Art. 31. (Scioglimento del Consiglio superiore)
Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.
Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.