Articolo 5 della Legge 13 giugno 1962, n. 855
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 agosto 1962
Art. 5.
Le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono facoltate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a far ricorso in ogni caso alla trattativa privata, tenuto conto della particolare natura dei contratti stessi.
Parimenti gli atti e i contratti relativi alla gestione e manutenzione degli immobili possono essere stipulati senz'altro a trattativa privata, salvo che l'importo di essi superi le lire 4.500.000, nel qual caso la trattativa privata e' ammessa quando ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti.
La costruzione di nuovi fabbricati su aree di proprieta' delle Casse pensioni sara' aggiudicata a mezzo di asta pubblica o appalto concorso, con unica gara o con gare distinte per l'aggiudicazione del progetto e per l'esecuzione dell'opera.
I versamenti degli importi relativi ai depositi connessi alla locazione dei beni immobili di proprieta' delle Casse pensioni saranno effettuati direttamente alle Casse stesse.
Nei casi di acquisto di fabbricati ultimati o in corso di costruzione le trattative preliminari per l'istruttoria dell'offerta di vendita e il procedimento amministrativo per la stipula del relativo contratto possono aver luogo rispettivamente prima dell'ultimazione della costruzione ovvero prima della ultimazione delle opere di cui ai primo comma del precedente articolo 3.
Entrata in vigore il 7 agosto 1962