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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea
Compagno, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 1092/2023 R.G., pendente
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Commissario Straordinario legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mezzasalma.
attore
CONTRO
Controparte_1
( ).
[...] P.IVA_2
convenuto contumace
Oggetto: altre controversie di Diritto amministrativo.
Conclusioni (udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.1.2025): come da note di trattazione scritta depositate dall'attore in data 8/01/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 25/01/2023, il
[...]
conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto di credito ex art. 39 bis L.R. n. 98/1981 di complessivi euro 698.503,39 nei confronti dell'amministrazione convenuta e, per l'effetto, condannarla al
1 relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto sino all'effettivo e integrale soddisfo, con vittoria di spese del giudizio.
Benché ritualmente convenuto, l'Assessorato non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 23/05/2023.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/01/2025.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Secondo l'art. 9 L.R. 98/1981 gli Enti Parco regionali sono enti di diritto pubblico sottoposti a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Secondo la medesima norma “Le entrate dell' Ente parco sono costituite da: a) redditi di beni costituenti il patrimonio dello Ente;
b) proventi dell' esercizio di attività ordinaria dello Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
c) dotazioni finanziarie che annualmente l' Assessore regionale del territorio e dell' ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della
Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di enti pubblici e soggetti privati”.
In relazione al personale dell'ente, la predetta legge regionale prevede, all'art. 13 che “L' Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della . Al Controparte_1 personale di vigilanza del parco, reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo forestale della .” Controparte_1
L'art. 39 bis, introdotto dall'art. 41 L.R. 14/1988, prevede poi che “la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere
2 secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella " B".
La spesa del personale dei parchi regionali, ivi compreso il Parco dei Nebrodi deve intendersi, quindi, a carico del bilancio della in virtù di espressa CP_1 previsione normativa.
Ne consegue che, nei limiti delle assunzioni previste dalla medesima norma, le retribuzioni di detti dipendenti restano di competenza della e non CP_1 possono gravare direttamente sulle casse dell' . CP_2
Nel caso di specie, è pacifico, perché documentato, che la Controparte_1 ha affidato alla Provincia Regionale di Ragusa (oggi Parte_1
la gestione di due riserve naturali: la Riserva Naturale “Pino d'Aleppo” e
[...] la Riserva Naturale “Macchia foresta fiume Irminio”.
Emerge, altresì, dalle documentate difese dell'attore (cfr. i prospetti consuntivi relativi agli anni 2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022) che risultano rispettati i limiti all'assunzione di personale previsti all'art. 39 bis
L.R. 98/1981, giusta Decreto del Presidente della n. 70/1989 del CP_1
19.4.1989, con il quale sono stati assegnati alla Provincia Regionale di Ragusa 15 unità di personale alle suindicate riserve naturali.
Ancora, è pacifico, perché documentato, che il , pur avendo Parte_1 annualmente trasmesso alla i rendiconti riepilogativi delle spese Controparte_1 sostenute per il personale, ha ricevuto solo in parte i fondi all'uopo necessari.
Più precisamente, risulta che:
- per l'anno 2010, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 255.476,91, essendo stata versata la somma complessiva di € 465.444,52 a fronte di una spesa a consuntivo di € 720.921,43 (doc. n. 6);
- per l'anno 2012, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 48.531,72, essendo stata versata la somma complessiva di € 686.107,17 a fronte di una spesa a consuntivo di € 734.638,89 (doc. n. 7);
3 - per l'anno 2013, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 20.707,90, essendo stata versata la somma complessiva di € 718.138,83 a fronte di una spesa a consuntivo di € 738.846,73 (doc. n. 8);
- per l'anno 2014, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 15.404,12, essendo stata versata la somma complessiva di € 692.119,00 a fronte di una spesa a consuntivo di € 707.523,12 (doc. n. 9);
- per l'anno 2018, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 33.168,68, essendo stata versata la somma complessiva di € 635.431,93 a fronte di una spesa a consuntivo di € 668.600,61 (doc. n. 10);
- per l'anno 2019, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 199.838,69, essendo stata versata la somma complessiva di € 485.127,68 a fronte di una spesa a consuntivo di € 684.966,37 (doc. n. 11);
- per l'anno 2021, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 57.178,02, essendo stata versata la somma complessiva di € 617.471,40 a fronte di una spesa a consuntivo di € 674.649,42 (doc. n. 12);
- per l'anno 2022, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 68.197,35, essendo stata finanziata (ed in parte già versata) la somma di € 545.973,17 a fronte di una spesa ammessa di € 614.170,52 (doc. n. 13);
per un totale di € 698.503,39.
La documentazione versata in atti dal attesta infine che Parte_1 neppure a seguito delle diffide periodicamente ricevute la - che Controparte_1 pure non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla congruità delle spese rendicontate dall'attore - ha adempiuto all'obbligo di legge di cui s'è detto.
Da quanto precede discende che, in accoglimento della domanda in esame,
l' convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del CP_1
dell'importo di € 698.503,39 oltre interessi Parte_1 da calcolarsi:
4 - a far data dalla costituzione in mora del 6.10.2022 (cfr. all. da 20 a 26), ai sensi dell'art.1284 comma 1 c.c.;
- a far data dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art.1284 comma 4 c.c..
Va, invece, disattesa - in ragione della natura di debito di valuta del credito azionato - la richiesta dell'attore di riconoscimento della “rivalutazione monetaria”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
147/2022, tenuto conto del valore del decisum (peraltro corrispondente a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino ad
€ 520.000,00, maggiorato nei limiti del 10%, ex art. 6 del suddetto d.m.), attesa la scarsa complessità della vicenda, la natura documentale del giudizio e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
; Controparte_1
CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento in favore del
[...] Parte_1 dell'importo di € 698.503,39, oltre interessi da calcolarsi secondo quanto specificato in parte motiva;
CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento, in favore del , delle
[...] Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 9.170,93, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 26/03/2025 Il Giudice
Andrea Compagno
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea
Compagno, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 1092/2023 R.G., pendente
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Commissario Straordinario legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mezzasalma.
attore
CONTRO
Controparte_1
( ).
[...] P.IVA_2
convenuto contumace
Oggetto: altre controversie di Diritto amministrativo.
Conclusioni (udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.1.2025): come da note di trattazione scritta depositate dall'attore in data 8/01/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 25/01/2023, il
[...]
conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto di credito ex art. 39 bis L.R. n. 98/1981 di complessivi euro 698.503,39 nei confronti dell'amministrazione convenuta e, per l'effetto, condannarla al
1 relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto sino all'effettivo e integrale soddisfo, con vittoria di spese del giudizio.
Benché ritualmente convenuto, l'Assessorato non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 23/05/2023.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/01/2025.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Secondo l'art. 9 L.R. 98/1981 gli Enti Parco regionali sono enti di diritto pubblico sottoposti a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Secondo la medesima norma “Le entrate dell' Ente parco sono costituite da: a) redditi di beni costituenti il patrimonio dello Ente;
b) proventi dell' esercizio di attività ordinaria dello Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
c) dotazioni finanziarie che annualmente l' Assessore regionale del territorio e dell' ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della
Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di enti pubblici e soggetti privati”.
In relazione al personale dell'ente, la predetta legge regionale prevede, all'art. 13 che “L' Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della . Al Controparte_1 personale di vigilanza del parco, reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo forestale della .” Controparte_1
L'art. 39 bis, introdotto dall'art. 41 L.R. 14/1988, prevede poi che “la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere
2 secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella " B".
La spesa del personale dei parchi regionali, ivi compreso il Parco dei Nebrodi deve intendersi, quindi, a carico del bilancio della in virtù di espressa CP_1 previsione normativa.
Ne consegue che, nei limiti delle assunzioni previste dalla medesima norma, le retribuzioni di detti dipendenti restano di competenza della e non CP_1 possono gravare direttamente sulle casse dell' . CP_2
Nel caso di specie, è pacifico, perché documentato, che la Controparte_1 ha affidato alla Provincia Regionale di Ragusa (oggi Parte_1
la gestione di due riserve naturali: la Riserva Naturale “Pino d'Aleppo” e
[...] la Riserva Naturale “Macchia foresta fiume Irminio”.
Emerge, altresì, dalle documentate difese dell'attore (cfr. i prospetti consuntivi relativi agli anni 2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022) che risultano rispettati i limiti all'assunzione di personale previsti all'art. 39 bis
L.R. 98/1981, giusta Decreto del Presidente della n. 70/1989 del CP_1
19.4.1989, con il quale sono stati assegnati alla Provincia Regionale di Ragusa 15 unità di personale alle suindicate riserve naturali.
Ancora, è pacifico, perché documentato, che il , pur avendo Parte_1 annualmente trasmesso alla i rendiconti riepilogativi delle spese Controparte_1 sostenute per il personale, ha ricevuto solo in parte i fondi all'uopo necessari.
Più precisamente, risulta che:
- per l'anno 2010, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 255.476,91, essendo stata versata la somma complessiva di € 465.444,52 a fronte di una spesa a consuntivo di € 720.921,43 (doc. n. 6);
- per l'anno 2012, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 48.531,72, essendo stata versata la somma complessiva di € 686.107,17 a fronte di una spesa a consuntivo di € 734.638,89 (doc. n. 7);
3 - per l'anno 2013, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 20.707,90, essendo stata versata la somma complessiva di € 718.138,83 a fronte di una spesa a consuntivo di € 738.846,73 (doc. n. 8);
- per l'anno 2014, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 15.404,12, essendo stata versata la somma complessiva di € 692.119,00 a fronte di una spesa a consuntivo di € 707.523,12 (doc. n. 9);
- per l'anno 2018, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 33.168,68, essendo stata versata la somma complessiva di € 635.431,93 a fronte di una spesa a consuntivo di € 668.600,61 (doc. n. 10);
- per l'anno 2019, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 199.838,69, essendo stata versata la somma complessiva di € 485.127,68 a fronte di una spesa a consuntivo di € 684.966,37 (doc. n. 11);
- per l'anno 2021, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 57.178,02, essendo stata versata la somma complessiva di € 617.471,40 a fronte di una spesa a consuntivo di € 674.649,42 (doc. n. 12);
- per l'anno 2022, il saldo residuo ancora dovuto ammonta ad € 68.197,35, essendo stata finanziata (ed in parte già versata) la somma di € 545.973,17 a fronte di una spesa ammessa di € 614.170,52 (doc. n. 13);
per un totale di € 698.503,39.
La documentazione versata in atti dal attesta infine che Parte_1 neppure a seguito delle diffide periodicamente ricevute la - che Controparte_1 pure non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla congruità delle spese rendicontate dall'attore - ha adempiuto all'obbligo di legge di cui s'è detto.
Da quanto precede discende che, in accoglimento della domanda in esame,
l' convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del CP_1
dell'importo di € 698.503,39 oltre interessi Parte_1 da calcolarsi:
4 - a far data dalla costituzione in mora del 6.10.2022 (cfr. all. da 20 a 26), ai sensi dell'art.1284 comma 1 c.c.;
- a far data dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art.1284 comma 4 c.c..
Va, invece, disattesa - in ragione della natura di debito di valuta del credito azionato - la richiesta dell'attore di riconoscimento della “rivalutazione monetaria”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
147/2022, tenuto conto del valore del decisum (peraltro corrispondente a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino ad
€ 520.000,00, maggiorato nei limiti del 10%, ex art. 6 del suddetto d.m.), attesa la scarsa complessità della vicenda, la natura documentale del giudizio e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
; Controparte_1
CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento in favore del
[...] Parte_1 dell'importo di € 698.503,39, oltre interessi da calcolarsi secondo quanto specificato in parte motiva;
CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento, in favore del , delle
[...] Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 9.170,93, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 26/03/2025 Il Giudice
Andrea Compagno
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