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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 7323 r.g. 2022, avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la richiesta di condanna al pagamento delle connesse differenze retributive, ivi compreso quanto dovuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, e di trattamento di fine rapporto;
chiedeva altresì la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, nonché per le festività non godute, e compenso per il lavoro straordinario svolto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari a euro 21.653,33 formulata da (con Parte_1
l'Avv. Luca Rossi) nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Andrea Passalacqua e Francesco
Baldi) che a sua volta in via subordinata spiegava domandava riconvenzionale, subordinata all'accoglimento del ricorso;
rilevato che, all'esito del presente giudizio, appare compiutamente dimostrata la richiesta di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che i testi escussi hanno riferito in ordine alla sussistenza degli indici sintomatici del vincolo di subordinazione (controllo datoriale attraverso il rilevamento presenze tramite badge, richiesta permessi e ferie da autorizzare, ; osservanza di un determinato orario di lavoro, inserimento all'interno dell'organizzazione aziendale con gli altri venditori;
frequenza di corsi su indicazione datoriale, utilizzo di computer e altri beni aziendali nell'espletamento dell'attività) e risulta conseguentemente provato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo pagina 1 di 3 dedotto in ricorso, con le mansioni di addetta alla vendita e l'orario ivi indicato;
rilevato che invece non può trovare accoglimento la pretesa inerente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti e il compenso inerente le festività non godute, non avendo parte ricorrente dimostrato di aver lavorato senza godere di giorni di ferie né di permessi né ha tanto meno dimostrato di aver lavorato nei giorni delle c.d. ex festività, atteso che i nessuno dei testi escusso ha riferito alcunché sul punto;
rilevato che stante l'insanabile carenza di qualsivoglia dimostrazione, neppure vaga o generica, sui fatti costitutivi delle dette domande attoree, la richiesta della somma pretesa alla stregua di tali titoli, peraltro indicati solo nei conteggi ( avendo la parte in ricorso neppure indicato i titoli sottesi alle richieste ma avendo formulato una generica richiesta della somma totale a titolo di differenze retributive) appare del tutto destituita di fondamento e come tale va rigettata;
rilevato che parte resistente ha compiutamente dimostrato di aver erogato a parte ricorrente i compensi per l'attività di venditrice nel periodo in esame per importi superiore a quelli richiesti in ricorso, avendo la parte datoriale allegato tutti le fatture con i relativi bonifici di pagamento (cfr. all. 2 del fascicolo di parte resistente), rimasti peraltro del tutto incontestati;
rilevato che parte resistente ha formulato domanda riconvenzionale non solo in rifermato alla differenza tra gli importi superiori già erogati e quanto richiesto a titolo di emolumenti retributivi (differenza quantificata per un importo pari a euro 2.538,68), ma anche in rifermato all'indennità sostituiva del preavviso avendo la lavoratrice pacificamente cessato il rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso;
rilevato che parte ricorrente deduce , sia pure implicitamente, una giusta causa sottesa alla volontà di recedere, che non risulta assolutamente dimostrata in corso di causa, non avendo nessuno dei testi riferito alcunché sul punto;
rilevato conseguentemente che al mancato preavviso della lavoratrice, in assenza di alcuna dimostrazione in ordine alla giusta causa, consegue il diritto di parte datoriale al pagamento dell'indennità richiesta per l'importo indicato (euro 2.642,16) ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente non può essere accolta avendo la parte resistente eccepito ed efficacemente pagina 2 di 3 dimostrato l'integrale pagamento di tutto quanto pretesto in ricorso, il ricorso va conseguentemente rigettato;
rilevato che va accolta integralmente la domanda riconvenzionale con la condanna di parte ricorrente al pagamento di un importo complessivo apri a euro 5180,84 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono posti a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione rigettando, così provvede: rigetta il ricorso;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la ricorrnete al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore di parte convenuta della somma di euro 5.180,84 oltre accessori come per legge;
; pone le spese di lite a carico di parte convenuta e le liquida in misura pari a euro 9.273,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 10.4.2025
Il G.L.
P. Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 7323 r.g. 2022, avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la richiesta di condanna al pagamento delle connesse differenze retributive, ivi compreso quanto dovuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, e di trattamento di fine rapporto;
chiedeva altresì la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, nonché per le festività non godute, e compenso per il lavoro straordinario svolto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari a euro 21.653,33 formulata da (con Parte_1
l'Avv. Luca Rossi) nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Andrea Passalacqua e Francesco
Baldi) che a sua volta in via subordinata spiegava domandava riconvenzionale, subordinata all'accoglimento del ricorso;
rilevato che, all'esito del presente giudizio, appare compiutamente dimostrata la richiesta di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che i testi escussi hanno riferito in ordine alla sussistenza degli indici sintomatici del vincolo di subordinazione (controllo datoriale attraverso il rilevamento presenze tramite badge, richiesta permessi e ferie da autorizzare, ; osservanza di un determinato orario di lavoro, inserimento all'interno dell'organizzazione aziendale con gli altri venditori;
frequenza di corsi su indicazione datoriale, utilizzo di computer e altri beni aziendali nell'espletamento dell'attività) e risulta conseguentemente provato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo pagina 1 di 3 dedotto in ricorso, con le mansioni di addetta alla vendita e l'orario ivi indicato;
rilevato che invece non può trovare accoglimento la pretesa inerente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti e il compenso inerente le festività non godute, non avendo parte ricorrente dimostrato di aver lavorato senza godere di giorni di ferie né di permessi né ha tanto meno dimostrato di aver lavorato nei giorni delle c.d. ex festività, atteso che i nessuno dei testi escusso ha riferito alcunché sul punto;
rilevato che stante l'insanabile carenza di qualsivoglia dimostrazione, neppure vaga o generica, sui fatti costitutivi delle dette domande attoree, la richiesta della somma pretesa alla stregua di tali titoli, peraltro indicati solo nei conteggi ( avendo la parte in ricorso neppure indicato i titoli sottesi alle richieste ma avendo formulato una generica richiesta della somma totale a titolo di differenze retributive) appare del tutto destituita di fondamento e come tale va rigettata;
rilevato che parte resistente ha compiutamente dimostrato di aver erogato a parte ricorrente i compensi per l'attività di venditrice nel periodo in esame per importi superiore a quelli richiesti in ricorso, avendo la parte datoriale allegato tutti le fatture con i relativi bonifici di pagamento (cfr. all. 2 del fascicolo di parte resistente), rimasti peraltro del tutto incontestati;
rilevato che parte resistente ha formulato domanda riconvenzionale non solo in rifermato alla differenza tra gli importi superiori già erogati e quanto richiesto a titolo di emolumenti retributivi (differenza quantificata per un importo pari a euro 2.538,68), ma anche in rifermato all'indennità sostituiva del preavviso avendo la lavoratrice pacificamente cessato il rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso;
rilevato che parte ricorrente deduce , sia pure implicitamente, una giusta causa sottesa alla volontà di recedere, che non risulta assolutamente dimostrata in corso di causa, non avendo nessuno dei testi riferito alcunché sul punto;
rilevato conseguentemente che al mancato preavviso della lavoratrice, in assenza di alcuna dimostrazione in ordine alla giusta causa, consegue il diritto di parte datoriale al pagamento dell'indennità richiesta per l'importo indicato (euro 2.642,16) ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente non può essere accolta avendo la parte resistente eccepito ed efficacemente pagina 2 di 3 dimostrato l'integrale pagamento di tutto quanto pretesto in ricorso, il ricorso va conseguentemente rigettato;
rilevato che va accolta integralmente la domanda riconvenzionale con la condanna di parte ricorrente al pagamento di un importo complessivo apri a euro 5180,84 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono posti a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione rigettando, così provvede: rigetta il ricorso;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la ricorrnete al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore di parte convenuta della somma di euro 5.180,84 oltre accessori come per legge;
; pone le spese di lite a carico di parte convenuta e le liquida in misura pari a euro 9.273,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 10.4.2025
Il G.L.
P. Farina
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