Articolo 1 della Legge 13 marzo 1980, n. 73
Versione
5 aprile 1980
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Versione
15 gennaio 1993
Art. 1. Articolo unico

((Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui all'art. 2671 del codice civile decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicita' nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto.))
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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