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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/11/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2533/2023 r.g. tra le parti:
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Gabriella Tamborini e C.F._1
Andrea Nelli presso il cui studio in Firenze, via Nazario Sauro n.17 ha eletto domicilio;
RICORRENTE
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_1 C.F._2
Ippolita Sergi, presso il cui studio in Prato, via Valentini n. 13 ha eletto domicilio;
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: nelle note di udienza del
23.09.2024 «Rinuncia da parte di all'assegno divorzile e alla quota del TFR Controparte_1 spettante a riduzione dell'assegno per il mantenimento per il figlio Parte_2 pagina 1 di 5 a € 300,00 mensili, oltre rivalutazione automatica annuale Istat, con Persona_1 ripartizione al 50% delle spese straordinari»; all'udienza del 28.10.2024 «cessazione degli effetti civili del patrimonio;
obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra per il Pt_2 CP_1 mantenimento de figlio € 300,00 al mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Prato;
spese processuali compensate».
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 24.07.1993 in Prato (PO), trascritto nei Registri di Stato Civile del Controparte_1 predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 1993, parte II, Serie A, Atto n.
240.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nato il figlio
, in data 28.2.1995 , attualmente maggiorenne, economicamente autosufficiente e Per_1
convivente con la madre;
(2) di aver ottenuto la separazione personale dalla coniuge con provvedimento del Tribunale di Monza a conclusione del procedimento iscritto al n.
1349/1997; (3) che il provvedimento ha disposto l'obbligo del marito di versare alla moglie un assegno mensile di mantenimento per il figlio di £ 500.000, pari a € 258,23, rivalutato a circa € 418,13; (4) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è più ripresa;
(5) che parte convenuta dal momento della separazione non ha più dato notizie di sé e del figlio per venticinque anni;
(6) che negli ultimi anni la sig.ra ha notificato al sig. CP_1 Pt_2
decreti ingiuntivi e precetti volti al recupero delle somme non versate a titolo di assegno di mantenimento per il figlio;
(7) che parte ricorrente ha regolarizzato la propria posizione debitoria;
(8) che il Giudice Tutelare, dopo aver sentito personalmente il sig. ha Pt_2
autorizzato l'ADS a depositare il presente ricorso al fine di sentir dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio per il venir meno dei presupposti che lo giustificano.
Si è costituita in giudizio associandosi alla richiesta di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio avanzata dallo ma contestando le ulteriori richieste in Pt_2
punto di mantenimento del figlio. La sig.ra ha allegato infatti che: (1) il figlio CP_1
è affetto da invalidità del 67%; (2) negli anni il sig. salvo i primi tempi, Per_1 Pt_2
non si è mai recato a far visita al figlio e pertanto la madre è stata l'unica che ha fatto fronte pagina 2 di 5 alle necessità di;
(3) il figlio è iscritto nelle liste per invalidi e non ha mai svolto, Per_1
né svolge attività lavorativa continuativa, pertanto non è economicamente autosufficiente, mentre la madre è disoccupata;
(4) la sig.ra e vivono negli alloggi CP_1 Per_1
popolari di Galciana (PO) insieme con la sorella della prima.
All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 17.04.2024, il ricorrente con Pt_2
l'ausilio dell'ADS è stato sentito dal giudice delegato, mentre il legale di parte Pt_1
ricorrente, riportandosi agli scritti difensivi, ha confermato che collabora solo Per_1
occasionalmente con una carrozzeria e che la sig.ra non ha mai lavorato per dedicarsi CP_1 all'assistenza del figlio invalido. Il giudice delegato ha invitato le parti a tentare la conciliazione. Le parti, aderendo all'invito del Giudice, hanno chiesto di rinviare l'udienza al
1.07.2024.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva in esito all'udienza del 1.07.2024, ha formulato alle parti la proposta conciliativa di seguito trascritta: “Rinuncia da parte di all'assegno divorzile e alla quota del TFR spettante a Controparte_1 Parte_2 riduzione dell'assegno per il mantenimento per il figlio a € 300,00 mensili, Persona_1
oltre rivalutazione automatica annuale Istat, con ripartizione al 50% delle spese straordinari”.
Le parti, con il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal Giudice ex art 185-bis c.p.c. e all'udienza del 28.10.2024 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia sullo status
Dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 1, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Monza per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli a che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
Domande accessorie
pagina 3 di 5 Sulle questioni economiche accessorie, preso atto della rinuncia alla convenuta all'assegno di cui all'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e alla quota di TFR del marito in conformità della proposta ex art. 185-bis c.p.c. del giudice delegato, possono essere recepite le conclusioni rassegnate dalle parti sul mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente , non contrarie all'interesse di quest'ultimo. Per_1
Le spese processuali, considerato l'esito della controversia e la concorde richiesta delle parti in tal senso, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 24.7.1993 in Prato (PO), trascritto nei Registri di Parte_2 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 1993, parte II,
Serie A, Atto n. 240;
2) prende atto della rinuncia di all'assegno divorzile e a una percentuale Controparte_1 dell'indennità di fine rapporto percepita da all'atto della cessazione del Parte_2
rapporto di lavoro;
3) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Controparte_1
mese, € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio Persona_1
oltre rivalutazione automatica annuale Istat;
[...]
4) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i Per_1 genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato.
A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla pagina 4 di 5 scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
6) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 6.11.2024 su relazione della dott. Simoni.
Il Giudice rel ed est. dott. Giulia Simoni
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2533/2023 r.g. tra le parti:
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Gabriella Tamborini e C.F._1
Andrea Nelli presso il cui studio in Firenze, via Nazario Sauro n.17 ha eletto domicilio;
RICORRENTE
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_1 C.F._2
Ippolita Sergi, presso il cui studio in Prato, via Valentini n. 13 ha eletto domicilio;
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: nelle note di udienza del
23.09.2024 «Rinuncia da parte di all'assegno divorzile e alla quota del TFR Controparte_1 spettante a riduzione dell'assegno per il mantenimento per il figlio Parte_2 pagina 1 di 5 a € 300,00 mensili, oltre rivalutazione automatica annuale Istat, con Persona_1 ripartizione al 50% delle spese straordinari»; all'udienza del 28.10.2024 «cessazione degli effetti civili del patrimonio;
obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra per il Pt_2 CP_1 mantenimento de figlio € 300,00 al mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Prato;
spese processuali compensate».
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 24.07.1993 in Prato (PO), trascritto nei Registri di Stato Civile del Controparte_1 predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 1993, parte II, Serie A, Atto n.
240.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nato il figlio
, in data 28.2.1995 , attualmente maggiorenne, economicamente autosufficiente e Per_1
convivente con la madre;
(2) di aver ottenuto la separazione personale dalla coniuge con provvedimento del Tribunale di Monza a conclusione del procedimento iscritto al n.
1349/1997; (3) che il provvedimento ha disposto l'obbligo del marito di versare alla moglie un assegno mensile di mantenimento per il figlio di £ 500.000, pari a € 258,23, rivalutato a circa € 418,13; (4) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è più ripresa;
(5) che parte convenuta dal momento della separazione non ha più dato notizie di sé e del figlio per venticinque anni;
(6) che negli ultimi anni la sig.ra ha notificato al sig. CP_1 Pt_2
decreti ingiuntivi e precetti volti al recupero delle somme non versate a titolo di assegno di mantenimento per il figlio;
(7) che parte ricorrente ha regolarizzato la propria posizione debitoria;
(8) che il Giudice Tutelare, dopo aver sentito personalmente il sig. ha Pt_2
autorizzato l'ADS a depositare il presente ricorso al fine di sentir dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio per il venir meno dei presupposti che lo giustificano.
Si è costituita in giudizio associandosi alla richiesta di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio avanzata dallo ma contestando le ulteriori richieste in Pt_2
punto di mantenimento del figlio. La sig.ra ha allegato infatti che: (1) il figlio CP_1
è affetto da invalidità del 67%; (2) negli anni il sig. salvo i primi tempi, Per_1 Pt_2
non si è mai recato a far visita al figlio e pertanto la madre è stata l'unica che ha fatto fronte pagina 2 di 5 alle necessità di;
(3) il figlio è iscritto nelle liste per invalidi e non ha mai svolto, Per_1
né svolge attività lavorativa continuativa, pertanto non è economicamente autosufficiente, mentre la madre è disoccupata;
(4) la sig.ra e vivono negli alloggi CP_1 Per_1
popolari di Galciana (PO) insieme con la sorella della prima.
All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 17.04.2024, il ricorrente con Pt_2
l'ausilio dell'ADS è stato sentito dal giudice delegato, mentre il legale di parte Pt_1
ricorrente, riportandosi agli scritti difensivi, ha confermato che collabora solo Per_1
occasionalmente con una carrozzeria e che la sig.ra non ha mai lavorato per dedicarsi CP_1 all'assistenza del figlio invalido. Il giudice delegato ha invitato le parti a tentare la conciliazione. Le parti, aderendo all'invito del Giudice, hanno chiesto di rinviare l'udienza al
1.07.2024.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva in esito all'udienza del 1.07.2024, ha formulato alle parti la proposta conciliativa di seguito trascritta: “Rinuncia da parte di all'assegno divorzile e alla quota del TFR spettante a Controparte_1 Parte_2 riduzione dell'assegno per il mantenimento per il figlio a € 300,00 mensili, Persona_1
oltre rivalutazione automatica annuale Istat, con ripartizione al 50% delle spese straordinari”.
Le parti, con il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal Giudice ex art 185-bis c.p.c. e all'udienza del 28.10.2024 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia sullo status
Dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 1, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Monza per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli a che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
Domande accessorie
pagina 3 di 5 Sulle questioni economiche accessorie, preso atto della rinuncia alla convenuta all'assegno di cui all'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e alla quota di TFR del marito in conformità della proposta ex art. 185-bis c.p.c. del giudice delegato, possono essere recepite le conclusioni rassegnate dalle parti sul mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente , non contrarie all'interesse di quest'ultimo. Per_1
Le spese processuali, considerato l'esito della controversia e la concorde richiesta delle parti in tal senso, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 24.7.1993 in Prato (PO), trascritto nei Registri di Parte_2 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 1993, parte II,
Serie A, Atto n. 240;
2) prende atto della rinuncia di all'assegno divorzile e a una percentuale Controparte_1 dell'indennità di fine rapporto percepita da all'atto della cessazione del Parte_2
rapporto di lavoro;
3) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Controparte_1
mese, € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio Persona_1
oltre rivalutazione automatica annuale Istat;
[...]
4) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i Per_1 genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato.
A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla pagina 4 di 5 scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
6) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 6.11.2024 su relazione della dott. Simoni.
Il Giudice rel ed est. dott. Giulia Simoni
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
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