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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro e Previdenza di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 04/07/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1132/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
(C.F. , da rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dall'Avv. Rosario PERRI, presso lo studio del quale in alla Via Redipuglia n°3, Parte_2 elegge domicilio, in virtù di procura notarile in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 12.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1133/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previo chiarimenti da parte del CTU della fase di ATP
o rinnovo della stessa, e venisse accertata la sussistenza dei requisiti dell'handicap grave art. 3 comma pagina 1 di 3 3 L. 104/92, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa il requisito del diritto richiesto).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento di quanto richiesto, chiarimenti da parte del CTU della fase di ATP essendo in contrasto le conclusioni con il resto dell'elaborato peritale o la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la contraddizione nel contenuto dell'elaborato.
In realtà alcune espressioni del CTU lasciano comprendere chiaramente la presenza dei requisiti del grado invalidante richiesto dalla domanda amministrativa/visita della commissione, m ale conclusioni riconoscono solo il comma 1 dell'art. 3 della L. n°104/92.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporne chiarimenti da parte del CTU.
Il CTU chiamato a chiarimenti all'udienza del 20.06.2025 in realtà precisa quanto segue :
“E' stato un errore materiale di battitura l'aver indicato il comma 1 dell'art. 3 della L. 104/92, anziché scrivere comma 3 dell'art. 3 della L. n°104/92, con la conseguenza che l'handicap grave spetta alla parte ricorrente.”
Attesi i chiarimenti ed i riconoscimenti, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalle date testè indicate.
Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 della L. n°104/92
Il riconoscimento di quanto richiesto avviene per un requisito dalla data della domanda amministrativa/visita della commissione, per cui ai fini delle spese di lite, si ritiene che la domanda sia parzialmente accolta, per cui le spese di lite vanno liquidate per intero.
Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del requisito sanitario e del derivante diritto a pagina 2 di 3 percepire i benefici dell'handicap grave a decorrere dal 29.03.2023, cioè dalla data della visita medica da parte della Commissione Sanitaria.
Le spese di lite, seguono, per come già evidenziato, la soccombenza e vengono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, così come le spese di CTU della fase di ATP, le quali si CP_2 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che la parte ricorrente, avente i requisiti sanitari per aver diritto ad ottenere i e le agevolazione derivanti dal riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L.
n°104/92 a decorrere dal 29.03.2023.
3. al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio ritenuto indeterminabile secondo la S.C. e in applicazione dei Parametri minimi in Vigore), in favore dell'Avv. Rosario PERRI, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 04/07/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro e Previdenza di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 04/07/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1132/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
(C.F. , da rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dall'Avv. Rosario PERRI, presso lo studio del quale in alla Via Redipuglia n°3, Parte_2 elegge domicilio, in virtù di procura notarile in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 12.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1133/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previo chiarimenti da parte del CTU della fase di ATP
o rinnovo della stessa, e venisse accertata la sussistenza dei requisiti dell'handicap grave art. 3 comma pagina 1 di 3 3 L. 104/92, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa il requisito del diritto richiesto).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento di quanto richiesto, chiarimenti da parte del CTU della fase di ATP essendo in contrasto le conclusioni con il resto dell'elaborato peritale o la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la contraddizione nel contenuto dell'elaborato.
In realtà alcune espressioni del CTU lasciano comprendere chiaramente la presenza dei requisiti del grado invalidante richiesto dalla domanda amministrativa/visita della commissione, m ale conclusioni riconoscono solo il comma 1 dell'art. 3 della L. n°104/92.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporne chiarimenti da parte del CTU.
Il CTU chiamato a chiarimenti all'udienza del 20.06.2025 in realtà precisa quanto segue :
“E' stato un errore materiale di battitura l'aver indicato il comma 1 dell'art. 3 della L. 104/92, anziché scrivere comma 3 dell'art. 3 della L. n°104/92, con la conseguenza che l'handicap grave spetta alla parte ricorrente.”
Attesi i chiarimenti ed i riconoscimenti, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalle date testè indicate.
Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 della L. n°104/92
Il riconoscimento di quanto richiesto avviene per un requisito dalla data della domanda amministrativa/visita della commissione, per cui ai fini delle spese di lite, si ritiene che la domanda sia parzialmente accolta, per cui le spese di lite vanno liquidate per intero.
Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del requisito sanitario e del derivante diritto a pagina 2 di 3 percepire i benefici dell'handicap grave a decorrere dal 29.03.2023, cioè dalla data della visita medica da parte della Commissione Sanitaria.
Le spese di lite, seguono, per come già evidenziato, la soccombenza e vengono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, così come le spese di CTU della fase di ATP, le quali si CP_2 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che la parte ricorrente, avente i requisiti sanitari per aver diritto ad ottenere i e le agevolazione derivanti dal riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L.
n°104/92 a decorrere dal 29.03.2023.
3. al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio ritenuto indeterminabile secondo la S.C. e in applicazione dei Parametri minimi in Vigore), in favore dell'Avv. Rosario PERRI, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 04/07/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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