Improcedibile
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/07/2025, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06185/2025REG.PROV.COLL.
N. 06167/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6167 del 2023, proposto da
Società Montelatino VI S.r.l., Impresa Agricola Montelatino Società Agricola A R.L. e LA Di MI, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Di Leo, Francesco Lanata', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Lanatà in Roma, Ernesto Monaci n. 13;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli, Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Regionale Romanatura, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
nei confronti
NN BI, Società Mb S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 06382/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Ente Regionale Romanatura e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Francesco Lanatà per sé e su delega dichiarata dell’Avv. Andrea Di Leo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con nota depositata in giudizio in data 5 maggio 2025 parte appellante ha comunicato quanto segue.
Agiva in appello per l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Roma, sez. II-bis, n. 6382 del 13.4.2023, con cui è stato solo parzialmente accolto il ricorso con cui i ricorrenti in primo grado avevano chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
- della determinazione dirigenziale n. prot. CQ/130087/2022 del 23.12.2022, notificata il 9.1.2023, recante “Acquisizione di diritto delle aree site in Roma, via Silvestri 30 oggetto di un intervento edilizio illecito, nonché delle opere abusive sulle stesse realizzate. Immissione di Roma Capitale in possesso delle suddette aree e manufatti”;
- della determinazione dirigenziale n. prot. CQ/130085/2022 del 23.12.2022, notificata il 9.1.2023, recante “Ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in via Silvestri 30”;
- ove occorrer possa, del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione prot. CQ/115035 del 18.11.2022, notificato solo in data 9.1.2023 in allegato alla determinazione n. 130085 del 23.12.2022;
- ove occorrer possa, della planimetria prot. CQ/125556 del 19.12.2022, indicante il manufatto abusivo e l’area acquisiti al patrimonio comunale, notificata solo in data 9.1.2023 in allegato alla determinazione n. 130087 del 23.12.2022;
- ove occorrer possa, dell’ordinanza di demolizione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 69698 del 11.7.2022.
Fa presente che, nelle more del presente giudizio, Roma Capitale ha adottato la d.d. prot. n. 99085/2023, con la quale è stato revocato il provvedimento di acquisizione gratuita.
La società NT ha corrisposto integralmente la somma richiesta dalla PA appellata di € 6.600,00.
Ritiene che tali sopravvenienze in fatto ed in diritto hanno determinato la sostanziale cessazione della materia del contendere, a causa del venire meno del provvedimento di acquisizione gratuita e della corresponsione integrale della sanzione pecuniaria corrisposta.
Tanto premesso chiede di prendere atto di quanto innanzi e, per l’effetto, dichiarare improcedibile l’appello.
Roma Capitale ha depositato in giudizio in data 6 maggio 2025 il sopra richiamato provvedimento di revoca della determinazione di acquisizione.
Il collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara l’improcedibilità dell’appello.
Le spese del grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese dell’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO