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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5697/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. COEN RAFFAELE, Parte_1 C.F._1
IR EL
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. TEOFILATTO TEODORA, PIAZZALE CP_1 P.IVA_1
LUIGI STURZO, 15 ROMA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
• IN VIA PRELIMINARE
Non concedersi l'eventuale richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce
delle deduzioni, eccezioni e produzioni documentali di cui al presente atto e per le gravi motivazioni
sopra diffusamente esposte, essendo peraltro l'opposizione di pronta soluzione e fondata su prova
scritta.
Assegnare in ogni caso alle parti i termini di legge per la presentazione di domanda di mediazione
ex D.lvo 28/2010 e rinviare all'uopo la causa al fine di consentire il completamento della procedura
di mediazione.
NEL MERITO
In accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al presente atto nonché per
quelli che emergeranno in corso di giudizio, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva
e/o di titolarità attiva dei crediti azionati in capo alla convenuta opposta.
Dichiarare ex artt. 1418 e/o 1419 c.c. ed in ogni caso per i motivi di cui al presente atto la nullità del
contratto di fideiussione prodotti in giudizio (docc. 6 del fascicolo monitorio prodotto da parte
convenuta).
Dichiarare in ogni caso l'intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 c.c. da ogni azione e
pretesa di pagamento nei confronti dell'odierno opponente in forza del contratto di fideiussione
prodotto in giudizio, alla luce di quanto sopra esposto e per quanto ulteriormente emergerà e sarà
accertato in corso di causa.
Accertare e dichiarare in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi
di cui al presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, che il Sig. Pt_1
è privo della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva delle obbligazioni di
[...]
pagamento dedotte in giudizio, oggetto del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve a parte convenuta per i contratti di
finanziamento n. 3377672 e 3377673 ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto nonché per le
fideiussioni ex adverso prodotte in giudizio ed in ogni caso per i titoli e le ragioni di cui al
procedimento monitorio.
Per l'effetto ed in ogni caso per tutti i motivi esposti e per quelli che emergeranno in corso di giudizio,
revocare ovvero dichiarare nullo/annullabile, in quanto illegittimo, ingiusto e gravatorio, ovvero in
ogni caso privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 985/2024 del Tribunale di
Brescia.
Respingere in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al
presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, ogni domanda, eccezione ed
istanza ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e
competenze di lite.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso formulate,
previa revoca del decreto ingiuntivo emesso n. 985/2024 del Tribunale di Brescia ed oggetto di
opposizione, per i motivi sopra esposti e per quanto emergerà in corso di causa, ridursi l'importo
eventualmente ritenuto dovuto alla società convenuta da parte del Sig. alla minor Parte_1
somma che risulterà eventualmente accertata in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: con ogni riserva del caso e di legge, si disconoscono le firme apposte sulle pagine
del contratto ex adverso prodotto sub doc. 6 sia alla voce “Firma Cliente” sia alla voce “Firma
Fideiussore” (in specie quelle asseritamente apposte a pagg. 14).
Si disconoscono tutte le firme di cui all'Appendice alla proposta n. 10170818 (ultime due pagine del
doc. 6 di controparte) sia alla voce “Firma Cliente” sia alla voce “Firma Fideiussore”.
Al contempo si disconoscono tutte le sottoscrizioni di cui al doc. 10 di controparte asseritamente
riconducibili all'attore. Con ogni riserva del caso e di legge.
Per parte opposta:
a. in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n.
985/2024 (RG. N. 3252/2024), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta
soluzione;
b. sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso disconoscimento per i motivi
tutti dedotti in narrativa;
c. in via principale, nel merito: rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 985/2024 (RG. N. 3252/2024) per il
pagamento di € 24.368,98, oltre interessi e spese;
d. in va istruttoria: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di
inammissibilità del disconoscimento (recante evidente natura assorbente), al solo fine di non
incorrere in alcuna decadenza processuale, l'opposta formula istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c., rimettendo al Giudicante ogni valutazione in ordine alle modalità di espletamento della
verifica di autenticità delle firme;
e. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ulteriormente aumentati del
30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, tenuto conto degli effettuati collegamenti ipertestuali
degli allegati, oltre IVA e CPA., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la quale Parte_1 CP_1
mandataria di proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 985/2024 Parte_2
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 24.368,98, era riferita a somme non pagate con riferimento a un contratto di locazione finanziaria stipulato con MW BA GmbH dalla
Global System Consulting di IG ES & c. s.n.c., di cui si sarebbe costituito fideiussore l'opponente;
- che, infatti, la Global System Consulting stipulava, in data 19/10/2017, con la
[...]
il contratto di locazione finanziaria n. 3377672, avente ad Controparte_2
oggetto il veicolo MW 520d Touring Msport, targato FL468YA, nonché il contratto di finanziamento accessorio n. 3377673, avente ad oggetto il servizio “LEA Hypertop 24 Full”;
- che, tuttavia, l'opponente non aveva sottoscritto alcun contratto di finanziamento per conto della utilizzatrice, né, tanto meno, in proprio come fideiussore;
- che, pertanto, venivano disconosciute le firme apposte sui documenti prodotti dall'opposta;
- che non era stata fornita la prova della cessione del credito in favore di;
Parte_2
- che non era stata data adeguata prova del credito, non avendo la ricorrente prodotto un estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
- che la fideiussione omnibus prestata dall'opponente era nulla, in quanto rilasciata sulla base di uno schema contrattuale conforme al modello predisposto dall'ABI be ritenuto lesivo della concorrenza con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- che in ogni caso era nulla o comunque abusiva la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore, non avendo la creditrice esercitato le proprie azioni nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale mandataria di CP_1 Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la genuinità della sottoscrizione apposta dall'opponente.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la discussione e decisione.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va precisato come parte opponente abbia dedotto in termini di eccezione la nullità
della fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza, escludendosi con ciò la attribuzione della controversia alla competenza del Tribunale delle Imprese.
Disconoscimento di firma.
Parte opponente in primo luogo ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di locazione finanziaria, sia quale rappresentatene dell'utilizzatrice che quale fideiussore.
A tal proposito si rileva, quanto alla documentazione negoziale sottoscritta con firma elettronica avanzata, che il disconoscimento operato dall'opponente appare generico, mancando di ogni puntuale contestazione circa gli elementi di cui tale firma si compone e le modalità di relativa operatività
Quanto, invece, al disconoscimento delle firme manualmente vergate sul doc. 10 di parte opposta, si rileva che in tale documento il sottoscrittore risulta identificato tramite documento di riconoscimento,
espressamente individuato quale rappresentante della Società Global System, con indirizzo e-mail recante dominio aziendale, e che nello stesso documento risulta rilasciato il numero di cellulare coincidente con quello aziendale al quale ricevere l'OTP necessario alla sottoscrizione digitale,
elementi tutti che non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha dedotto di aver subito una truffa, con sostituzione di persona attraverso l'impossessamento delle credenziali telematiche e dell'utilizzo abusivo della password temporanea inviata presso l'utenza telefonica sopra indicata.
Tali considerazioni, pertanto, portano a ritenere che la qualifica di legale rappresentante della Global
System (come da visura prodotta in atti), la riconducibilità alla medesima società dei dati e del numero di telefono forniti nel modulo sub doc. 10, l'individuazione della società Global System quale locataria del veicolo come da visura PRA sub doc. 7 e il pacifico utilizzo del veicolo accompagnato dall'effettivo pagamento dei primi 30 canoni di locazione e 29 rate di finanziamento, con richiesta di sospensione per emergenza COVID e successiva restituzione del veicolo (circostanze tutte che non hanno formato oggetto di specifica contestazione), attestino l'effettività del rapporto tra MW BA
e la società all'epoca amministrata e rappresentata dall'opponente.
Per tali ragioni, pertanto, il disconoscimento nei termini sopra esposti deve considerarsi in parte inammissibile per la sua genericità e, per il resto, infondato, a fronte delle risultanze probatorie e documentali in atti, complessivamente esaminate.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla prova della cessione del credito in capo all'odierna opposta.
Sul punto, infatti, va rilevato che l'avvenuta cessione in favore dell'opposta del credito azionato monitoriamente risulti assistita da adeguato supporto probatorio. all'art. 2 del contratto di cessione prodotto in fase monitoria (“Accordo Quadro per la cessione periodica di Crediti” – doc. 2,
successivamente integrato con l'“Accordo Modificativo” del 13/07/22 – doc. 2bis), cedente e cessionario hanno espressamente concordato la trasmissione a mezzo PEC, con cadenza mensile, di specifico elenco dei crediti oggetto di cessione nel “periodo rotativo” e che è stata prodotta sub doc.
19 fasc. monitorio la pec del 14.3.2023 con cui MW BA, in applicazione del punto 2.2 del contratto quadro (cfr. doc.ti 2 e 2-bis), ha provveduto alla cessione periodica dei crediti in essa elencati, tra i quali è compreso il contratto n. 3377672, azionato in monitorio.
A ciò si aggiunga che parte opposta ha, altresì, prodotto le diffide inviate ai debitori con la comunicazione a firma MW BA GmbH di intervenuta cessione in favore della Parte_2
(cfr. docc. 20, 21 e 22). Quale ulteriore conferma sul piano probatorio dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in capo a . Parte_2
Prova del credito.
Del tutto generica è rimasta la contestazione in ordine alla prova del credito azionato monitoriamente,
considerato come parte opponente abbia lamentato come l'estratto conto prodotto in atti non avesse i requisiti di cui all'art. 50 TUB, senza considerare come nel caso di specie, a fronte della dedotta responsabilità contrattuale da inadempimento, sarebbe stato onere del debitore ex art. 1218 c.c. provare l'adempimento, ossia l'avvenuto pagamento dei canoni per i quali è stata dedotta l'azione monitoria.
Eccezione di nullità della fideiussione.
Parte opponente ha contestato la nullità della fideiussione prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che le fideiussioni rilasciate da e da contenevano Pt_3 Parte_4
clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità delle garanzie, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass., 29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024,
19401/2024 e 657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte opponente prestato una fideiussione specifica rispetto al contestuale contratto di leasing e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa.
Nel caso di specie, inoltre, l'eccepita nullità della fideiussione finisce in ogni caso per risultare ininfluente ai fini della decisione, posto che il contratto è stato sottoscritto dal non Parte_1 solo quale fideiussore ma anche quale socio illimitatamente responsabile e amministratore della s.n.c.
debitrice principale e, pertanto, tenuto all'obbligazione dedotta in giudizio anche a prescindere dalla fideiussione.
Eccezione di nullità-abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Per quanto possa risultare rilevante, infine, non può trovare accoglimento neppure la contestazione mossa da parte opponente in ordine alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto clausola abusiva in violazione degli interessi del consumatore e non oggetto di specifica trattativa fra le parti ai sensi dell'art. 34 del Cod. Consumo.
A tal proposito, infatti, è sufficiente rilevare come la disciplina a tutela del consumatore non possa trovare applicazione nel caso di specie, considerato il legame funzionale esistente tra il garante e la società debitrice principale, legame rappresentato dal fatto che lo all'epoca della stipula dei Pt_1
contratti era il legale rappresentante della società (non assumendo rilievo il fatto che,
successivamente, abbia cessato tale carica).
Va, infatti, ricordato il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE (decisione del 19/11/2015,
causa C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società commerciale è consumatore solo se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.875,00, oltre c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa: - rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di quale mandataria Parte_1 CP_1
di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 985/2024 emesso dal Parte_2
Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.875,00, oltre c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
ES RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5697/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. COEN RAFFAELE, Parte_1 C.F._1
IR EL
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. TEOFILATTO TEODORA, PIAZZALE CP_1 P.IVA_1
LUIGI STURZO, 15 ROMA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
• IN VIA PRELIMINARE
Non concedersi l'eventuale richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce
delle deduzioni, eccezioni e produzioni documentali di cui al presente atto e per le gravi motivazioni
sopra diffusamente esposte, essendo peraltro l'opposizione di pronta soluzione e fondata su prova
scritta.
Assegnare in ogni caso alle parti i termini di legge per la presentazione di domanda di mediazione
ex D.lvo 28/2010 e rinviare all'uopo la causa al fine di consentire il completamento della procedura
di mediazione.
NEL MERITO
In accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al presente atto nonché per
quelli che emergeranno in corso di giudizio, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva
e/o di titolarità attiva dei crediti azionati in capo alla convenuta opposta.
Dichiarare ex artt. 1418 e/o 1419 c.c. ed in ogni caso per i motivi di cui al presente atto la nullità del
contratto di fideiussione prodotti in giudizio (docc. 6 del fascicolo monitorio prodotto da parte
convenuta).
Dichiarare in ogni caso l'intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 c.c. da ogni azione e
pretesa di pagamento nei confronti dell'odierno opponente in forza del contratto di fideiussione
prodotto in giudizio, alla luce di quanto sopra esposto e per quanto ulteriormente emergerà e sarà
accertato in corso di causa.
Accertare e dichiarare in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi
di cui al presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, che il Sig. Pt_1
è privo della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva delle obbligazioni di
[...]
pagamento dedotte in giudizio, oggetto del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve a parte convenuta per i contratti di
finanziamento n. 3377672 e 3377673 ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto nonché per le
fideiussioni ex adverso prodotte in giudizio ed in ogni caso per i titoli e le ragioni di cui al
procedimento monitorio.
Per l'effetto ed in ogni caso per tutti i motivi esposti e per quelli che emergeranno in corso di giudizio,
revocare ovvero dichiarare nullo/annullabile, in quanto illegittimo, ingiusto e gravatorio, ovvero in
ogni caso privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 985/2024 del Tribunale di
Brescia.
Respingere in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al
presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, ogni domanda, eccezione ed
istanza ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e
competenze di lite.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso formulate,
previa revoca del decreto ingiuntivo emesso n. 985/2024 del Tribunale di Brescia ed oggetto di
opposizione, per i motivi sopra esposti e per quanto emergerà in corso di causa, ridursi l'importo
eventualmente ritenuto dovuto alla società convenuta da parte del Sig. alla minor Parte_1
somma che risulterà eventualmente accertata in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: con ogni riserva del caso e di legge, si disconoscono le firme apposte sulle pagine
del contratto ex adverso prodotto sub doc. 6 sia alla voce “Firma Cliente” sia alla voce “Firma
Fideiussore” (in specie quelle asseritamente apposte a pagg. 14).
Si disconoscono tutte le firme di cui all'Appendice alla proposta n. 10170818 (ultime due pagine del
doc. 6 di controparte) sia alla voce “Firma Cliente” sia alla voce “Firma Fideiussore”.
Al contempo si disconoscono tutte le sottoscrizioni di cui al doc. 10 di controparte asseritamente
riconducibili all'attore. Con ogni riserva del caso e di legge.
Per parte opposta:
a. in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n.
985/2024 (RG. N. 3252/2024), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta
soluzione;
b. sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso disconoscimento per i motivi
tutti dedotti in narrativa;
c. in via principale, nel merito: rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 985/2024 (RG. N. 3252/2024) per il
pagamento di € 24.368,98, oltre interessi e spese;
d. in va istruttoria: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di
inammissibilità del disconoscimento (recante evidente natura assorbente), al solo fine di non
incorrere in alcuna decadenza processuale, l'opposta formula istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c., rimettendo al Giudicante ogni valutazione in ordine alle modalità di espletamento della
verifica di autenticità delle firme;
e. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ulteriormente aumentati del
30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, tenuto conto degli effettuati collegamenti ipertestuali
degli allegati, oltre IVA e CPA., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la quale Parte_1 CP_1
mandataria di proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 985/2024 Parte_2
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 24.368,98, era riferita a somme non pagate con riferimento a un contratto di locazione finanziaria stipulato con MW BA GmbH dalla
Global System Consulting di IG ES & c. s.n.c., di cui si sarebbe costituito fideiussore l'opponente;
- che, infatti, la Global System Consulting stipulava, in data 19/10/2017, con la
[...]
il contratto di locazione finanziaria n. 3377672, avente ad Controparte_2
oggetto il veicolo MW 520d Touring Msport, targato FL468YA, nonché il contratto di finanziamento accessorio n. 3377673, avente ad oggetto il servizio “LEA Hypertop 24 Full”;
- che, tuttavia, l'opponente non aveva sottoscritto alcun contratto di finanziamento per conto della utilizzatrice, né, tanto meno, in proprio come fideiussore;
- che, pertanto, venivano disconosciute le firme apposte sui documenti prodotti dall'opposta;
- che non era stata fornita la prova della cessione del credito in favore di;
Parte_2
- che non era stata data adeguata prova del credito, non avendo la ricorrente prodotto un estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
- che la fideiussione omnibus prestata dall'opponente era nulla, in quanto rilasciata sulla base di uno schema contrattuale conforme al modello predisposto dall'ABI be ritenuto lesivo della concorrenza con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- che in ogni caso era nulla o comunque abusiva la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore, non avendo la creditrice esercitato le proprie azioni nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale mandataria di CP_1 Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la genuinità della sottoscrizione apposta dall'opponente.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la discussione e decisione.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va precisato come parte opponente abbia dedotto in termini di eccezione la nullità
della fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza, escludendosi con ciò la attribuzione della controversia alla competenza del Tribunale delle Imprese.
Disconoscimento di firma.
Parte opponente in primo luogo ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di locazione finanziaria, sia quale rappresentatene dell'utilizzatrice che quale fideiussore.
A tal proposito si rileva, quanto alla documentazione negoziale sottoscritta con firma elettronica avanzata, che il disconoscimento operato dall'opponente appare generico, mancando di ogni puntuale contestazione circa gli elementi di cui tale firma si compone e le modalità di relativa operatività
Quanto, invece, al disconoscimento delle firme manualmente vergate sul doc. 10 di parte opposta, si rileva che in tale documento il sottoscrittore risulta identificato tramite documento di riconoscimento,
espressamente individuato quale rappresentante della Società Global System, con indirizzo e-mail recante dominio aziendale, e che nello stesso documento risulta rilasciato il numero di cellulare coincidente con quello aziendale al quale ricevere l'OTP necessario alla sottoscrizione digitale,
elementi tutti che non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha dedotto di aver subito una truffa, con sostituzione di persona attraverso l'impossessamento delle credenziali telematiche e dell'utilizzo abusivo della password temporanea inviata presso l'utenza telefonica sopra indicata.
Tali considerazioni, pertanto, portano a ritenere che la qualifica di legale rappresentante della Global
System (come da visura prodotta in atti), la riconducibilità alla medesima società dei dati e del numero di telefono forniti nel modulo sub doc. 10, l'individuazione della società Global System quale locataria del veicolo come da visura PRA sub doc. 7 e il pacifico utilizzo del veicolo accompagnato dall'effettivo pagamento dei primi 30 canoni di locazione e 29 rate di finanziamento, con richiesta di sospensione per emergenza COVID e successiva restituzione del veicolo (circostanze tutte che non hanno formato oggetto di specifica contestazione), attestino l'effettività del rapporto tra MW BA
e la società all'epoca amministrata e rappresentata dall'opponente.
Per tali ragioni, pertanto, il disconoscimento nei termini sopra esposti deve considerarsi in parte inammissibile per la sua genericità e, per il resto, infondato, a fronte delle risultanze probatorie e documentali in atti, complessivamente esaminate.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla prova della cessione del credito in capo all'odierna opposta.
Sul punto, infatti, va rilevato che l'avvenuta cessione in favore dell'opposta del credito azionato monitoriamente risulti assistita da adeguato supporto probatorio. all'art. 2 del contratto di cessione prodotto in fase monitoria (“Accordo Quadro per la cessione periodica di Crediti” – doc. 2,
successivamente integrato con l'“Accordo Modificativo” del 13/07/22 – doc. 2bis), cedente e cessionario hanno espressamente concordato la trasmissione a mezzo PEC, con cadenza mensile, di specifico elenco dei crediti oggetto di cessione nel “periodo rotativo” e che è stata prodotta sub doc.
19 fasc. monitorio la pec del 14.3.2023 con cui MW BA, in applicazione del punto 2.2 del contratto quadro (cfr. doc.ti 2 e 2-bis), ha provveduto alla cessione periodica dei crediti in essa elencati, tra i quali è compreso il contratto n. 3377672, azionato in monitorio.
A ciò si aggiunga che parte opposta ha, altresì, prodotto le diffide inviate ai debitori con la comunicazione a firma MW BA GmbH di intervenuta cessione in favore della Parte_2
(cfr. docc. 20, 21 e 22). Quale ulteriore conferma sul piano probatorio dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in capo a . Parte_2
Prova del credito.
Del tutto generica è rimasta la contestazione in ordine alla prova del credito azionato monitoriamente,
considerato come parte opponente abbia lamentato come l'estratto conto prodotto in atti non avesse i requisiti di cui all'art. 50 TUB, senza considerare come nel caso di specie, a fronte della dedotta responsabilità contrattuale da inadempimento, sarebbe stato onere del debitore ex art. 1218 c.c. provare l'adempimento, ossia l'avvenuto pagamento dei canoni per i quali è stata dedotta l'azione monitoria.
Eccezione di nullità della fideiussione.
Parte opponente ha contestato la nullità della fideiussione prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che le fideiussioni rilasciate da e da contenevano Pt_3 Parte_4
clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità delle garanzie, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass., 29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024,
19401/2024 e 657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte opponente prestato una fideiussione specifica rispetto al contestuale contratto di leasing e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa.
Nel caso di specie, inoltre, l'eccepita nullità della fideiussione finisce in ogni caso per risultare ininfluente ai fini della decisione, posto che il contratto è stato sottoscritto dal non Parte_1 solo quale fideiussore ma anche quale socio illimitatamente responsabile e amministratore della s.n.c.
debitrice principale e, pertanto, tenuto all'obbligazione dedotta in giudizio anche a prescindere dalla fideiussione.
Eccezione di nullità-abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Per quanto possa risultare rilevante, infine, non può trovare accoglimento neppure la contestazione mossa da parte opponente in ordine alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto clausola abusiva in violazione degli interessi del consumatore e non oggetto di specifica trattativa fra le parti ai sensi dell'art. 34 del Cod. Consumo.
A tal proposito, infatti, è sufficiente rilevare come la disciplina a tutela del consumatore non possa trovare applicazione nel caso di specie, considerato il legame funzionale esistente tra il garante e la società debitrice principale, legame rappresentato dal fatto che lo all'epoca della stipula dei Pt_1
contratti era il legale rappresentante della società (non assumendo rilievo il fatto che,
successivamente, abbia cessato tale carica).
Va, infatti, ricordato il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE (decisione del 19/11/2015,
causa C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società commerciale è consumatore solo se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.875,00, oltre c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa: - rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di quale mandataria Parte_1 CP_1
di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 985/2024 emesso dal Parte_2
Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.875,00, oltre c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
ES RR