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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5625 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10658/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA D'AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10658/2023 del ruolo generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio di Parte_1 C.F._1
AN del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via
Negroli, n. 14,
PARTE ATTRICE
contro
(P. IVA CF: , con sede in Puegnago Del Garda(BS), Via Controparte_1 P.IVA_1
Nazionale n. 61, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
RE MI e dall'avv. Ivan Scalvini, entrambi del Foro di Brescia, anche in via disgiunta fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scalvini in Brescia (BS) Via Solferino n. 51,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Contratto d'appalto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, NEL
MERITO - accertare e dichiarare il recesso dell'attore e/o lo scioglimento del contratto tra le parti per
impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, causata dal grave inadempimento di o, Controparte_1
in subordine, pronunciare la risoluzione del contratto del 13.12.2021 tra le parti per grave
inadempimento di e per l'effetto - condannare la società convenuta alla restituzione Controparte_1
all'attore della somma di € 6.100,00 indebitamente trattenuta, o della diversa somma ritenuta di
giustizia, nei limiti dell'importo versato e dello scaglione di valore, oltre interessi fino alla data
dell'effettivo soddisfo;
- condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Controparte_1
dal sig. che si quantificano in € 250.000,00= o nella minor somma ritenuta di giustizia. IN Pt_1
OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. IN
VIA ISTRUTTORIA L'attore insiste per l'ammissione della prova testimoniale dedotta nella memoria
ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.”
Per la convenuta: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia il Tribunale adito:
Nel merito: rigettare le domande formulate dall'attore per essere le stesse infondate in fatto ed in
diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, come sopra dedotte;
spese ed onorari rifusi. In via
istruttoria: previa revoca di contraria ordinanza, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova,
per interrogatorio formale e testi, dedotti nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. In ogni caso, la
convenuta, come rappresentata e difesa, dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali
nuove domande e/o eccezioni di controparte, tardive ed inammissibili.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01.09.2023, , premesso di aver stipulato con Parte_2
la società contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione Controparte_1
dell'immobile di sua proprietà meglio descritto in atti, nonché la realizzazione degli adempimenti pagina 2 di 14 relativi all'accesso al beneficio fiscale “Superbonus 110%”, chiedeva l'accertamento della legittimità
del recesso da lui comunicato all'impresa, per grave inadempimento al predetto contratto, unitamente alla condanna di alla restituzione della somma di € 6.100,00 a titolo di indebito;
CP_1
chiedeva altresì di condannare al risarcimento del danno quantificato in € CP_1
250.000,00.
A sostegno di tali pretese l'attore deduceva che: l'attore era proprietario di tre unità abitative e relative pertinenze site in Desenzano;
in data 13.12.2021 l'attore stipulava con contratto di CP_1
appalto avente ad oggetto le prestazioni “PRIMO APPROCCIO” e “PRATICHE SUPERBONUS”, la prima attinente al recupero dei documenti e l'espletamento dei rilievi necessari alla progettazioni;
la seconda attinente all'impiego di professionisti per seguire la pratica per l'accesso al Superbonus 110%;
il contratto prevedeva quale corrispettivo la somma di € 9.000,00 + IVA da versare in un'unica soluzione;
in data 14.12.2021 il provvedeva al pagamento della predetta somma mediante Pt_1
bonifico in favore della;
successivamente parte attrice, data l'inerzia della CP_1
convenuta, incaricava a proprie spese il Geom. di misurare i luoghi oggetto di contratto, CP_2
calcolare la SLP e la volumetria utilizzabile, redigere dati e disegni tecnici (pur costituendo oggetto del contratto d'appalto); il risultato del lavoro dell' veniva inviato alla Convenuta con mail del CP_2
25.05.2022; in data 20.09.2022 l'Arch. incaricato dalla convenuta ( arch. ) inviava i prospetti Per_1
del progetto definitivo all'attore il quale li approvava;
successivamente l'attore otteneva, a proprie spese ed a mezzo del Geom. il permesso di costruire in sanatoria;
da settembre 2022 a CP_2
febbraio 2023 la convenuta rimaneva inerte ai solleciti dell'attore; a seguito del perdurante silenzio della convenuta, il 01.03.2023 il intimava la risoluzione del contratto per inadempimento, Pt_1
unitamente al rimborso delle somme corrisposte per le prestazioni di cui ai punti del contratto non ancora eseguiti e/o non eseguibili;
con lo scambio di mail intervenuto fra il 01.03.2023 e il 02.03.2023
la convenuta addebitava i ritardi a cause esterne;
con PEC del 21.03.2023 l'attore contestava l'adempimento parziale della prestazione “PRIMO APPROCCIO” ed il totale inadempimento delle pagina 3 di 14 prestazioni relative alle “PRATICHE SUPERBONUS”; in data 24.03.2023 la convenuta inviava all'attore il file denominato “offerta definitiva” unitamente ad altri materiali che, ad avviso dell'attore,
erano stati “frettolosamente assemblati”; tali documenti venivano integralmente contestati;
con PEC del
10.05.2023 l'attore invitava a svolgere la negoziazione assistita;
la convenuta rimaneva inerte.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso rappresentato e Controparte_1
deducendo che: il contratto prodotto dall'attore aveva ad oggetto una consulenza per verificare la fattibilità e realizzare il progetto di un nuovo edificio;
l'intenzione dell'attore non era restaurare la palazzina, bensì procedere alla completa demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato;
l'arch.
aveva proceduto alla verifica dello stato dei luoghi sino a giugno 2022; all'esito l'arch. aveva Per_2
riscontrato gravissime irregolarità urbanistiche;
tali irregolarità erano ostative allo svolgimento di qualsiasi attività; l'attore affermava che avrebbe delegato le pratiche per la concessione della sanatoria ad un professionista di propria fiducia;
la convenuta non era stata edotta dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria sino a fine febbraio 2023; in data 01.03.2023 la convenuta riceveva e mail dall'attore che chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento;
la convenuta contestava l'inadempimento e procedeva all'invio dei materiali al fine di proseguire con l'esecuzione dell'incarico.
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Con decreto del 10.11.2023 il giudice confermava la data della prima udienza concedendo alle parti i termini ex art 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza, visto il legittimo impedimento a comparire del legale rappresentante della convenuta, fissava nuova udienza ex art 185 c.p.c.
Alla successiva udienza il giudice sentite liberamente le parti, rilevata la presenza di spazi conciliativi fissava nuova udienza nelle forme della trattazione scritta.
pagina 4 di 14 Lette le note in sostituzione d'udienza il giudice rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti,
ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di rimessione della causa in decisione al concedendo alle parti i termini ex art 189 c.p.c.
Alla successiva udienza il giudice rimetteva la causa in decisione ex art 189 c.p.c.
MOTIVI
Eccezioni preliminari
Reiterazione delle istanze istruttorie
Con le rispettive comparse conclusionali E hanno Parte_1 Controparte_1
reiterato le proprie istanze istruttorie.
Tali richieste sono infondate e devono essere rigettate per i motivi che si vanno ad esporre.
Anzitutto, deve essere integralmente richiamata e confermata l'ordinanza del 10.07.2024, con la quale questo giudice rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti.
Di fatti in questa sede non si può far altro che ribadire la natura documentale, valutativa, generica,
irrilevante dei capitoli di prova proposti da ciascuna parte. Ulteriormente si osserva come non sia sopraggiunto un mutamento dello stato di fatto tale da rendere necessario, ovvero opportuno,
l'espletamento di un'istruttoria orale.
In virtù di tali motivi si rigettano nuovamente le istanze istruttorie riproposte rispettivamente da parte attrice e da parte convenuta.
Merito
Qualificazione del contratto
Anzitutto si rende necessario qualificare il contratto oggetto del presente giudizio. Invero, le parti processuali, pur identificando il contratto nel doc. 3 di parte convenuta, dissentono sulla sua qualificazione. Parte attrice qualifica il doc. 3 quale contratto di appalto;
diversamente, la convenuta lo qualifica come contratto di consulenza.
pagina 5 di 14 Il contratto stipulato tra parte attrice e la convenuta deve essere qualificato come contratto d'opera intellettuale ex art 2230 cc, avente ad oggetto prestazioni di progettazione e di consulenza.
Il contenuto del documento negoziale è inequivoco.
Le formule “Primo Approccio” e “Pratiche Superbonus” richiamano una serie di prestazioni svolte da professionisti incaricati da parte della società per lo svolgimento di un'attività CP_1
intellettuale e non già per la realizzazione di un'opera. Al contrario, a nulla rileva l'autonoma volontà
del di affidare i lavori di demolizione e costruzione dell'immobile alla società Pt_1
convenuta, ciò in quanto detta intenzione (del tutto eventuale) non è stata versata nel contatto.
Tanto è palese se si osserva la lettera del contratto, in particolare la clausola a pag. 3 (doc. 4 attore): “Il
costo sarà scorporato dall'offerta qualora il cliente proseguirà la fase costruttiva con , CP_1
qualora il cliente decidesse di non procedere con la stessa azienda, il cliente avrà tutta la
documentazione prodotta in suo possesso eventualmente da inoltrare ad altra azienda. Le modulazioni
3D con render grafici e le simulazioni fotografiche possono essere utilizzate dall'azienda CP_1
su social e sito web.”.
La clausola conferma la natura del documento in esame quale contratto di prestazione d'opera intellettuale e consulenza, al quale, sarebbe potuto seguire autonomo contratto d'appalto anche con soggetto diverso da . CP_1
In definitiva, il contratto stipulato fra e deve essere qualificato Parte_3 CP_1
quale contratto d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229 e ss..
Sulla domanda principale di accertamento della legittimità del recesso.
Va anzitutto rilevato che la domanda si presenta generica con riguardo alla individuazione della comunicazione di recesso cui intende riferirsi.
Sebbene, infatti, nella propria narrativa l'attore richiami espressamente i docc. 14 e 19, questi non vengono mai qualificati come atto di recesso.
pagina 6 di 14 E tuttavia, procedendo all'integrazione della domanda sulla base dei documenti prodotti (come unanimemente ammesso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Cass civ. ex multis sent n.
7115/2013) questo giudice ritiene che possa individuarsi la volontà dell'attore di recedere dal contratto,
nella prima comunicazione, inviata personalmente dall'attore alla convenuta con mail del 1.3.2023
(doc. 14) cui è seguita la comunicazione del legale datata 5.4.2023 (doc. 18).
In entrambe le missive il lamenta una serie di ritardi ed inadempienze che Pt_1
giustificherebbero la richiesta di restituzione parziale del corrispettivo versato, avente quale presupposto (implicito) lo scioglimento dal vincolo negoziale.
All'esito del giudizio deve ritenersi legittima la prima comunicazione di recesso.
Parte attrice pone a fondamento della stessa la parziale non esecuzione da parte della convenuta delle prestazioni denominate “primo approccio” (e in particolare l'omessa redazione del computo metrico estimativo, della modellazione 3D e dell'analisi economica), e la totale non esecuzione delle prestazioni denominate “Pratiche Superbonus”, ovvero l'intera parte relativa alle pratiche per ottenere il beneficio fiscale.
Parte convenuta contesta gli addebiti, allegando il proprio adempimento alle obbligazioni dedotte nel contratto, ed imputando le lungaggini riscontrate, all'esclusivo comportamento dell'attore, in particolare ai ritardi nell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria ed alla mancata comunicazione alla convenuta dell'intervenuto rilascio.
Il rapporto obbligatorio intercorrente fra le odierne parti processuali ha natura contrattuale, pertanto,
opera il principio di inversione dell'onere della prova. In questo senso l'attore contesta la bontà delle prestazioni eseguite dopo il 31.12.2021, ovvero la tardività nell'esecuzione di talune prestazioni.
Dai documenti prodotti risulta che le prestazioni specificamente poste alla base della comunicazione di recesso o non sono state eseguite, o comunque sono state eseguite successivamente alla dichiarazione dell'attore di voler risolvere il contratto per inadempimento della convenuta (doc. 14 attore) ed in ogni caso dopo l'invio della PEC (doc 16 attore) che ribadiva la medesima volontà.
pagina 7 di 14 Non può essere condiviso l'assunto, svolto dalla difesa della convenuta, secondo cui la mancata conoscenza della intervenuta concessione del permesso di costruire in sanatoria avrebbe giustificato ogni ritardo ed omissione.
Ciò in quanto non può ritenersi verosimile che l'impresa sia rimasta all'oscuro della circostanza.
Al contrario, parte attrice ha dimostrato, attraverso la produzione dei tabulati telefonici (doc. 25 attore),
di aver tenuto costantemente i contatti con il , in particolare rilevano le telefonate del Parte_4
23.09.2022 e del 6.10.2022, cioè nella prossimità temporale della richiesta del permesso di costruire in sanatoria (formulata il 29.09.2022 doc 12 attore); rileva altresì la telefonata del 28.11.2022, della durata di 6 minuti e 13 secondi avvenuta successivamente alla concessione del permesso di costruire in deroga avvenuta il 17.11.2022 (doc. 13 attore).
La presenza di plurimi contatti, la prossimità temporale e la loro durata devono ritenersi elementi sufficienti per presumere la conoscenza in capo alla convenuta dell'ottenimento del permesso di contrarie in sanatoria.
Ad abundantiam si osserva che l'asserita ignoranza di sull'avvenuta concessione CP_1
del permesso a costruire in sanatoria non solo sarebbe ingiustificata, ma anche contraria ai doveri ex art
1175 cc e 1375 cc.
Di fatti, l'attore ha ampiamente provato che e il suo architetto fossero a conoscenza CP_1
della necessità di richiedere un permesso di costruire a sanatoria tanto tanto che “L'arch. , su Parte_4
richiesta del forniva allo stesso un preventivo per dare corso alle pratiche di sanatoria Pt_1
dell'edificio e, su proposta dell'arch. veniva individuato l'arch. al quale Parte_4 Persona_3
eventualmente affidare l'incarico” (memoria convenuta 171 ter cpc). La scelta dell'attore di procedere personalmente alla richiesta di sanatoria, ovvero per il tramite di un professionista di propria fiducia non fa venire meno il dovere della convenuta, quale consulente specificamente incaricato, di tenersi aggiornata sullo stato di avanzamento della pratica al fine di adempiere prontamente alle proprie pagina 8 di 14 obbligazioni, anche e soprattutto in virtù dell'avvicinarsi del termine ultimo per presentare le pratiche per l'accesso al superbonus.
Si deve osservare inoltre come alla data della richiesta di costruire in sanatoria (29.09.2022) parte convenuta avesse a disposizione 3 mesi per eseguire oltre la metà delle prestazioni versate nel contratto
(in particolare tutte le prestazioni relative alle “PRATICHE SUPERBONUS” e al computo metrico estimativo dell'intervento, modellazione 3D con render grafico dell'intervento con simulazioni fotografiche da più viste, determinazione classe edificio per oneri e costo costruzione e Analisi
economica). Un comportamento diligente e conforme a buona fede avrebbe richiesto che la convenuta sollecitasse costantemente l'attore in merito agli aggiornamenti sullo stato della domanda del permesso.
L'inerzia della convenuta deve pertanto essere qualificata come comportamento contrario alla buonafede contrattuale, di tal ché su di essa deve gravare la responsabilità per la mancata esecuzione delle prestazioni nei termini pattuiti.
In questo senso si deve concludere che, in ogni caso, fosse a conoscenza CP_1
dell'ottenimento del permesso per costruire in sanatoria, o ne sia rimasta all'oscuro per causa ad essa imputabile ovvero per violazione degli obblighi di buona fede ex art 1375 cc.
Ulteriore eccezione formulata dalla convenuta a giustificazione del suo operato riguarda l'assenza di una specifica pattuizione del termine finale per l'esecuzione del contratto.
Tale eccezione è infondata e va rigettata.
A nulla rileva che le parti non abbiano individuato espressamente un termine essenziale, ciò poiché
questo è implicito nelle prestazioni dedotte nel contratto.
A tale ricostruzione soccorre la connessione logico - funzionale fra le prestazioni “PRIMO
APPROCCIO” e “PRATICHE SUPERBONUS”.
Come si evince dalla tabella prezzi a pagina 3 del contratto (doc. 4 attore), le due attività si collocano nel medesimo ambito che è quello della realizzazione di una soluzione edilizia finanziabile con il superbonus, di tal ché al venir meno della possibilità di accesso alla sovvenzione 110% viene meno la pagina 9 di 14 ragion d'essere del contratto. A rendere evidente la volontà delle parti soccorre il comportamento da queste tenuto prima e dopo la conclusione del contratto. In particolare, rileva la mail inviata dalla convenuta all'attore (doc 3 attore), nella quale si fa espresso riferimento alle modalità di accesso al bonus 110% e cessione del credito;
rileva altresì la messaggistica WhatsApp, in particolare gli scambi di messaggi intrattenuti con l'arch. (doc. 9 attore) in cui l'attore presenta preoccupazioni in Parte_4
ordine alle possibilità di accedere al bonus 110%, poiché ha avuto notizia di un blocco delle cessioni del credito;
a tali preoccupazioni seguono le rassicurazioni dell'architetto.
In virtù degli elementi esposti si deve ritenere che parte attrice non avesse alcun interesse all'esecuzione delle prestazioni “PRIMO APPROCCIO” e “PRATICHE SUPERBONUS” una volta precluso l'accesso al Superbonus.
Per tutti i motivi sin ora esposti va dichiarato l'inadempimento contrattuale di , Controparte_1
ed affermata altresì la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda principale, va accertata la legittimità del recesso comunicato dall'attore fin dal 1.3.2023.
Sulla domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento
L'accoglimento della domanda principale di recesso dal contratto rende assorbita la domanda subordinata di risoluzione.
Quantificazione dell'indebito
L'attore domanda la restituzione delle somme indebitamente versate alla convenuta in forza del contratto.
Per la prestazione PRATICHE SUPERBONUS si accerta l'importo indebito di € 4.000,00 + IVA posto che nessuna prestazione è stata eseguita.
Con riguardo alla prestazione “PRIMO APPROCCIO”, viene equitativamente liquidata la somma di €
1.000,00 + IVA, posta la minor incidenza economica delle prestazioni inadempiute rispetto a quelle adempiute.
pagina 10 di 14 Con Per tali motivi deve essere condannata alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 5.000,00 + IVA.
[...]
Sul risarcimento del danno per mancato ottenimento del beneficio del Superbonus
È infondata e deve essere rigettata la domandata proposta da parte attrice in ordine al risarcimento del danno per la perdita del Superbonus.
Deve anzitutto rilevarsi che dalla semplice lettura del contratto intercorso fra le parti (doc. 4 attore), si evince l'assoluta genericità dell'importo globale finale previsto per la realizzazione dell'opera, importo dal quale dipende l'entità del superbonus.
Non è possibile, dunque, ab origine quantificare l'entità del danno preteso dall'attore quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento posto in essere dalla convenuta.
A tale scopo a nulla rilevano i conteggi svolti in citazione, trattandosi di importi riferiti ad opere eseguite da un'altra ditta, sulla base di progetti diversi da quello oggetto del contratto di cui si discute.
Pertanto, non è possibile, nemmeno in ottica di liquidazione equitativa, usare i parametri offerti dall'attore in quanto si riferiscono ad un altro contatto, ad altro progetto, ad altre opere.
Neppure rileva ai fini della quantificazione il doc 17, intitolato offerta proveniente dalla CP_1
, peraltro inviato successivamente alla comunicazione di recesso, tenuto conto che si tratta di
[...]
offerta avente ad oggetto lavori di costruzione sulla proprietà dell'attore mai approvati.
Non risulta infatti che tale offerta sia mai stata accettata dall'attore, né tantomeno eseguita. Pertanto,
essa non può costituire criterio di riferimento al quale parametrare l'entità del beneficio perduto.
In definitiva, deve ritenersi che il contratto inter partes prevedesse prestazioni, allo stato embrionale, di progettazione e predisposizione pratiche amministrative e che solo in un secondo momento (in virtù di nuovo accordo) sarebbe seguita la fase di progettazione ed esecuzione delle opere. Fase che, tuttavia,
non ha potuto essere esperita per l'intervenuto recesso dell'attore.
pagina 11 di 14 Ad abundantiam si osserva che all'esito delle modifiche intervenute sulla disciplina del Superbonus in nessun caso l'attore avrebbe potuto accedere ai benefici previsti dall'art 119 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, non possedendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa via via aggiornata.
A tal proposito, si osserva come il beneficio fiscale del 110% non sarebbe stato in ogni caso per lui accessibile. Di fatti, delle varie modalità di acceso al beneficio fiscale previste dall'art 119 D.L.
34/2020, come modificato, nessuna era concretamente applicabile al caso.
L'attore era carente dei presupposti personali e temporali richiesti con la conseguenza che anche nel caso in cui la convenuta si fosse tempestivamente attivata nell'esecuzione delle proprie prestazioni alla data di concessione del permesso di costruire (metà novembre), l'esecuzione dell'opera avrebbe richiesto ben più di un mese e mezzo, posto che si rendeva ancora necessaria la redazione dei progetti esecutivi e tenuto conto della complessità dell'opera (demolizione e ricostruzione dell'immobile).
Parimenti inaccessibile era l'ulteriore modalità d'accesso al beneficio, non avendo effettuato l'attore il
30% dell'intervento complessivo entro il termine inderogabile del settembre 2022.
In tale contesto, deve ritenersi che l'attore, con il proprio comportamento, concretizzatosi nel deposito dell'istanza per ottenere il permesso di costruire in sanatoria solamente nel settembre 2022, ha contribuito al verificarsi del danno, tenendo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Per tali motivi va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice.
Sul danno da lucro cessante
Parte attrice chiede che parte convenuta venga condannata al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata dal Giudice a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, portata dai mancati canoni di locazione percepiti.
Tale domanda va rigettata.
In primo luogo, va rilevato che l'attore non specifica il periodo di tempo al quale riferire la mancata percezione dei canoni.
pagina 12 di 14 Produce, a sostegno della domanda il contratto di locazione transitoria, di cui al doc. 28, relativo ad un solo appartamento, avente durata di sette mesi dall'1.6.2021 al 31.12.2021, che tuttavia non è
sufficiente a far presumere che anche gli altri appartamenti fossero oggetto di un rispettivo contratto di locazione. Ulteriormente, come rilevato dalla convenuta, in seguito alla risoluzione del contratto parte attrice avrebbe ben potuto procedere a locare il contratto a terzi, posto che nulla è stato dimostrato in ordine a circostanze ostative a tal fine.
Al contrario, tenuto conto della data di inizio della locazione, può ben presumersi che un nuovo contratto avrebbe potuto essere stipulato in analogo periodo, ovvero a partire dal giorno 1.6.2023, se l'attore, con l'uso della normale diligenza, avesse conferito tempestivamente ad altra impresa l'incarico di eseguire i lavori.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno deve essere integralmente rigettata.
Sugli interessi ex art.1284 cc. comma 4
L'attore domanda la corresponsione degli interessi al tasso di cui al primo e quarto comma.
Tale domanda va accolta nei termini che seguono.
Vanno riconosciuti gli interessi al tasso di cui al primo comma della citata norma, a partire dalla data della dichiarazione di recesso fino alla data di proposizione della domanda giudiziale;
si applicano poi gli interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4 cc a partire dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del decisum ed in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva;
minimi per istruttoria e decisoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 13 di 14 accertato, per le causali di cui in motivazione, l'inadempimento della convenuta CP_1
al contratto stipulato con l'attore in data 1.3.2023, dichiara la legittimità del recesso dal predetto
[...]
contratto, comunicato dall'attore alla convenuta in data 1.3.2023, dichiarando assorbita la domanda subordinata di risoluzione del contratto, e per l'effetto,
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_1
6.100,00, oltre interessi come esposto in motivazione;
rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
condanna a rifondere all'attore le spese del giudizio che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 786,00 per anticipazioni, € 3.387,00 per compensi oltre rimborso forfettario Iva e Cpa di legge.
Brescia, 18 dicembre 2025.
Il giudice
LA D'AM
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA D'AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10658/2023 del ruolo generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio di Parte_1 C.F._1
AN del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via
Negroli, n. 14,
PARTE ATTRICE
contro
(P. IVA CF: , con sede in Puegnago Del Garda(BS), Via Controparte_1 P.IVA_1
Nazionale n. 61, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
RE MI e dall'avv. Ivan Scalvini, entrambi del Foro di Brescia, anche in via disgiunta fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scalvini in Brescia (BS) Via Solferino n. 51,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Contratto d'appalto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, NEL
MERITO - accertare e dichiarare il recesso dell'attore e/o lo scioglimento del contratto tra le parti per
impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, causata dal grave inadempimento di o, Controparte_1
in subordine, pronunciare la risoluzione del contratto del 13.12.2021 tra le parti per grave
inadempimento di e per l'effetto - condannare la società convenuta alla restituzione Controparte_1
all'attore della somma di € 6.100,00 indebitamente trattenuta, o della diversa somma ritenuta di
giustizia, nei limiti dell'importo versato e dello scaglione di valore, oltre interessi fino alla data
dell'effettivo soddisfo;
- condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Controparte_1
dal sig. che si quantificano in € 250.000,00= o nella minor somma ritenuta di giustizia. IN Pt_1
OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. IN
VIA ISTRUTTORIA L'attore insiste per l'ammissione della prova testimoniale dedotta nella memoria
ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.”
Per la convenuta: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia il Tribunale adito:
Nel merito: rigettare le domande formulate dall'attore per essere le stesse infondate in fatto ed in
diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, come sopra dedotte;
spese ed onorari rifusi. In via
istruttoria: previa revoca di contraria ordinanza, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova,
per interrogatorio formale e testi, dedotti nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. In ogni caso, la
convenuta, come rappresentata e difesa, dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali
nuove domande e/o eccezioni di controparte, tardive ed inammissibili.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01.09.2023, , premesso di aver stipulato con Parte_2
la società contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione Controparte_1
dell'immobile di sua proprietà meglio descritto in atti, nonché la realizzazione degli adempimenti pagina 2 di 14 relativi all'accesso al beneficio fiscale “Superbonus 110%”, chiedeva l'accertamento della legittimità
del recesso da lui comunicato all'impresa, per grave inadempimento al predetto contratto, unitamente alla condanna di alla restituzione della somma di € 6.100,00 a titolo di indebito;
CP_1
chiedeva altresì di condannare al risarcimento del danno quantificato in € CP_1
250.000,00.
A sostegno di tali pretese l'attore deduceva che: l'attore era proprietario di tre unità abitative e relative pertinenze site in Desenzano;
in data 13.12.2021 l'attore stipulava con contratto di CP_1
appalto avente ad oggetto le prestazioni “PRIMO APPROCCIO” e “PRATICHE SUPERBONUS”, la prima attinente al recupero dei documenti e l'espletamento dei rilievi necessari alla progettazioni;
la seconda attinente all'impiego di professionisti per seguire la pratica per l'accesso al Superbonus 110%;
il contratto prevedeva quale corrispettivo la somma di € 9.000,00 + IVA da versare in un'unica soluzione;
in data 14.12.2021 il provvedeva al pagamento della predetta somma mediante Pt_1
bonifico in favore della;
successivamente parte attrice, data l'inerzia della CP_1
convenuta, incaricava a proprie spese il Geom. di misurare i luoghi oggetto di contratto, CP_2
calcolare la SLP e la volumetria utilizzabile, redigere dati e disegni tecnici (pur costituendo oggetto del contratto d'appalto); il risultato del lavoro dell' veniva inviato alla Convenuta con mail del CP_2
25.05.2022; in data 20.09.2022 l'Arch. incaricato dalla convenuta ( arch. ) inviava i prospetti Per_1
del progetto definitivo all'attore il quale li approvava;
successivamente l'attore otteneva, a proprie spese ed a mezzo del Geom. il permesso di costruire in sanatoria;
da settembre 2022 a CP_2
febbraio 2023 la convenuta rimaneva inerte ai solleciti dell'attore; a seguito del perdurante silenzio della convenuta, il 01.03.2023 il intimava la risoluzione del contratto per inadempimento, Pt_1
unitamente al rimborso delle somme corrisposte per le prestazioni di cui ai punti del contratto non ancora eseguiti e/o non eseguibili;
con lo scambio di mail intervenuto fra il 01.03.2023 e il 02.03.2023
la convenuta addebitava i ritardi a cause esterne;
con PEC del 21.03.2023 l'attore contestava l'adempimento parziale della prestazione “PRIMO APPROCCIO” ed il totale inadempimento delle pagina 3 di 14 prestazioni relative alle “PRATICHE SUPERBONUS”; in data 24.03.2023 la convenuta inviava all'attore il file denominato “offerta definitiva” unitamente ad altri materiali che, ad avviso dell'attore,
erano stati “frettolosamente assemblati”; tali documenti venivano integralmente contestati;
con PEC del
10.05.2023 l'attore invitava a svolgere la negoziazione assistita;
la convenuta rimaneva inerte.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso rappresentato e Controparte_1
deducendo che: il contratto prodotto dall'attore aveva ad oggetto una consulenza per verificare la fattibilità e realizzare il progetto di un nuovo edificio;
l'intenzione dell'attore non era restaurare la palazzina, bensì procedere alla completa demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato;
l'arch.
aveva proceduto alla verifica dello stato dei luoghi sino a giugno 2022; all'esito l'arch. aveva Per_2
riscontrato gravissime irregolarità urbanistiche;
tali irregolarità erano ostative allo svolgimento di qualsiasi attività; l'attore affermava che avrebbe delegato le pratiche per la concessione della sanatoria ad un professionista di propria fiducia;
la convenuta non era stata edotta dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria sino a fine febbraio 2023; in data 01.03.2023 la convenuta riceveva e mail dall'attore che chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento;
la convenuta contestava l'inadempimento e procedeva all'invio dei materiali al fine di proseguire con l'esecuzione dell'incarico.
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Con decreto del 10.11.2023 il giudice confermava la data della prima udienza concedendo alle parti i termini ex art 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza, visto il legittimo impedimento a comparire del legale rappresentante della convenuta, fissava nuova udienza ex art 185 c.p.c.
Alla successiva udienza il giudice sentite liberamente le parti, rilevata la presenza di spazi conciliativi fissava nuova udienza nelle forme della trattazione scritta.
pagina 4 di 14 Lette le note in sostituzione d'udienza il giudice rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti,
ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di rimessione della causa in decisione al concedendo alle parti i termini ex art 189 c.p.c.
Alla successiva udienza il giudice rimetteva la causa in decisione ex art 189 c.p.c.
MOTIVI
Eccezioni preliminari
Reiterazione delle istanze istruttorie
Con le rispettive comparse conclusionali E hanno Parte_1 Controparte_1
reiterato le proprie istanze istruttorie.
Tali richieste sono infondate e devono essere rigettate per i motivi che si vanno ad esporre.
Anzitutto, deve essere integralmente richiamata e confermata l'ordinanza del 10.07.2024, con la quale questo giudice rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti.
Di fatti in questa sede non si può far altro che ribadire la natura documentale, valutativa, generica,
irrilevante dei capitoli di prova proposti da ciascuna parte. Ulteriormente si osserva come non sia sopraggiunto un mutamento dello stato di fatto tale da rendere necessario, ovvero opportuno,
l'espletamento di un'istruttoria orale.
In virtù di tali motivi si rigettano nuovamente le istanze istruttorie riproposte rispettivamente da parte attrice e da parte convenuta.
Merito
Qualificazione del contratto
Anzitutto si rende necessario qualificare il contratto oggetto del presente giudizio. Invero, le parti processuali, pur identificando il contratto nel doc. 3 di parte convenuta, dissentono sulla sua qualificazione. Parte attrice qualifica il doc. 3 quale contratto di appalto;
diversamente, la convenuta lo qualifica come contratto di consulenza.
pagina 5 di 14 Il contratto stipulato tra parte attrice e la convenuta deve essere qualificato come contratto d'opera intellettuale ex art 2230 cc, avente ad oggetto prestazioni di progettazione e di consulenza.
Il contenuto del documento negoziale è inequivoco.
Le formule “Primo Approccio” e “Pratiche Superbonus” richiamano una serie di prestazioni svolte da professionisti incaricati da parte della società per lo svolgimento di un'attività CP_1
intellettuale e non già per la realizzazione di un'opera. Al contrario, a nulla rileva l'autonoma volontà
del di affidare i lavori di demolizione e costruzione dell'immobile alla società Pt_1
convenuta, ciò in quanto detta intenzione (del tutto eventuale) non è stata versata nel contatto.
Tanto è palese se si osserva la lettera del contratto, in particolare la clausola a pag. 3 (doc. 4 attore): “Il
costo sarà scorporato dall'offerta qualora il cliente proseguirà la fase costruttiva con , CP_1
qualora il cliente decidesse di non procedere con la stessa azienda, il cliente avrà tutta la
documentazione prodotta in suo possesso eventualmente da inoltrare ad altra azienda. Le modulazioni
3D con render grafici e le simulazioni fotografiche possono essere utilizzate dall'azienda CP_1
su social e sito web.”.
La clausola conferma la natura del documento in esame quale contratto di prestazione d'opera intellettuale e consulenza, al quale, sarebbe potuto seguire autonomo contratto d'appalto anche con soggetto diverso da . CP_1
In definitiva, il contratto stipulato fra e deve essere qualificato Parte_3 CP_1
quale contratto d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229 e ss..
Sulla domanda principale di accertamento della legittimità del recesso.
Va anzitutto rilevato che la domanda si presenta generica con riguardo alla individuazione della comunicazione di recesso cui intende riferirsi.
Sebbene, infatti, nella propria narrativa l'attore richiami espressamente i docc. 14 e 19, questi non vengono mai qualificati come atto di recesso.
pagina 6 di 14 E tuttavia, procedendo all'integrazione della domanda sulla base dei documenti prodotti (come unanimemente ammesso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Cass civ. ex multis sent n.
7115/2013) questo giudice ritiene che possa individuarsi la volontà dell'attore di recedere dal contratto,
nella prima comunicazione, inviata personalmente dall'attore alla convenuta con mail del 1.3.2023
(doc. 14) cui è seguita la comunicazione del legale datata 5.4.2023 (doc. 18).
In entrambe le missive il lamenta una serie di ritardi ed inadempienze che Pt_1
giustificherebbero la richiesta di restituzione parziale del corrispettivo versato, avente quale presupposto (implicito) lo scioglimento dal vincolo negoziale.
All'esito del giudizio deve ritenersi legittima la prima comunicazione di recesso.
Parte attrice pone a fondamento della stessa la parziale non esecuzione da parte della convenuta delle prestazioni denominate “primo approccio” (e in particolare l'omessa redazione del computo metrico estimativo, della modellazione 3D e dell'analisi economica), e la totale non esecuzione delle prestazioni denominate “Pratiche Superbonus”, ovvero l'intera parte relativa alle pratiche per ottenere il beneficio fiscale.
Parte convenuta contesta gli addebiti, allegando il proprio adempimento alle obbligazioni dedotte nel contratto, ed imputando le lungaggini riscontrate, all'esclusivo comportamento dell'attore, in particolare ai ritardi nell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria ed alla mancata comunicazione alla convenuta dell'intervenuto rilascio.
Il rapporto obbligatorio intercorrente fra le odierne parti processuali ha natura contrattuale, pertanto,
opera il principio di inversione dell'onere della prova. In questo senso l'attore contesta la bontà delle prestazioni eseguite dopo il 31.12.2021, ovvero la tardività nell'esecuzione di talune prestazioni.
Dai documenti prodotti risulta che le prestazioni specificamente poste alla base della comunicazione di recesso o non sono state eseguite, o comunque sono state eseguite successivamente alla dichiarazione dell'attore di voler risolvere il contratto per inadempimento della convenuta (doc. 14 attore) ed in ogni caso dopo l'invio della PEC (doc 16 attore) che ribadiva la medesima volontà.
pagina 7 di 14 Non può essere condiviso l'assunto, svolto dalla difesa della convenuta, secondo cui la mancata conoscenza della intervenuta concessione del permesso di costruire in sanatoria avrebbe giustificato ogni ritardo ed omissione.
Ciò in quanto non può ritenersi verosimile che l'impresa sia rimasta all'oscuro della circostanza.
Al contrario, parte attrice ha dimostrato, attraverso la produzione dei tabulati telefonici (doc. 25 attore),
di aver tenuto costantemente i contatti con il , in particolare rilevano le telefonate del Parte_4
23.09.2022 e del 6.10.2022, cioè nella prossimità temporale della richiesta del permesso di costruire in sanatoria (formulata il 29.09.2022 doc 12 attore); rileva altresì la telefonata del 28.11.2022, della durata di 6 minuti e 13 secondi avvenuta successivamente alla concessione del permesso di costruire in deroga avvenuta il 17.11.2022 (doc. 13 attore).
La presenza di plurimi contatti, la prossimità temporale e la loro durata devono ritenersi elementi sufficienti per presumere la conoscenza in capo alla convenuta dell'ottenimento del permesso di contrarie in sanatoria.
Ad abundantiam si osserva che l'asserita ignoranza di sull'avvenuta concessione CP_1
del permesso a costruire in sanatoria non solo sarebbe ingiustificata, ma anche contraria ai doveri ex art
1175 cc e 1375 cc.
Di fatti, l'attore ha ampiamente provato che e il suo architetto fossero a conoscenza CP_1
della necessità di richiedere un permesso di costruire a sanatoria tanto tanto che “L'arch. , su Parte_4
richiesta del forniva allo stesso un preventivo per dare corso alle pratiche di sanatoria Pt_1
dell'edificio e, su proposta dell'arch. veniva individuato l'arch. al quale Parte_4 Persona_3
eventualmente affidare l'incarico” (memoria convenuta 171 ter cpc). La scelta dell'attore di procedere personalmente alla richiesta di sanatoria, ovvero per il tramite di un professionista di propria fiducia non fa venire meno il dovere della convenuta, quale consulente specificamente incaricato, di tenersi aggiornata sullo stato di avanzamento della pratica al fine di adempiere prontamente alle proprie pagina 8 di 14 obbligazioni, anche e soprattutto in virtù dell'avvicinarsi del termine ultimo per presentare le pratiche per l'accesso al superbonus.
Si deve osservare inoltre come alla data della richiesta di costruire in sanatoria (29.09.2022) parte convenuta avesse a disposizione 3 mesi per eseguire oltre la metà delle prestazioni versate nel contratto
(in particolare tutte le prestazioni relative alle “PRATICHE SUPERBONUS” e al computo metrico estimativo dell'intervento, modellazione 3D con render grafico dell'intervento con simulazioni fotografiche da più viste, determinazione classe edificio per oneri e costo costruzione e Analisi
economica). Un comportamento diligente e conforme a buona fede avrebbe richiesto che la convenuta sollecitasse costantemente l'attore in merito agli aggiornamenti sullo stato della domanda del permesso.
L'inerzia della convenuta deve pertanto essere qualificata come comportamento contrario alla buonafede contrattuale, di tal ché su di essa deve gravare la responsabilità per la mancata esecuzione delle prestazioni nei termini pattuiti.
In questo senso si deve concludere che, in ogni caso, fosse a conoscenza CP_1
dell'ottenimento del permesso per costruire in sanatoria, o ne sia rimasta all'oscuro per causa ad essa imputabile ovvero per violazione degli obblighi di buona fede ex art 1375 cc.
Ulteriore eccezione formulata dalla convenuta a giustificazione del suo operato riguarda l'assenza di una specifica pattuizione del termine finale per l'esecuzione del contratto.
Tale eccezione è infondata e va rigettata.
A nulla rileva che le parti non abbiano individuato espressamente un termine essenziale, ciò poiché
questo è implicito nelle prestazioni dedotte nel contratto.
A tale ricostruzione soccorre la connessione logico - funzionale fra le prestazioni “PRIMO
APPROCCIO” e “PRATICHE SUPERBONUS”.
Come si evince dalla tabella prezzi a pagina 3 del contratto (doc. 4 attore), le due attività si collocano nel medesimo ambito che è quello della realizzazione di una soluzione edilizia finanziabile con il superbonus, di tal ché al venir meno della possibilità di accesso alla sovvenzione 110% viene meno la pagina 9 di 14 ragion d'essere del contratto. A rendere evidente la volontà delle parti soccorre il comportamento da queste tenuto prima e dopo la conclusione del contratto. In particolare, rileva la mail inviata dalla convenuta all'attore (doc 3 attore), nella quale si fa espresso riferimento alle modalità di accesso al bonus 110% e cessione del credito;
rileva altresì la messaggistica WhatsApp, in particolare gli scambi di messaggi intrattenuti con l'arch. (doc. 9 attore) in cui l'attore presenta preoccupazioni in Parte_4
ordine alle possibilità di accedere al bonus 110%, poiché ha avuto notizia di un blocco delle cessioni del credito;
a tali preoccupazioni seguono le rassicurazioni dell'architetto.
In virtù degli elementi esposti si deve ritenere che parte attrice non avesse alcun interesse all'esecuzione delle prestazioni “PRIMO APPROCCIO” e “PRATICHE SUPERBONUS” una volta precluso l'accesso al Superbonus.
Per tutti i motivi sin ora esposti va dichiarato l'inadempimento contrattuale di , Controparte_1
ed affermata altresì la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda principale, va accertata la legittimità del recesso comunicato dall'attore fin dal 1.3.2023.
Sulla domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento
L'accoglimento della domanda principale di recesso dal contratto rende assorbita la domanda subordinata di risoluzione.
Quantificazione dell'indebito
L'attore domanda la restituzione delle somme indebitamente versate alla convenuta in forza del contratto.
Per la prestazione PRATICHE SUPERBONUS si accerta l'importo indebito di € 4.000,00 + IVA posto che nessuna prestazione è stata eseguita.
Con riguardo alla prestazione “PRIMO APPROCCIO”, viene equitativamente liquidata la somma di €
1.000,00 + IVA, posta la minor incidenza economica delle prestazioni inadempiute rispetto a quelle adempiute.
pagina 10 di 14 Con Per tali motivi deve essere condannata alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 5.000,00 + IVA.
[...]
Sul risarcimento del danno per mancato ottenimento del beneficio del Superbonus
È infondata e deve essere rigettata la domandata proposta da parte attrice in ordine al risarcimento del danno per la perdita del Superbonus.
Deve anzitutto rilevarsi che dalla semplice lettura del contratto intercorso fra le parti (doc. 4 attore), si evince l'assoluta genericità dell'importo globale finale previsto per la realizzazione dell'opera, importo dal quale dipende l'entità del superbonus.
Non è possibile, dunque, ab origine quantificare l'entità del danno preteso dall'attore quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento posto in essere dalla convenuta.
A tale scopo a nulla rilevano i conteggi svolti in citazione, trattandosi di importi riferiti ad opere eseguite da un'altra ditta, sulla base di progetti diversi da quello oggetto del contratto di cui si discute.
Pertanto, non è possibile, nemmeno in ottica di liquidazione equitativa, usare i parametri offerti dall'attore in quanto si riferiscono ad un altro contatto, ad altro progetto, ad altre opere.
Neppure rileva ai fini della quantificazione il doc 17, intitolato offerta proveniente dalla CP_1
, peraltro inviato successivamente alla comunicazione di recesso, tenuto conto che si tratta di
[...]
offerta avente ad oggetto lavori di costruzione sulla proprietà dell'attore mai approvati.
Non risulta infatti che tale offerta sia mai stata accettata dall'attore, né tantomeno eseguita. Pertanto,
essa non può costituire criterio di riferimento al quale parametrare l'entità del beneficio perduto.
In definitiva, deve ritenersi che il contratto inter partes prevedesse prestazioni, allo stato embrionale, di progettazione e predisposizione pratiche amministrative e che solo in un secondo momento (in virtù di nuovo accordo) sarebbe seguita la fase di progettazione ed esecuzione delle opere. Fase che, tuttavia,
non ha potuto essere esperita per l'intervenuto recesso dell'attore.
pagina 11 di 14 Ad abundantiam si osserva che all'esito delle modifiche intervenute sulla disciplina del Superbonus in nessun caso l'attore avrebbe potuto accedere ai benefici previsti dall'art 119 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, non possedendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa via via aggiornata.
A tal proposito, si osserva come il beneficio fiscale del 110% non sarebbe stato in ogni caso per lui accessibile. Di fatti, delle varie modalità di acceso al beneficio fiscale previste dall'art 119 D.L.
34/2020, come modificato, nessuna era concretamente applicabile al caso.
L'attore era carente dei presupposti personali e temporali richiesti con la conseguenza che anche nel caso in cui la convenuta si fosse tempestivamente attivata nell'esecuzione delle proprie prestazioni alla data di concessione del permesso di costruire (metà novembre), l'esecuzione dell'opera avrebbe richiesto ben più di un mese e mezzo, posto che si rendeva ancora necessaria la redazione dei progetti esecutivi e tenuto conto della complessità dell'opera (demolizione e ricostruzione dell'immobile).
Parimenti inaccessibile era l'ulteriore modalità d'accesso al beneficio, non avendo effettuato l'attore il
30% dell'intervento complessivo entro il termine inderogabile del settembre 2022.
In tale contesto, deve ritenersi che l'attore, con il proprio comportamento, concretizzatosi nel deposito dell'istanza per ottenere il permesso di costruire in sanatoria solamente nel settembre 2022, ha contribuito al verificarsi del danno, tenendo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Per tali motivi va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice.
Sul danno da lucro cessante
Parte attrice chiede che parte convenuta venga condannata al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata dal Giudice a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, portata dai mancati canoni di locazione percepiti.
Tale domanda va rigettata.
In primo luogo, va rilevato che l'attore non specifica il periodo di tempo al quale riferire la mancata percezione dei canoni.
pagina 12 di 14 Produce, a sostegno della domanda il contratto di locazione transitoria, di cui al doc. 28, relativo ad un solo appartamento, avente durata di sette mesi dall'1.6.2021 al 31.12.2021, che tuttavia non è
sufficiente a far presumere che anche gli altri appartamenti fossero oggetto di un rispettivo contratto di locazione. Ulteriormente, come rilevato dalla convenuta, in seguito alla risoluzione del contratto parte attrice avrebbe ben potuto procedere a locare il contratto a terzi, posto che nulla è stato dimostrato in ordine a circostanze ostative a tal fine.
Al contrario, tenuto conto della data di inizio della locazione, può ben presumersi che un nuovo contratto avrebbe potuto essere stipulato in analogo periodo, ovvero a partire dal giorno 1.6.2023, se l'attore, con l'uso della normale diligenza, avesse conferito tempestivamente ad altra impresa l'incarico di eseguire i lavori.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno deve essere integralmente rigettata.
Sugli interessi ex art.1284 cc. comma 4
L'attore domanda la corresponsione degli interessi al tasso di cui al primo e quarto comma.
Tale domanda va accolta nei termini che seguono.
Vanno riconosciuti gli interessi al tasso di cui al primo comma della citata norma, a partire dalla data della dichiarazione di recesso fino alla data di proposizione della domanda giudiziale;
si applicano poi gli interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4 cc a partire dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del decisum ed in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva;
minimi per istruttoria e decisoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 13 di 14 accertato, per le causali di cui in motivazione, l'inadempimento della convenuta CP_1
al contratto stipulato con l'attore in data 1.3.2023, dichiara la legittimità del recesso dal predetto
[...]
contratto, comunicato dall'attore alla convenuta in data 1.3.2023, dichiarando assorbita la domanda subordinata di risoluzione del contratto, e per l'effetto,
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_1
6.100,00, oltre interessi come esposto in motivazione;
rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
condanna a rifondere all'attore le spese del giudizio che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 786,00 per anticipazioni, € 3.387,00 per compensi oltre rimborso forfettario Iva e Cpa di legge.
Brescia, 18 dicembre 2025.
Il giudice
LA D'AM
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 14 di 14