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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/09/2024, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 982/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Berni Parte_1
e Maria Alberica Tiranti, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Controparte_1
Venturini, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, come riportate negli omologhi atti scritti prodotti nel corso del procedimento e parzialmente modificate nei termini di cui al verbale d'udienza del 24 settembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 marzo 2024 premetteva di avere celebrato matrimonio Parte_1 il 26 maggio 2001 con e che dall'unione coniugale è nato (il 6 ottobre 2001) il Controparte_1 figlio . Per_1
Deducendo una sopravvenuta crisi matrimoniale e una cessazione di fatto della loro convivenza fin dal gennaio 2019, conveniva in giudizio lo stesso chiedendo dichiararsi la loro Controparte_1 separazione personale, disporsi l'attribuzione in proprio favore del godimento della casa familiare, porsi a carico di controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, non indipendente a livello economico, mediante la corresponsione dell'importo mensile di Euro 500,00, di versare a proprio vantaggio un assegno di mantenimento mensile pari ad Euro 1.000,00 e di pagare ogni arretrato maturato per tali titoli per una somma globale pari ad Euro 59.000,00.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla invocata sentenza di separazione e nemmeno contestando i presupposti di fatto fondanti le ulteriori domande avversarie.
Con omologhi atti scritti depositati il 6 agosto 2024 le parti private allegavano e documentavano di avere raggiunto un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
All'udienza del 24 settembre 2024 le stesse parti, comparse personalmente, dichiaravano di non volere conciliarsi, ribadendo di avere concordato le condizioni di cui all'accordo scritto già prodotto in atti.
A seguito delle precisazioni del giudice delegato quanto alla congruità di tali condizioni e, in particolare, in ordine all'impossibilità di ricondurre al loro accordo immediati effetti traslativi della quota di proprietà immobiliare di titolarità di , le stesse parti modificavano Controparte_1 parzialmente le condizioni pattizie.
Indi i difensori chiedevano congiuntamente pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni concordate dai coniugi, così come documentate il 6 agosto 2024 e parzialmente modificate, appunto, nei termini di cui al verbale d'udienza dello stesso 24 settembre 2024.
La causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va in primo luogo accolta la domanda di separazione personale formulata da parte ricorrente e alla quale ha aderito la stessa parte resistente.
La verificazione della condizione di intollerabilità della convivenza, che legittima la separazione, può dirsi infatti incontestata tra le parti e comunque ricavabile dalle specifiche allegazioni contenute negli atti introduttivi, attestanti la cessazione di fatto del rapporto matrimoniale dal gennaio 2019, così come dallo stesso contegno processuale dei coniugi e dall'esplicita volontà di non conciliarsi.
Se, dunque, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per l'invocata pronuncia di separazione personale, con riferimento alle ulteriori questioni deve prendersi atto dell'accordo raggiunto tra i medesimi interessati.
Le condizioni concordate non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Esse, d'altra parte, sono conformi alle risultanze documentali con riguardo alla determinazione delle contribuzioni economiche destinate al figlio maggiorenne e all'attribuzione del Per_1 godimento della casa familiare, ovvero, per altro verso, sono attinenti a diritti disponibili di natura patrimoniale.
L'esito del procedimento e la natura necessaria del giudizio rispetto alla pronuncia di separazione rappresentano infine giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: - dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1 matrimonio il 26 maggio 2001 in Sala Baganza (PR), matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al numero 5, parte 2, serie A, anno 2001.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto delle condizioni di separazione di cui all'accordo raggiunto dalle parti, così come riportate negli omologhi atti scritti prodotti il 6 agosto 2024 e parzialmente modificate nei termini di cui al verbale d'udienza del 24 settembre 2024;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 25 settembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 982/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Berni Parte_1
e Maria Alberica Tiranti, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Controparte_1
Venturini, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, come riportate negli omologhi atti scritti prodotti nel corso del procedimento e parzialmente modificate nei termini di cui al verbale d'udienza del 24 settembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 marzo 2024 premetteva di avere celebrato matrimonio Parte_1 il 26 maggio 2001 con e che dall'unione coniugale è nato (il 6 ottobre 2001) il Controparte_1 figlio . Per_1
Deducendo una sopravvenuta crisi matrimoniale e una cessazione di fatto della loro convivenza fin dal gennaio 2019, conveniva in giudizio lo stesso chiedendo dichiararsi la loro Controparte_1 separazione personale, disporsi l'attribuzione in proprio favore del godimento della casa familiare, porsi a carico di controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, non indipendente a livello economico, mediante la corresponsione dell'importo mensile di Euro 500,00, di versare a proprio vantaggio un assegno di mantenimento mensile pari ad Euro 1.000,00 e di pagare ogni arretrato maturato per tali titoli per una somma globale pari ad Euro 59.000,00.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla invocata sentenza di separazione e nemmeno contestando i presupposti di fatto fondanti le ulteriori domande avversarie.
Con omologhi atti scritti depositati il 6 agosto 2024 le parti private allegavano e documentavano di avere raggiunto un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
All'udienza del 24 settembre 2024 le stesse parti, comparse personalmente, dichiaravano di non volere conciliarsi, ribadendo di avere concordato le condizioni di cui all'accordo scritto già prodotto in atti.
A seguito delle precisazioni del giudice delegato quanto alla congruità di tali condizioni e, in particolare, in ordine all'impossibilità di ricondurre al loro accordo immediati effetti traslativi della quota di proprietà immobiliare di titolarità di , le stesse parti modificavano Controparte_1 parzialmente le condizioni pattizie.
Indi i difensori chiedevano congiuntamente pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni concordate dai coniugi, così come documentate il 6 agosto 2024 e parzialmente modificate, appunto, nei termini di cui al verbale d'udienza dello stesso 24 settembre 2024.
La causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va in primo luogo accolta la domanda di separazione personale formulata da parte ricorrente e alla quale ha aderito la stessa parte resistente.
La verificazione della condizione di intollerabilità della convivenza, che legittima la separazione, può dirsi infatti incontestata tra le parti e comunque ricavabile dalle specifiche allegazioni contenute negli atti introduttivi, attestanti la cessazione di fatto del rapporto matrimoniale dal gennaio 2019, così come dallo stesso contegno processuale dei coniugi e dall'esplicita volontà di non conciliarsi.
Se, dunque, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per l'invocata pronuncia di separazione personale, con riferimento alle ulteriori questioni deve prendersi atto dell'accordo raggiunto tra i medesimi interessati.
Le condizioni concordate non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Esse, d'altra parte, sono conformi alle risultanze documentali con riguardo alla determinazione delle contribuzioni economiche destinate al figlio maggiorenne e all'attribuzione del Per_1 godimento della casa familiare, ovvero, per altro verso, sono attinenti a diritti disponibili di natura patrimoniale.
L'esito del procedimento e la natura necessaria del giudizio rispetto alla pronuncia di separazione rappresentano infine giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: - dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1 matrimonio il 26 maggio 2001 in Sala Baganza (PR), matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al numero 5, parte 2, serie A, anno 2001.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto delle condizioni di separazione di cui all'accordo raggiunto dalle parti, così come riportate negli omologhi atti scritti prodotti il 6 agosto 2024 e parzialmente modificate nei termini di cui al verbale d'udienza del 24 settembre 2024;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 25 settembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto