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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1771/2024 R.G.A.C., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 8/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione con ordinanza del 4.3.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in TA IN (KR), alla via C.F._1
Antonio Galati n. 10 - presso lo studio dell'avv. COZZA ALESSANDRA (cod. fisc. - pec: , C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Petilia Policastro (KR), alla via C.F._3
Arringa n. 60 - presso lo studio dell'avv. SECRETI MARIO (cod. fisc.
1 - pec: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, iscritto al R.G.V.G.
n. 1042/2024, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in TA IN (KR), l'11.9.2021 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di TA IN (KR), al n.
2 – parte I – anno 2021); di non aver avuto figli;
tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate nel ricorso ed all'esito, rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di poter procedere alla pronuncia della sentenza di divorzio, salvo il decorso dei termini ex lege.
CONDIZIONI:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di TA IN, alla via
Petelia n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze è assegnata al sig.
, in quanto legittimo proprietario;
la signora Parte_3 Pt_2
potrà prelevare in qualsiasi momento i propri effetti personali;
3. il sig. , si impegna a corrispondere entro il 5 del mese ed a partire Pt_3
da agosto 2024, per la sola durata di 6 mesi, la somma di euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento che verrà corrisposta sulla poste-pay
2 evolution n. 5333171187832108 intestata alla signora Parte_2
al seguente IBAN [...].
Il fascicolo, tenuto conto che la ricorrente si era resa irreperibile, Pt_2
veniva trasmesso al R.G.A.C. e prendeva il n. 1771/2024.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.12.2024, il Presidente del. fissava l'udienza di comparizione delle parti, in seguito sostituita dall'autorizzazione alla trattazione scritta della medesima, con il deposito telematico di note scritte sino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., ovvero entro il 4.3.2025, ore 9.00.
Veniva altresì iscritto nuovo fascicolo R.G.A.C. n. 8/2025 avente ad oggetto il medesimo ricorso congiunto.
In data 3.3.2025, le parti depositavano note scritte a firma congiunta, con le quali dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 14.02.2025, letti gli atti, con ordinanza dell'8.3.2025 resa in sostituzione d'udienza, il giudice istruttore preliminarmente disponeva la riunione del fascicolo di cui al n. R.G. 8/2025 al presente fascicolo, avente il medesimo oggetto, e tratteneva la causa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, con sentenza non definitiva, pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il Parte_1
13/02/1952 a NT SE (KR), cod. fisc. e C.F._1
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, matrimonio celebrato in TA IN (KR), l'11.9.2021, C.F._3
atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di TA IN (KR), al n. 2 – parte I – anno 2021 (come da certificato in atti) ed ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di TA IN (KR) di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
- -Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1771/2024 R.G.A.C., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 8/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione con ordinanza del 4.3.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in TA IN (KR), alla via C.F._1
Antonio Galati n. 10 - presso lo studio dell'avv. COZZA ALESSANDRA (cod. fisc. - pec: , C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Petilia Policastro (KR), alla via C.F._3
Arringa n. 60 - presso lo studio dell'avv. SECRETI MARIO (cod. fisc.
1 - pec: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, iscritto al R.G.V.G.
n. 1042/2024, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in TA IN (KR), l'11.9.2021 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di TA IN (KR), al n.
2 – parte I – anno 2021); di non aver avuto figli;
tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate nel ricorso ed all'esito, rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di poter procedere alla pronuncia della sentenza di divorzio, salvo il decorso dei termini ex lege.
CONDIZIONI:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di TA IN, alla via
Petelia n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze è assegnata al sig.
, in quanto legittimo proprietario;
la signora Parte_3 Pt_2
potrà prelevare in qualsiasi momento i propri effetti personali;
3. il sig. , si impegna a corrispondere entro il 5 del mese ed a partire Pt_3
da agosto 2024, per la sola durata di 6 mesi, la somma di euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento che verrà corrisposta sulla poste-pay
2 evolution n. 5333171187832108 intestata alla signora Parte_2
al seguente IBAN [...].
Il fascicolo, tenuto conto che la ricorrente si era resa irreperibile, Pt_2
veniva trasmesso al R.G.A.C. e prendeva il n. 1771/2024.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.12.2024, il Presidente del. fissava l'udienza di comparizione delle parti, in seguito sostituita dall'autorizzazione alla trattazione scritta della medesima, con il deposito telematico di note scritte sino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., ovvero entro il 4.3.2025, ore 9.00.
Veniva altresì iscritto nuovo fascicolo R.G.A.C. n. 8/2025 avente ad oggetto il medesimo ricorso congiunto.
In data 3.3.2025, le parti depositavano note scritte a firma congiunta, con le quali dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 14.02.2025, letti gli atti, con ordinanza dell'8.3.2025 resa in sostituzione d'udienza, il giudice istruttore preliminarmente disponeva la riunione del fascicolo di cui al n. R.G. 8/2025 al presente fascicolo, avente il medesimo oggetto, e tratteneva la causa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, con sentenza non definitiva, pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il Parte_1
13/02/1952 a NT SE (KR), cod. fisc. e C.F._1
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, matrimonio celebrato in TA IN (KR), l'11.9.2021, C.F._3
atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di TA IN (KR), al n. 2 – parte I – anno 2021 (come da certificato in atti) ed ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di TA IN (KR) di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
- -Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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