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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2024, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
VISTO L'ART. 127 TER CPC
letti gli atti del procedimento;
rilevato che all'esito della udienza del 14.10.2024 in forma cartolare l'Avv. Giuseppina Angela Turano per parte ricorrente ha depositato note scritte nel termine assegnato riportandosi agli atti e richiedendo, stante le risultanze di cui all'elaborato peritale depositato, la decisione della causa;
CP_ rilevato altresì che l' non ha inteso depositare note scritte nel termine assegnato;
considerato che la causa è matura per la decisione;
IL GIUDICE
all'esito ha depositato la presente Sentenza con motivazioni contestuali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1770 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, rappresentata e difesa Dall'Avv. Giuseppina Angela Turano c/o il cui studio in Cosenza, Parte_1 al Viale Trieste, 50, ha eletto domicilio
RICORRENTE E
– elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la Sede dell'istituto, al Corso Calabria, CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, gli istanti, nella spiegata qualità, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto alla pensione di cui alla L. 118/71, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione sin dalla data della domanda.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, disposta nuova CTU con nomina del dott. e depositato l'elaborato Persona_1 peritale la causa appare matura per la decisione.
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
A seguito del rinnovo della Consulenza il CTU nominato dott. ha accertato, sulla scorta Per_1 della documentazione versata agli atti e della visita medico-legale, in capo alla ricorrente in ATP la sussistenza del beneficio della pensione ex l. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda spinta in via amministrativa ossia dal 24.09.2021.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio non avendo, peraltro, le parti mosso alcuna specifica contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle della CTU espletata nella presente fase, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 2089/22 RG) e sulla domanda da questa
[...]
proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda accertando e dichiarando la sussistenza in capo al sig. del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 Parte_1
avendo accertato il ctu un grado di invalidità pari al 100% con decorrenza dal 24.09.2021;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_1
liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppina
Angela Turano;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1
fase, che liquida in favore del Dott. per complessivi euro 290,00 oltre Persona_1
accessori, se dovuti.
Castrovillari, 14 Ottobre 2024 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
letti gli atti del procedimento;
rilevato che all'esito della udienza del 14.10.2024 in forma cartolare l'Avv. Giuseppina Angela Turano per parte ricorrente ha depositato note scritte nel termine assegnato riportandosi agli atti e richiedendo, stante le risultanze di cui all'elaborato peritale depositato, la decisione della causa;
CP_ rilevato altresì che l' non ha inteso depositare note scritte nel termine assegnato;
considerato che la causa è matura per la decisione;
IL GIUDICE
all'esito ha depositato la presente Sentenza con motivazioni contestuali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1770 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, rappresentata e difesa Dall'Avv. Giuseppina Angela Turano c/o il cui studio in Cosenza, Parte_1 al Viale Trieste, 50, ha eletto domicilio
RICORRENTE E
– elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la Sede dell'istituto, al Corso Calabria, CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, gli istanti, nella spiegata qualità, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto alla pensione di cui alla L. 118/71, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione sin dalla data della domanda.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, disposta nuova CTU con nomina del dott. e depositato l'elaborato Persona_1 peritale la causa appare matura per la decisione.
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
A seguito del rinnovo della Consulenza il CTU nominato dott. ha accertato, sulla scorta Per_1 della documentazione versata agli atti e della visita medico-legale, in capo alla ricorrente in ATP la sussistenza del beneficio della pensione ex l. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda spinta in via amministrativa ossia dal 24.09.2021.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio non avendo, peraltro, le parti mosso alcuna specifica contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle della CTU espletata nella presente fase, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 2089/22 RG) e sulla domanda da questa
[...]
proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda accertando e dichiarando la sussistenza in capo al sig. del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 Parte_1
avendo accertato il ctu un grado di invalidità pari al 100% con decorrenza dal 24.09.2021;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_1
liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppina
Angela Turano;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1
fase, che liquida in favore del Dott. per complessivi euro 290,00 oltre Persona_1
accessori, se dovuti.
Castrovillari, 14 Ottobre 2024 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo