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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1980 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MOHAMED ABU ZEAD SAMIRA, Parte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MONTEVERDE MARIO e Controparte_1
dall'Avv. FRANZOSI MICHELE, giusta delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 26.06.2017 in Corbetta (MI), trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Corbetta al numero 8, parte II, serie A, anno 2017, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corbetta, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Corbetta
(MI) in data 26.06.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8,
parte II, serie S, anno 2017, ordinando a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con ulteriore annotazione nel Comune di residenza di entrambi i coniugi.
2) Confermare l'affido condiviso del minore, , ad entrambi i genitori, con suo Persona_1
collocamento presso la madre.
3) La frequentazione del minore con il padre si eserciterà, a fine settimana alternati, il primo ed il terzo week end del mese, dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore 19.00, nel comune di residenza del minore, con impegno del sig. di prelevare e riportare direttamente CP_1 Per_1
a casa della madre, nonché due settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive - nei mesi di giugno e/o settembre, compatibilmente con le ferie lavorative del sig. ed in subordine CP_1
nei mesi di luglio o agosto, laddove al padre non vengano concesse ferie nei mesi di giugno o settembre - da comunicare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Durante le festività di Natale
e Pasqua ciascun genitore starà con il minore seguendo il criterio dell'alternanza. Più precisamente le vacanze scolastiche natalizie saranno trascorse dal minore dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore ad anni alterni. Vacanze pasquali: tre giorni con ciascun genitore comprendenti Pasqua e Lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni.
4) Il Sig. si farà esclusivo carico di tutte le spese, proprie e del minore, Controparte_1
occorrenti e connesse allo spostamento ed all'alloggio, in occasione dell'esercizio del diritto di visita del figlio in Alassio.
5) Il Sig. , conseguentemente all'esercizio del diritto di visita di presso Controparte_1 Per_1
la residenza del minore ed agli oneri connessi, così come individuato ut supra, si obbliga a corrispondere alla sig.ra tramite bonifico bancario, alle note coordinate, entro e non Parte_1
oltre il 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento mensile in favore del minore pari ad Euro
150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre ad un concorso pari ad euro 30,00
mensili per il costo della mensa scolastica di e così per i soli mesi di scuola, oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative come meglio precisate al punto seguente. 6) I genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie riguardanti il figlio
(tutte da documentare), per tali intendendosi, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle di seguito indicate: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2) spese mediche (da documentare)
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/
tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-
universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (o via e-mail o via whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Il padre provvederà all'acquisto di scarpe e di vestiario per il figlio, oltre a quelli acquistati dalla madre, laddove egli lo ritenesse necessario.
7) Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
8) Dandosi atto che i ricorrenti in adempimento ed esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione provvederanno ad aggiungere nell'interesse del figlio minore il cognome Per_1
a quello del padre ed inoltre hanno prestato reciproco consenso al rilascio dei proprio Parte_1
passaporti e di quello del figlio minore, infine che intraprenderanno congiuntamente entro il
30.06.2025 percorso di coordinazione genitoriale nell'interesse precipuo del figlio minore e Per_1
così in particolare per facilitare i rapporti tra genitori e favorire la frequentazione padre-figlio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo