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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Maria Luisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 364/2023 R.G.L. e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Sabina Pizzuto e Giuseppe Labate;
-reclamante-
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro - tempore, con sede legale in Gioia Tauro, via Angelo Ravano n° 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli;
- reclamata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi. Svolgimento del processo
ha impugnato, nelle forme di cui all'art 1 co. 47 e ss legge 92/2012, il Parte_1 licenziamento disciplinare che la gli ha comminato in data Controparte_1
22.10.2020, ai sensi dell'art. 35 (B) CCNL Lavoratori dei porti. Il licenziamento ha fatto seguito alla contestazione disciplinare mossagli in data 7.10.2020 ex art.7 legge 300/70 per avere - durante un periodo di congedo straordinario ex art. 42 dlg 151/01 di 63 giorni consecutivi finalizzato all'assistenza della madre invalida ex art 3 comma 3 L. 104/92- abusato del relativo diritto, utilizzando il beneficio della sospensione della prestazione di lavoro per scopi estranei alle finalità di assistenza del familiare disabile, sulla base della seguente contestazione: “abbiamo appreso che Lei- quantomeno nel periodo dal 29 gennaio 2020 al 5 febbraio 2020 – ha utilizzato il congedo straordinario da Lei richiesto per l'assistenza alla madre disabile ai sensi del combinato disposto della Legge n° 53/2000 e del D. Lgs. n° 151/2001 per scopi estranei rispetto a quelli connessi alla concessione del predetto beneficio, ossia per motivi non ine-renti alla prestazione di assistenza in favore della Sig.ra Parte_2
Lei, infatti, risulta aver richiesto il citato congedo per soddisfare Sue esigenze personali.
[...]
Al riguardo rileviamo che, quantomeno nel predetto periodo, Lei ha omesso qualsivoglia attività di assistenza alla Sig.ra e, difatti, in tali giornate Lei non si è mai neppure recato Parte_2 presso l'abitazione della sig.ra , né – in ogni caso – ha intrattenuto qualsivoglia Parte_2 rapporto con la predetta e, dunque, manca nel caso di specie un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale a favore della madre. Risulta, al contrario, che quantomeno nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2020, Lei ha trascorso le giornate attendendo ad attività del tutto per-sonali (quali incontri con gli amici, visita presso un meccanico, etc). Rileviamo, altresì, che – sebbene nell'ambito della richiesta Lei ab-bia dichiarato la convivenza con la sig.ra dalle verifiche Pt_2 effettuate risulta che Lei in realtà è domiciliato presso differente abitazione, in via Roma n° 43, San Ferdinando (R.C.)”. A fondamento dell'impugnativa ha eccepito la genericità e la tardività della contestazione degli addebiti;
l'insussistenza del fatto contestato, l'assenza di giusta causa ed il difetto di proporzionalità. Ha chiesto, quindi, condannarsi la società resistente alla reintegra ed, in subordine, al pagamento dell'indennità risarcitoria.
Nella resistenza della società convenuta ed espletata la fase istruttoria, il giudice ha accertato l'infondatezza delle censure che avrebbero dato luogo alla reintegra, ritenendo però il licenziamento illegittimo sotto il profilo della intempestività della contestazione ed accordando, quindi, la sola tutela risarcitoria nella misura di 10 mensilità parametrate all'ultima retribuzione globale di fatto. ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 1, co. 51, L. 92/2012, avverso Parte_1 la suddetta Ordinanza dell' 11.03.2022 reiterando gli originari motivi di impugnazione.
Si è costituita la per difendersi. Controparte_1
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale ha rigettato l'opposizione del
, confermando l'Ordinanza emessa in data 11.03 2022 nel giudizio sommario n. Parte_1
178/2021 R.G. e condannando il ricorrente al pagamento integrale delle spese di lite. Nello specifico, il giudice di primo grado dopo avere premesso che il congedo ex art. 42 comma 5 dlg 151/2001 spetta per l'assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, in presenza di una minorazione, «singola o plurima», che «abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» (art. 3, comma 3, I. n. 104 del 1992); ha evidenziato che la norma, al fine di estendere la possibilità di fruire del congedo straordinario al figlio originariamente non convivente, lo obbliga, ove gli sia concesso il beneficio, ad "instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa": quindi necessità di un'assistenza permanente e continuativa che realizzi, nella quotidiana condivisione dei bisogni, una costante relazione di affetto e di cura. Secondo l'assunto del Tribunale << ai fini del congedo straordinario non solo è prevista la necessità della convivenza ma anche, conformemente al dettato prescritto dall'art. 3, comma 3, I. n. 104 del 1992, che si realizzi «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» in favore del familiare disabile. In coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Ove si accerti che il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio, ovvero di un abuso del diritto (cfr. Cass. n. 17968 del 2016) o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo (v. Cass. n. 9217 del 2016)>> Sulla base di ciò il Tribunale ha ritenuto che, nel caso concreto, vi sia stato uno sviamento dalla finalità della fruizione del congedo parentale, atteso che dal monitoraggio operato era emerso che il non era in realtà stabilmente convivente con la madre, come Parte_1 invece risultante dalle dichiarazioni anagrafiche, poiché risultava di fatto domiciliato presso altro indirizzo. Inoltre egli, in tutto l'arco temporale di osservazione, da parte degli investigatori, non era mai stato avvistato nei pressi dell' abitazione della propria madre e non era mai stato visto accedere all'appartamento della stessa. Durante il periodo di osservazione, invece, il ricorrente era stato visto dedicarsi a varie attività, nessuna delle quali riconducibile all'assistenza alla madre. Tra l'altro, le risultanze dell'indagine investigativa, supportate dai rilievi fotografici, erano state confermate dai testi Tes_1
e , incaricati dall'agenzia investigativa di eseguire l'attività di
[...] Testimone_2 osservazione, appostamento e pedinamento del . Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo il per i seguenti motivi: Parte_1
1) Errata individuazione da parte del primo giudice degli elementi costitutivi dell'abuso di congedo parentale. Il reclamante ha eccepito l'erroneità della decisione perché fondata su un report investigativo frettoloso e lacunoso, perché svolta in maniera saltuaria (terminando nel tardo pomeriggio) e mai nelle ore notturne, attesa a che l'estrema brevità del periodo di indagini (8 giorni, dal 29 gennaio 2020 al 5 febbraio 2020), rispetto alla durata complessiva del congedo straordinario (63 giorni).
Ha anche eccepito l' errore nella valutazione delle prove offerte, rilevando che tutti i testi avrebbero confermato la presenza del presso l'abitazione della madre, anche Parte_1 nell' anno 2020; che lo stesso era solito raggiungere l'abitazione in via Donizetti a piedi o con la macchina, una Fiat di colore nero, che era solito parcheggiare nella rimessa adiacente l'abitazione; che era il ad occuparsi delle attività di cura della madre. Parte_1
2) Erroneità della sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto sussistere la giusta causa di licenziamento . Il reclamante ha eccepito la mancanza di giusta causa di licenziamento in assenza di alcun nocumento morale né, tantomeno, un materiale atteso che la società vanta oltre un migliaio di dipendenti, ragione per cui l'assenza del ricorrente non avrebbe recato alcun pregiudizio nell' organizzazione imprenditoriale. 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato il reclamante alle spese di lite Il reclamante ha anche eccepito che l'accoglimento parziale del ricorso non avrebbe giustificato la condanna del lavoratore alle spese di lite, quantificate in € 4.000,00 (oltre accessori), ma semmai la compensazione parziale delle stesse.
Si è costituita la in appello per difendersi, chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 del reclamo e la conferma della sentenza impugnata .
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato. Va premesso che il licenziamento- la cui contestazione disciplinare è stata sopra trascritta- non è generico, né provo di motivazione. Orbene, nella lettera di contestazione in esame risulta specificamente indicato l'arco temporale nel quale è stato riscontrato l'uso distorto del congedo per lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza alla madre disabile. E' palesemente evincibile il fatto contestato e la sua natura, oltre che la sua collocazione temporale. Né, alcuna violazione del diritto di difesa è riscontrabile con riferimento al mancato accesso alle fonti di prova nella disponibilità del datore di lavoro. E' sufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato - e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni - è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. (Cass. Sez Unite n. 10842 del 10/07/2003).
Fatte queste premesse è corretto e condivisibile l'accertamento condotto in primo grado con riferimento alla sussistenza del fatto contestato, consistente nell'abuso del diritto, ovvero nello sviamento della finalità propria sottesa al congedo straordinario di cui ha usufruito il . Parte_1
Dalle indagini svolte dagli investigatori (dal 29 gennaio al 5 febbraio) è emersa la prova che il non era convivente con la propria madre, nonostante lì avesse la sua Parte_1 residenza anagrafica (Via Donizetti n. 20 San Ferdinando) ma risultava di fatto domiciliato in via Roma n. 43 ( San Ferdinando) con la moglie ed i figli.
Inoltre egli, in tutto l'arco temporale di osservazione, non è mai stato avvistato nei pressi della casa della madre, che avrebbe dovuto assistere, e non è mai stato visto entrare all'appartamento di quest'ultima. Durante il periodo di osservazione, invece, il ricorrente è stato visto dedicarsi a varie attività, del tutto estranee all'assistenza alla madre. Le risultanze dell'indagine investigativa con gli allegati fotografici sono state confermate dai testi e , sentiti nella precedente fase, incaricati Testimone_1 Testimone_2 dall'agenzia investigativa di eseguire l'attività di osservazione, appostamento e pedinamento del . Parte_1
Gli investigatori privati hanno concluso il report affermando che : <premesso che il dipendente non abita all'indirizzo di Via Donizetti n. 20, come da lui indicato nella domanda di congedo straordinario all'INPS, che richiede come requisito quello della convivenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso appartamento (msg. 6512/2010) e ciò per garantire al disabile una continua e duratura convivenza, abbiamo documentato non solo che il sig. vive e dimora a tutt'altro indirizzo (via Roma 43, San Ferdinando), ma che Parte_1 durante il servizio di osservazione non è mai stato notato presso l'abitazione della madre in via Donizetti n. 20. Al contrario, presso l'abitazione materna, è stato notato il fratello Per_1
che in un'occasione, si è recato anche in una farmacia di San Ferdinando. Dopo
[...]
l'identificazione dell'effettivo domicilio di l'osservazione è proseguita Parte_1 direttamente nei suoi confronti documentando che l'uomo trascorre diverso tempo fuori casa, in compagnia degli amici, intrattenendosi nella piazza del comune di San Ferdinando, nei bar e transitando sul lungomare, quindi esercitando attività di puro svago. Nessuna delle attività svolte dall'uomo durante il servizio di osservazione diretta può essere riconducibile ad una qualche forma di assistenza a beneficio della madre disabile, , in quanto l'uomo, come specificato, Parte_2 ha soddisfatto puramente i suoi interessi personali e non certo quelli dell'assistita. In conclusione, nelle giornate di osservazione condotta, il non è mai stato notato recarsi presso Parte_1
l'abitazione della madre in via Donizetti n. 20 a San Ferdinando (RC)”. In sintesi, dalle indagini ispettive sono emerse le circostanze di seguito riportate che palesano l'esistenza del fatto contestato: <<- nelle giornate del 29 e 30 gennaio 2020: il non veniva visto in loco. Nessuna delle due auto individuate di proprietà della sig.ra Parte_1 venivano ivi viste. Pt_2
- in data 31 gennaio 2020: nei pressi dell'abitazione della sig.ra risultava posteggiata Pt_2
l'automobile Nissan (in uso al sig. , fratello del ricorrente), che, difatti, alle ore Persona_1
11 del mattino usciva dall'abitazione, saliva sull'auto e si allontanava.
- nella giornata di sabato 1° febbraio 2020: era ancora il solo fratello ( a Persona_1 recarsi, alle ore 10.30, presso l'abitazione della madre.
- in data 3 febbraio 2020: gli investigatori – dopo aver rilevato la presenza della sig.ra Pt_2 presso la propria abitazione –rilevavano ancora una volta il fratello del ricorrente recarsi presso l'abitazione della madre. Soltanto alle ore 13.13 del 3 febbraio 2020, a seguito di alcuni sopralluoghi, veniva per la prima volta intercettata l'autovettura Fiat (intestata alla sig.ra di cui supra) Pt_2 parcheggiata a San Ferdinando, in Via degli Studi;
gli investigatori osservavano, poco dopo, il ricorrente che saliva a bordo dell'auto (mai presente presso l'abitazione della madre) e partiva, recandosi in via Roma (sempre a San Ferdinando), dove parcheggiava ed entrava al civico n. 43, che veniva così identificato come sua effettiva abitazione. E, infatti, il sig. vi faceva ritorno Parte_1 in altre occasioni e – anche in piena notte – la sua autovettura era ivi posteggiata.
- nella giornata del 4 febbraio 2020: il ricorrente veniva visto uscire dalla sua abitazione (a San Ferdinando, via Roma 43) alle ore 9.29 e salire a bodo dell'autovettura già identificata>> Al riguardo, la che ha condotto le indagini ha precisato che “il giorno in cui Tes_1 abbiamo intercettato, casualmente, l'auto del abbiamo deciso di seguirlo e così abbiano Parte_1 individuato l'ulteriore domicilio indicato nel report ed a quel punto abbiamo proseguito l'osservazione per parecchie ore, per l'intero pomeriggio, andando avanti ed indietro per non essere scoperti;
si tratta del giorno in cui abbiamo poi visto l'auto nella stessa posizione (n.d.r. presso la sua effettiva abitazione, Via Roma n. 43) anche la sera e poi anche la mattina dopo>>. Proseguendo nella disamina del report, emerge che anche nella giornata del 4 febbraio, il ricorrente si è recato presso un bar, presso un supermercato a far la spesa, in piazza a parlare con degli amici e sul lungomare di San Ferdinando. In definitiva, lo stesso conduceva una vita ordinaria senza prestare alcuna assistenza alla propria madre utilizzando pertanto indebitamente il congedo ex art. 42, D. Lgs. n. 151/2001. Il reclamante ha contestato gli esiti dell'indagine investigativa, denunciando la superficialità e la loro incompletezza, ha ribadito di convivere con la madre, di trascorrere le ore notturne nell'abitazione della medesima e di non essere mai venuto meno ai suoi doveri di assistenza nel periodo di congedo.
Tali affermazioni sono rimaste delle mere allegazioni, sfornite di qualunque riscontro probatorio. L'indagine investigativa in realtà - consistita in attività di osservazione appostamento e pedinamento – si è protratta con continuità per quasi tutto l'arco della giornata, ovvero dalla mattina alle 7 fino al tardo pomeriggio e nelle ore notturne si è esplicata mediante passaggi periodici per accertare se vi fosse parcheggiata l'autovettura in uso al ricorrente. Il reclamante non è stato mai visto di mattina uscire dall'abitazione della propria madre e ciò conferma che questi abitava presso altro indirizzo con la sua famiglia. Pertanto, le risultanze dell'attività investigativa danno sufficiente certezza, in considerazione dell'ampiezza, della durata e dell'accuratezza degli accertamenti effettuati, che il ricorrente dimorava in una diversa abitazione e che durante il giorno non si recava nell'abitazione della madre per prestarle una pur minima assistenza. Non è, dunque, credibile, quanto riferito dalla moglie del lavoratore, circa la convivenza di quest'ultimo con la propria madre e non con la sua famiglia. Gli investigatori non hanno mai visto quest'ultimo uscire di mattina dall'abitazione della madre durante gli appostamenti diurni. In realtà, la sua auto è stata intercettata solo la mattina del 3 febbraio in via Degli Studi e da lì è stata vista spostarsi presso in via Roma. Se il reclamante avesse dormito in via Donizetti certamente sarebbe stato visto uscire da quella casa la mattina del 3 febbraio, atteso che lì vi era fissa un' unità operativa rimasta in osservazione (come risulta dal report). Sempre il 3 febbraio, dopo vari giri (nessuno collegato all'assistenza al familiare) l'auto del lavoratore è stata parcheggiata in via Roma e quest'ultimo è stato visto entrare nella abitazione in via Roma dove risiede il suo nucleo familiare e dove è rimasto fino alla mattina successiva. Invero, per come già detto, l'attività di osservazione si è svolta, per i primi giorni, in via
Donizetti con appostamenti fissi dalla mattina intorno alle 7 e fino al tardo pomeriggio e la sera con passaggi saltuari. Non vi è dubbio, pertanto, che nei giorni di osservazione il ricorrente non si trovava nell'abitazione della madre, nè in orario diurno e né notturno. Le dichiarazioni dei testimoni intimati dal non sono in alcun modo idonee a Parte_1 smentire gli accertamenti o a rivelare qualche lacuna nell'attività investigativa. Nessuno di loro ha riferito alcunché di rilevante con riferimento al periodo oggetto di accertamento. Difatti, il fratello dello stesso viveva già a Torino in quel periodo;
ha reso Persona_2 dichiarazioni generiche e confuse e non riferite a quel periodo. Dapprima ha affermato di incontrare spesso il nei pressi della casa della mamma, salvo poi precisare che Parte_1 per via del suo lavoro durante la settimana è generalmente fuori sede. Ha riferito, inoltre, di sapere che il è coniugato da prima del 2020 e che lo stesso vive con la moglie. Parte_1
Il teste ha dichiarato di non avere una frequentazione attuale con il ricorrente, Tes_3 vivendo peraltro a Gioia Tauro. Il teste ha raccontato episodi riguardanti il periodo Tes_4 successivo a quello di osservazione. Infine, le dichiarazioni delle moglie sono contrastanti con gli accertamenti ispettivi e di per sé appaiono poco credibili per le ragioni sopra evidenziate. Sul punto, il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che: << Le dichiarazioni dei testimoni non sono in alcun modo idonee a smentire gli accertamenti o a rivelare qualche lacuna nell'attività investigativa. Nessuno di loro riferisce alcunchè di rilevante nel periodo oggetto di indagine. Difatti, il fratello viveva già a Torino in quel periodo;
ha reso Persona_2 dichiarazioni generiche e confuse. Dapprima ha affermato di incontrare spesso il ricorrente nei pressi della casa della mamma, salvo poi precisare che per via del suo lavoro durante la settimana è generalmente fuori sede. Ha riferito inoltre di sapere che il ricorrente è coniugato da prima del 2020 e che lo stesso vive con la moglie. Il teste ha dichiarato di non avere una frequentazione Tes_3 attuale con il ricorrente, vivendo peraltro a Gioia Tauro. Il teste ha raccontato episodi Tes_4 riguardanti il periodo successivo a quello di osservazione. Infine, le dichiarazioni della moglie non sono dotate di quel grado di attendibilità necessario per confermare la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente>>. Risulta, quindi, pacificamente accertata la totale mancanza di nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile poiché il beneficiario non conviveva con la madre portatrice di handicap, né le garantiva in alcun modo assistenza, tanto meno permanente, continuativa e globale. Il reclamante ha contestato l'attività investigativa, asserendo che avrebbe errato sia nell'individuare l'oggetto dell'indagine, concentrandosi solo sulla persona di Parte_1 sia nel dedurre la presenza del , in un luogo o nell'altro, dalla presenza
[...] Parte_1 dell'autovettura Fiat Punto Tg. EH154PT, peraltro intestata alla madre. Le contestazioni del reclamante, in ordine all'oggetto dell'indagine e alle modalità di esecuzione dell'attività investigativa, sono del tutto infondate. Poiché ad essere messa in discussione è la liceità della condotta del , ed è del Parte_1 tutto normale che le indagini si siano focalizzate sugli spostamenti di quest'ultimo e, in particolare, che si siano concentrate inizialmente presso il domicilio della Sig.ra Pt_2 in Via Donizzetti n. 20 (luogo dove il aveva dichiarato di risiedere e dove Parte_1
l'attività di cura legittimante il congedo avrebbe dovuto svolgersi), dove il non Parte_1
è mai stato avvistato, né a piedi, né con la propria autovettura, essendo irrilevante il fatto che spesso la parcheggiasse in una rimessa adiacente l'immobile. La predetta circostanza non è, comunque, idonea a giustificare il mancato avvistamento del atteso che, come ha correttamente evidenziato la reclamata, né lo stesso, né Parte_1
i testi, hanno mai riferito della presenza di un qualche sistema di passaggio interno tra la predetta rimessa e l'immobile della madre, che avrebbe eventualmente potuto consentire al di passare senza essere notato. Parte_1
È smentita anche l'affermazione secondo cui l'attività di indagine non sarebbe mai avvenuta durante le ore notturne, circostanza, invece, confermata nel report per tutti i giorni oggetto di indagine, ove si evince che sono stati effettuati ogni giorno passaggi serali e notturni.
Orbene, il fatto contestato -in sintesi l'avere abusato del congedo ex art. 42, D. Lgs. n. 151/2001 -configura una giusta causa di licenziamento.
Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, precisando che “l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con l'assistenza al disabile, senza che la ratio della norma ne consenta l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza: quest'ultima, dunque, può essere prestata anche svolgendo compiti che si risolvano in un'utilità per il disabile, che vanno comunque raffrontati ai tempi di assistenza diretta prestata” (Cass. Ordinanza n. 2235/2023). In altri termini, “l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendosi intendere esclusiva al punto tale da impedire a chi la presta di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale”.
Posto che l'assenza dal lavoro per usufruire di permessi e congedi deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che durante i permessi ex legge 104/1992 aveva svolto attività incompatibili con l'assistenza della madre, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l'abitazione della madre (Cass. n. 17102/2021). Ancora, la Corte di Cassazione (sent. n. 29062/2017) ha stabilito che “pur riconoscendo al beneficiario del congedo la possibilità di riservarsi degli spazi di vita personali ha ribadito la necessità che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile”. La stessa Cassazione ha, difatti, già avuto modo di chiarire che “ove manchi del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente” (Cass. Sez. Lav. n. 19580/2019), idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento. Orbene, il fatto contestato sussiste ed è idoneo a ledere il vincolo fiduciario giustificando il licenziamento.
Con il terzo motivo di appello il reclamante contesta la statuizione del Giudice di prime cure in ordine alla condanna alle spese ritenendo corretta la compensazione attesa la soccombenza parziale. L'assunto è fondato. Sebbene l'opposizione sia stata rigettata con conferma dell'ordinanza emessa nella fase sommaria, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto dell'esito complessivo della lite e compensare parzialmente le spese, atteso il parziale accoglimento del ricorso.
<< In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado>> ( Cass., 23639/2024 , Cass., 9064/2018).
Pertanto, il detto capo va riformato e le spese di lite- così come quantificate già in sentenza il cui profilo non è stato oggetto di censura- vanno compensate nella misura di 1/3 mentre i restanti 2/3 seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Parte_1
Per le stesse ragioni, determinate dalla valutazione dell'esito finale della lite, le spese del seguente grado seguono la soccombenza parziale, sicchè vanno compensate per 1/3 mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico di Parte_1
L'importo liquidabile in questa fase- quantificato in complessivi € 9.991,00 -valore indeterminabile complessità bassa per le fasi studio, introduttiva istruttoria ( sulla liquidazione della fase istruttoria cfr Cass., 8561/2023, Cass.,29857/2022) e decisionale ai valori medi – va ridotto pertanto di 1/3 ed ammonta così ad € 6.660,66.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sul reclamo proposto da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 846/2023, pubblicata in data 05.07.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) Accoglie il reclamo limitatamente al capo relativo alle spese di lite che riforma come in parte motiva e conferma per il resto la sentenza;
2) Condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite della presente fase Parte_1 quantificate in € 6.660,66 per compensi, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. come per legge. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il relatore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti