Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 07.01.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive dell'opponente e delle note scritte dell'opposta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che il procuratore dell'opposta ha rappresentato che, alla redazione delle note scritte del
07.01.2025, hanno partecipato, ai fini della pratica forense, le dr.sse e Persona_1
Persona_2
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10173 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Paola Martorana) Parte_1
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Controparte_1
Antonio Congedo)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Palermo ad emettere il decreto ingiuntivo n. 2419/2023 - che, per l'effetto, revoca;
d'ufficio, in € 995,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 2419/2023 emesso, su istanza della di , il CP_1 CP_1
23.05.2023, il Tribunale di Palermo ha ingiunto a la corresponsione della somma di € Parte_1
7.946,20, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 23.07.2023 ha eccepito, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza per valore del Tribunale di Palermo, rappresentando la competenza del Giudice di
Pace.
Si è tardivamente costituita in giudizio la ditta di , che ha sostanzialmente CP_1 CP_1
aderito all'eccezione di incompetenza per valore e affermato, in ogni caso, il proprio diritto di credito.
Svolte le superiori premesse in fatto, precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di incompetenza per valore spiegata dall'ingiunta in atto di opposizione.
Ebbene, la riforma Cartabia ha modificato l'art. 7 c.p.c., incrementando i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace: a decorrere dall'1 marzo 2023, dunque, la competenza del giudice di pace è passata da € 5.000,00 a € 10.000,00 per le liti relative a beni mobili e da € 20.000,00 a €
25.000,00 per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.
Con particolare riferimento ai giudizi di opposizione a d.i., va osservato che è al momento del deposito del ricorso (e non dalla data dell'opposizione) che deve farsi riferimento per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio (Cass. Civ., n. 23456/21): e così, a tutte le opposizioni a d.i. relative a decreti il cui ricorso sia stato depositato entro il 28.02.2023 deve essere applicato il “vecchio rito” (ante Riforma Cartabia), mentre, laddove il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente a tale data, va fatta applicazione del nuovo rito.
In concreto, il ricorso per d.i. è stato depositato il 21.03.2023 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022: ne discende che la causa va trattata nelle forme del nuovo rito. Facendo applicazione dell'art. 7 c.p.c., come modificato dalla riforma Cartabia, la competenza per valore per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 10.000,00 va attribuita al
Giudice di Pace.
Nella vicenda che ci occupa, essendo il credito ingiunto di valore inferiore (id est € 7.946,20), ha errato l'odierna opposta a ricorrere al Tribunale piuttosto che correttamente al Giudice di Pace,
dovendone discendere la declaratoria di incompetenza per valore del primo.
Ora, nel caso in cui, come in concreto, il vizio di incompetenza discenda dalla violazione delle disposizioni sulle regole della competenza posta in essere dal creditore in fase di ricorso per ingiunzione, il giudice dell'opposizione (che è comunque competente a decidere il giudizio di opposizione) dovrà concludere il processo dichiarando il difetto di competenza del giudice adito dal creditore-ricorrente e revocare il decreto fatto oggetto di opposizione.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Palermo ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Giudice di Pace;
per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che deve essere revocato.
L'esito di tale ragionamento è, dunque, quello di dover definire il giudizio non con un'ordinanza ma con una sentenza, conseguentemente statuendo anche in merito alle spese di lite.
Vero è, infatti, che, ai sensi dell'art. 279, I co., c.p.c., il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza, nel qual caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
Non è men vero, tuttavia, che la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al richiamato articolo, non si applica alla decisione giudiziale sull'opposizione a decreto ingiuntivo,
perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto (Cass. Civ., sez. VI, n.
14594/12). E dunque, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza, esonerando il Giudice da qualsivoglia determinazione sul merito della vicenda.
In ordine al governo delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, quelle sostenute dall'opponente vanno poste a carico dell'opposta e liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore
(23.10.22), in complessivi € 995,50, di cui € 145,50 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 07 gennaio 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina