “Bruno Buozzi” di Via Cassia 1694: in particolare, nell'anno scolastico 2023/2024, la seconda media e, attualmente nell'anno scolastico
2024/2025, la terza media, così risultante dagli attestati di frequenza rilasciati dall'istituto (all.ti 8 e 9).
Sussiste infine il contestato requisito reddituale, posto che il minore non ha redditi propri
(all.to 7 – certificazione dell'Agenzia delle Entrate), che non rilevano gli eventuali redditi dei genitori e che non può certo essere ritenuto reddito del minore l'importo dell'assegno di mantenimento che il padre deve versare alla madre in forza della sentenza di separazione. Il mantenimento fornito dai genitori ai figli non costituisce certo reddito, trovando titolo negli obblighi nascenti dagli artt. 147 e 337 ter c.c. e non essendo soggetto a tassazione. Diversamente opinando, si giungerebbe alla paradossale conseguenza di discriminare i figli di genitori divorziati o separati, in quanto beneficiari di un assegno di mantenimento di importo predeterminato, rispetto ai figli di genitori non divorziati o separati, comunque mantenuti, ma al di fuori di una specifica previsione di un importo fisso mensile, con un contributo economico non quantificabile a priori.
pagina 4 di 5 Per tutto quanto sin qui osservato, deve concludersi per la fondatezza del ricorso.
Va quindi dichiarato il diritto del minore a percepire l'indennità di Persona_1
frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 27.5.2024. Segue la condanna dell' a corrispondere la prestazione assistenziale in questione alla ricorrente, in CP_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, e dunque a pagarle anche tutti i ratei arretrati con la suddetta decorrente, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del minore a percepire l'indennità Persona_1
di frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 27.5.2024;
2. Per l'effetto, condanna l' a corrispondere la prestazione assistenziale in CP_1
questione alla ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, e dunque a pagarle anche tutti i ratei arretrati con la suddetta decorrente, oltre interessi come per legge.
3. Condanna altresì l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da CP_1
distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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