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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2571/2023, estensore
Dott.ssa Francesca Saioni promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAMILLO Parte_1 C.F._1
BEVILACQUA, elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZETTA GUASTALLA 7, presso il difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE FANARA, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA
SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso il difensore CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in qualità di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuto ammissibile l'appello della OR contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 2571/2023, ed in totale riforma della stessa: nel merito:
pagina 1 di 9 1) in via principale, per le ragioni (tutte) di cui al ricorso ex art. 442 c.p.c. e del presente atto d'appello, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a richiedere la cancellazione della stessa dalla gestione commercianti , e per l'effetto, ordinare all'istituto la cancellazione dell'iscrizione della OR CP_1
con effetto dal 04.08.2021 ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia, per i motivi Pt_1
tutti di cui al presente ricorso.
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito articolate precedute dall'espressione “vero che”:
1) la gestione delle varie locazioni non ché di tutte le attività che ne derivano è affidata al dott.
[...]
che collabora con la società “Immobiliare s.a.s.”, gestendo le locazioni, cura e Persona_1 predisporre le fatture dei canoni di affitto così come l'invio delle stesse agli inquilini e allo SDI;
lo stesso, si occupa altresì del calcolo e del versamento dell'imposta di registro annuale e dell'eventuale calcolo dell'aggiornamento ISTAT oltre a predisporre eventuali solleciti di pagamento da trasmettere agli inquilini morosi.
Si indicano a testi: sig. ; sig. . Persona_1 Testimone_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (comprese spese generali e il rimborso del c.u.) per entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta così giudicare:
Rigettare il ricorso in appello, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua statuizione la Sentenza del Tribunale di Milano n 2571/23 del 9.8.2023
Ritenere inammissibile la prova testimoniale dedotta
Con la vittoria delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 2571/23 pubblicata il 09/08/23 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da contro , condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate Parte_1 CP_1
in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Con ricorso depositato in data 13/03/23 aveva convenuto in giudizio l' , chiedendo Parte_1 CP_1
al Tribunale di dichiarare il proprio diritto alla cancellazione della propria posizione contributiva presso la Gestione Commercianti con effetto dal 04.08.2021 e di conseguenza ordinare all'Istituto la cancellazione predetta. A supporto di tale domanda la ricorrente deduceva di essere socia accomandataria della Immobiliare s.a.s. di OS DA & C. dal 26.07.2010 e di essersi iscritta pagina 2 di 9 volontariamente “pur non essendone in alcun modo obbligata”, alla Gestione Commercianti con CP_1 decorrenza dall'01.05.2011; prima di tale data dichiarava di essere stata impiegata in altre attività lavorative, sia come lavoratrice dipendente sia come titolare di un'impresa commerciale che la stessa gestiva a Savona, attività poi cessata a far data dal 30.04.2011; in data 04 agosto 2021 la ricorrente, avendo raggiunto l'età pensionabile e avendo altresì maturato i contributi utili per l'erogazione della pensione, aveva inviato all' di Milano Nord la domanda di cancellazione dalla Gestione CP_1
commercianti, dichiarando di non svolgere attività di impresa, non occupandosi direttamente della gestione delle varie locazioni, ma limitandosi ad intrattenere rapporti con il commercialista della società.
La domanda veniva respinta dall'ente con la seguente motivazione: “da un riscontro in CCIAA la sig.ra risulta ricoprire la carica di socio accomandatario della Società Immobiliare s.a.s. di OS DA
& C. e pertanto si conferma l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti”.
Esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'odierna appellante adiva il Tribunale insistendo per l'annullamento della sua posizione contributiva e chiedendo di provare per testimoni che la società aveva come attività effettiva la locazione di immobili propri e che la gestione della società era svolta dal sig. , il quale si occupava altresì di tutti gli adempimenti fiscali. Persona_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale non ammetteva la prova per testi richiesta dalla ricorrente e respingeva il ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, così come stabilito dall'art. 1, comma 203 L. 662/1996, rilevando come la ricorrente, essendo socia accomandataria della società, avesse l'esercizio esclusivo dell'impresa oltre ad essere responsabile della conduzione della stessa, con occupazione abituale e prevalente come dichiarato dalla medesima al momento dell'iscrizione della sua posizione nel registro delle imprese. Il Tribunale concludeva quindi così statuendo: “A fronte delle pacifiche, suddette circostanze, sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare, con prova contraria, la presunzione dell' e, in particolare, Controparte_2 dimostrare l'estraneità dell'attività aziendale all'ambito prettamente imprenditoriale/commerciale nel senso fatto proprio dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità o, comunque, la presenza di altri soggetti deputati al perseguimento dell'oggetto sociale. […] Considerato che la carenza probatoria concerne l'attività principale della società, quanto dedotto in ordine al conferimento di incarico a terzi per la gestione dei dati contabili e fiscali, non può ritenersi idoneo e sufficiente a soddisfare l'onere probatorio di cui si discute”.
con atto depositato in data 09/02/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
pagina 3 di 9 Con l'unico motivo di gravame, l'appellante chiede la riforma della sentenza con conseguente diritto della stessa ad essere cancellata dalla gestione commercianti a far data dal 1.05.2021, non sussistendone i presupposti di legge.
Parte appellante censura la decisione del primo Giudice, il quale, pur avendo accertato il carattere volontario dell'apertura della posizione contributiva operata dalla stessa, aveva erroneamente invertito l'onere probatorio facendolo ricadere sulla ricorrente, quando invece era l' a dover fornire la CP_1 prova dei requisiti richiesti dalla legge per la sussistenza dell'obbligo di iscrizione. L' , invece, CP_1
non aveva prodotto, come da suo onere, alcuna dichiarazione dei redditi né provato alcun versamento contributivo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il quale aveva errato nella valutazione delle circostanze, dal momento che, dall'analisi dei documenti prodotti dall'ente, emergeva, che il modulo prestampato della Camera di Commercio (cfr. doc. 1 fascicolo avversario) prevedeva solo la possibilità di “flaggare” una delle due ipotesi alternative di iscrizione o di non iscrizione, già precompilate e non modificabili;
certamente non può trattarsi di “prova presuntiva” circa la partecipazione con abitualità e prevalenza della ricorrente nell'attività aziendale dal maggio 2011, così come invece erroneamente affermato dal primo Giudice.
Da ultimo, parte appellante denuncia l'affermazione del primo Giudice secondo cui in virtù della qualità che le è propria (ovvero di socio accomandatario), la ha tutti i poteri di gestione e di Pt_1
amministrazione ordinaria e straordinaria della società, opponendo la giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova di cui l'ente è gravato deve incentrarsi sulla effettiva attività abituale e prevalente all'interno della società, mentre ulteriori elementi quali la qualifica formale rivestita e le dichiarazioni reddituali costituiscono una prova soltanto nella misura in cui contribuiscono all'accertamento di una situazione fattuale, non potendo considerarsi sufficienti di per sé alla dimostrazione del requisito di legge per l'iscrizione alla gestione previdenziale.
L'appellante, poi, ripropone la propria eccezione relativa all'attività della società Immobiliare sas di
OS DA & c., di cui l'appellante era socia accomandataria: questa non poteva qualificarsi come esercente attività commerciale, in quanto la stessa si limitava a gestire i contratti di locazione dei due immobili di cui era proprietaria. L'appellante lamentava, a tale proposito, la mancata ammissione della prova orale formulata in primo grado, reiterando la richiesta, come da conclusioni in epigrafe riportate.
Con memoria depositata in data 05/04/24 si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del CP_1
ricorso e la contestuale conferma della sentenza, ritenendo sussistenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti riconosciuti dalla stessa tramite la richiesta di iscrizione proprio in Pt_1
relazione alla attività svolta nella società, per cui la richiesta di cancellazione non poteva accogliersi non essendo mutata la posizione della medesima nella compagine sociale.
pagina 4 di 9 All'udienza del 8.5.2024 il Collegio ha ammesso la prova per testi richiesta dall'appellante in primo grado;
espletate le testimonianze all'udienza del 19.6.2024, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 11.12.2024.
***
L'appello è fondato per i seguenti motivi.
I principi di diritto che devono guidare la valutazione della fattispecie sono riportati nel precedente di questa Corte di Appello di Milano n. 1962/2017 (Pres. Est Casella) che il Collegio condivide e richiama, come segue:
“Ciò premesso, si deve ritenere non corretta l'affermazione secondo cui l'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti per il socio accomandatario della s.a.s. dovrebbe sorgere automaticamente, in ragione della posizione rivestita all'interno della società, essendo l'accomandatario l'unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della s.a.s.. La L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per
l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge...". L'art. 2 della legge stabiliva che
"Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'art. 1, lett. a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica". L'art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; L. n. 160 del 1975, art. 29) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stato sostituito dalla partecipazione personale "con carattere di abitualità e prevalenza". Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha
pagina 5 di 9 esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art.
2. I soci devono possedere
i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 cit., comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività". Perché, quindi, sorga
l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche
l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della società in nome collettivo e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art.
2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo".
Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale
o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma
pagina 6 di 9 per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
Va anche richiamata la giurisprudenza consolidata di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 18892/2023) secondo cui “questa Corte ha pure già affermato il principio secondo cui, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile locato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24/05/2018, n. 12981); e che, inoltre,
l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v. Cass. 30/12/2016, n.
27588).”
Ciò premesso, la fattispecie concreta presenta la peculiarità per cui la Sig.ra aveva chiesto ed Pt_1 ottenuto l'iscrizione alla Gestione Commercianti nel 2011, pure (secondo quanto dalla medesima dedotto) ritenendosi non obbligata in tal senso, e ha qualificato la propria iscrizione come volontaria.
Tale affermazione non appare corretta, posto che l'iscrizione alla gestione previdenziale in questione deve essere effettuata quanto ne ricorrano i presupposti di legge, non essendo lasciata ad una libera opzione del contribuente versare i contributi se non sussistono i presupposti per l'iscrizione, (salva la diversa questione della possibilità di versare contributi volontari). Ciò, del resto, risulta anche dal modulo prestampato (integrazione della dichiarazione al Registro delle Imprese nel caso di richieste di iscrizione, variazione o cancellazione) prodotto dall' come doc. 1, in cui l'alternativa è fra la CP_1 dichiarazione di essere tenuto all'iscrizione all' e la dichiarazione di non esserne tenuto. La Sig.ra CP_1
ha, poi, chiesto la cancellazione dalla gestione previdenziale non avendone più interesse, in Pt_1
quanto già pensionata, ed in giudizio ha limitato la domanda al periodo posteriore al 4.8.2021. A fronte della qualificazione dell'iscrizione pregressa come volontaria, l' nulla ha eccepito ritenendo, CP_1 evidentemente, che sussistessero i requisiti di legge per l'iscrizione; dunque, non pare che costituisca oggetto del processo, in difetto di qualsiasi domanda in tal senso, la verifica della legittimità dell'iscrizione per il periodo precedente alla domanda di cancellazione del 4.8.2021, anche perché nulla
è stato precisato dalle parti circa il versamento dei relativi contributi in relazione alla posizione dell'appellante entro la Immobiliare sas di OS DA & c..
Appare quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, debba essere accertata in concreto la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, limitatamente al pagina 7 di 9 periodo contestato dall'appellante. Anzitutto, dalla documentazione in atti (elenco immobili tratto dal catasto, doc. 1bis di parte appellante) risulta che la società è proprietaria di due immobili, uno di categoria C/1 (negozio) di 185 mq e uno di categoria A/3 (abitazione) di 3,5 vani, entrambi situati in
Milano Via Antonio Mambretti 2.
È apparsa ammissibile e rilevante la prova per testi richiesta dalla ricorrente in primo grado, sia in ordine all'attività effettiva della società, sia in ordine al ruolo della entro la stessa, ciò a Pt_1
prescindere dalla questione relativa all'individuazione della parte su cui gravava l'onere della prova, da ritenersi superata, appunto, dall'istanza istruttoria di parte ricorrente.
Il sig. , figlio della sig.ra , ha dichiarato: “Sono commercialista e mi sono Testimone_1 Pt_1
occupato insieme a mio padre della contabilità, elaborazione fattura elettronica, dichiarazioni iva, quindi dell'aspetto contabile fiscale, elaboravamo anche le fatture (canoni di affitto dell'inquilino).
All'inizio era un immobile dove c'era un solo negozio poi l'immobile è stato suddiviso ricavandone un'abitazione però l'inquilino era sempre lo stesso per quanto mi possa ricordare anche se non sono del tutto sicuro. Mi occupo dell'immobiliare come ho detto sopra da circa 3, 4 anni ovvero da quando è iniziata la fatturazione elettronica”.
Il secondo testimone, (ex compagno della sig.ra ) ha riferito: “mi Testimone_2 Pt_1
occupo della società in questo senso: ho procurato l'inquilino (circa una decina di anni fa) due o tre anni fa l'inquilino mi ha chiesto di poter suddividere il negozio ricavandone un appartamento. Ho curato la pratica catastale incaricando un professionista. L'inquilino è sempre rimasto lo stesso nel tempo e ha un supermercato. Ho gestito i rapporti con l'inquilino, compresi i solleciti. Mantengo i rapporti con l'amministratore di condominio, mentre mio figlio fa le fatture e la contabilità. La società emette solo le fatture per i canoni. ADR la OR ha, in passato, redatto le fatture, ogni Pt_1
tanto veniva in ufficio per controllare il bilancio e firmare la dichiarazione dei redditi. La OR non aveva un altro lavoro, ogni tanto faceva delle collaborazioni, comunque sono circa 10 Pt_1
anni che non conviviamo più. Aveva anche un immobile di sua proprietà che affittava”.
Le concordi dichiarazioni testimoniali appaiono attendibili anche perché sono compatibili con le risultanze catastali e rendono evidente che l'attività della società non può dirsi commerciale nel senso inteso dalla giurisprudenza sopra citata, essendo limitata al godimento di un immobile di proprietà tramite locazione da molti anni al medesimo conduttore;
inoltre, non pare neppure integrato il requisito della abitualità e prevalenza, posto che le attività necessarie alla locazione ed agli adempimenti fiscali erano svolte dall'ex compagno e dal figlio.
Da tutto quanto sopra esposto consegue la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda formulata in primo grado.
pagina 8 di 9 Quanto alle spese di lite, il comportamento pregresso della , che aveva chiesto l'iscrizione Pt_1 alla Gestione Commercianti, giustifica la resistenza in giudizio da parte dell' e pertanto, vista la CP_1 peculiarità della fattispecie, il Collegio ritiene sussistenti le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 secondo comma c.p.c., come risultante dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2571/2023, dichiara il diritto della ricorrente alla cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza 4.8.2021 e condanna l'Istituto a CP_1
provvedere alla cancellazione medesima.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2571/2023, estensore
Dott.ssa Francesca Saioni promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAMILLO Parte_1 C.F._1
BEVILACQUA, elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZETTA GUASTALLA 7, presso il difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE FANARA, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA
SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso il difensore CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in qualità di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuto ammissibile l'appello della OR contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 2571/2023, ed in totale riforma della stessa: nel merito:
pagina 1 di 9 1) in via principale, per le ragioni (tutte) di cui al ricorso ex art. 442 c.p.c. e del presente atto d'appello, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a richiedere la cancellazione della stessa dalla gestione commercianti , e per l'effetto, ordinare all'istituto la cancellazione dell'iscrizione della OR CP_1
con effetto dal 04.08.2021 ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia, per i motivi Pt_1
tutti di cui al presente ricorso.
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito articolate precedute dall'espressione “vero che”:
1) la gestione delle varie locazioni non ché di tutte le attività che ne derivano è affidata al dott.
[...]
che collabora con la società “Immobiliare s.a.s.”, gestendo le locazioni, cura e Persona_1 predisporre le fatture dei canoni di affitto così come l'invio delle stesse agli inquilini e allo SDI;
lo stesso, si occupa altresì del calcolo e del versamento dell'imposta di registro annuale e dell'eventuale calcolo dell'aggiornamento ISTAT oltre a predisporre eventuali solleciti di pagamento da trasmettere agli inquilini morosi.
Si indicano a testi: sig. ; sig. . Persona_1 Testimone_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (comprese spese generali e il rimborso del c.u.) per entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta così giudicare:
Rigettare il ricorso in appello, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua statuizione la Sentenza del Tribunale di Milano n 2571/23 del 9.8.2023
Ritenere inammissibile la prova testimoniale dedotta
Con la vittoria delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 2571/23 pubblicata il 09/08/23 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da contro , condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate Parte_1 CP_1
in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Con ricorso depositato in data 13/03/23 aveva convenuto in giudizio l' , chiedendo Parte_1 CP_1
al Tribunale di dichiarare il proprio diritto alla cancellazione della propria posizione contributiva presso la Gestione Commercianti con effetto dal 04.08.2021 e di conseguenza ordinare all'Istituto la cancellazione predetta. A supporto di tale domanda la ricorrente deduceva di essere socia accomandataria della Immobiliare s.a.s. di OS DA & C. dal 26.07.2010 e di essersi iscritta pagina 2 di 9 volontariamente “pur non essendone in alcun modo obbligata”, alla Gestione Commercianti con CP_1 decorrenza dall'01.05.2011; prima di tale data dichiarava di essere stata impiegata in altre attività lavorative, sia come lavoratrice dipendente sia come titolare di un'impresa commerciale che la stessa gestiva a Savona, attività poi cessata a far data dal 30.04.2011; in data 04 agosto 2021 la ricorrente, avendo raggiunto l'età pensionabile e avendo altresì maturato i contributi utili per l'erogazione della pensione, aveva inviato all' di Milano Nord la domanda di cancellazione dalla Gestione CP_1
commercianti, dichiarando di non svolgere attività di impresa, non occupandosi direttamente della gestione delle varie locazioni, ma limitandosi ad intrattenere rapporti con il commercialista della società.
La domanda veniva respinta dall'ente con la seguente motivazione: “da un riscontro in CCIAA la sig.ra risulta ricoprire la carica di socio accomandatario della Società Immobiliare s.a.s. di OS DA
& C. e pertanto si conferma l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti”.
Esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'odierna appellante adiva il Tribunale insistendo per l'annullamento della sua posizione contributiva e chiedendo di provare per testimoni che la società aveva come attività effettiva la locazione di immobili propri e che la gestione della società era svolta dal sig. , il quale si occupava altresì di tutti gli adempimenti fiscali. Persona_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale non ammetteva la prova per testi richiesta dalla ricorrente e respingeva il ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, così come stabilito dall'art. 1, comma 203 L. 662/1996, rilevando come la ricorrente, essendo socia accomandataria della società, avesse l'esercizio esclusivo dell'impresa oltre ad essere responsabile della conduzione della stessa, con occupazione abituale e prevalente come dichiarato dalla medesima al momento dell'iscrizione della sua posizione nel registro delle imprese. Il Tribunale concludeva quindi così statuendo: “A fronte delle pacifiche, suddette circostanze, sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare, con prova contraria, la presunzione dell' e, in particolare, Controparte_2 dimostrare l'estraneità dell'attività aziendale all'ambito prettamente imprenditoriale/commerciale nel senso fatto proprio dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità o, comunque, la presenza di altri soggetti deputati al perseguimento dell'oggetto sociale. […] Considerato che la carenza probatoria concerne l'attività principale della società, quanto dedotto in ordine al conferimento di incarico a terzi per la gestione dei dati contabili e fiscali, non può ritenersi idoneo e sufficiente a soddisfare l'onere probatorio di cui si discute”.
con atto depositato in data 09/02/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
pagina 3 di 9 Con l'unico motivo di gravame, l'appellante chiede la riforma della sentenza con conseguente diritto della stessa ad essere cancellata dalla gestione commercianti a far data dal 1.05.2021, non sussistendone i presupposti di legge.
Parte appellante censura la decisione del primo Giudice, il quale, pur avendo accertato il carattere volontario dell'apertura della posizione contributiva operata dalla stessa, aveva erroneamente invertito l'onere probatorio facendolo ricadere sulla ricorrente, quando invece era l' a dover fornire la CP_1 prova dei requisiti richiesti dalla legge per la sussistenza dell'obbligo di iscrizione. L' , invece, CP_1
non aveva prodotto, come da suo onere, alcuna dichiarazione dei redditi né provato alcun versamento contributivo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il quale aveva errato nella valutazione delle circostanze, dal momento che, dall'analisi dei documenti prodotti dall'ente, emergeva, che il modulo prestampato della Camera di Commercio (cfr. doc. 1 fascicolo avversario) prevedeva solo la possibilità di “flaggare” una delle due ipotesi alternative di iscrizione o di non iscrizione, già precompilate e non modificabili;
certamente non può trattarsi di “prova presuntiva” circa la partecipazione con abitualità e prevalenza della ricorrente nell'attività aziendale dal maggio 2011, così come invece erroneamente affermato dal primo Giudice.
Da ultimo, parte appellante denuncia l'affermazione del primo Giudice secondo cui in virtù della qualità che le è propria (ovvero di socio accomandatario), la ha tutti i poteri di gestione e di Pt_1
amministrazione ordinaria e straordinaria della società, opponendo la giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova di cui l'ente è gravato deve incentrarsi sulla effettiva attività abituale e prevalente all'interno della società, mentre ulteriori elementi quali la qualifica formale rivestita e le dichiarazioni reddituali costituiscono una prova soltanto nella misura in cui contribuiscono all'accertamento di una situazione fattuale, non potendo considerarsi sufficienti di per sé alla dimostrazione del requisito di legge per l'iscrizione alla gestione previdenziale.
L'appellante, poi, ripropone la propria eccezione relativa all'attività della società Immobiliare sas di
OS DA & c., di cui l'appellante era socia accomandataria: questa non poteva qualificarsi come esercente attività commerciale, in quanto la stessa si limitava a gestire i contratti di locazione dei due immobili di cui era proprietaria. L'appellante lamentava, a tale proposito, la mancata ammissione della prova orale formulata in primo grado, reiterando la richiesta, come da conclusioni in epigrafe riportate.
Con memoria depositata in data 05/04/24 si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del CP_1
ricorso e la contestuale conferma della sentenza, ritenendo sussistenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti riconosciuti dalla stessa tramite la richiesta di iscrizione proprio in Pt_1
relazione alla attività svolta nella società, per cui la richiesta di cancellazione non poteva accogliersi non essendo mutata la posizione della medesima nella compagine sociale.
pagina 4 di 9 All'udienza del 8.5.2024 il Collegio ha ammesso la prova per testi richiesta dall'appellante in primo grado;
espletate le testimonianze all'udienza del 19.6.2024, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 11.12.2024.
***
L'appello è fondato per i seguenti motivi.
I principi di diritto che devono guidare la valutazione della fattispecie sono riportati nel precedente di questa Corte di Appello di Milano n. 1962/2017 (Pres. Est Casella) che il Collegio condivide e richiama, come segue:
“Ciò premesso, si deve ritenere non corretta l'affermazione secondo cui l'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti per il socio accomandatario della s.a.s. dovrebbe sorgere automaticamente, in ragione della posizione rivestita all'interno della società, essendo l'accomandatario l'unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della s.a.s.. La L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per
l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge...". L'art. 2 della legge stabiliva che
"Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'art. 1, lett. a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica". L'art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; L. n. 160 del 1975, art. 29) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stato sostituito dalla partecipazione personale "con carattere di abitualità e prevalenza". Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha
pagina 5 di 9 esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art.
2. I soci devono possedere
i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 cit., comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività". Perché, quindi, sorga
l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche
l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della società in nome collettivo e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art.
2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo".
Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale
o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma
pagina 6 di 9 per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
Va anche richiamata la giurisprudenza consolidata di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 18892/2023) secondo cui “questa Corte ha pure già affermato il principio secondo cui, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile locato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24/05/2018, n. 12981); e che, inoltre,
l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v. Cass. 30/12/2016, n.
27588).”
Ciò premesso, la fattispecie concreta presenta la peculiarità per cui la Sig.ra aveva chiesto ed Pt_1 ottenuto l'iscrizione alla Gestione Commercianti nel 2011, pure (secondo quanto dalla medesima dedotto) ritenendosi non obbligata in tal senso, e ha qualificato la propria iscrizione come volontaria.
Tale affermazione non appare corretta, posto che l'iscrizione alla gestione previdenziale in questione deve essere effettuata quanto ne ricorrano i presupposti di legge, non essendo lasciata ad una libera opzione del contribuente versare i contributi se non sussistono i presupposti per l'iscrizione, (salva la diversa questione della possibilità di versare contributi volontari). Ciò, del resto, risulta anche dal modulo prestampato (integrazione della dichiarazione al Registro delle Imprese nel caso di richieste di iscrizione, variazione o cancellazione) prodotto dall' come doc. 1, in cui l'alternativa è fra la CP_1 dichiarazione di essere tenuto all'iscrizione all' e la dichiarazione di non esserne tenuto. La Sig.ra CP_1
ha, poi, chiesto la cancellazione dalla gestione previdenziale non avendone più interesse, in Pt_1
quanto già pensionata, ed in giudizio ha limitato la domanda al periodo posteriore al 4.8.2021. A fronte della qualificazione dell'iscrizione pregressa come volontaria, l' nulla ha eccepito ritenendo, CP_1 evidentemente, che sussistessero i requisiti di legge per l'iscrizione; dunque, non pare che costituisca oggetto del processo, in difetto di qualsiasi domanda in tal senso, la verifica della legittimità dell'iscrizione per il periodo precedente alla domanda di cancellazione del 4.8.2021, anche perché nulla
è stato precisato dalle parti circa il versamento dei relativi contributi in relazione alla posizione dell'appellante entro la Immobiliare sas di OS DA & c..
Appare quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, debba essere accertata in concreto la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, limitatamente al pagina 7 di 9 periodo contestato dall'appellante. Anzitutto, dalla documentazione in atti (elenco immobili tratto dal catasto, doc. 1bis di parte appellante) risulta che la società è proprietaria di due immobili, uno di categoria C/1 (negozio) di 185 mq e uno di categoria A/3 (abitazione) di 3,5 vani, entrambi situati in
Milano Via Antonio Mambretti 2.
È apparsa ammissibile e rilevante la prova per testi richiesta dalla ricorrente in primo grado, sia in ordine all'attività effettiva della società, sia in ordine al ruolo della entro la stessa, ciò a Pt_1
prescindere dalla questione relativa all'individuazione della parte su cui gravava l'onere della prova, da ritenersi superata, appunto, dall'istanza istruttoria di parte ricorrente.
Il sig. , figlio della sig.ra , ha dichiarato: “Sono commercialista e mi sono Testimone_1 Pt_1
occupato insieme a mio padre della contabilità, elaborazione fattura elettronica, dichiarazioni iva, quindi dell'aspetto contabile fiscale, elaboravamo anche le fatture (canoni di affitto dell'inquilino).
All'inizio era un immobile dove c'era un solo negozio poi l'immobile è stato suddiviso ricavandone un'abitazione però l'inquilino era sempre lo stesso per quanto mi possa ricordare anche se non sono del tutto sicuro. Mi occupo dell'immobiliare come ho detto sopra da circa 3, 4 anni ovvero da quando è iniziata la fatturazione elettronica”.
Il secondo testimone, (ex compagno della sig.ra ) ha riferito: “mi Testimone_2 Pt_1
occupo della società in questo senso: ho procurato l'inquilino (circa una decina di anni fa) due o tre anni fa l'inquilino mi ha chiesto di poter suddividere il negozio ricavandone un appartamento. Ho curato la pratica catastale incaricando un professionista. L'inquilino è sempre rimasto lo stesso nel tempo e ha un supermercato. Ho gestito i rapporti con l'inquilino, compresi i solleciti. Mantengo i rapporti con l'amministratore di condominio, mentre mio figlio fa le fatture e la contabilità. La società emette solo le fatture per i canoni. ADR la OR ha, in passato, redatto le fatture, ogni Pt_1
tanto veniva in ufficio per controllare il bilancio e firmare la dichiarazione dei redditi. La OR non aveva un altro lavoro, ogni tanto faceva delle collaborazioni, comunque sono circa 10 Pt_1
anni che non conviviamo più. Aveva anche un immobile di sua proprietà che affittava”.
Le concordi dichiarazioni testimoniali appaiono attendibili anche perché sono compatibili con le risultanze catastali e rendono evidente che l'attività della società non può dirsi commerciale nel senso inteso dalla giurisprudenza sopra citata, essendo limitata al godimento di un immobile di proprietà tramite locazione da molti anni al medesimo conduttore;
inoltre, non pare neppure integrato il requisito della abitualità e prevalenza, posto che le attività necessarie alla locazione ed agli adempimenti fiscali erano svolte dall'ex compagno e dal figlio.
Da tutto quanto sopra esposto consegue la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda formulata in primo grado.
pagina 8 di 9 Quanto alle spese di lite, il comportamento pregresso della , che aveva chiesto l'iscrizione Pt_1 alla Gestione Commercianti, giustifica la resistenza in giudizio da parte dell' e pertanto, vista la CP_1 peculiarità della fattispecie, il Collegio ritiene sussistenti le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 secondo comma c.p.c., come risultante dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2571/2023, dichiara il diritto della ricorrente alla cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza 4.8.2021 e condanna l'Istituto a CP_1
provvedere alla cancellazione medesima.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
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