Articolo 1 della Legge 5 maggio 1956, n. 425
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6 giugno 1956
Art. 1. Articolo unico.

Il termine stabilito dall' art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079 , per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, e' fissato al 30 giugno 1956.
Restano ferme la composizione e le attribuzioni della Commissione parlamentare di cui allo stesso art. 5 della legge predetta.

Entrata in vigore il 6 giugno 1956