Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1605/2023 r.g. promossa da
(già (c.f. ) con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede in Milano, in persona del procuratore , rappresentata e Parte_3
difesa dall'avv. Paolo Bonalume per mandato e domiciliata come in atti -
appellante -
contro in persona del sindaco (C.F.: ) – Controparte_1 P.IVA_2
appellato contumace –
o 0 o
Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di DO
o O o
Conclusioni per l'appellante
1
DO nel giudizio RG 5734/20 instaurato da – nuova Parte_1
denominazione di nei confronti del Parte_2
e non notificata IN VIA PRINCIPALE: previo Controparte_1
accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del • € Parte_1 Controparte_1
11.431,43 per sorte capitale, portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3, emesse da Edison Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo delle
Part forniture di energia erogate in favore del e cedute a elenco che CP_1
si riproduce sub doc. 1 • gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura, scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub doc. 1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 400
ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura costituente la sorte capitale condannare il al relativo Controparte_1
Part pagamento in favore di IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1 CP_2
[...] della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il
[...]
a pagare a la diversa somma Controparte_1 Parte_1
ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA
e successive.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 8 settembre 2023 (già Parte_1 [...]
evocava il avanti la Corte Parte_2 Controparte_3
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 241/2023 del Tribunale di
DO (pubblicata il 8 febbraio 2023, non notificata) che aveva rigettato la domanda per il pagamento per crediti ceduti in €. 11.431,43 oltre ad interessi ex d.lgs. 231/2002, ad interessi anatocistici ed alla somma di €. 400 ex art. 6
comma 2 del D.lgs. 231/2002, nulla disponendo per le spese per la contumacia del Si doleva con il primo motivo della nullità della CP_1
sentenza per esser stata ritenuta non opponibile al la Controparte_1
cessione dei crediti perché non accettata in violazione della L. 52/1991; con il secondo motivo si doleva dell'errata applicazione della disciplina eccezionale in rapporto alla posizione soggettiva del con il terzo CP_1
motivo si doleva dell'attribuzione a proprio carico dell'onere della prova della perduranza del contratto in corso e del rilievo d'ufficio, errato. Riproponeva,
infine, le iniziali domande.
Non si costituiva il che rimaneva contumace. Controparte_1
2.- La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione dei termini ordinari
3 e perentori, a ritroso, per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va respinto.
Nulla per le spese stante la contumacia del Controparte_1
Deve darsi atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
4.1.- Il Tribunale rigettò le domande di osservando che: Pt_1
-) l'attrice aveva agito quale cessionaria del credito vantato da Edison Energia
S.p.a. nei confronti del in forza di due cessioni pro soluto del 23 CP_1
giugno 2016 e del 27 giugno 2018 concluse con la cedente, per le fatture: n.
1820001785 del 26.05.2016 di euro 1,242,91; n. 2900061310 del 26.05.2016
di euro 580,97; n. 2900063236 del 26.05.2016 di euro 5.963.84; n.
2900063237 del 26.05.2016 di euro 85,99; n. 2900063238 del 26.05.2016 di euro 60,25; n. 2900078576 del 29.11.2016 di euro 6.399,98 per il minor importo di euro 354,98; n. 1820000348 del 26.10.2017 di euro 210,39; n.
2900082659 del 25.01.2017 di euro 468,15; n. 2900085173 del 24.04.2017 di euro 7.091,77 per il minor importo di euro 459.14; n. 2900126674 del
16.04.2019 di euro 2.004,81;
Part
-) aveva provato la stipula del contratto di somministrazione di energia elettrica concluso da Edison Energia con il il 19 ottobre 2009; CP_1
4 -) le successive cessioni erano state pattuite con scrittura privata autenticata ed erano state notificate al Comune il 5 luglio 2016 ed il 18 luglio 2018;
-) essendo in questione la cessione di crediti verso enti pubblici, territoriali,
non operava la disciplina codicistica che prescindeva dal consenso del debitore ceduto, ma quella derogatoria posta dall'art. 9 allegato E della legge n. 2248 del 1865 richiamato dall'art. 70 del r.d. 2440/1923 con il divieto di cessione senza l'adesione della PA;
-) la deroga operava esclusivamente riguardo i rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) rispetto ai quali soltanto il legislatore aveva ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima potessero venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e potesse risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
-) la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussisteva solo fino a quando il contratto era in corso e cessava quando questo veniva meno;
l'adesione avrebbe dovuto essere necessariamente esplicita (cfr. Cass.
33344/2018);
-) non era stato provato, e risultava smentito, che il contratto concluso da
Edison Energia con il Comune fosse cessato all'epoca della cessione e non emergeva nemmeno l'accettazione;
-) non poteva applicarsi la disciplina prevista dalla legge 21 febbraio 1991 n.
52 intitolata “Disciplina della cessione dei crediti di impresa” anche con il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 19571/2007 in quanto non pertinente. Infatti il caso ivi trattato riguardava la cessione del corrispettivo
5 di un appalto di lavori pubblici, ipotesi che non ricorreva. Inoltre la pronuncia
Part non aveva inteso affermare, come sostenuto da che la cessione di crediti verso la PA, qualora ricorressero le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 52 del 1991, era disciplinata da quest'ultima legge e non dalle norme speciali che disciplinavano la cessione di crediti verso la PA;
-) la cessione di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, era stata poi disciplinata dall'art. 106 co. 13 del d.lgs.
18.04.2016 n. 50 che, oltre a prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, disponeva che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.”;
-) poiché trattavasi di contratto di somministrazione la disposizione non era applicabile;
-) era infondata la domanda ex art. 2041 c.c. per assenza del presupposto dell'arricchimento senza giusta causa del CP_1
4.2.- Con le precisazioni di cui sotto la motivazione resiste alle censure.
6 5.1.- Il primo motivo, contrastante con la normativa in materia, siccome interpretata dalla giurisprudenza, appare infondato.
5.1.2.- Il presupposto normativo relativo alla censura, importante l'applicabilità della L. 21 febbraio 1991 n. 52, che in materia di cessione di crediti di impresa, ammetterebbe, per l'appellante, la deroga alla accettazione esplicita della cessione in capo al debitore ceduto, risulta infondato;
in disparte l'improprio riferimento all'art. 360 comma 1^ n. 3 Cod. proc. Civ..
La questione è stata affrontata in primo grado e risolta in senso contrario alle
Part argomentazioni di con motivazione, precisata, che importa il rigetto della censura.
5.1.3.- Infatti (così Cass. ordinanza n. 29420 del 24 ottobre 2023) l'art 69 del
R.D. 2440/1923 dispone che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento … Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”. Il
successivo art. 70 dispone che “Gli atti considerati nel precedente articolo 69,
debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. A sua volta l'art 9 allegato
7 E dispone che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Costituisce dunque principio consolidato quello per il quale, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n.
2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -
in deroga al principio generale previsto dal codice civile - il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. n.24758/2021; Cass. 18339/2014).
La legge di contabilità di Stato stabilisce dunque che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass. 2541/2007).
Part Nel caso di specie la domanda di è stata rigettata proprio in quanto non
è stata dimostrata l'accettazione da parte del Comune di delle CP_1
disposte cessioni ed il motivo non meriterebbe, così, accoglimento.
5.2.- Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe ma applicato la Legge 52
del 21 febbraio 1991, ma in termini errati.
8 Escluso rilievo alla avvenuta abrogazione della L. 109 del 1994 ad opera del
D.Lgs. 12 aprile 2006 in quanto temporalmente irrilevante, il motivo non appare fondato.
La Legge 52 del 1991 recante "disciplina della cessione dei crediti di impresa", dispone, all'art. 1, sotto la rubrica "Ambito di applicazione", nel testo risultante a seguito delle modificazioni apportate dal D.Lgs. 1^
settembre 1993 n. 385 art. 156 che: "1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è
una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi della L. 19 febbraio
1992 n. 142 art. 25 comma 2, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1".
Poiché il cessionario, comune non è una banca o un CP_1
intermediario finanziario secondo le suindicate previsioni, la disciplina derogatoria in questione non può operare. D'altra parte, come ribadito, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, "la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della
9 P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)" (Cass., n. 13075 del
2000; Cass., n. 18610 del 2005).
A sua volta, la disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla L. n.
52 del 1991 costituisce una normativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di cessione di crediti, quale risultante dal codice civile, tanto che l'art. 1, comma 2, della L. citata, prevede espressamente che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 per le cessioni prive dei requisiti prescritti dal medesimo comma, "resta salva l'applicazione delle norme del codice civile".
In definitiva, comunque, la disciplina invocata dall'appellante non può
trovare applicazione ed il richiamo operato alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 19571 del 2007 appare errato evidente essendo che la Legge
109 del 1994 art. 26 comma 5, è stata anteriormente abrogata.
6.- Il secondo motivo è parimenti infondato.
Part Infatti la tesi di secondo cui la disciplina derogatoria opererebbe solo per le amministrazioni statali e non per gli enti territoriali, quali il comune,
non risulta affatto giustificata in quanto la disciplina risulta applicabile (Cass.
sentenza n. 18610 del 21 settembre 2005) non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni, confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre 1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di
10 durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo Stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.
7.- Anche il terzo motivo è infondato. Lo stesso non coglie la ratio decidendi,
evidente essendo che il Tribunale ha rigettato la domanda non tanto perché
che il contratto sarebbe stato ancora in corso, ma perché era mancata la prova del fatto costitutivo la pretesa, ovverossia l'accettazione della cessione da parte del e a fronte di tale rilievo officioso – dovuto perché riferibile CP_1
alla mancanza prova del fatto costitutivo la pretesa – l'allegazione estintiva in senso stretto inerente dunque la cessazione del rapporto di somministrazione, avrebbe dovuto essere offerta dall'attrice che non l'ha data non proponendo la relativa eccezione in senso stretto, ancorata al potere dispositivo. Ne segue che la prosecuzione del contratto di somministrazione costituiva eccezione in senso lato come tale rilevabile d'ufficio (Cass.
ordinanza n. 8525 del 6 maggio 2020) non riconducibile al novero delle eccezioni riservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (per tale definizione delle eccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U. 03/02/1998, n. 1099; Sez. U. 27/07/2005, n.
15661) e, pertanto, sottratta al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod.
proc. civ., ma pur sempre alla condizione che fossero proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva: v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531;
11 Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U. 25/05/2001, n. 226/SU; v.
anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass. 31/10/2018, n. 27998).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro il così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
12