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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/12/2024, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5843/ 2021 a cui è stato riunito il procedimento 5844/2021
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. INDIPENDENTE ALESSANDRO presso il cui studio elettivamente domiciliano in Via Vittorio Veneto n. 196 80054 GRAGNANO ITALIA
Ricorrenti
E
n persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_1
dall' avv.to DI NAPOLI DIEGO con il quale elettivamente domicilia in VIALE
EUROPA 13 80040 POLLENA TROCCHIA
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note e della riunione dei procedimenti indicati in epigrafe (la definizione della causa subiva un rallentamento anche a causa dei rinvii richiesti dalle parti e della normativa relativa al COVID 19). Orbene, in relazione alla competenza territoriale del presente giudice, si deve ritenere, che nel Comune di Lettere la società avesse una sua dipendenza, ove vi erano tutti gli attrezzi e gli strumenti di lavoro. Al riguardo le deposizioni dei testi ed Pt_2 appaiono attendibili sul punto in quanto, oltre che ad Tes_1 essere concordanti. è del tutto logico che esistesse una dipendenza con gli attrezzi di lavoro, in prossimità del luogo in cui la prestazione lavorativa veniva effettuata. Sotto questo profilo si deve ritenere, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n.3270) che:”….. Va, inoltre, tenuto conto del principio dettato dall'art. 413 cod. proc. civ. secondo cui, in tema di competenza territoriale, sussistono tre fori speciali esclusivi (quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto), alternativamente concorrenti tra loro. Giova ricordare che, ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, di cui all'art. 413 c.p.c., non coincide con quella di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.” . Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità degli atti introduttivi (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo
2 dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Al riguardo in particolare risultano specificati il periodo, gli orari e le mansioni svolte durante il rapporto di lavoro. Con riferimento al principio della domanda appare opportuno riportare un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce :”La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi;
ove, invece, l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata.” (cfr. Cass. n. 6350/2010). Sempre in via pregiudiziale appare opportuno premettere che, anche in virtù del disposto dell'art. 421 c.p.c., non assume un valore probatorio assoluto nel presente giudizio, la documentazione prodotta ed in particolare la medesima nella parte in cui indica il periodo di lavoro espletato (cfr. anche Cass. 8950/91:”I prospetti- paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale fanno fede, per quanto riguarda gli elementi in essi indicati, nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni, le quali, tuttavia, non possono essere da quest'ultimo invocate a sostegno di propri assunti, se contestate dal lavoratore.”). Fra l'altro se si attribuisse un valore risolutivo a della documentazione che può essere predisposta (e fatta sottoscrivere al dipendente) dal datore di lavoro in costanza del rapporto, cioè in un momento in cui il lavoratore si trova in una posizione di subordinazione (ed è conseguentemente incline ad assecondare le richieste che gli vengono rivolte dal datore anche evidentemente al fine di conservare il posto) si lascerebbe ampio spazio a facili espedienti elusivi della disciplina inderogabile vigente (cfr. fra l'altro il termine
3 finale del rapporto indicato nelle lettere di assunzione e quanto dichiarato in merito dal rappresentante legale della società). Appare opportuno prima, di analizzare l'istruttoria, premettere che in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce la riunione di diversi processi non può determinare una incapacità a testimoniare dei testi (cfr. Cass. 11034/06:” L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni.”). Un analogo discorso si deve fare per la prova testimoniale richiesta dal resistente. Si deve inoltre rilevare che la prova testimoniale appare utilizzabile solo nella parte in cui i testi riferiscono circostanze di cui hanno avuto diretta conoscenza, non assumono viceversa rilevanza probatoria le dichiarazioni de relato actoris (cfr. anche Cass.
8358 /07). Infine è evidente che deve essere consentito ai ricorrenti di svolgere attività istruttoria, al fine di potersi difendere in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal resistente. A questo punto appare opportuno esaminare le risultanze istruttorie prima del procedimento 5843/21 e poi del procedimento 5844/2021. Con riferimento al procedimento 5843/21 il rappresentante legale del resistente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 22.03.2023):” Sono e mi chiamo
[...]
, nato a [...] il [...] e res.te in Modena (MO) Tes_2 alla Via dei Gallucci n. 35. Sono Legale rappresentante della dal Dicembre 2020 – Gennaio 2021”. Sul capo 1 del ricorso CP_1 introduttivo risponde “Preciso che, nel periodo in cui sono legale rapp.te, il Sig. ha lavorato dal Febbraio 2021 fino al Pt_1 mese ad Ottobre 2021, il luogo di lavoro e la dipendenza non si trovava a Lettere alla Via Depugliano bensì a Napoli presso il Centro Direzionale IS. E1” Su domanda del ricorrente: “I lavoratori si ritrovavano direttamente sui vari cantieri che si trovavano
4 nell'area metropolitana di Napoli e nella città di Napoli”. Sul Capo 2) del ricorso: “Sì, il Sig. è stato regolarmente assunto Pt_1 nel mese di Febbraio 2021. Sul precedente non so” Sul capo 3)” Sì, è stato assunto con le mansioni di muratore. Le direttive su quanto svolgere, a lui e agli altri, gli venivano date dal direttore dei lavori per i vari cantieri oppure un soggetto definito dal capo squadra. Io non davo direttive sui lavori per i cantieri”. Sul capo 4) “L'orario di lavoro effettivo era dalle ore 08.00 alle 16.00 con un'ora di pausa.” Sul capo 5): “ è stato sempre regolarizzato , sul periodo Pt_1 non regolare lo apprendo soltanto in questo momento. Non so e non so rispondere. Gli abbiamo sempre erogato quanto indicato dal cedolino paga.” Il teste (indicato da parte ricorrente) ha Testimone_3 dichiarato (cfr. verbale udienza del 22.03.2023):” Ho lavorato per la se non vado errato dal 2018 alla metà di ottobre del CP_1
2021, con regolare contratto”. Sul cap. 1) del ricorso introduttivo il teste risponde: “Si è vero. Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la dopo di me e ci siamo dimessi perché non abbiamo CP_1 percepito più le retribuzioni”. Sul cap. 2): “Non so”. Sul cap. 3) del ricorso: “Si è vero. Preciso che inizialmente le direttive e le istruzioni ci venivano impartite dal sig. e Controparte_2 successivamente dal figlio ”. Sul cap. 4: “Si è Testimone_2 vero, osservavamo gli orari di lavoro che mi vengono letti”. Sul cap. 5): “So della circostanza perché mi è stata riferita dal ricorrente”. Sul cap. 1 delle note di trattazione scritta del 09.06.2022: “Si è vero. Nel logo che mi viene letto c'erano due box e un container adibiti a deposito cantiere. Nei depositi c'erano gli attrezzi ed utensileria di cantiere”. Sul cap. 2 delle note di trattazione scritta: “Si è vero”. Sul cap. 3 delle note di trattazione scritta: “Si è vero”. Sul cap. 4 delle note di trattazione scritta: “Si è vero. Principalmente il cantiere più grande era a Casola di Napoli. Preciso che abbiamo lavorato nei Comuni che mi vengono letti”. Sul cap. 5) delle note di trattazione scritta: “Non ero presente alla firma del contratto”. Il teste (indicato da parte ricorrente) ha dichiarato (cfr. Parte_2 verbale udienza del 22.03.2023):”Sul cap. 1 del ricorso introduttivo il teste risponde: “Io ho iniziato a lavorare per la dal CP_1 mese di ottobre del 2020 sino alle dimissioni del 12.10.2021 e posso rispondere per questo periodo ed in merito a ciò posso dire che è vero che il ricorrente ha lavorato per la società resistente con luogo di lavoro in Lettere, alla Via Depugliano, ossia presso un cantiere antistante l'abitazione dell'allora titolare ”. Controparte_2
Sul cap. 2: “Si è vero. Siamo andati insieme a firmare il contratto di lavoro in un ufficio a Gragnano, alla Via Castellammare”. Sul cap.
5 3: “Si è vero. Prendevamo le direttive e le istruzioni prima dal sig.
e, dopo la sua morte, da . Controparte_2 Testimone_2
Il ricorrente svolgeva le mansioni di muratore”. Sul cap. 4: “Si è Vero. Saltuariamente capitava anche il Sabato prima di essere regolarizzati”. Sul cap. 5: “Si è vero. Posso dire ciò perché venivamo pagati tutti quanti insieme ed io ho visto quanto pagava al ricorrente”. Sul cap. 1 delle note di trattazione del 09.06.2022: “Si è vero. Vicino all'abitazione del legale rappresentante dell'epoca vi erano dei box dove sono custoditi gli attrezzi di lavoro. Vi era anche un autocarro di marca Nissan. Vi era anche un container adibito a cantiere”. Sul cap. 2 delle note di trattazione: “Si è vero”. Sul cap. 3 delle note di trattazione: “Si è vero”. Sul cap. 4 delle note di trattazione: “Da quando io ho iniziato a lavorare, abbiamo svolto l'attività sui cantieri di Casola e di Lettere. Non ricordo che abbiamo lavorato a Gragnano”. Sul cap. 5 delle note di trattazione:
“Si è vero”. Il teste (indicato da parte Testimone_4 resistente) ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 22.03.2023):”…. figlia del Sig. , legale rapp.te della Controparte_2
sino al suo decesso, e poi sorella del SIg. CP_1 [...]
, attuale legale rapp.te della ..Sul quesito a) Tes_2 CP_3 della memoria di costituzione, risponde: “Preciso di non ricordare che il Sig. ha firmato il contratto presso la sede di Pt_1
Napoli ma, visto che spesso mi trovavo presso gli uffici al Centro Direzionale per studiare, ho notato che i dipendenti veniva lì per firmare i contratti” Sul quesito b) della memoria di costituzione, risponde: “Sì, è vero. Nei vari discorsi a casa sia quando c'era mio padre che quando è intervenuto mio fratello, sentivo dire che i Nostri operai collaboravano anche con operai di altre ditte. Non ricordo i nomi di tali società” A domanda della parte resistente la teste risponde: “Quando mio padre era vivo, se non sbaglio, facevo parte della società ma nella pratica non ho mai svolto alcuna attività”. Con riferimento al procedimento 5844/21 il rappresentante legale del resistente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 22.03.2023):”:. Sono Legale rappresentante della dal Dicembre 2020 – Gennaio 2021”. Sul capo 1 del CP_1 ricorso introduttivo risponde “Preciso che, nel periodo della mia carica, il Sig. ha lavorato dal Febbraio 2021 sino ad Pt_2
Ottobre 2021, il luogo di lavoro e la dipendenza non si trovava a Lettere alla Via Depugliano bensì a Napoli Centro Direzionale IS. E1” Su domanda del ricorrente: “I lavoratori si ritrovavano direttamente sui vari cantieri che si trovavano nell'area metropolitana di Napoli e nella città di Napoli”. Sul Capo 2) del
6 ricorso: “Sì, il Sig. è stato regolarmente assunto a Pt_2
Febbraio 2021. Sul precedente non so” Sul capo 3)” Sì, è stato assunto con le mansioni di manovale edile. Le direttive su quanto svolgere gli venivano date dal direttore dei lavori per i vari cantieri oppure dal capo squadra. Io non davo direttive sui lavori per i cantieri”. Sul capo 4) “L'orario di lavoro effettivo era dalle ore 08.00 alle 16.00 con un'ora di pausa.” Sul capo 5): “ Pt_2
è stato sempre regolarizzato, sul periodo non regolare lo
[...] apprendo adesso. Non so e non so rispondere. Gli abbiamo sempre erogato quanto indicato dal cedolino paga.”. Il teste (indicato da parte ricorrente) ha Testimone_3 dichiarato (cfr. verbale udienza del 22.03.2023):”….. Indifferente. Ho lavorato per la se non vado errato dal 2018 alla CP_1 metà di ottobre del 2021, con regolare contratto”. Sul cap. 1) del ricorso introduttivo il teste risponde: “Si è vero. Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la dopo di me e ci siamo dimessi CP_1 perché non abbiamo percepito più le retribuzioni”. Sul cap. 2):
“Non so”. Sul cap. 3) del ricorso: “Si è vero. Preciso che inizialmente le direttive e le istruzioni ci venivano impartite dal sig.
e successivamente dal figlio Controparte_2 Tes_2
”. Sul cap. 4: “Si è vero, osservavamo gli orari di lavoro che
[...] mi vengono letti”. Sul cap. 5): “So della circostanza perché mi è stata riferita dal ricorrente”. Sul cap. 1 delle note di trattazione scritta del 09.06.2022: “Si è vero. Nel logo che mi viene letto c'erano due box e un container adibiti a deposito cantiere. Nei depositi c'erano gli attrezzi ed utensileria di cantiere”. Sul cap. 2 delle note di trattazione scritta: “Si è vero”. Sul cap. 3 delle note di trattazione scritta: “Si è vero”. Sul cap. 4 delle note di trattazione scritta: “Si è vero. Principalmente il cantiere più grande era a Casola di Napoli. Preciso che abbiamo lavorato nei Comuni che mi vengono letti”. Sul cap. 5) delle note di trattazione scritta: “Non ero presente alla firma del contratto”. Il teste (indicato da parte resistente) ha Testimone_4 dichiarato (cfr. verbale udienza del 22.03.2023):”…. figlia del Sig.
, legale rapp.te della sino al Controparte_2 CP_1 suo decesso, e poi sorella del SIg. , attuale legale Testimone_2 rapp.te della . …. Sul quesito a) della memoria di CP_1 costituzione, risponde: “Preciso di non ricordare che il Sig. ha firmato il contratto presso la sede di Napoli ma, visto Pt_1 che spesso mi trovavo presso gli uffici al Centro Direzionale per studiare, ho notato che i dipendenti veniva lì per firmare i contratti” Sul quesito b) della memoria di costituzione, risponde: “Sì, è vero. Nei vari discorsi a casa sia quando c'era mio padre che quando è
7 intervenuto mio fratello, sentivo dire che i Nostri operai collaboravano anche con operai di altre ditte. Non ricordo i nomi di tali società” A domanda della parte resistente la teste risponde:
“Quando mio padre era vivo, se non sbaglio, facevo parte della società ma nella pratica non ho mai svolto alcuna attività”. Il teste (indicato da parte ricorrente) ha Parte_1 dichiarato (cfr. verbale udienza del 22.03.2023):”….. …. Sul capo 1) del ricorso introduttivo, risponde: “Sì, è vero. Preciso che il ricorrente è venuto a lavorare dopo di me con la ” Sul capo CP_1
2): “Sì, è vero. Siamo andati insieme a firmare il contratto in un ufficio in Gragnano alla Via Castellammare. Sul capo 3): “Sì, è vero. Preciso che le direttive ci venivano impartite dal SIg.
e, dopo la sua morte, dal figlio.” Sul capo 4) “Sì, è Pt_3 vero.” Sul capo 5) “Sì, è vero. Preciso che ci pagava tutti insieme sul cantiere e ne parlavamo anche fra di noi. Preciso che ci pagava in contanti”. Sul cap. 1 delle note di trattazione scritta del 09.06.2022, risponde: “Si è vero. C'era un garage che usavamo a deposito per gli attrezzi. C'era anche un container sopra alla zona del deposito che era adibito a cantiere. Preciso che in loco c'era anche un autocarro Nissan Bianco. Sul capo 2 delle note di trattazione, risponde: “Sì, è vero” Sul capitolo 3): “Si è vero”, Sul capitolo 4):”Sì, è vero. Non ricordo altri cantieri e preciso che con il ricorrente non ho mai lavorato a Gragnano.” Sul capo 5) “Sì è vero, come sopra ho già detto. Preciso che successivamente, quasi alla fine del nostro rapporto di lavoro, la si è trasferita al CP_1
CENTRO DIREZIONALE dove io ho eseguito dei lavori insieme al Sig. Nell'occasione non c'era perché stava Tes_3 Pt_2 lavorando a CASOLA”. Orbene innanzitutto nessun dubbio emerge sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Infatti per il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato regolarizzato la subordinazione non è contestata e risulta dai documenti depositati. Per il periodo di lavoro svolto “in nero”, dall' istruttoria espletata si evince chiaramente che il rapporto di lavoro si è svolto, sempre, con le stesse modalità potendosi, quindi, certamente presumere la sussistenza della subordinazione, anche per il predetto periodo, in relazione ad entrambi i ricorrenti.
Orbene in relazione ad entrambi i ricorrenti, con riferimento all'orario di lavoro deve considerarsi raggiunta una prova sufficiente dello svolgimento dell'orario normale di lavoro (cfr. anche Cass. 2033/00: Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part - time", nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed e' onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire
8 la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa.”). Il medesimo orario sembra emergere, peraltro, dalla stessa documentazione depositata (cfr. comunque l'istruttoria testimoniale). Viceversa, sempre in relazione ad entrambi i ricorrenti con riferimento al lavoro straordinario ed al mancato godimento delle ferie si deve ritenere che non sia stata raggiunta nel presente giudizio una prova sufficiente degli stessi che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale a cui si aderisce (cfr. anche Cass. 1389/03) deve essere maggiormente rigorosa. Infine non è emersa dalla istruttoria espletata una prova idonea della sospensione della prestazione lavorativa o della sua interruzione prima dei termini sotto indicati. La svolgimento della prestazione lavorativa infatti può ragionevolmente presumersi come continuativo. Orbene in relazione alla specifica posizione di Parte_1 dalla prova testimoniale è emerso che il medesimo ha lavorato con la qualifica di operaio 2 livello, nel settore dell' edilizia, dal
01.04.2019 al 12.10.2021, godendo delle ferie contrattualmente previste. In relazione al periodo lavorato la decorrenza dallo 1/4/2019 può ritenersi provata, in particolare, in base alle dichiarazioni del teste non emergendo idonei elementi Tes_5 in senso contrario dal resto dell'istruttoria. Sotto questo profilo è superfluo sottolineare che il predetto teste conferma il capo n° 1 del ricorso in cui è espressamente indicato il periodo di lavoro. In particolare le dichiarazioni del rappresentante legale in sede di interrogatorio formale appaiono generiche analogamente a quelle del teste indicato dal resistente. Non appare, inoltre, specificamente contestato lo svolgimento delle mansioni di muratore. Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi provato lo svolgimento solo dell'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. Orbene in relazione alla specifica posizione di Parte_2 dalla prova testimoniale è emerso che il medesimo ha lavorato svolgendo le mansioni di manovale, cioè con la qualifica di operaio 1 livello, , nel settore dell' edilizia, dal 01.10.2020 al 12.10.2021, godendo delle ferie contrattualmente previste. In relazione al periodo lavorato la decorrenza dal 1/10/2020 può ritenersi provata in base alle dichiarazioni del teste non Tes_5 emergendo idonei elementi in senso contrario dal resto dell'istruttoria. Sotto questo profilo è superfluo sottolineare che il predetto teste conferma il capo n° 1 del ricorso in cui è espressamente indicato il periodo di lavoro. In particolare le dichiarazioni del rappresentante legale, in sede di interrogatorio formale, appaiono generiche analogamente a quelle del teste indicato
9 dal resistente. Non appare, inoltre, specificamente contestato lo svolgimento delle mansioni di manovale. Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi provato lo svolgimento solo dell'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. Per quanto riguarda entrambi i ricorrenti, con riferimento al perceptum deve innanzitutto considerarsi quanto indicato nelle buste paga, poiché dall'istruttoria non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la loro valenza probatoria. Con riferimento ai periodi non coperti dalle stesse viceversa occorre avere riguardo a quanto il ricorrente ammette di aver ricevuto nei conteggi depositati. Infatti nessun altro elemento in ordine ai pagamenti effettuati, per i predetti periodi, in relazione ai quali come è noto l'onere della prova (trattandosi di fatti estintivi) gravava sul resistente in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., è emerso dalla istruttoria, potendosi viceversa attribuire valenza lato sensu confessoria alle allegazioni del ricorrente, il quale ricorrente ammette appunto di aver ricevuto le somme di cui ai conteggi allegati al ricorso. Infine con riferimento alla richiesta della indennità di mancato preavviso, a prescindere dalla sua qualificazione come riconvenzionale o come eccezione di compensazione riconvenzionale, la stessa appare dover essere comunque respinta, perché non è emersa in atti una prova idonea del pagamento delle ultime mensilità e quindi le dimissioni sarebbero state determinate per giusta causa. Con riferimento alla determinazione del “quantum” dovuto si devono recepire i conteggi effettuati dal C.T.U. in relazione alla ipotesi sopra prospettata. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. Il CTU inoltre conformemente al quesito posto, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si aderisce, ha calcolato gli emolumenti al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali (cfr. anche Cass. 2544/01). Ogni altra argomentazione proposta nel giudizio risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Con riferimento al regime delle spese processuali, le stesse devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo. Analogamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del resistente.
P.Q.M.
10 il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna il resistente al pagamento della somma di 14.959,86 di cui euro 11.441,54 per differenze retributive ed euro 3.518,31 per Tfr., al lordo delle ritenute previdenziali, nei confronti di Pt_1 ed al pagamento della somma di € 3.503,46 di cui euro
[...]
2.272,12 per differenze retributive ed euro 1.231,34 per Tfr., al lordo delle ritenute previdenziali, nei confronti di oltre Parte_2 accessori ex art. 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del resistente;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali ai ricorrenti, liquidando le stesse in € 5950,00, oltre spese generali al 15 % ed oneri come per legge con attribuzione per distrazione;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata data 23.12.2024
Il Giudice (dott. Giovanni Favi)
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