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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Foggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa in primo grado, avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio, iscritta nel Ruolo Generale degli Affari civili sotto il numero
2503/2019, assegnata in decisione all'udienza del 15/07/2024
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. DE MATTEIS PATRIZIA, VIA CASOTTI N.5 71036 LUCERA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva chiedendo l'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM concludeva esprimendo parere favorevole.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29/03/2019 Parte_1
proponeva domanda di scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
in Foggia il 07.10.2014 (atto n. 131, p.I, anno 2014), ed Controparte_2
esponeva:
- che dall'unione non erano nati figli;
- che il matrimonio era rimasto, sin dall'inizio, puramente nominale e documentale, in quanto in nessun momento si era realizzata la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né la convivenza comune.
Concludeva, quindi, chiedendo: sentenza di divorzio ed ogni consequenziale pronuncia di giustizia, anche in ordine alle spese di causa.
Il resistente, pur regolarmente citato, è rimasto contumace.
All'udienza del 14.07.2024 la causa è stata assunta in decisione e richiesto il parere del Pm, giusto favorevole all'accoglimento della domanda in data 15.07.2024.
Motivi della decisione
La domanda proposta da è fondata e, Parte_1 per l'effetto, merita accoglimento.
L'istruttoria ha confermato che l'unione matrimoniale contratta in 07.10.2014 dalla ricorrente con il sig. (cittadino egiziano, nato in Controparte_1
Assiut (Egitto), il 30.03.1988), era rimasta, sin dall'inizio, puramente nominale e documentale, in quanto in nessun momento si era realizzata la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né la convivenza comune.
La ricorrente, infatti, ha rappresentato di aver contratto matrimonio in un momento delicato della propria vita, all'indomani del fallimento di una precedente relazione sentimentale dalla quale era nato, in data 03.10.2012, il piccolo , Persona_1
con lei convivente. In detto delicato contesto, la aveva conosciuto Parte_1
casualmente il che si era offerto di prendersi cura di lei e del bambino, CP_1
promettendo di condurli entrambi con sé in Francia, ove avrebbero avuto maggiori opportunità. Dette promesse avevano convinto la a convolare a nozze Parte_1
con il il quale, tuttavia, appena contratto il matrimonio, era divenuto CP_1
2 sostanzialmente irrintracciabile, senza che i coniugi avessero mai convissuto né condiviso alcuna intimità.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, va pertanto considerato che sussistono i presupposti richiesti per il divorzio immediato in caso di mancata consumazione del rapporto coniugale, disciplinato espressamente dall'art 3 lettera f), punto 2), della legge sul divorzio n. 898/1970, secondo cui: “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi” se “il matrimonio non è stato consumato”.
L'escussione dei testi ha confermato che nessuna comunione materiale e sentimentale si è mai realizzata tra i coniugi. (udienza Parte_2
13.10.2021) -padre della ricorrente, ha dichiarato: “sulle circostanze di cui alla memoria integrativa confermo che dopo il matrimonio non vi è stato alcun contatto tra mia figlia e il resistente, né, tantomeno, alcuna coabitazione. Il matrimonio è scaturito dalle lusinghe del a mia figlia, approfittando della fragilità in cui CP_1
la stessa versava a causa del suo stato di ragazza madre. Tuttavia, subito dopo il matrimonio, il resistente è scomparso, facendo perdere ogni traccia di sé”;
(udienza 25.5.2022): “… non confermo le circostanze nn. 1 e 2 Controparte_3
della memoria di parte attrice ex art. 183, VI co. c.p.c., n. 2, di cui sono a conoscenza perché sono una amica stretta dell'attrice. usciva da una brutta Pt_1
storia e aveva conosciuto questo ragazzo straniero che le aveva promesso mari e monti ed invece subito dopo il matrimonio è scomparso. Nessuno sa neppure se è ancora in Italia o è all'estero”;
(udienza 25.5.2022): “… non confermo le Testimone_1
circostanze nn. 1 e 2 della memoria di parte attrice ex art. 183, VI co. c.p.c., n. 2 di cui sono a conoscenza perché sono il fratello dell'attrice. Mia sorella usciva da una brutta storia ed era particolarmente fragile, per cui si è fatta abbindolare da questo ragazzo straniero che subito dopo il matrimonio è scomparso. Nessuno sa neppure se è ancora in Italia o è all'estero”.
Non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo stato chiesto nulla a titolo di assegno divorzile, nessuna pronuncia si impone al riguardo.
Spese compensate, in ragione della mancata costituzione del resistente che, sia pur involontariamente, non ha ostacolato l'accoglimento della domanda.
3
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 29/03/2019 da nei confronti di Parte_1
; con l'intervento del Pubblico Ministero;
Controparte_1
sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Foggia il 07.10.2014, tra e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 131, p.I, anno 2014);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia di annotare la presente sentenza sul relativo Atto di Matrimonio;
4) spese compensate.
Così deciso il 25.03.2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente Est.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
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