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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 6432/2023, promossa con citazione notificata in data 14.2.2023
DA
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma viale Glorioso n.
13 presso l'avv. Jean Luc Bussa e l'avv. Andrea Bussa, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale del rappresentante per l'Italia, elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi n. 6, presso l'avv. Matteo Cerretti, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta;
pagina 1 di 16 CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, con Controparte_2 P.IVA_3
domicilio digitale all'indirizzo pec . t>, rappresentata Em_1 Email_2
e difesa dall'avv. Marco Mereto per procura in calce alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione.
L'attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione richiesta, così provvedere:
1. In via preliminare: A) Accertare la non operatività delle condizioni di esclusione della polizza n. 10451764R e/o di ogni altra polizza relativa all'annualità 2016, in quanto condizioni vessatorie e/o comunque non sottoscritte prima del sinistro per cui è causa e/o comunque addirittura ignote;
B) Dichiarare l'inesistenza della destrezza nel furto subito, non essendo stata rubricata tale circostanza aggravante in sede penale dopo gli accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine e dichiarare quindi come l'evento dannoso sia stato un furto;
C) Dichiarare che la “clausola destrezza” non può avere perimetri giuridici sconfinati (e quindi dal sapore di indeterminatezza), tal da rendere potenzialmente inclusa a posteriori nella stessa (e quindi esclusa dalla copertura assicurativa) qualsiasi ipotesi di furto, ma invero deve attanagliarsi all'unico dettato normativo esistente, ovvero quello del Codice Penale – peraltro, non essendo stato indicato null'altro nelle condizioni di esclusione (comunque non sottoscritte dall'attrice); D) Dichiarare che la ha sottoposto alla firma della Controparte_2 [...] sia le condizioni di esclusione e limitative della copertura assicurativa Parte_1 sia il contratto assicurativo solo successivamente al verificarsi del sinistro per cui è causa;
E)
Accertare che la scoperta del furto per cui è causa non è avvenuta in sede di inventario periodico e che la perdita è dovuta ad un evento che ricade nel perimetro della garanzia assicurativa offerta dalla OL;
F) Confermare la piena legittimazione processuale attiva dell'attrice in quanto parte contrattuale.
2. In via principale: Stante la non operatività delle condizioni di esclusione per il cd. furto con la circostanza aggravante della destrezza e/o, comunque, la non provata rubricazione del danno-evento quale furto aggravato dalla circostanza della destrezza e/o non potendosi dunque ampliare senza limiti la clausola del cd. furto con destrezza dedotta nel contratto – e comunque non sottoscritta dall'attrice
– dichiarare parte convenuta principale (“Gli che hanno assunto il rischio Parte_2 derivante dall'Assicurazione n. 10451764R in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei
LLOYD'S DI LONDRA) al risarcimento del danno subito e subendo da parte della CP_1 [...]
e, allo stato, quantificato nella somma di 140.000,00 Euro Parte_1
(centoquarantamila/00) ovvero della minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla denuncia del sinistro sino al soddisfo;
3. In via subordinata, ma solamente per mero tuziorismo difensivo: Condannare la convenuta principale “Gli che hanno assunto il rischio derivante dall'Assicurazione n. Parte_2 10451764R e/o di ogni altra polizza relativa all'annualità 2016 in persona del Rappresentante pagina 2 di 16 Generale per l'Italia dei LLOYD'S DI LONDRA se del caso – visti i profili di responsabilità CP_1 professionale derivanti dal non aver fatto sottoscrivere all'attrice le condizioni di esclusione e di averle sottoposte alla firma solo successivamente al sinistro – anche in solido con la Controparte_2 e/o ciascuno per quanto di sua competenza, alla corresponsione della somma di 140.000,00 € (centoquarantamila/00) ovvero della minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla denuncia del sinistro sino al soddisfo. In via istruttoria Ribadendo come il contratto assicurativo per cui è causa non era stato sottoscritto per quanto concerne le condizioni di esclusione e, pertanto, rileva a titolo di responsabilità del broker nonché rende nulle le obiezioni sollevate dalla compagnia assicurativa.
A. In considerazione del fatto che, a ben vedere, nelle rispettive comparse di costituzione i convenuti non contestano il quantum del risarcimento richiesto (peraltro il valore del gioiello non veniva contestato dai neppure nell'atto di diniego di copertura del 01.12.2016 – allegato n. 7 della CP_1 citazione), ipso facto ritenendo tutti quindi valida e conferente la valutazione economica del bene oggetto di causa, se ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudice adito, si chiede comunque nomina di CTU per accertare il valore del gioiello secondo la scheda tecnica prodotta;
con riserva di precisare i quesiti da sottoporre al CTU e di nominare i propri CTP.
B. Si indicano a testi:
- Sig. – Funzionario della Polizia di Stato Tes_1
- E tutti gli altri Funzionari della Polizia di Stato di cui non si conoscono i nominativi che hanno partecipato alle indagini a seguito della denuncia sporta in data 03.08.2016 Sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il soggetto autore del furto si è limitato ad entrare nel negozio ed approfittare di un momentaneo disattenzione per impossessarsi del gioiello”;
2. “Vero che durante le indagini svolte sono emersi solamente elementi a carico di ignoti non facenti parte dell'esercizio commerciale”;
3. “Vero che non si sono ritenuti sussistenti i caratteri della destrezza del furto da parte dei funzionari di Polizia”; In subordine, qualora non venissero ammessi i precedenti capitoli di prova, si chiede in ogni caso l'acquisizione del fascicolo penale relativo al furto in oggetto e comunque la sua rubricazione del reato. In subordine, la qualificazione del reato ed i soggetti indagati, con riserva di meglio fornire il numero di iscrizione o comunque il numero identificativo della procedura.
C. Si indicano altresì a testi i Sig.ri:
- – Via R. Lanciani, 7 – 00100 Roma Testimone_2
- Manuel Cataldo – Via Putignano, 8 – 00100 Roma Firmato Da: JEAN UC SA Emesso Da:
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 15b1310
Pagina 4
- – Via Ippolito Pindemonte, 22 – 00152 Roma Parte_3
- Dott.ssa c/o Per_1 Parte_4 Controparte_2
- Dott.ssa Francesca Paccusse c/o Controparte_2
- Dott. c/o Persona_2 CP_1
- Dott.ssa c/o Persona_3 Controparte_2
- Dott.ssa c/o Persona_4 Controparte_2
- Dott.ssa c/o Controparte_3 Controparte_2
- Dott.ssa Daniela Formica c/o Controparte_2
- Dott. c/o Controparte_4 Controparte_2
- Dott. – Via Narbona, 2/A – Vignolo (CN) CAP 12010 Persona_5
- Dott. – Via Cadore, 31 – Milano CAP 20135 CP_5
- Dott.ssa – Corso Garibaldi Giuseppe, 86 – Milano CAP 20121 Persona_6
- Legale rappresentante pro tempore della con sede in in Via Controparte_6 CP_2
Senato, 18 Milano – CAP 20121 e sede legale in Svizzera in Via Monte Generoso, 9 – Balerna CAP
pagina 3 di 16 6828 Switzerland Su tutti i capitoli in premessa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, preceduti dalla dicitura “Vero che” ed espunti da valutazioni personali, nonché sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, alla data del 25.07.2016 non erano state discusse né rappresentate né mai sottoscritte le condizioni di esclusione della polizza n. 10451764R per l'annualità all'epoca in corso”;
2. “Vero che il soggetto autore del furto si è limitato ad entrare nel negozio ed approfittare di un momentaneo disattenzione per impossessarsi del gioiello”;
3. “Vero che il broker non ha raccolto la firma del legale rappresentante della per CP_2 CP_7 quanto concerne le condizioni di esclusione”;
4. “Vero che il broker ha – senza aver ricevuto la firma del Cliente circa le clausole di CP_2 esclusione – comunque messo in copertura la polizza ed incassato i pagamenti del premio”; CP_8
5. “Vero che l'unico motivo del diniego opposto alla liquidazione del sinistro era che il furto è stato considerato con destrezza”; (clausola peraltro mai approvata)
6. “Vero che in sede di analisi del sinistro la – in nome e per conto degli Controparte_6 assicuratori – ha ritenuto congruo il valore del gioiello come da lettera dell'assicurato del 04.08.2016”; In subordine ed all'esito della prova si chiede nomina CTU estimativa sul valore del gioiello rubato e presente nel negozio assieme ad altri preziosi. Si insiste in tutte le istanze istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
La convenuta a così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale
- respingere tutte le domande svolte nei confronti di con riferimento Controparte_1 al rischio assunto con il certificato n. 10451764R per una o più delle ragioni indicate in atti;
2. Nel merito, in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti di Controparte_1 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10451764R determinare
[...] l'indennizzo eventualmente dovuto da quest'ultima esclusivamente in base alla OL (come definita in atti), entro l'importo massimo assicurato pari ad Euro 1.000.000,00. In ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso dedotte per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.; con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
La convenuta ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito: previa ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da nella memoria del Controparte_2
28.7.2023, da intendersi qui come integralmente richiamate:
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carente legittimazione passiva della Controparte_2
- accertare e dichiarare la carente legittimazione attiva della Parte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande proposte da parte attrice nella pagina 4 di 16 memoria del 26.6.2023 conseguentemente rigettare le domande tutte formulate nei confronti di . Controparte_2
- in via subordinata e nel merito, respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque non provate;
Controparte_2
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta in capo a una responsabilità a qualsiasi titolo, contenere il Controparte_2 risarcimento nei limiti dell'accertato e del dovuto, con esclusione di qualsivoglia solidarietà. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande e/o eccezioni e/o produzioni CP_2 nuove eventualmente avversariamente proposte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 14.2.2023 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la e la
[...] Controparte_1 Controparte_2
domandandone la condanna al risarcimento del danno -quantificato nella somma di euro
140.000,00 o nella maggior o minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia- subito di un furto perpetrato in data 25.7.2016 presso un punto vendita Parte_5
della società.
Deduce, in particolare, l'attrice:
-di essere società operante nel settore del commercio dei diamanti e di gestire un negozio situato in Roma, via della Scrofa, 73;
-di aver stipulato con la tramite il broker a partire dal 2014, una polizza CP_1 CP_2
assicurativa per il furto di gioielli e orologi preziosi;
-in particolare, di aver stipulato per l'anno 2016 la polizza “All risks” n. 10451764R, con massimale pari a euro 1.000.000,00;
-che tale polizza prevede l'assunzione da parte della Compagnia tutti i rischi relativi all'oggetto, eccezion fatta solamente per le casistiche espressamente indicate, descritte, riepilogate ed accettate dal cliente assicurato;
-che, in data 29.12.2015, -rappresentante della sottoscriveva Persona_7 Pt_1
il solo contratto assicurativo, senza alcuna limitazione di casistiche, ricevendo poi a pagina 5 di 16 mezzo email dall'indirizzo > la conferma della copertura della Email_3
polizza nr. 1044806Q per l'annualità 2016, anche in questo caso senza ricevere alcuna altra limitazione di casistica;
-che in data 26.1.2016 la effettuava il primo pagamento del premio Pt_1
concordato, malgrado non avesse ancora ricevuto né sottoscritto le condizioni generali;
-che solo a febbraio 2016 riceveva in visione una bozza delle eventuali condizioni contrattuali limitative, che non veniva mai sottoscritta dalla vista la Pt_1
preannunciata visita presso i suoi uffici di un incaricato del broker dinnanzi al CP_2
quale discutere delle eventuali clausole ignote a parte attrice;
-che la effettuava, quindi, anche i successivi pagamenti di premio, senza Pt_1
alcuna limitazione di copertura;
-che la società, in data 25.7.2016, nei locali di via della Scrofa n. 73, subiva il furto di un prezioso anello con diamante da parte di soggetti ignoti, con le seguenti modalità: un uomo e una donna entravano di prima mattina intorno alle ore 10:20 nel negozio sito in via della Scrofa 73 a Roma, durante l'allestimento delle vetrine;
l'uomo chiedeva informazioni al commesso, sul costo di alcuni anelli che stavano per Persona_8
essere posti in vetrina e, mentre questi si prodigava nel rispondere, approfittando di un breve istante di disattenzione del medesimo, l'uomo allungava una mano su di un vassoio con gli anelli e sottraeva un gioiello del valore di circa € 140.000,00 – identificato in seguito a fronte di completo inventario svolto (codice interno
JWAN162)– accommiatandosi successivamente in modo sbrigativo ed uscendo dal negozio, riferendo che gli anelli erano troppo cari;
, presa contezza del furto, lo denunciava alle autorità competenti e alla Parte_6
compagnia assicurativa, ponendo a disposizione di entrambe anche i video delle registrazioni di sicurezza che avevano ripreso l'intera azione furtiva;
negava, tuttavia, il diritto all'indennizzo, sull'assunto che l'evento occorso CP_9
andasse qualificato come “furto con destrezza”, come tale non rientrante nella copertura assicurativa, in virtù di una clausola limitativa asseritamente contenuta nelle condizioni pagina 6 di 16 di polizza;
-in data 24.8.2016 il broker nella persona della dott.ssa inviava alla CP_2 Parte_4
una comunicazione a mezzo email, con la quale la informava di non essere in Pt_1
possesso di una copia firmata delle condizioni della polizza n. 10451764R;
-che tali condizioni non sono mai state sottoscritte dalla e devono, pertanto, Pt_1
ritenersi inefficaci, se non addirittura nulle, a mente dell'art. 1341 comma 2 c.c.;
-che, in ogni caso, l'arbitraria definizione di “furto con destrezza” proposta dalla compagnia deve reputarsi illegittima, considerato che -secondo la CP_1
giurisprudenza della Suprema Corte- la destrezza sussiste quando la condotta posta in essere dall'agente sia connotata da elementi specifici ed architettati con abilità;
Chiede che la compagnia sia condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_1
assicurativo, se del caso anche in solido con la e/o ciascuno per Controparte_2
quanto di sua competenza.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando Controparte_1
tutto quando ex adverso dedotto e domandando il rigetto delle pretese attoree, osservando che:
-parte attrice non ha provato gli elementi costitutivi della sua pretesa, essendosi limitata a depositare in atti soltanto il verbale di denuncia di furto del 3 agosto 2016, che -per consolidata giurisprudenza (ex multis, cfr. Cass. civ., ord., n. 9037/2021)- non è dotata di alcun valore probatorio intrinseco;
-inoltre, dall'esame del verbale di denuncia, emerge come l'anello oggetto di furto non fosse di proprietà dell'attrice e quest'ultima non si è premurata di produrre la documentazione attestante l'effettiva consegna a sue mani del gioiello, né tantomeno documenti a comprova del fatto che lo stesso quel giorno fosse custodito presso i suoi locali e che il legittimo proprietario abbia avanzato qualsivoglia richiesta di risarcimento nei confronti dell'attrice;
-la compagnia ha rilasciato in favore della il certificato assicurativo n. CP_1 Pt_1
10451764R, denominato “Jewellers Block”, operante fra le ore 24.00 del 31 dicembre pagina 7 di 16 2015 alle ore 24.00 del 22 dicembre 2016;
-la società attrice ha invocato la copertura prestata ai sensi della predetta polizza, depositando in giudizio l'intero testo contrattuale, comprensivo di tutte le condizioni ivi stabilite, malgrado ne contesti l'efficacia;
-l'attrice era, pertanto, pienamente a conoscenza delle condizioni di operatività di polizza, essendo peraltro queste ultime del tutto coincidenti con quelle stabilite nel precedente contratto assicurativo intercorrente fra le parti;
-la c.d. “clausola destrezza”, richiamata negli atti di parte attrice, assolve in realtà la funzione di estendere la copertura assicurativa anche a “ogni sinistro dovuto a destrezza o smarrimento misterioso”: la in sostanza, in sede di sottoscrizione del Pt_1
contratto di assicurativo, aveva la possibilità di richiedere l'attivazione di detta estensione, pagando il relativo premio addizionale;
non avendo optato per attivare detta specifica estensione di garanzia, non può oggi invocare la copertura assicurativa in relazione a fatti rientranti nell'ipotesi di “destrezza”;
-il concetto di “destrezza” rilevante ai fini de quibus, peraltro, non può farsi coincidere esclusivamente con quello penalistico, dovendosi sposare una lettura più ampia, anche in considerazione del fatto che il testo negoziale parla di “sinistri” e non soltanto di “furti”;
-devono, in ogni caso, ritenersi escluse dalla copertura assicurativa le “Perdite dovute a mancanze constatate in sede di inventario e per le quali non sia già stata fatta denuncia agli Assicuratori, a meno che l non provi che tali perdite siano dovute ad un Parte_7
evento coperto dalla presente assicurazione” e operante il massimale assicurato pari a euro 1.000.000,00.
Si è costituita in giudizio anche la società eccependo in via pregiudiziale la CP_2
nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 nn. 3
e 4 c.p.c., non avendo parte attrice indicato le ragioni di fatto e di diritto che giustificherebbero e legittimerebbero la domanda risarcitoria formulata nei riguardi del broker e domandando, in ogni caso, il rigetto delle domande formulate nei suoi riguardi.
La ha, in specie, dedotto: CP_2
pagina 8 di 16 -di non essere soggetto che svolge attività assicurativa, rivestendo soltanto la qualifica professionale di mediatore di assicurazione, non potendo perciò essere considerata titolare di obblighi di copertura assicurative nei riguardi dell'attrice;
-la carenza di legittimazione attiva della non avendo questa allegato e Pt_1
dimostrato la titolarità di una situazione soggettiva che la autorizzi a domandare il risarcimento del danno patito in relazione al furto di un bene detenuto in conto vendita;
-che, in ogni caso, l'esclusione del furto con destrezza dalle garanzie contrattuali di cui alla polizza oggetto di giudizio è rimasta invariata nei diversi rinnovi che si sono succeduti, sempre nella piena consapevolezza della Pt_1
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande svolte dall'attrice siano fondate nei termini che seguono.
Preliminarmente si rammenta che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ciò premesso, con il contratto di assicurazione di cui alla OL n. 10451764R la compagnia assicurativa si è obbligata -per il periodo di efficacia 31 dicembre CP_1
2015 – 22 dicembre 2016- a tenere indenne la società da Parte_1
tutti i rischi di perdita e/o danneggiamento materiali e diretti, compresi i rischi di incendio, fulmine ed esplosione, aventi per oggetto le merci, le materie prime e i semilavorati utilizzati per la conduzione dell'esercizio dell'assicurato, consistenti in particolare in articoli di gioielleria, oreficerie e orologeria, pietre preziose, perle, oro e altri metalli preziosi, ornamenti, accessori e materiale usuale nell'attività, appartenenti all'assicurato o “affidatigli per qualsiasi scopo”, nonché banconote, assegni, vaglia,
pagina 9 di 16 purché siano la contropartita delle predette merci, sino a un massimale di euro
1.000.000,00 (v. doc. 1 convenuta, p. 18, “oggetto dell'assicurazione e rischi coperti”).
E', quindi, irrilevante che l'anello non fosse di proprietà della società attrice, ma di un suo cliente.
Il furto del 25.7.2016 denunciato dalla deve ritenersi provato non soltanto Pt_1
attraverso la querela prodotta da parte attrice (v. doc. n. 5 attrice), ma altresì tramite le videoriprese depositate dalla stessa (v. doc. n. 16 attrice) e dalle dichiarazioni Pt_1
testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria.
In particolare, le telecamere poste all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale di via della Scrofa hanno ripreso integralmente l'entrata, l'azione e la successiva uscita dei due soggetti autori del furto.
Dalla visione dei filmati si evince chiaramente che, mentre gli addetti alle vendite erano intenti a sistemare gioielli per allestire le vetrine del negozio, i due avventori -un uomo e una donna- hanno fatto ingresso nel locale, domandando informazioni a uno dei commessi. Non appena il commesso ha tirato fuori i gioielli, l'uomo ha cominciato a indicare alcuni pezzi con un dito della mano destra, tirando verso di sé il vassoio e muovendo a più riprese e repentinamente le mani, toccando i gioielli sempre con la mano destra. Le riprese consentono, inoltre, di rilevare come l'uomo -a partire da un certo momento- abbia tenuto la mano destra chiusa e mantenuto la stessa posizione sino all'uscita dal negozio, avendo infatti aperto la porta con la mano sinistra. È, pertanto, certamente fondato ritenere che -dopo aver afferrato l'anello con la mano destra- lo abbia tenuto nella stessa mano destra per tutto il tempo di permanenza nel negozio. Le immagini consentono, infine, di constatare come -una volta usciti dal negozio- i due avventori abbiano accelerato il passo, per poi svoltare repentinamente l'angolo.
Per altro verso, anche il testimone escusso -addetto alle vendite al tempo Parte_3
dei fatti- ha confermato la dinamica appena descritta precisando, in aggiunta, che, la mattina del 25.7.2016, mentre stava per occuparsi dell'allestimento delle vetrine, due sedicenti clienti -un uomo e una donna- hanno suonato alla porta e fatto ingresso in pagina 10 di 16 negozio;
i due hanno, quindi, cominciato a chiedere informazioni sui gioielli e l'uomo gli si è avvicinato tirando esso stesso verso di sé il vassoio sul quale erano appoggiati i gioielli che -subito dopo- sarebbero stati esposti in vetrina. Il teste ha poi ritirato verso di sé il vassoio, pregando i clienti di tornare successivamente per avere il tempo di finire l'allestimento delle vetrine.
Il teste ha, inoltre, aggiunto di non essersi accorto immediatamente che l'anello mancava, ma che tale mancanza è stata rilevata nei giorni successivi da un collega, quando il titolare dell'attività voleva farlo visionare a un cliente e ha specificato che l'anello in questione veniva esposto in vetrina tutti i giorni.
Tali dichiarazioni non solo suffragano quanto esposto dal legale rappresentante della in querela e quanto desumibile dalle richiamate videoriprese, ma consentono Pt_1
di ritenere dimostrato che la sottrazione abbia avuto per oggetto proprio l'anello descritto dai testimoni e identificato con il codice interno JWAN162, detenuto dalla in conto vendita. Pt_1
Ciò posto, come anticipato, parte convenuta richiama la “clausola destrezza” contenuta nelle condizioni di operatività della polizza n. 10451764R, sostenendo che la clausola svolge la funzione di estendere la copertura assicurativa anche a “ogni sinistro dovuto a destrezza o smarrimento misterioso” ed evidenziando che la stessa, nel caso di specie, non è stata sottoscritta dall'attrice. Conseguentemente, secondo la l'attrice non CP_1
potrebbe invocare l'operatività della copertura assicurativa rispetto al furto del
25.7.2016 il quale, essendo stato commesso con destrezza, si collocherebbe al di là dell'ambito di efficacia del contratto.
Tali deduzioni sono prive di fondamento.
Dalla collocazione sistematica e dal tenore testuale della clausola in rilievo si desume univocamente come questa assuma un significato del tutto diverso da quello proposto dalla compagnia convenuta.
In specie, la clausola de qua, contenuta nell' “Allegato 1” della polizza, rubricata “4.
Clausola Destrezza”, è così formulata: “Nonostante quanto di contrario indicato nella pagina 11 di 16 presente polizza, si conviene fra le parti che il limite di risarcimento per ogni sinistro dovuto a destrezza e/o a smarrimento misterioso è fissato in € === (garanzia non operante)”.
Il tenore testuale della clausola consente di ritenere come la stessa fosse funzionale alla introduzione di un limite al risarcimento (rectius all'indennizzo) che la compagnia assicurativa avrebbe dovuto versare nelle ipotesi di sinistro dovuto a destrezza o a smarrimento misterioso.
In sostanza, completando la disposizione con l'indicazione di un “importo soglia”, le parti avrebbero convenuto un tetto al quantum risarcibile operante soltanto nelle due specifiche ipotesi richiamate dalla clausola come diverso limite rispetto al massimale di
1.000.000,00 di euro.
Viceversa, lasciando incompleta la predetta disposizione negoziale, le parti hanno rinunciato all'introduzione di tale ulteriore limite, con ciò accettando che le ipotesi del sinistro dovuto a destrezza e del sinistro dovuto a smarrimento misterioso rimanessero regolate dalla disciplina generale di polizza.
Non è, viceversa, sostenibile che la “clausola destrezza” costituisca una sorta di
“pacchetto aggiuntivo”, che il cliente deve acquistare specificamente per ottenere la copertura assicurativa anche rispetto alle ipotesi di sinistro con destrezza e smarrimento misterioso. E ciò non solo perché una simile conclusione si scontra con il chiaro tenore della clausola, ma anche in considerazione della collocazione sistematica della clausola, non già fra le disposizioni regolanti l'ambito di applicazione della copertura e le relative
“esclusioni”, ma piuttosto all'interno di un mero allegato.
In definitiva, per come la clausola è formulata, essa non può essere interpretata nel senso invocato da parte convenuta, salvo giungere ad una soluzione ermeneutica del tutto contraria a quella suggerita dal significato delle parole impiegate dai contraenti, dovendo viceversa essere intesa come volta alla introduzione di un limite che, nel caso di specie, le parti non hanno pattuito.
Pertanto, il sinistro dovuto a destrezza e quello dovuto a smarrimento misterioso, non pagina 12 di 16 essendo in alcun modo ricompresi fra le “Esclusioni” previste invece in modo dettagliato dal contratto (v. doc. 1 convenuta, pp. 9 e 10), devono intendersi regolati dalle disposizioni generali di polizza e, come tali, pienamente rientranti nella copertura assicurativa.
Da quanto sin qui osservato discende che il pregiudizio subito dalla in Pt_1
conseguenza del furto occorso il 25.7.2016 -a prescindere dalla sua qualificazione come fatto realizzato “con destrezza”- rientra, in ogni caso, nella copertura stabilita dalla polizza, con la conseguenza che la compagnia deve essere dichiarata obbligata a CP_1
tenere l'attrice indenne dai danni ad esso conseguenti.
A questo proposito, deve premettersi che non sono fondate le deduzioni delle convenute in ordine alla mancata prova -da parte dell'attrice- del pregiudizio subito in conseguenza del sinistro, atteso che essa deteneva il gioiello oggetto di furto in “conto vendita”.
La non è, infatti, tenuta in questa sede a documentare la legittima detenzione Pt_1
del bene e neppure a dimostrare di aver corrisposto un risarcimento al proprietario del bene, essendosi assicurata -come già evidenziato- rispetto a tutti i rischi di perdita e/o danneggiamento delle merci, delle materie prime e dei semilavorati utilizzati per la conduzione dell'esercizio, non solo appartenenti all'assicurato, ma altresì “affidatigli per qualsiasi scopo” (v. doc. 1 convenuta, p. 18, “oggetto dell'assicurazione e rischi coperti”).
Inconferente risulta, inoltre, il richiamo alla clausola di polizza secondo cui sono escluse dalla copertura le “Perdite dovute a mancanze constatate in sede di inventario e per le quali non sia già stata fatta denuncia agli Assicuratori, a meno che l' non Parte_7
provi che tali perdite siano dovute ad un evento coperto dalla presente assicurazione”, posto che nel caso di specie la sottrazione dell'anello non è stata scoperta in sede di inventario, bensì nei giorni successivi al furto, e immediatamente denunciata alle Forze dell'ordine e alla compagnia.
Rispetto al quantum risarcitorio, il pregiudizio indennizzabile dev'essere commisurato al valore del gioiello sottratto, che la ha indicato, anche in sede di precisazione Pt_1
pagina 13 di 16 delle conclusioni e in comparsa conclusionale, nella somma di euro 140.000,00 (sulla scorta di una mera stima -doc. n. 15 attrice- di un perito di parte, che si richiama alle stime di cui al listino Rapaport del luglio 2023, ammonterebbe alla somma di euro
177.000,00).
Tale quantificazione non risulta essere stata specificamente contestata dalla convenuta
CP_1
Si deve, poi, rammentare che in materia di assicurazione contro i danni, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 15868/15), il debito d'indennizzo dell'assicuratore si caratterizza come debito di valore;
difatti l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.; in sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui è effettuata la liquidazione.
Pertanto, la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata a far data dal sinistro (v. Cass. n. 10488/09 e Cass. n. 15868/15) e va quindi determinata all'attualità applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T. nella somma di euro
169.820,00.
Ne consegue che la compagnia convenuta va condannata a risarcire alla società attrice il danno che si liquida nella somma complessiva di euro 169.820,00.
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi non devono essere calcolati sulla pagina 14 di 16 somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Gli interessi vanno, quindi, calcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma di euro 169.820,00, devalutata alla data del sinistro -e quindi al 25 luglio
2016- e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla domanda.
Dalla domanda saranno poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo liquidato.
Essendo stata accolta la domanda proposta dalla in via principale nei riguardi Pt_1
della non viene esaminata e decisa la domanda proposta dall'attrice nei CP_1
confronti della convenuta in quanto svolta solo in via subordinata. Controparte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta va CP_1
condannata a rimborsare a parte attrice le spese come liquidate in dispositivo, che vengono distratte in favore dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari;
l'attrice va condannata a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, come liquidate in CP_2
dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna la compagnia a risarcire alla Controparte_1
società il danno che si liquida nella Parte_1
somma di euro 169.820,00, oltre agli interessi legali art. 1284 comma 1 c.c. su tale somma, devalutata al momento del fatto -25.7.2016- e progressivamente rivalutata anno per anno, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di pagina 15 di 16 operai e impiegati, oltre agli interessi successivi al saggio legale ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna la compagnia assicurativa a Controparte_1
rimborsare alla società le spese di lite, Parte_1
che si liquidano nella somma di euro 14.862,00, di cui euro 14.103,00 per compenso ed euro 759,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore dei difensori avv. Jean Luc
Bussa e avv. Andrea Bussa, dichiaratisi antistatari;
-condanna la società a rimborsare alla Parte_1
società le spese di lite, che si liquidano nella somma di euro Controparte_2
9.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 6432/2023, promossa con citazione notificata in data 14.2.2023
DA
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma viale Glorioso n.
13 presso l'avv. Jean Luc Bussa e l'avv. Andrea Bussa, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale del rappresentante per l'Italia, elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi n. 6, presso l'avv. Matteo Cerretti, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta;
pagina 1 di 16 CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, con Controparte_2 P.IVA_3
domicilio digitale all'indirizzo pec . t>, rappresentata Em_1 Email_2
e difesa dall'avv. Marco Mereto per procura in calce alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione.
L'attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione richiesta, così provvedere:
1. In via preliminare: A) Accertare la non operatività delle condizioni di esclusione della polizza n. 10451764R e/o di ogni altra polizza relativa all'annualità 2016, in quanto condizioni vessatorie e/o comunque non sottoscritte prima del sinistro per cui è causa e/o comunque addirittura ignote;
B) Dichiarare l'inesistenza della destrezza nel furto subito, non essendo stata rubricata tale circostanza aggravante in sede penale dopo gli accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine e dichiarare quindi come l'evento dannoso sia stato un furto;
C) Dichiarare che la “clausola destrezza” non può avere perimetri giuridici sconfinati (e quindi dal sapore di indeterminatezza), tal da rendere potenzialmente inclusa a posteriori nella stessa (e quindi esclusa dalla copertura assicurativa) qualsiasi ipotesi di furto, ma invero deve attanagliarsi all'unico dettato normativo esistente, ovvero quello del Codice Penale – peraltro, non essendo stato indicato null'altro nelle condizioni di esclusione (comunque non sottoscritte dall'attrice); D) Dichiarare che la ha sottoposto alla firma della Controparte_2 [...] sia le condizioni di esclusione e limitative della copertura assicurativa Parte_1 sia il contratto assicurativo solo successivamente al verificarsi del sinistro per cui è causa;
E)
Accertare che la scoperta del furto per cui è causa non è avvenuta in sede di inventario periodico e che la perdita è dovuta ad un evento che ricade nel perimetro della garanzia assicurativa offerta dalla OL;
F) Confermare la piena legittimazione processuale attiva dell'attrice in quanto parte contrattuale.
2. In via principale: Stante la non operatività delle condizioni di esclusione per il cd. furto con la circostanza aggravante della destrezza e/o, comunque, la non provata rubricazione del danno-evento quale furto aggravato dalla circostanza della destrezza e/o non potendosi dunque ampliare senza limiti la clausola del cd. furto con destrezza dedotta nel contratto – e comunque non sottoscritta dall'attrice
– dichiarare parte convenuta principale (“Gli che hanno assunto il rischio Parte_2 derivante dall'Assicurazione n. 10451764R in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei
LLOYD'S DI LONDRA) al risarcimento del danno subito e subendo da parte della CP_1 [...]
e, allo stato, quantificato nella somma di 140.000,00 Euro Parte_1
(centoquarantamila/00) ovvero della minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla denuncia del sinistro sino al soddisfo;
3. In via subordinata, ma solamente per mero tuziorismo difensivo: Condannare la convenuta principale “Gli che hanno assunto il rischio derivante dall'Assicurazione n. Parte_2 10451764R e/o di ogni altra polizza relativa all'annualità 2016 in persona del Rappresentante pagina 2 di 16 Generale per l'Italia dei LLOYD'S DI LONDRA se del caso – visti i profili di responsabilità CP_1 professionale derivanti dal non aver fatto sottoscrivere all'attrice le condizioni di esclusione e di averle sottoposte alla firma solo successivamente al sinistro – anche in solido con la Controparte_2 e/o ciascuno per quanto di sua competenza, alla corresponsione della somma di 140.000,00 € (centoquarantamila/00) ovvero della minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla denuncia del sinistro sino al soddisfo. In via istruttoria Ribadendo come il contratto assicurativo per cui è causa non era stato sottoscritto per quanto concerne le condizioni di esclusione e, pertanto, rileva a titolo di responsabilità del broker nonché rende nulle le obiezioni sollevate dalla compagnia assicurativa.
A. In considerazione del fatto che, a ben vedere, nelle rispettive comparse di costituzione i convenuti non contestano il quantum del risarcimento richiesto (peraltro il valore del gioiello non veniva contestato dai neppure nell'atto di diniego di copertura del 01.12.2016 – allegato n. 7 della CP_1 citazione), ipso facto ritenendo tutti quindi valida e conferente la valutazione economica del bene oggetto di causa, se ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudice adito, si chiede comunque nomina di CTU per accertare il valore del gioiello secondo la scheda tecnica prodotta;
con riserva di precisare i quesiti da sottoporre al CTU e di nominare i propri CTP.
B. Si indicano a testi:
- Sig. – Funzionario della Polizia di Stato Tes_1
- E tutti gli altri Funzionari della Polizia di Stato di cui non si conoscono i nominativi che hanno partecipato alle indagini a seguito della denuncia sporta in data 03.08.2016 Sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il soggetto autore del furto si è limitato ad entrare nel negozio ed approfittare di un momentaneo disattenzione per impossessarsi del gioiello”;
2. “Vero che durante le indagini svolte sono emersi solamente elementi a carico di ignoti non facenti parte dell'esercizio commerciale”;
3. “Vero che non si sono ritenuti sussistenti i caratteri della destrezza del furto da parte dei funzionari di Polizia”; In subordine, qualora non venissero ammessi i precedenti capitoli di prova, si chiede in ogni caso l'acquisizione del fascicolo penale relativo al furto in oggetto e comunque la sua rubricazione del reato. In subordine, la qualificazione del reato ed i soggetti indagati, con riserva di meglio fornire il numero di iscrizione o comunque il numero identificativo della procedura.
C. Si indicano altresì a testi i Sig.ri:
- – Via R. Lanciani, 7 – 00100 Roma Testimone_2
- Manuel Cataldo – Via Putignano, 8 – 00100 Roma Firmato Da: JEAN UC SA Emesso Da:
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 15b1310
Pagina 4
- – Via Ippolito Pindemonte, 22 – 00152 Roma Parte_3
- Dott.ssa c/o Per_1 Parte_4 Controparte_2
- Dott.ssa Francesca Paccusse c/o Controparte_2
- Dott. c/o Persona_2 CP_1
- Dott.ssa c/o Persona_3 Controparte_2
- Dott.ssa c/o Persona_4 Controparte_2
- Dott.ssa c/o Controparte_3 Controparte_2
- Dott.ssa Daniela Formica c/o Controparte_2
- Dott. c/o Controparte_4 Controparte_2
- Dott. – Via Narbona, 2/A – Vignolo (CN) CAP 12010 Persona_5
- Dott. – Via Cadore, 31 – Milano CAP 20135 CP_5
- Dott.ssa – Corso Garibaldi Giuseppe, 86 – Milano CAP 20121 Persona_6
- Legale rappresentante pro tempore della con sede in in Via Controparte_6 CP_2
Senato, 18 Milano – CAP 20121 e sede legale in Svizzera in Via Monte Generoso, 9 – Balerna CAP
pagina 3 di 16 6828 Switzerland Su tutti i capitoli in premessa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, preceduti dalla dicitura “Vero che” ed espunti da valutazioni personali, nonché sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, alla data del 25.07.2016 non erano state discusse né rappresentate né mai sottoscritte le condizioni di esclusione della polizza n. 10451764R per l'annualità all'epoca in corso”;
2. “Vero che il soggetto autore del furto si è limitato ad entrare nel negozio ed approfittare di un momentaneo disattenzione per impossessarsi del gioiello”;
3. “Vero che il broker non ha raccolto la firma del legale rappresentante della per CP_2 CP_7 quanto concerne le condizioni di esclusione”;
4. “Vero che il broker ha – senza aver ricevuto la firma del Cliente circa le clausole di CP_2 esclusione – comunque messo in copertura la polizza ed incassato i pagamenti del premio”; CP_8
5. “Vero che l'unico motivo del diniego opposto alla liquidazione del sinistro era che il furto è stato considerato con destrezza”; (clausola peraltro mai approvata)
6. “Vero che in sede di analisi del sinistro la – in nome e per conto degli Controparte_6 assicuratori – ha ritenuto congruo il valore del gioiello come da lettera dell'assicurato del 04.08.2016”; In subordine ed all'esito della prova si chiede nomina CTU estimativa sul valore del gioiello rubato e presente nel negozio assieme ad altri preziosi. Si insiste in tutte le istanze istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
La convenuta a così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale
- respingere tutte le domande svolte nei confronti di con riferimento Controparte_1 al rischio assunto con il certificato n. 10451764R per una o più delle ragioni indicate in atti;
2. Nel merito, in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti di Controparte_1 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10451764R determinare
[...] l'indennizzo eventualmente dovuto da quest'ultima esclusivamente in base alla OL (come definita in atti), entro l'importo massimo assicurato pari ad Euro 1.000.000,00. In ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso dedotte per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.; con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
La convenuta ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito: previa ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da nella memoria del Controparte_2
28.7.2023, da intendersi qui come integralmente richiamate:
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carente legittimazione passiva della Controparte_2
- accertare e dichiarare la carente legittimazione attiva della Parte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande proposte da parte attrice nella pagina 4 di 16 memoria del 26.6.2023 conseguentemente rigettare le domande tutte formulate nei confronti di . Controparte_2
- in via subordinata e nel merito, respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque non provate;
Controparte_2
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta in capo a una responsabilità a qualsiasi titolo, contenere il Controparte_2 risarcimento nei limiti dell'accertato e del dovuto, con esclusione di qualsivoglia solidarietà. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande e/o eccezioni e/o produzioni CP_2 nuove eventualmente avversariamente proposte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 14.2.2023 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la e la
[...] Controparte_1 Controparte_2
domandandone la condanna al risarcimento del danno -quantificato nella somma di euro
140.000,00 o nella maggior o minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia- subito di un furto perpetrato in data 25.7.2016 presso un punto vendita Parte_5
della società.
Deduce, in particolare, l'attrice:
-di essere società operante nel settore del commercio dei diamanti e di gestire un negozio situato in Roma, via della Scrofa, 73;
-di aver stipulato con la tramite il broker a partire dal 2014, una polizza CP_1 CP_2
assicurativa per il furto di gioielli e orologi preziosi;
-in particolare, di aver stipulato per l'anno 2016 la polizza “All risks” n. 10451764R, con massimale pari a euro 1.000.000,00;
-che tale polizza prevede l'assunzione da parte della Compagnia tutti i rischi relativi all'oggetto, eccezion fatta solamente per le casistiche espressamente indicate, descritte, riepilogate ed accettate dal cliente assicurato;
-che, in data 29.12.2015, -rappresentante della sottoscriveva Persona_7 Pt_1
il solo contratto assicurativo, senza alcuna limitazione di casistiche, ricevendo poi a pagina 5 di 16 mezzo email dall'indirizzo > la conferma della copertura della Email_3
polizza nr. 1044806Q per l'annualità 2016, anche in questo caso senza ricevere alcuna altra limitazione di casistica;
-che in data 26.1.2016 la effettuava il primo pagamento del premio Pt_1
concordato, malgrado non avesse ancora ricevuto né sottoscritto le condizioni generali;
-che solo a febbraio 2016 riceveva in visione una bozza delle eventuali condizioni contrattuali limitative, che non veniva mai sottoscritta dalla vista la Pt_1
preannunciata visita presso i suoi uffici di un incaricato del broker dinnanzi al CP_2
quale discutere delle eventuali clausole ignote a parte attrice;
-che la effettuava, quindi, anche i successivi pagamenti di premio, senza Pt_1
alcuna limitazione di copertura;
-che la società, in data 25.7.2016, nei locali di via della Scrofa n. 73, subiva il furto di un prezioso anello con diamante da parte di soggetti ignoti, con le seguenti modalità: un uomo e una donna entravano di prima mattina intorno alle ore 10:20 nel negozio sito in via della Scrofa 73 a Roma, durante l'allestimento delle vetrine;
l'uomo chiedeva informazioni al commesso, sul costo di alcuni anelli che stavano per Persona_8
essere posti in vetrina e, mentre questi si prodigava nel rispondere, approfittando di un breve istante di disattenzione del medesimo, l'uomo allungava una mano su di un vassoio con gli anelli e sottraeva un gioiello del valore di circa € 140.000,00 – identificato in seguito a fronte di completo inventario svolto (codice interno
JWAN162)– accommiatandosi successivamente in modo sbrigativo ed uscendo dal negozio, riferendo che gli anelli erano troppo cari;
, presa contezza del furto, lo denunciava alle autorità competenti e alla Parte_6
compagnia assicurativa, ponendo a disposizione di entrambe anche i video delle registrazioni di sicurezza che avevano ripreso l'intera azione furtiva;
negava, tuttavia, il diritto all'indennizzo, sull'assunto che l'evento occorso CP_9
andasse qualificato come “furto con destrezza”, come tale non rientrante nella copertura assicurativa, in virtù di una clausola limitativa asseritamente contenuta nelle condizioni pagina 6 di 16 di polizza;
-in data 24.8.2016 il broker nella persona della dott.ssa inviava alla CP_2 Parte_4
una comunicazione a mezzo email, con la quale la informava di non essere in Pt_1
possesso di una copia firmata delle condizioni della polizza n. 10451764R;
-che tali condizioni non sono mai state sottoscritte dalla e devono, pertanto, Pt_1
ritenersi inefficaci, se non addirittura nulle, a mente dell'art. 1341 comma 2 c.c.;
-che, in ogni caso, l'arbitraria definizione di “furto con destrezza” proposta dalla compagnia deve reputarsi illegittima, considerato che -secondo la CP_1
giurisprudenza della Suprema Corte- la destrezza sussiste quando la condotta posta in essere dall'agente sia connotata da elementi specifici ed architettati con abilità;
Chiede che la compagnia sia condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_1
assicurativo, se del caso anche in solido con la e/o ciascuno per Controparte_2
quanto di sua competenza.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando Controparte_1
tutto quando ex adverso dedotto e domandando il rigetto delle pretese attoree, osservando che:
-parte attrice non ha provato gli elementi costitutivi della sua pretesa, essendosi limitata a depositare in atti soltanto il verbale di denuncia di furto del 3 agosto 2016, che -per consolidata giurisprudenza (ex multis, cfr. Cass. civ., ord., n. 9037/2021)- non è dotata di alcun valore probatorio intrinseco;
-inoltre, dall'esame del verbale di denuncia, emerge come l'anello oggetto di furto non fosse di proprietà dell'attrice e quest'ultima non si è premurata di produrre la documentazione attestante l'effettiva consegna a sue mani del gioiello, né tantomeno documenti a comprova del fatto che lo stesso quel giorno fosse custodito presso i suoi locali e che il legittimo proprietario abbia avanzato qualsivoglia richiesta di risarcimento nei confronti dell'attrice;
-la compagnia ha rilasciato in favore della il certificato assicurativo n. CP_1 Pt_1
10451764R, denominato “Jewellers Block”, operante fra le ore 24.00 del 31 dicembre pagina 7 di 16 2015 alle ore 24.00 del 22 dicembre 2016;
-la società attrice ha invocato la copertura prestata ai sensi della predetta polizza, depositando in giudizio l'intero testo contrattuale, comprensivo di tutte le condizioni ivi stabilite, malgrado ne contesti l'efficacia;
-l'attrice era, pertanto, pienamente a conoscenza delle condizioni di operatività di polizza, essendo peraltro queste ultime del tutto coincidenti con quelle stabilite nel precedente contratto assicurativo intercorrente fra le parti;
-la c.d. “clausola destrezza”, richiamata negli atti di parte attrice, assolve in realtà la funzione di estendere la copertura assicurativa anche a “ogni sinistro dovuto a destrezza o smarrimento misterioso”: la in sostanza, in sede di sottoscrizione del Pt_1
contratto di assicurativo, aveva la possibilità di richiedere l'attivazione di detta estensione, pagando il relativo premio addizionale;
non avendo optato per attivare detta specifica estensione di garanzia, non può oggi invocare la copertura assicurativa in relazione a fatti rientranti nell'ipotesi di “destrezza”;
-il concetto di “destrezza” rilevante ai fini de quibus, peraltro, non può farsi coincidere esclusivamente con quello penalistico, dovendosi sposare una lettura più ampia, anche in considerazione del fatto che il testo negoziale parla di “sinistri” e non soltanto di “furti”;
-devono, in ogni caso, ritenersi escluse dalla copertura assicurativa le “Perdite dovute a mancanze constatate in sede di inventario e per le quali non sia già stata fatta denuncia agli Assicuratori, a meno che l non provi che tali perdite siano dovute ad un Parte_7
evento coperto dalla presente assicurazione” e operante il massimale assicurato pari a euro 1.000.000,00.
Si è costituita in giudizio anche la società eccependo in via pregiudiziale la CP_2
nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 nn. 3
e 4 c.p.c., non avendo parte attrice indicato le ragioni di fatto e di diritto che giustificherebbero e legittimerebbero la domanda risarcitoria formulata nei riguardi del broker e domandando, in ogni caso, il rigetto delle domande formulate nei suoi riguardi.
La ha, in specie, dedotto: CP_2
pagina 8 di 16 -di non essere soggetto che svolge attività assicurativa, rivestendo soltanto la qualifica professionale di mediatore di assicurazione, non potendo perciò essere considerata titolare di obblighi di copertura assicurative nei riguardi dell'attrice;
-la carenza di legittimazione attiva della non avendo questa allegato e Pt_1
dimostrato la titolarità di una situazione soggettiva che la autorizzi a domandare il risarcimento del danno patito in relazione al furto di un bene detenuto in conto vendita;
-che, in ogni caso, l'esclusione del furto con destrezza dalle garanzie contrattuali di cui alla polizza oggetto di giudizio è rimasta invariata nei diversi rinnovi che si sono succeduti, sempre nella piena consapevolezza della Pt_1
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande svolte dall'attrice siano fondate nei termini che seguono.
Preliminarmente si rammenta che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ciò premesso, con il contratto di assicurazione di cui alla OL n. 10451764R la compagnia assicurativa si è obbligata -per il periodo di efficacia 31 dicembre CP_1
2015 – 22 dicembre 2016- a tenere indenne la società da Parte_1
tutti i rischi di perdita e/o danneggiamento materiali e diretti, compresi i rischi di incendio, fulmine ed esplosione, aventi per oggetto le merci, le materie prime e i semilavorati utilizzati per la conduzione dell'esercizio dell'assicurato, consistenti in particolare in articoli di gioielleria, oreficerie e orologeria, pietre preziose, perle, oro e altri metalli preziosi, ornamenti, accessori e materiale usuale nell'attività, appartenenti all'assicurato o “affidatigli per qualsiasi scopo”, nonché banconote, assegni, vaglia,
pagina 9 di 16 purché siano la contropartita delle predette merci, sino a un massimale di euro
1.000.000,00 (v. doc. 1 convenuta, p. 18, “oggetto dell'assicurazione e rischi coperti”).
E', quindi, irrilevante che l'anello non fosse di proprietà della società attrice, ma di un suo cliente.
Il furto del 25.7.2016 denunciato dalla deve ritenersi provato non soltanto Pt_1
attraverso la querela prodotta da parte attrice (v. doc. n. 5 attrice), ma altresì tramite le videoriprese depositate dalla stessa (v. doc. n. 16 attrice) e dalle dichiarazioni Pt_1
testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria.
In particolare, le telecamere poste all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale di via della Scrofa hanno ripreso integralmente l'entrata, l'azione e la successiva uscita dei due soggetti autori del furto.
Dalla visione dei filmati si evince chiaramente che, mentre gli addetti alle vendite erano intenti a sistemare gioielli per allestire le vetrine del negozio, i due avventori -un uomo e una donna- hanno fatto ingresso nel locale, domandando informazioni a uno dei commessi. Non appena il commesso ha tirato fuori i gioielli, l'uomo ha cominciato a indicare alcuni pezzi con un dito della mano destra, tirando verso di sé il vassoio e muovendo a più riprese e repentinamente le mani, toccando i gioielli sempre con la mano destra. Le riprese consentono, inoltre, di rilevare come l'uomo -a partire da un certo momento- abbia tenuto la mano destra chiusa e mantenuto la stessa posizione sino all'uscita dal negozio, avendo infatti aperto la porta con la mano sinistra. È, pertanto, certamente fondato ritenere che -dopo aver afferrato l'anello con la mano destra- lo abbia tenuto nella stessa mano destra per tutto il tempo di permanenza nel negozio. Le immagini consentono, infine, di constatare come -una volta usciti dal negozio- i due avventori abbiano accelerato il passo, per poi svoltare repentinamente l'angolo.
Per altro verso, anche il testimone escusso -addetto alle vendite al tempo Parte_3
dei fatti- ha confermato la dinamica appena descritta precisando, in aggiunta, che, la mattina del 25.7.2016, mentre stava per occuparsi dell'allestimento delle vetrine, due sedicenti clienti -un uomo e una donna- hanno suonato alla porta e fatto ingresso in pagina 10 di 16 negozio;
i due hanno, quindi, cominciato a chiedere informazioni sui gioielli e l'uomo gli si è avvicinato tirando esso stesso verso di sé il vassoio sul quale erano appoggiati i gioielli che -subito dopo- sarebbero stati esposti in vetrina. Il teste ha poi ritirato verso di sé il vassoio, pregando i clienti di tornare successivamente per avere il tempo di finire l'allestimento delle vetrine.
Il teste ha, inoltre, aggiunto di non essersi accorto immediatamente che l'anello mancava, ma che tale mancanza è stata rilevata nei giorni successivi da un collega, quando il titolare dell'attività voleva farlo visionare a un cliente e ha specificato che l'anello in questione veniva esposto in vetrina tutti i giorni.
Tali dichiarazioni non solo suffragano quanto esposto dal legale rappresentante della in querela e quanto desumibile dalle richiamate videoriprese, ma consentono Pt_1
di ritenere dimostrato che la sottrazione abbia avuto per oggetto proprio l'anello descritto dai testimoni e identificato con il codice interno JWAN162, detenuto dalla in conto vendita. Pt_1
Ciò posto, come anticipato, parte convenuta richiama la “clausola destrezza” contenuta nelle condizioni di operatività della polizza n. 10451764R, sostenendo che la clausola svolge la funzione di estendere la copertura assicurativa anche a “ogni sinistro dovuto a destrezza o smarrimento misterioso” ed evidenziando che la stessa, nel caso di specie, non è stata sottoscritta dall'attrice. Conseguentemente, secondo la l'attrice non CP_1
potrebbe invocare l'operatività della copertura assicurativa rispetto al furto del
25.7.2016 il quale, essendo stato commesso con destrezza, si collocherebbe al di là dell'ambito di efficacia del contratto.
Tali deduzioni sono prive di fondamento.
Dalla collocazione sistematica e dal tenore testuale della clausola in rilievo si desume univocamente come questa assuma un significato del tutto diverso da quello proposto dalla compagnia convenuta.
In specie, la clausola de qua, contenuta nell' “Allegato 1” della polizza, rubricata “4.
Clausola Destrezza”, è così formulata: “Nonostante quanto di contrario indicato nella pagina 11 di 16 presente polizza, si conviene fra le parti che il limite di risarcimento per ogni sinistro dovuto a destrezza e/o a smarrimento misterioso è fissato in € === (garanzia non operante)”.
Il tenore testuale della clausola consente di ritenere come la stessa fosse funzionale alla introduzione di un limite al risarcimento (rectius all'indennizzo) che la compagnia assicurativa avrebbe dovuto versare nelle ipotesi di sinistro dovuto a destrezza o a smarrimento misterioso.
In sostanza, completando la disposizione con l'indicazione di un “importo soglia”, le parti avrebbero convenuto un tetto al quantum risarcibile operante soltanto nelle due specifiche ipotesi richiamate dalla clausola come diverso limite rispetto al massimale di
1.000.000,00 di euro.
Viceversa, lasciando incompleta la predetta disposizione negoziale, le parti hanno rinunciato all'introduzione di tale ulteriore limite, con ciò accettando che le ipotesi del sinistro dovuto a destrezza e del sinistro dovuto a smarrimento misterioso rimanessero regolate dalla disciplina generale di polizza.
Non è, viceversa, sostenibile che la “clausola destrezza” costituisca una sorta di
“pacchetto aggiuntivo”, che il cliente deve acquistare specificamente per ottenere la copertura assicurativa anche rispetto alle ipotesi di sinistro con destrezza e smarrimento misterioso. E ciò non solo perché una simile conclusione si scontra con il chiaro tenore della clausola, ma anche in considerazione della collocazione sistematica della clausola, non già fra le disposizioni regolanti l'ambito di applicazione della copertura e le relative
“esclusioni”, ma piuttosto all'interno di un mero allegato.
In definitiva, per come la clausola è formulata, essa non può essere interpretata nel senso invocato da parte convenuta, salvo giungere ad una soluzione ermeneutica del tutto contraria a quella suggerita dal significato delle parole impiegate dai contraenti, dovendo viceversa essere intesa come volta alla introduzione di un limite che, nel caso di specie, le parti non hanno pattuito.
Pertanto, il sinistro dovuto a destrezza e quello dovuto a smarrimento misterioso, non pagina 12 di 16 essendo in alcun modo ricompresi fra le “Esclusioni” previste invece in modo dettagliato dal contratto (v. doc. 1 convenuta, pp. 9 e 10), devono intendersi regolati dalle disposizioni generali di polizza e, come tali, pienamente rientranti nella copertura assicurativa.
Da quanto sin qui osservato discende che il pregiudizio subito dalla in Pt_1
conseguenza del furto occorso il 25.7.2016 -a prescindere dalla sua qualificazione come fatto realizzato “con destrezza”- rientra, in ogni caso, nella copertura stabilita dalla polizza, con la conseguenza che la compagnia deve essere dichiarata obbligata a CP_1
tenere l'attrice indenne dai danni ad esso conseguenti.
A questo proposito, deve premettersi che non sono fondate le deduzioni delle convenute in ordine alla mancata prova -da parte dell'attrice- del pregiudizio subito in conseguenza del sinistro, atteso che essa deteneva il gioiello oggetto di furto in “conto vendita”.
La non è, infatti, tenuta in questa sede a documentare la legittima detenzione Pt_1
del bene e neppure a dimostrare di aver corrisposto un risarcimento al proprietario del bene, essendosi assicurata -come già evidenziato- rispetto a tutti i rischi di perdita e/o danneggiamento delle merci, delle materie prime e dei semilavorati utilizzati per la conduzione dell'esercizio, non solo appartenenti all'assicurato, ma altresì “affidatigli per qualsiasi scopo” (v. doc. 1 convenuta, p. 18, “oggetto dell'assicurazione e rischi coperti”).
Inconferente risulta, inoltre, il richiamo alla clausola di polizza secondo cui sono escluse dalla copertura le “Perdite dovute a mancanze constatate in sede di inventario e per le quali non sia già stata fatta denuncia agli Assicuratori, a meno che l' non Parte_7
provi che tali perdite siano dovute ad un evento coperto dalla presente assicurazione”, posto che nel caso di specie la sottrazione dell'anello non è stata scoperta in sede di inventario, bensì nei giorni successivi al furto, e immediatamente denunciata alle Forze dell'ordine e alla compagnia.
Rispetto al quantum risarcitorio, il pregiudizio indennizzabile dev'essere commisurato al valore del gioiello sottratto, che la ha indicato, anche in sede di precisazione Pt_1
pagina 13 di 16 delle conclusioni e in comparsa conclusionale, nella somma di euro 140.000,00 (sulla scorta di una mera stima -doc. n. 15 attrice- di un perito di parte, che si richiama alle stime di cui al listino Rapaport del luglio 2023, ammonterebbe alla somma di euro
177.000,00).
Tale quantificazione non risulta essere stata specificamente contestata dalla convenuta
CP_1
Si deve, poi, rammentare che in materia di assicurazione contro i danni, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 15868/15), il debito d'indennizzo dell'assicuratore si caratterizza come debito di valore;
difatti l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.; in sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui è effettuata la liquidazione.
Pertanto, la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata a far data dal sinistro (v. Cass. n. 10488/09 e Cass. n. 15868/15) e va quindi determinata all'attualità applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T. nella somma di euro
169.820,00.
Ne consegue che la compagnia convenuta va condannata a risarcire alla società attrice il danno che si liquida nella somma complessiva di euro 169.820,00.
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi non devono essere calcolati sulla pagina 14 di 16 somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Gli interessi vanno, quindi, calcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma di euro 169.820,00, devalutata alla data del sinistro -e quindi al 25 luglio
2016- e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla domanda.
Dalla domanda saranno poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo liquidato.
Essendo stata accolta la domanda proposta dalla in via principale nei riguardi Pt_1
della non viene esaminata e decisa la domanda proposta dall'attrice nei CP_1
confronti della convenuta in quanto svolta solo in via subordinata. Controparte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta va CP_1
condannata a rimborsare a parte attrice le spese come liquidate in dispositivo, che vengono distratte in favore dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari;
l'attrice va condannata a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, come liquidate in CP_2
dispositivo.
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P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna la compagnia a risarcire alla Controparte_1
società il danno che si liquida nella Parte_1
somma di euro 169.820,00, oltre agli interessi legali art. 1284 comma 1 c.c. su tale somma, devalutata al momento del fatto -25.7.2016- e progressivamente rivalutata anno per anno, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di pagina 15 di 16 operai e impiegati, oltre agli interessi successivi al saggio legale ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna la compagnia assicurativa a Controparte_1
rimborsare alla società le spese di lite, Parte_1
che si liquidano nella somma di euro 14.862,00, di cui euro 14.103,00 per compenso ed euro 759,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore dei difensori avv. Jean Luc
Bussa e avv. Andrea Bussa, dichiaratisi antistatari;
-condanna la società a rimborsare alla Parte_1
società le spese di lite, che si liquidano nella somma di euro Controparte_2
9.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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