CASS
Sentenza 1 giugno 2021
Sentenza 1 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2021, n. 21527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21527 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OL IH nato il [...] IU LU nato il [...] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. il difensore degli imputati ricorrenti avvocato Donda Federica, del foro di Udine, ha depositato conclusioni con cui ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21527 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 12/05/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata in data 16 dicembre 2019 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 1° ottobre 2018, che aveva riconosciuto IU UC e NI HA responsabili del reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lvo n. 159/2011, condannandoli, ciascuno, alla pena di mesi uno di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli imputati, in più occasioni fra il 27.11.2016 e il 28.5.2017, avevano violato l'ordine del Questore di Udine (emesso il 6.10.2016 e notificato, ad entrambi, in data 30.10.2016) che aveva fatto loro divieto di fare ritorno per tre anni nel territorio del comune di Gemona del LI. 2. Il difensore di IU UC e NI HA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2 d.lgs. 159/201. Il provvedimento del Questore sarebbe nullo poiché mancante dell'ordine di rientro nel luogo di residenza del soggetto pericoloso per la scurezza pubblica. La mancanza di questo "ordine di rimpatrio" determinerebbe, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la nullità del provvedimento amministrativo per mancanza di un elemento essenziale, con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. 3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Il difensore ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 4. I ricorsi sono fondati e va perciò pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Nel caso all'esame è pacifico che il provvedimento del Questore che ordinava l'allontanamento degli imputati dal territorio del comune di Gemona del LI non era accompagnato da una contestuale intimazione di fare rientro nel luogo di residenza. E' consolidato l'orientamento, cui si intende dare continuità, secondo il quale " In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua 2 legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora" (Sez. 1, 25/06/2019 HRISTEA GELU Rv. 277480; Sez. 1, 03/06/2019 RU US IC Rv. 276866; Sez. 1, 15/05/2019 LO Rv. 277482; Sez. 1, 16/04/2019 DA CORTE NS Rv. 276608; Sez. 1, 19/03/2019 BORDIN Rv. 276410; Sez. 1, 09/01/2019 PIPIS Rv. 275159). La condotta sanzionata dall'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/2011, consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce testualmente che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate". Il provvedimento, per essere legittimamente emesso, postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere entrambe in modo congiunto (come fatto palese dall'uso della congiunzione "e"), rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità che deve essere formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza;
a tale duplicità di presupposti deve conformarsi il contenuto del provvedimento che, per essere aderente alla fattispecie tipica descritta dalla legge, può inibire il rientro della persona nel comune, dal quale viene allontanata, solo ordinandone contestualmente il ritorno nel luogo di residenza. L'ordine di rimpatrio è, dunque, presupposto necessario, e non eventuale o alternativo, del divieto di rientro. Sul piano oggettivo, la fattispecie legale tipica del provvedimento in questione prevede la necessaria compresenza di entrambe le intimazioni, quella di fare rientro nel comune di residenza e quella di non fare ritorno nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali condizione e antecedente logico della seconda, e poiché la corretta formazione dell'atto costituisce il presupposto del reato, integrato dall'inosservanza anche di una sola delle due prescrizioni, ne discende che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di un elemento essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso presupposto giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato. 3 Nel caso in esame, l'ordine del questore ha rilevato che il destinatario del provvedimento era soggetto dedito alla commissione di reati e quindi ha intimato il divieto, motivato da ragioni di sicurezza pubblica, di fare ritorno nel territorio del comune di Gemona del LI. Si tratta di provvedimento emesso in violazione dell'art. 2 d.lvo n. 159/2011, che consente l'emissione di foglio di via obbligatorio, sussistendo pericolosLdell'intimato, solo nei confronti di persone aventi residenza >ana 9r a fica, luogo nel quale va, contestualmente, intimato il rientro. La nullità del provvedimento amministrativo presupposto della condotta determina l'insussistenza del fatto ascritto. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono. Così deciso il 12 maggio 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. il difensore degli imputati ricorrenti avvocato Donda Federica, del foro di Udine, ha depositato conclusioni con cui ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21527 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 12/05/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata in data 16 dicembre 2019 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 1° ottobre 2018, che aveva riconosciuto IU UC e NI HA responsabili del reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lvo n. 159/2011, condannandoli, ciascuno, alla pena di mesi uno di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli imputati, in più occasioni fra il 27.11.2016 e il 28.5.2017, avevano violato l'ordine del Questore di Udine (emesso il 6.10.2016 e notificato, ad entrambi, in data 30.10.2016) che aveva fatto loro divieto di fare ritorno per tre anni nel territorio del comune di Gemona del LI. 2. Il difensore di IU UC e NI HA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2 d.lgs. 159/201. Il provvedimento del Questore sarebbe nullo poiché mancante dell'ordine di rientro nel luogo di residenza del soggetto pericoloso per la scurezza pubblica. La mancanza di questo "ordine di rimpatrio" determinerebbe, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la nullità del provvedimento amministrativo per mancanza di un elemento essenziale, con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. 3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Il difensore ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 4. I ricorsi sono fondati e va perciò pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Nel caso all'esame è pacifico che il provvedimento del Questore che ordinava l'allontanamento degli imputati dal territorio del comune di Gemona del LI non era accompagnato da una contestuale intimazione di fare rientro nel luogo di residenza. E' consolidato l'orientamento, cui si intende dare continuità, secondo il quale " In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua 2 legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora" (Sez. 1, 25/06/2019 HRISTEA GELU Rv. 277480; Sez. 1, 03/06/2019 RU US IC Rv. 276866; Sez. 1, 15/05/2019 LO Rv. 277482; Sez. 1, 16/04/2019 DA CORTE NS Rv. 276608; Sez. 1, 19/03/2019 BORDIN Rv. 276410; Sez. 1, 09/01/2019 PIPIS Rv. 275159). La condotta sanzionata dall'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/2011, consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce testualmente che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate". Il provvedimento, per essere legittimamente emesso, postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere entrambe in modo congiunto (come fatto palese dall'uso della congiunzione "e"), rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità che deve essere formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza;
a tale duplicità di presupposti deve conformarsi il contenuto del provvedimento che, per essere aderente alla fattispecie tipica descritta dalla legge, può inibire il rientro della persona nel comune, dal quale viene allontanata, solo ordinandone contestualmente il ritorno nel luogo di residenza. L'ordine di rimpatrio è, dunque, presupposto necessario, e non eventuale o alternativo, del divieto di rientro. Sul piano oggettivo, la fattispecie legale tipica del provvedimento in questione prevede la necessaria compresenza di entrambe le intimazioni, quella di fare rientro nel comune di residenza e quella di non fare ritorno nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali condizione e antecedente logico della seconda, e poiché la corretta formazione dell'atto costituisce il presupposto del reato, integrato dall'inosservanza anche di una sola delle due prescrizioni, ne discende che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di un elemento essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso presupposto giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato. 3 Nel caso in esame, l'ordine del questore ha rilevato che il destinatario del provvedimento era soggetto dedito alla commissione di reati e quindi ha intimato il divieto, motivato da ragioni di sicurezza pubblica, di fare ritorno nel territorio del comune di Gemona del LI. Si tratta di provvedimento emesso in violazione dell'art. 2 d.lvo n. 159/2011, che consente l'emissione di foglio di via obbligatorio, sussistendo pericolosLdell'intimato, solo nei confronti di persone aventi residenza >ana 9r a fica, luogo nel quale va, contestualmente, intimato il rientro. La nullità del provvedimento amministrativo presupposto della condotta determina l'insussistenza del fatto ascritto. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono. Così deciso il 12 maggio 2021.