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27 settembre 1958
27 settembre 1958
Art. 31. (Scioglimento del Consiglio superiore)
Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.
Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.
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- 1. Il C.S.M.: le ragioni della composizione mista e delle modalità di formazioneFrancesca Biondi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
di Francesca Biondi** Sommario: 1. Introduzione – 2. La composizione del Consiglio superiore della magistratura: le ragioni dei Costituenti – 3. L'attuazione del modello costituzionale e qualche possibile riforma (con legge ordinaria) – 4. Conclusioni 1. Introduzione Il compito che mi è stato assegnato è certamente troppo ambizioso per lo spazio concessomi, poiché ragionare a fondo della composizione del Consiglio superiore della magistratura richiederebbe preliminarmente una riflessione approfondita sul ruolo della magistratura nell'ordinamento costituzionale; solo così si potrebbero davvero comprendere le ragioni che indussero i costituenti ad assegnare ampie attribuzioni a tale organo …
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