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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11512 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4637/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DO Bile Presidente
Damiana Colla Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...] - Parte_1
C.F.: (C.U.I. 06P14GI), con il patrocinio degli Avv.ti Sara Di Veroli e C.F._1
OM NC nei confronti della , rappresentato Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di in data CP_1
8.10.2024 e notificato il 7.01.2025.
*****
Parte ricorrente ha riferito di aver presentato in data 7.07.2023 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n.
286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di il CP_1
7.01.2025.
L'amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 25.07.2024.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ne ha Parte_1 evidenziato l'illegittimità, inesistenza, nullità e/o annullabilità per essere stato adottato in violazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, per mancata conformità all'originale della copia notificata in data 27.02.2024 nonché per violazione degli artt. 3, comma 3, del D.P.R. n.
394/1999 e 13, comma 7, del D. Lgs. n. 286/1998 per mancata traduzione nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero o in una veicolare;
nel merito ha rilevato che
1 l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano. Parte ricorrente ha quindi concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e CP_1 diritto.
****
In via preliminare, tenuto conto che la domanda è stata formalizzata in data 7 luglio 2023, occorre rilevare che al caso di specie è applicabile il D.L. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente).
In particolare, l'art. 7 del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si evidenzia, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.L.
130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e
32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano.
In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31
2 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Orbene, nel caso di specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno di data 7.07.2023; passaporto del ricorrente;
passaporto albanese e permesso di soggiorno italiano di Shehi Adriana;
carta d'identità di
Bracia Greis;
comunicazione Unilav di data 30.03.2024 – trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato alle dipendenze della CU2024 e Controparte_2
CU2025, relative ai redditi percepiti, rispettivamente nell'anno 2023 e 2024; n. 2 buste paga anno 2023; n. 10 buste paga anno 2024; n. 5 buste paga anno 2025.
Da quanto rappresentato e prodotto emerge con evidenza che il ricorrente, il quale ha fatto ingresso in Italia da anni, ha portato avanti un costante impegno di integrazione nel paese di accoglienza, sino a raggiungere un buon grado di stabilità. Il ricorrente ha ampiamente documentato i progressi e i risultati ottenuti, dal punto di vista lavorativo e socioculturale.
Egli ha dimostrato di svolgere una continuativa e regolare attività lavorativa, nel settore dei trasporti, alle dipendenze della società con sede a Paglieta (provincia Controparte_2 di Chieti), conseguentemente di ottenere una remunerazione che gli permette di sostenersi dignitosamente. Il ricorrente, inoltre, si è ricongiunto a parte del suo nucleo famigliare
(sorella), regolarmente dimorante da anni sul territorio nazionale.
Tutto quanto considerato, non può che ritenersi quantomeno ragionevole che la vita di Pt_1
si svolga con continuità da oramai diversi anni sul territorio nazionale. Quanto
[...] prodotto supporta le sue deduzioni, egli sostiene di essersi integrato in Italia dove ha intessuto rapporti sociali e professionali e dove si sostiene regolarmente con i proventi del proprio lavoro, consolidando un tenore di vita dignitoso, condizione che gli sarebbe preclusa nel
Paese di origine, nel quale non ha particolari legami significativi (il ricorrente non è sposato e né ha figli).
Tutto quanto rilevato, valutata l'espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2
Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea (all'art. 7), valutata, altresì, la situazione del richiedente alla stregua del Paese di origine, ove non ha legami significativi (il ricorrente non è sposato, né ha figli), visto l'art. 8
CEDU, il quale prevede espressamente che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
3 necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”, si ritiene che il ricorrente abbia esaurientemente documentato in sede giudiziale di aver consolidato un positivo percorso di inserimento nel contesto sociale e lavorativo del paese di accoglienza dove, pertanto, risulta con evidenza ben integrato.
Ciò posto, si ritiene che un eventuale rientro in Albania, oltre a compromettere il suddetto percorso di integrazione, si profilerebbe lesivo del diritto alla sua vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo quale nuova identità e stabilità (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Per_1
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), ciò anche in considerazione delle difficoltà che, Per_2 come dal ricorrente sostenuto, questi ivi incontrerebbe non avendo alcun legame significativo con il suo Paese di origine.
Alla luce delle considerazioni esposte sussiste il diritto al riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32 co. 3, d. Lgs. n. 25/2008, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale:
- riconosce a nato in [...] il [...] - C.F.: Parte_1 C.F._1
(C.U.I. , il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi C.F._2 gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui all'art 32 co. 3, d. Lgs. n. 25/2008;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 28/07/2025
IL PRESIDENTE
DO Bile
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DO Bile Presidente
Damiana Colla Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...] - Parte_1
C.F.: (C.U.I. 06P14GI), con il patrocinio degli Avv.ti Sara Di Veroli e C.F._1
OM NC nei confronti della , rappresentato Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di in data CP_1
8.10.2024 e notificato il 7.01.2025.
*****
Parte ricorrente ha riferito di aver presentato in data 7.07.2023 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n.
286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di il CP_1
7.01.2025.
L'amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 25.07.2024.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ne ha Parte_1 evidenziato l'illegittimità, inesistenza, nullità e/o annullabilità per essere stato adottato in violazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, per mancata conformità all'originale della copia notificata in data 27.02.2024 nonché per violazione degli artt. 3, comma 3, del D.P.R. n.
394/1999 e 13, comma 7, del D. Lgs. n. 286/1998 per mancata traduzione nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero o in una veicolare;
nel merito ha rilevato che
1 l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano. Parte ricorrente ha quindi concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e CP_1 diritto.
****
In via preliminare, tenuto conto che la domanda è stata formalizzata in data 7 luglio 2023, occorre rilevare che al caso di specie è applicabile il D.L. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente).
In particolare, l'art. 7 del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si evidenzia, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.L.
130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e
32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano.
In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31
2 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Orbene, nel caso di specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno di data 7.07.2023; passaporto del ricorrente;
passaporto albanese e permesso di soggiorno italiano di Shehi Adriana;
carta d'identità di
Bracia Greis;
comunicazione Unilav di data 30.03.2024 – trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato alle dipendenze della CU2024 e Controparte_2
CU2025, relative ai redditi percepiti, rispettivamente nell'anno 2023 e 2024; n. 2 buste paga anno 2023; n. 10 buste paga anno 2024; n. 5 buste paga anno 2025.
Da quanto rappresentato e prodotto emerge con evidenza che il ricorrente, il quale ha fatto ingresso in Italia da anni, ha portato avanti un costante impegno di integrazione nel paese di accoglienza, sino a raggiungere un buon grado di stabilità. Il ricorrente ha ampiamente documentato i progressi e i risultati ottenuti, dal punto di vista lavorativo e socioculturale.
Egli ha dimostrato di svolgere una continuativa e regolare attività lavorativa, nel settore dei trasporti, alle dipendenze della società con sede a Paglieta (provincia Controparte_2 di Chieti), conseguentemente di ottenere una remunerazione che gli permette di sostenersi dignitosamente. Il ricorrente, inoltre, si è ricongiunto a parte del suo nucleo famigliare
(sorella), regolarmente dimorante da anni sul territorio nazionale.
Tutto quanto considerato, non può che ritenersi quantomeno ragionevole che la vita di Pt_1
si svolga con continuità da oramai diversi anni sul territorio nazionale. Quanto
[...] prodotto supporta le sue deduzioni, egli sostiene di essersi integrato in Italia dove ha intessuto rapporti sociali e professionali e dove si sostiene regolarmente con i proventi del proprio lavoro, consolidando un tenore di vita dignitoso, condizione che gli sarebbe preclusa nel
Paese di origine, nel quale non ha particolari legami significativi (il ricorrente non è sposato e né ha figli).
Tutto quanto rilevato, valutata l'espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2
Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea (all'art. 7), valutata, altresì, la situazione del richiedente alla stregua del Paese di origine, ove non ha legami significativi (il ricorrente non è sposato, né ha figli), visto l'art. 8
CEDU, il quale prevede espressamente che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
3 necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”, si ritiene che il ricorrente abbia esaurientemente documentato in sede giudiziale di aver consolidato un positivo percorso di inserimento nel contesto sociale e lavorativo del paese di accoglienza dove, pertanto, risulta con evidenza ben integrato.
Ciò posto, si ritiene che un eventuale rientro in Albania, oltre a compromettere il suddetto percorso di integrazione, si profilerebbe lesivo del diritto alla sua vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo quale nuova identità e stabilità (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Per_1
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), ciò anche in considerazione delle difficoltà che, Per_2 come dal ricorrente sostenuto, questi ivi incontrerebbe non avendo alcun legame significativo con il suo Paese di origine.
Alla luce delle considerazioni esposte sussiste il diritto al riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32 co. 3, d. Lgs. n. 25/2008, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale:
- riconosce a nato in [...] il [...] - C.F.: Parte_1 C.F._1
(C.U.I. , il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi C.F._2 gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui all'art 32 co. 3, d. Lgs. n. 25/2008;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 28/07/2025
IL PRESIDENTE
DO Bile
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
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