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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7536/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7536/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Cristiano Margheri, elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Scipione De' Ricci n.21, Firenze, presso il difensore Avv. Cristiano Margheri, come da procura in atti
contro
:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Margherita Ranieri, elettivamente domiciliata in Bovino (FG), Corso Vittorio
Emanuele n.61, come da procura in atti e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Margherita Ranieri, elettivamente domiciliata in Bovino (FG),
Corso Vittorio Emanuele n.61, come da procura in atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 12 : come da atto di citazione ex art. 616 cpc: In via preliminare, disporre ex art.624 c.p.c. Parte_1
la sospensione dell'esecuzione concorrendo gravi motivi, consistenti nel pericolo della perdita del bene immobile a causa di una sentenza inutiler data, e la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti;
immobile abitato dalla madre di , , di anni ottantasei, affetta da Parte_1 Persona_1
deficit cognitivo, parkinsonismo e colpita recentemente da artralgie multiple;
Nel merito, -accertare e dichiarare che l' non ha Controparte_2
legittimazione attiva a richiedere la restituzione della somma pagata da;
- Controparte_3
accertare e dichiarare, in ogni caso, che la sentenza passata in giudicato n. 228/2016 emessa in data
03.02.20216 dalla Corte di Appello di Bari pronunciata in assenza di , litisconsorte Parte_1
necessario, è inutiliter data;
accertare e dichiarare nulla, o annullare, inefficace la predetta sentenza nei confronti di;
Parte_1
-per l'effetto accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il pignoramento eseguito dall' in danno di;
per l'effetto Controparte_4 Parte_1 ordinare la cancellazione del pignoramento suddetto e ordinare l'estinzione della procedura esecutiva
n. 136/2020indanno di . Parte_1
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, anche della fase sommaria.
, come da comparsa conclusionale che richiama la comparsa di costituzione e di Controparte_5 intervento e a tutte le difese della cedente Provincia di Foggia: affinché l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia : In via preliminare e assorbente, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'avversa opposizione all'esecuzione
e, prima ancora, della richiesta di sospensione dell'esecuzione, illegittimamente avanzata in questa sede dal e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio de quo, con la condanna dello _1
stesso al pagamento delle spese processuali, come da calcolo allegato, per @ Parte_1
14.103,00, oltre spese generali e accessori di legge. Nonché dell'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 cpc, che viene quantificata in €23.000,00, o nella misura, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, in considerazione della estenuante attività espletata da questa difesa in tutti i giudizi e sub procedimenti attivati dal Sig. ; senza _1
accettazione del contraddittorio e solo per mero scrupolo difensivo, rigettare ogni avverso assunto, dedotto, azionato e richiesto, ini quanto inammissibile, improponibile, illegittimo, prima ancora che totalmente infondato, in fatto e diritto, oltre non provato, con la condanna dello stesso alla _1
refusione delle spese processuali, anche per lite temeraria come sopra specificate. Con riserva di ogni diritto, ragione e azione. pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615 cpc in data 7.2.2022 ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
N.RGE 136-2022- Tribunale di Firenze, intrapresa in suo pregiudizio ad istanza dell'
[...]
(in seguito, solo Amministrazione) ex art. 615, comma 2, cpc, con la quale ha Controparte_2
dedotto la nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.228/2016, emessa dalla Corte di
Appello di Bari, in quanto pronunciata in assenza di regolare contraddittorio con esso opponente che, invece, era litisconsorte necessario.
Regolarmente costituitosi, il creditore opposto ha eccepito la mancata notifica del ricorso ex art. 615 cpc, e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza cautelare.
Il Giudice dell'esecuzione, nella fase cautelare, ha rigettato l'istanza di sospensione dichiarandola inammissibile, stante la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio assegnato, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito e, infine, condannando l'opponente alla refusione delle spese della fase cautelare a favore del creditore opposto.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto il presente giudizio di merito _1 rilevando, in primo luogo, che la costituzione da parte dell'Amministrazione nel giudizio cautelare aveva sanato, con efficacia ex tunc, il vizio della notifica del ricorso, e che, pertanto, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità, stante la regolare instaurazione del contraddittorio inter partes.
L'opponente ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11291/2020 che, in modo contraddittorio, dapprima ha statuito sull'inammissibilità dell'opposizione proposta nel caso in cui il ricorrente, non attivandosi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso, incorre in una decadenza insanabile, che non consente che sia tenuta la fase di merito, e, successivamente, ha ritenuto che l'inosservanza del termine per notificare il ricorso ex art. 617 cpc stabilito dal giudice col medesimo decreto che fissa l'udienza dinanzi a sé, è rilevante solo ai fini della fase sommaria, ma non preclude che sull'azione di opposizione agli atti debba avere luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito.
Ancora, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione dell'Amministrazione a chiedergli di provvedere alla restituzione della somma di € 166.492,70, pagata dalla compagnia di assicurazione
(d'ora in poi , in ottemperanza alla sentenza di primo grado del Controparte_5 CP_5
Tribunale di Foggia nella causa di risarcimento dei danni introdotta da esso e dalla sorella _1
pagina 3 di 12 , quali eredi del defunto padre, , deceduto a seguito di sinistro Controparte_6 Persona_2
stradale verificatosi lungo la strada Provinciale 29, CP_2
Al riguardo l'opponente ha dedotto che, essendo intervenuta la manleva di nei confronti CP_5 dell'Amministrazione, unica legittimata a richiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte risulta essere la compagnia di assicurazione e non l'Amministrazione, avendo l'assicuratore pagato direttamente al danneggiato la somma che, in virtù della sentenza, avrebbe dovuto essere corrisposta dall'Amministrazione assicurata.
L'opponente ha, comunque, lamentato di non aver mai percepito le somme oggetto dell'esecuzione, poiché, nonostante il suo diritto di ricevere il 50% di tale somma, l'integrale pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio era stato effettuato esclusivamente in favore della sorella . Controparte_6
Ancora, l'opponente ha lamentato di non aver avuto notizia del gravame proposto dalla sola CP_6
innanzi alla Corte d'Appello di Bari, avverso la sentenza di primo grado n. 945/2010, a
[...]
definizione del giudizio rubricato sub n. 5397/2005 RG.
Al riguardo, ha contestato la validità della notifica dell'atto d'integrazione del contraddittorio _1 nel giudizio d'appello, asseritamente effettuata dall'Amministrazione nei confronti del suo difensore nel giudizio di primo grado, poiché quest'ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, nulla ha dichiarato circa la ricezione dell'atto.
Ancora, ha dedotto che anche la notifica effettuatagli personalmente dall'Amministrazione è viziata, stante l'invio del plico al suo vecchio indirizzo di residenza, risultante dal certificato storico, nel quale si attesta che dal 3.11.1999, esso è stato cancellato per irreperibilità all'indirizzo di Via _1
Dell'Argin Grosso 125/5, Firenze, in quanto la propria residenza si trova, fin dal 7 marzo 2003, in Via
Celestino Bianchi n.12, Firenze.
Infine, l'opponente ha dedotto che la cancelleria della Corte d'Appello di Bari ha rilasciato, in suo favore, certificazione attestante la mancanza, all'interno del fascicolo d'ufficio della causa rubricata sub n.131/2010 RG, dell'atto d'integrazione del contraddittorio, con la conseguenza che gli atti relativi al giudizio d'appello prodotti dall'Amministrazione devono ritenersi inesistenti o inutilizzabili, perché non vi è prova che gli stessi provengano dal fascicolo del giudizio d'appello.
Infine, l'opponente ha richiesto la sospensione del giudizio di esecuzione innanzi al Tribunale di
Firenze, rubricato sub n. 136/2020 RGE, atteso che l'immobile staggito ospita non solo il debitore esecutato ma anche l'anziana madre, affetta da gravi ed invalidanti patologie, tutte Parte_1
certificate come negli allegati atti.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, e, rilevato che, oltre al giudizio di appello, si era ormai concluso anche il giudizio davanti alla Suprema Corte di pagina 4 di 12 Cassazione, con passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado n. 228/2016, ha chiesto la condanna della parte opponente anche ex art. 96 cpc, stante la temerarietà della lite introdotta.
Quindi, in data 23 marzo 2023, essendo intervenuto atto di cessione del credito dell'Amministrazione nei confronti del a si è costituita in giudizio quest'ultima, quale cessionaria del _1 CP_5 credito, subentrando in tutte le domande, eccezioni, difese, svolte dall'Amministrazione.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 5.2.2025.
L'opposizione è infondata, e, pertanto, va respinta.
Va, infatti, in primo luogo osservato che sono infondate le deduzioni dell'opponente relative all'efficacia sanante ex tunc del vizio di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza, per effetto della costituzione dell'opposta.
Invero, è pacifico tra le parti, che il Giudice dell'esecuzione ha assegnato all'opponente, ex art.618 cpc, un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione
“ … dando termine perentorio al ricorrente fino al 21 febbraio 2022 per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto “ ( cfr. doc.14, fascicolo di parte opponente).
Il termine perentorio indicato dal GE non è stato rispettato, circostanza anch'essa pacifica tra le parti, a dire dell'opponente, per mancata comunicazione, da parte della cancelleria, dell'avvenuto deposito del decreto da parte del GE, onde il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini.
Al riguardo va osservato che, sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che “ … In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini;
invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 197 del
1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria. (ex plurimis, cfr. Cass. ordinanza 41747/2021; Cass. sentenza 11291/2020).
Chiarito, dunque, che non sussisteva alcun onere di comunicazione della cancelleria, e precisato che è copiosa anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ … Del resto, l'art. 134, secondo comma, cod. proc. civ. prevede espressamente che la cancelleria debba provvedere alla comunicazione
pagina 5 di 12 dell'ordinanza (come risulta pure dalla rubrica della disposizione), mentre l'art. 135 cod. proc. civ., nel regolare la forma e il contenuto del decreto, non contiene un'analoga previsione, così implicitamente evidenziando che in ciò sta una delle specifiche differenze fra le due tipologie di provvedimento.( ex plurimis, Cass. sentenza 11291/2020; Cass. SU sentenza 5770/2014), appare di tutta evidenza che era preciso obbligo del ricorrente attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso, dato che il GE era solo tenuto al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione (Cass. SU sentenza 5770/2014 cit.).
Dunque, alcun effetto sanante può essere attribuito alla costituzione dell'Amministrazione nel giudizio cautelare, onde il mancato rispetto del termine perentorio comporta, come ha comportato, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, come dall'ordinanza emessa nel giudizio cautelare, che ha disposto che “ … la domanda di sospensione è inammissibile, trattandosi di decadenza non sanabile per il raggiungimento dello scopo. Costituisce infatti principio consolidato (si vedano Cass. 4957/2007,
confermata da Cass. 11583/2009, Cass. n. 139212/2001) che il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione
per la notifica del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e del decreto di comparizione delle parti,
essendo espressamente dichiarato perentorio dall'art. 618 c.p.c., non è prorogabile e la sua inosservanza
comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche se la suddetta perentorietà non è
enunciata nel decreto stesso, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono.
Da ciò discende il rigetto dell'eccezione formulata dall'opponente” ( cfr, ordinanza di rigetto in fase cautelare, all.16, fascicolo di parte opponente).
Il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione e richiamato, parzialmente, dall'opponente, è sintetizzabile nella massima secondo cui “ In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa”.
Al contrario, nella fattispecie dedotta l'opponente non ha mai notificato alla controparte il decreto, da ciò discendendo che il Giudice non può pronunciarsi nel merito.
pagina 6 di 12 Pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stato dichiarato inammissibile, con provvedimento del GE emesso in data 10 maggio 2022.
Parimenti deve dichiararsi, in applicazione dei principi statuiti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità nel presente giudizio di merito, posto che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive, davanti al giudice dell'esecuzione, è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo, e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario ( Cass.
11.10.2018, n. 25170).
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che sia consentito al Giudice di decidere comunque nel merito l'opposizione, a prescindere dall'inammissibilità per la fase cautelare, il ricorso dell'opponente non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento.
Deve, infatti, ritenersi infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione.
Sul punto va osservato che il titolo esecutivo oggetto del presente giudizio è costituito dalla sentenza d'appello n. 228/2016, passata in giudicato, che, per quanto d'interesse in questa sede, ha statuito “… condanna e a restituire alla Provincia (…); “ condanna i due Controparte_6 Parte_1 _1
a rimborsare a Provincia le spese (…).
Risulta in atti un regolare “ atto di cessione del credito” intervenuto in data 22 febbraio 2023 tra l'Amministrazione e (cfr, doc.14, “Atto di cessione crediti del 28.02.2023” fascicolo di parte CP_5
e, pertanto, regolarmente si è costituita nel presente giudizio, quale cessionaria CP_5 CP_5
del credito azionato in executivis.
Anche l'ulteriore doglianza di parte opponente, relativa alla mancata notificazione dell'atto di citazione in appello, quale litisconsorte necessario, non può trovare accoglimento.
Al riguardo va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 330 cpc “… Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del Giudice che
l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto”
Dall'esame dell'atto di citazione davanti al Tribunale di Foggia, con il quale è stato introdotto il giudizio di primo grado rubricato sub n. 5397/2005 RG, definito con sentenza n. 945/2010, ( doc. 1 e
2, fascicolo di parte risulta infatti chiaramente che e sono “ _1 Controparte_6 Parte_1 elettivamente domiciliati in , Piazza Umberto Giordano, presso lo studio dell'Avv. Massimo CP_2
D'Arcangelo, che li rappresenta, difende ed assiste, unitamente e disgiuntamente all'avv. Vierucci…”.
pagina 7 di 12 Risulta, altresì, che il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bari, rubricato sub. n.131/2011 (doc.3, fascicolo di parte è stato introdotto dalla sola e l'Amministrazione, all'atto _1 Controparte_6
della propria costituzione in tale giudizio ( cfr. verbali d'udienza della causa d'appello, fascicolo di parte dell'Amministrazione), ha chiesto “ in via preliminare disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , attore nel giudizio di primo grado, dovendo il processo svolgersi Parte_1
necessariamente anche nei suoi confronti ( doc. 4 del fascicolo di parte . _1
Il Giudice di secondo grado ha poi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (cfr, file denominati “verbali d'udienze” davanti alla Corte Parte_1
d'Appello di Bari, fascicolo di parte dell'Amministrazione e;
pertanto, correttamente CP_5
l'amministrazione ha provveduto a notificare l'atto di citazione in appello presso lo studio professionale del procuratore costituito in primo grado, attesa la dichiarata elezione di domicilio (cfr.
“atto d'integrazione del contraddittorio e relative ricevute”, fascicolo di parte opposta) nonché a _1
personalmente, all'indirizzo di residenza da questi dichiarato nel giudizio di primo grado ( cfr.
[...]
all.1, atto di citazione innanzi al Tribunale di Foggia, fascicolo di parte opponente).
Ancora, all'udienza collegiale del 25.05.2011, risulta verbalizzato che compare “ … l'avv. Antonio
Caterino, per delega dell'avv. D'Arcangelo il quale si oppone alla richiesta di contraddittorio e chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni” e nel verbale di udienza del 14.12.2011, risulta che l'Amministrazione, per il tramite del proprio difensore, “… deposita atto di integrazione di contraddittorio regolarmente notificato al Sig. e per esso all'avv. D'Arcangelo, Parte_1 procuratore costituito nella prima fase del giudizio” (cfr. file “ verbali udienze”, fascicolo di parte opposta)
Alla data del 14.12.2011 il giudice d'appello, ha verificata la regolarità della notifica nei confronti del la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2015 con i termini di cui _1 all'art.190 cpc. (cfr. verbali udienze, sentenza Corte d'Appello di Bari, fascicolo di parte
Amministrazione e . CP_5
Lo svolgimento del giudizio d'appello, e le circostanze riportate, oltre che risultare dagli atti del giudizio d'appello richiamati, risultano anche dalla parte narrativa della sentenza n. 228/2016 della
Corte d'Appello di Bari, nella quale si è dato atto che “ … la Provincia chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di “ … rinviata la causa per l'integrazione del Controparte_7 contraddittorio all'udienza del 14 dicembre 2011, la notifica a ( appello principale ed Parte_1 appello incidentale) veniva eseguita il 7 luglio 2011 in termini, presso il patrono;
all'udienza del 7 ottobre 2015 la Corte riservava la causa per la decisione con i termini di cui all'art.190 cpc … ”.
pagina 8 di 12 Nella parte motiva della sentenza si legge, poi, che “La notifica a è tempestiva e Parte_1 regolare e non si è costituito” ed infine, nella parte dispositiva si legge, ulteriormente “ Parte_1
…
P.Q.M.
La Corte (…) sull'appello incidentale della Provincia proposto anche nei confronti di
, così provvede (…)”. Parte_1
Vi è prova in atti che anche la sentenza d'appello è stata notificata a a mezzo del Parte_1
servizio postale, con Racc. n. 76487927194-3, del 4.7.2011, all'indirizzo di residenza di Via dell'Argin Grosso n.125, Firenze, dal medesimo dichiarato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ( all.1, atto di citazione giudizio di primo grado, fascicolo di parte;
il _1
plico, non ritirato entro il periodo di giacenza prescritta, in data 19.7.2011, è stato rimesso al mittente.
Quanto alla notifica effettuata in data 4 luglio 2011, a mezzo posta, con Racc. n.76487927195-4, presso il procuratore costituito, Avv. D'Arcangelo, con studio professionale in Piazza U. Giordano n.14,
il plico risulta regolarmente ritirato in data 07.07.2011, dall'avv. D'Arcangelo (cfr.atto di CP_2
citazione del contraddittorio e relative ricevute, fascicolo di parte opposta).
L'opponente, al fine di confutare la validità della notificazione effettuata dall'Amministrazione nei confronti di essa parte presso il procuratore costituito, ha allegato una mail dell'Avv. D'Arcangelo, difensore di e nel giudizio di primo grado, con elezione di domicilio degli CP_6 Parte_1 stessi presso lo studio professionale del difensore, Avv. D'Arcangelo, piazza U. Giordano n.14, CP_2
( si veda doc.1, fascicolo di parte , ma nominato quale difensore in grado di appello dalla sola _1
, che autonomamente aveva proposto il gravame innanzi alla Corte d'Appello di Bari ( Controparte_6
Doc.3, atto di appello fascicolo di parte , con la quale lo stesso rileva “ … è emerso che lei era _1 rimasto contumace ( come dichiarato in detta sentenza a pagina 8)” e aggiunge “ Io, pur essendo costituito, ero soltanto il domiciliatario in loco della Sig.ra ”… (doc.10, fascicolo di Controparte_6
parte . _1
Dunque, secondo le prospettazioni dell'opponente, l'avv. D'Arcangelo, che nella menzionata e-mail nulla dice riguardo alla notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio, confermerebbe l'effettiva mancata notificazione, con la conseguenza che la sentenza d'appello dovrebbe essere considerata, in assenza del litisconsorte necessario, inutiliter data nei confronti dell'odierno opponente.
Tuttavia, nell'atto di citazione si legge chiaramente “ I Sigg.ri (…) e ( Controparte_6 Parte_1 elettivamente domiciliati in , Piazza Umberto Giordano n.14, presso lo studio dell'Avvocato CP_2
Massimo D'Arcangelo, del foro di , che li rappresenta, difnede ed assiste, unitamente e CP_2 disgiuntamente all'Avv. Francesca Vierucci, del Foro di Pisa, (..)
pagina 9 di 12 Al contrario, considerato, per quanto detto, la regolarità della notificazione anche nei confronti del litisconsorte necessario, come risultante dagli atti di causa, la stessa non può ritenersi inficiata da una semplice mail, asseritamente proveniente da soggetto che è terzo rispetto al presente giudizio, in assenza dell'esperimento dei rimedi di legge per contrastare le risultanze di verbali di causa, delle notifiche effettuate, ecc.
Deve, dunque, ritenersi che il abbia prestato quiescenza alla sentenza d'appello che, a seguito _1
del rigetto del ricorso in Cassazione, presentato dalla sola , è divenuta definitiva, con Controparte_6
ogni conseguenza di legge.
Parimenti, non può attribuirsi la valenza prospettata dal alla certificazione rilasciata allo stesso _1 dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Bari, atteso che il Cancelliere certifica “ … In riferimento alla sua istanza di certificazione del 13/4 la cancelleria della Corte d'Appello di Bari attesta che nel fascicolo d'ufficio, privo di fascicoli di parte perché ritirati dai difensori costituiti - non c'è nessun atto di integrazione del contraddittorio relativo a . ( doc.26, fascicolo di parte opponente). Parte_1
Invero, la cancelleria attesta che vi è stato il ritiro dei fascicoli di parte ad iniziativa dei difensori, il che evidenzia come l'atto d'integrazione del contradittorio, ad opera della parte e pertanto atto contenuto nel fascicolo della medesima, possa mancare, in quanto ritirato con il fascicolo medesimo, senza che ne sia stata inserita copia nel fascicolo d'ufficio.
Pertanto risulta, in base alla documentazione di cui si è detto, il regolare svolgimento del giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bari, rubricato sub n. RG 131/2011, introdotto da nei Controparte_6 confronti dell'Amministrazione, conclusosi con la sentenza n. 228/2016, nella quale. verificata la regolarità della notificazione nei confronti di , ne è stata dichiarata la contumacia. Parte_1
Quanto, invece, alla notifica effettuata alla parte personalmente, dall'esame degli atti di causa emerge che il plico, inviato a mezzo posta “… non è stato ritirato entro il termine di sei mesi” ed è stato rimesso al mittente per compiuta giacenza superato il prescritto periodo (Atto di integrazione del contraddittorio e relative ricevute, fascicolo di parte Amministrazione e . CP_5
Da ultimo, è appena il caso di rilevare che l'ordinanza n.4727/2019, emessa dalla Corte di Cassazione a definizione del giudizio intrapreso da avverso la sentenza n. 228/2016 della Corte Controparte_6
d'Appello di Bari, ha dato atto che l'appello incidentale era stato proposto dalla Provincia di Foggia anche nei confronti di , rimasto contumace (ordinanza n.4727/2019, fascicolo di parte Parte_1 opposta), il che ulteriormente conferma l' avvenuta regolare integrazione del contradittorio, verificata, dunque, anche dalla Suprema Corte.
Anche l'ordinanza della Corte di Cassazione, inoltre, è stata notificata al unitamente all'atto di _1
precetto (cfr. ordinanza Cassazione e pedissequo precetto del 4.4.2019, fascicolo di parte ). Pt_2
pagina 10 di 12 L'opposizione va, pertanto, respinta.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta da CP_5
attesa la complessità della fattispecie in decisione, per le questioni trattate.
Le spese della fase di merito, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Per la liquidazione delle stesse, va considerato che l' , in data 13 Controparte_2 giugno 2023, è stata sostituita nel giudizio da a seguito dell'intervenuto atto di cessione del CP_5
credito.
Pertanto, all'Amministrazione dev'essere riconosciuta la refusione delle spese del giudizio relativamente alla fase di studio ed introduttiva del giudizio, mentre a dev'essere liquidato il CP_5 compenso per l'attività di trattazione e per la fase decisionale, secondo i parametri di cui al
D.M.147/2022, al valore medio .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'opposizione;
2) Respinge la domanda ex art.96 cpc;
3) Condanna l'opponente alla refusione, a favore dell' , delle Controparte_2 spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate in € 4.180,00, per compenso di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) Condanna l'opponente alla refusione, a favore di , delle spese di lite dalla Controparte_5 stessa sostenute, liquidate in € 9.923,00, per compenso di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, il 24.2.2024 Il Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7536/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Cristiano Margheri, elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Scipione De' Ricci n.21, Firenze, presso il difensore Avv. Cristiano Margheri, come da procura in atti
contro
:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Margherita Ranieri, elettivamente domiciliata in Bovino (FG), Corso Vittorio
Emanuele n.61, come da procura in atti e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Margherita Ranieri, elettivamente domiciliata in Bovino (FG),
Corso Vittorio Emanuele n.61, come da procura in atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 12 : come da atto di citazione ex art. 616 cpc: In via preliminare, disporre ex art.624 c.p.c. Parte_1
la sospensione dell'esecuzione concorrendo gravi motivi, consistenti nel pericolo della perdita del bene immobile a causa di una sentenza inutiler data, e la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti;
immobile abitato dalla madre di , , di anni ottantasei, affetta da Parte_1 Persona_1
deficit cognitivo, parkinsonismo e colpita recentemente da artralgie multiple;
Nel merito, -accertare e dichiarare che l' non ha Controparte_2
legittimazione attiva a richiedere la restituzione della somma pagata da;
- Controparte_3
accertare e dichiarare, in ogni caso, che la sentenza passata in giudicato n. 228/2016 emessa in data
03.02.20216 dalla Corte di Appello di Bari pronunciata in assenza di , litisconsorte Parte_1
necessario, è inutiliter data;
accertare e dichiarare nulla, o annullare, inefficace la predetta sentenza nei confronti di;
Parte_1
-per l'effetto accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il pignoramento eseguito dall' in danno di;
per l'effetto Controparte_4 Parte_1 ordinare la cancellazione del pignoramento suddetto e ordinare l'estinzione della procedura esecutiva
n. 136/2020indanno di . Parte_1
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, anche della fase sommaria.
, come da comparsa conclusionale che richiama la comparsa di costituzione e di Controparte_5 intervento e a tutte le difese della cedente Provincia di Foggia: affinché l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia : In via preliminare e assorbente, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'avversa opposizione all'esecuzione
e, prima ancora, della richiesta di sospensione dell'esecuzione, illegittimamente avanzata in questa sede dal e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio de quo, con la condanna dello _1
stesso al pagamento delle spese processuali, come da calcolo allegato, per @ Parte_1
14.103,00, oltre spese generali e accessori di legge. Nonché dell'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 cpc, che viene quantificata in €23.000,00, o nella misura, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, in considerazione della estenuante attività espletata da questa difesa in tutti i giudizi e sub procedimenti attivati dal Sig. ; senza _1
accettazione del contraddittorio e solo per mero scrupolo difensivo, rigettare ogni avverso assunto, dedotto, azionato e richiesto, ini quanto inammissibile, improponibile, illegittimo, prima ancora che totalmente infondato, in fatto e diritto, oltre non provato, con la condanna dello stesso alla _1
refusione delle spese processuali, anche per lite temeraria come sopra specificate. Con riserva di ogni diritto, ragione e azione. pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615 cpc in data 7.2.2022 ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
N.RGE 136-2022- Tribunale di Firenze, intrapresa in suo pregiudizio ad istanza dell'
[...]
(in seguito, solo Amministrazione) ex art. 615, comma 2, cpc, con la quale ha Controparte_2
dedotto la nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.228/2016, emessa dalla Corte di
Appello di Bari, in quanto pronunciata in assenza di regolare contraddittorio con esso opponente che, invece, era litisconsorte necessario.
Regolarmente costituitosi, il creditore opposto ha eccepito la mancata notifica del ricorso ex art. 615 cpc, e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza cautelare.
Il Giudice dell'esecuzione, nella fase cautelare, ha rigettato l'istanza di sospensione dichiarandola inammissibile, stante la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio assegnato, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito e, infine, condannando l'opponente alla refusione delle spese della fase cautelare a favore del creditore opposto.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto il presente giudizio di merito _1 rilevando, in primo luogo, che la costituzione da parte dell'Amministrazione nel giudizio cautelare aveva sanato, con efficacia ex tunc, il vizio della notifica del ricorso, e che, pertanto, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità, stante la regolare instaurazione del contraddittorio inter partes.
L'opponente ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11291/2020 che, in modo contraddittorio, dapprima ha statuito sull'inammissibilità dell'opposizione proposta nel caso in cui il ricorrente, non attivandosi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso, incorre in una decadenza insanabile, che non consente che sia tenuta la fase di merito, e, successivamente, ha ritenuto che l'inosservanza del termine per notificare il ricorso ex art. 617 cpc stabilito dal giudice col medesimo decreto che fissa l'udienza dinanzi a sé, è rilevante solo ai fini della fase sommaria, ma non preclude che sull'azione di opposizione agli atti debba avere luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito.
Ancora, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione dell'Amministrazione a chiedergli di provvedere alla restituzione della somma di € 166.492,70, pagata dalla compagnia di assicurazione
(d'ora in poi , in ottemperanza alla sentenza di primo grado del Controparte_5 CP_5
Tribunale di Foggia nella causa di risarcimento dei danni introdotta da esso e dalla sorella _1
pagina 3 di 12 , quali eredi del defunto padre, , deceduto a seguito di sinistro Controparte_6 Persona_2
stradale verificatosi lungo la strada Provinciale 29, CP_2
Al riguardo l'opponente ha dedotto che, essendo intervenuta la manleva di nei confronti CP_5 dell'Amministrazione, unica legittimata a richiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte risulta essere la compagnia di assicurazione e non l'Amministrazione, avendo l'assicuratore pagato direttamente al danneggiato la somma che, in virtù della sentenza, avrebbe dovuto essere corrisposta dall'Amministrazione assicurata.
L'opponente ha, comunque, lamentato di non aver mai percepito le somme oggetto dell'esecuzione, poiché, nonostante il suo diritto di ricevere il 50% di tale somma, l'integrale pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio era stato effettuato esclusivamente in favore della sorella . Controparte_6
Ancora, l'opponente ha lamentato di non aver avuto notizia del gravame proposto dalla sola CP_6
innanzi alla Corte d'Appello di Bari, avverso la sentenza di primo grado n. 945/2010, a
[...]
definizione del giudizio rubricato sub n. 5397/2005 RG.
Al riguardo, ha contestato la validità della notifica dell'atto d'integrazione del contraddittorio _1 nel giudizio d'appello, asseritamente effettuata dall'Amministrazione nei confronti del suo difensore nel giudizio di primo grado, poiché quest'ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, nulla ha dichiarato circa la ricezione dell'atto.
Ancora, ha dedotto che anche la notifica effettuatagli personalmente dall'Amministrazione è viziata, stante l'invio del plico al suo vecchio indirizzo di residenza, risultante dal certificato storico, nel quale si attesta che dal 3.11.1999, esso è stato cancellato per irreperibilità all'indirizzo di Via _1
Dell'Argin Grosso 125/5, Firenze, in quanto la propria residenza si trova, fin dal 7 marzo 2003, in Via
Celestino Bianchi n.12, Firenze.
Infine, l'opponente ha dedotto che la cancelleria della Corte d'Appello di Bari ha rilasciato, in suo favore, certificazione attestante la mancanza, all'interno del fascicolo d'ufficio della causa rubricata sub n.131/2010 RG, dell'atto d'integrazione del contraddittorio, con la conseguenza che gli atti relativi al giudizio d'appello prodotti dall'Amministrazione devono ritenersi inesistenti o inutilizzabili, perché non vi è prova che gli stessi provengano dal fascicolo del giudizio d'appello.
Infine, l'opponente ha richiesto la sospensione del giudizio di esecuzione innanzi al Tribunale di
Firenze, rubricato sub n. 136/2020 RGE, atteso che l'immobile staggito ospita non solo il debitore esecutato ma anche l'anziana madre, affetta da gravi ed invalidanti patologie, tutte Parte_1
certificate come negli allegati atti.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, e, rilevato che, oltre al giudizio di appello, si era ormai concluso anche il giudizio davanti alla Suprema Corte di pagina 4 di 12 Cassazione, con passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado n. 228/2016, ha chiesto la condanna della parte opponente anche ex art. 96 cpc, stante la temerarietà della lite introdotta.
Quindi, in data 23 marzo 2023, essendo intervenuto atto di cessione del credito dell'Amministrazione nei confronti del a si è costituita in giudizio quest'ultima, quale cessionaria del _1 CP_5 credito, subentrando in tutte le domande, eccezioni, difese, svolte dall'Amministrazione.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 5.2.2025.
L'opposizione è infondata, e, pertanto, va respinta.
Va, infatti, in primo luogo osservato che sono infondate le deduzioni dell'opponente relative all'efficacia sanante ex tunc del vizio di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza, per effetto della costituzione dell'opposta.
Invero, è pacifico tra le parti, che il Giudice dell'esecuzione ha assegnato all'opponente, ex art.618 cpc, un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione
“ … dando termine perentorio al ricorrente fino al 21 febbraio 2022 per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto “ ( cfr. doc.14, fascicolo di parte opponente).
Il termine perentorio indicato dal GE non è stato rispettato, circostanza anch'essa pacifica tra le parti, a dire dell'opponente, per mancata comunicazione, da parte della cancelleria, dell'avvenuto deposito del decreto da parte del GE, onde il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini.
Al riguardo va osservato che, sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che “ … In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini;
invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 197 del
1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria. (ex plurimis, cfr. Cass. ordinanza 41747/2021; Cass. sentenza 11291/2020).
Chiarito, dunque, che non sussisteva alcun onere di comunicazione della cancelleria, e precisato che è copiosa anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ … Del resto, l'art. 134, secondo comma, cod. proc. civ. prevede espressamente che la cancelleria debba provvedere alla comunicazione
pagina 5 di 12 dell'ordinanza (come risulta pure dalla rubrica della disposizione), mentre l'art. 135 cod. proc. civ., nel regolare la forma e il contenuto del decreto, non contiene un'analoga previsione, così implicitamente evidenziando che in ciò sta una delle specifiche differenze fra le due tipologie di provvedimento.( ex plurimis, Cass. sentenza 11291/2020; Cass. SU sentenza 5770/2014), appare di tutta evidenza che era preciso obbligo del ricorrente attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso, dato che il GE era solo tenuto al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione (Cass. SU sentenza 5770/2014 cit.).
Dunque, alcun effetto sanante può essere attribuito alla costituzione dell'Amministrazione nel giudizio cautelare, onde il mancato rispetto del termine perentorio comporta, come ha comportato, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, come dall'ordinanza emessa nel giudizio cautelare, che ha disposto che “ … la domanda di sospensione è inammissibile, trattandosi di decadenza non sanabile per il raggiungimento dello scopo. Costituisce infatti principio consolidato (si vedano Cass. 4957/2007,
confermata da Cass. 11583/2009, Cass. n. 139212/2001) che il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione
per la notifica del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e del decreto di comparizione delle parti,
essendo espressamente dichiarato perentorio dall'art. 618 c.p.c., non è prorogabile e la sua inosservanza
comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche se la suddetta perentorietà non è
enunciata nel decreto stesso, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono.
Da ciò discende il rigetto dell'eccezione formulata dall'opponente” ( cfr, ordinanza di rigetto in fase cautelare, all.16, fascicolo di parte opponente).
Il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione e richiamato, parzialmente, dall'opponente, è sintetizzabile nella massima secondo cui “ In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa”.
Al contrario, nella fattispecie dedotta l'opponente non ha mai notificato alla controparte il decreto, da ciò discendendo che il Giudice non può pronunciarsi nel merito.
pagina 6 di 12 Pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stato dichiarato inammissibile, con provvedimento del GE emesso in data 10 maggio 2022.
Parimenti deve dichiararsi, in applicazione dei principi statuiti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità nel presente giudizio di merito, posto che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive, davanti al giudice dell'esecuzione, è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo, e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario ( Cass.
11.10.2018, n. 25170).
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che sia consentito al Giudice di decidere comunque nel merito l'opposizione, a prescindere dall'inammissibilità per la fase cautelare, il ricorso dell'opponente non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento.
Deve, infatti, ritenersi infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione.
Sul punto va osservato che il titolo esecutivo oggetto del presente giudizio è costituito dalla sentenza d'appello n. 228/2016, passata in giudicato, che, per quanto d'interesse in questa sede, ha statuito “… condanna e a restituire alla Provincia (…); “ condanna i due Controparte_6 Parte_1 _1
a rimborsare a Provincia le spese (…).
Risulta in atti un regolare “ atto di cessione del credito” intervenuto in data 22 febbraio 2023 tra l'Amministrazione e (cfr, doc.14, “Atto di cessione crediti del 28.02.2023” fascicolo di parte CP_5
e, pertanto, regolarmente si è costituita nel presente giudizio, quale cessionaria CP_5 CP_5
del credito azionato in executivis.
Anche l'ulteriore doglianza di parte opponente, relativa alla mancata notificazione dell'atto di citazione in appello, quale litisconsorte necessario, non può trovare accoglimento.
Al riguardo va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 330 cpc “… Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del Giudice che
l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto”
Dall'esame dell'atto di citazione davanti al Tribunale di Foggia, con il quale è stato introdotto il giudizio di primo grado rubricato sub n. 5397/2005 RG, definito con sentenza n. 945/2010, ( doc. 1 e
2, fascicolo di parte risulta infatti chiaramente che e sono “ _1 Controparte_6 Parte_1 elettivamente domiciliati in , Piazza Umberto Giordano, presso lo studio dell'Avv. Massimo CP_2
D'Arcangelo, che li rappresenta, difende ed assiste, unitamente e disgiuntamente all'avv. Vierucci…”.
pagina 7 di 12 Risulta, altresì, che il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bari, rubricato sub. n.131/2011 (doc.3, fascicolo di parte è stato introdotto dalla sola e l'Amministrazione, all'atto _1 Controparte_6
della propria costituzione in tale giudizio ( cfr. verbali d'udienza della causa d'appello, fascicolo di parte dell'Amministrazione), ha chiesto “ in via preliminare disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , attore nel giudizio di primo grado, dovendo il processo svolgersi Parte_1
necessariamente anche nei suoi confronti ( doc. 4 del fascicolo di parte . _1
Il Giudice di secondo grado ha poi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (cfr, file denominati “verbali d'udienze” davanti alla Corte Parte_1
d'Appello di Bari, fascicolo di parte dell'Amministrazione e;
pertanto, correttamente CP_5
l'amministrazione ha provveduto a notificare l'atto di citazione in appello presso lo studio professionale del procuratore costituito in primo grado, attesa la dichiarata elezione di domicilio (cfr.
“atto d'integrazione del contraddittorio e relative ricevute”, fascicolo di parte opposta) nonché a _1
personalmente, all'indirizzo di residenza da questi dichiarato nel giudizio di primo grado ( cfr.
[...]
all.1, atto di citazione innanzi al Tribunale di Foggia, fascicolo di parte opponente).
Ancora, all'udienza collegiale del 25.05.2011, risulta verbalizzato che compare “ … l'avv. Antonio
Caterino, per delega dell'avv. D'Arcangelo il quale si oppone alla richiesta di contraddittorio e chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni” e nel verbale di udienza del 14.12.2011, risulta che l'Amministrazione, per il tramite del proprio difensore, “… deposita atto di integrazione di contraddittorio regolarmente notificato al Sig. e per esso all'avv. D'Arcangelo, Parte_1 procuratore costituito nella prima fase del giudizio” (cfr. file “ verbali udienze”, fascicolo di parte opposta)
Alla data del 14.12.2011 il giudice d'appello, ha verificata la regolarità della notifica nei confronti del la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2015 con i termini di cui _1 all'art.190 cpc. (cfr. verbali udienze, sentenza Corte d'Appello di Bari, fascicolo di parte
Amministrazione e . CP_5
Lo svolgimento del giudizio d'appello, e le circostanze riportate, oltre che risultare dagli atti del giudizio d'appello richiamati, risultano anche dalla parte narrativa della sentenza n. 228/2016 della
Corte d'Appello di Bari, nella quale si è dato atto che “ … la Provincia chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di “ … rinviata la causa per l'integrazione del Controparte_7 contraddittorio all'udienza del 14 dicembre 2011, la notifica a ( appello principale ed Parte_1 appello incidentale) veniva eseguita il 7 luglio 2011 in termini, presso il patrono;
all'udienza del 7 ottobre 2015 la Corte riservava la causa per la decisione con i termini di cui all'art.190 cpc … ”.
pagina 8 di 12 Nella parte motiva della sentenza si legge, poi, che “La notifica a è tempestiva e Parte_1 regolare e non si è costituito” ed infine, nella parte dispositiva si legge, ulteriormente “ Parte_1
…
P.Q.M.
La Corte (…) sull'appello incidentale della Provincia proposto anche nei confronti di
, così provvede (…)”. Parte_1
Vi è prova in atti che anche la sentenza d'appello è stata notificata a a mezzo del Parte_1
servizio postale, con Racc. n. 76487927194-3, del 4.7.2011, all'indirizzo di residenza di Via dell'Argin Grosso n.125, Firenze, dal medesimo dichiarato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ( all.1, atto di citazione giudizio di primo grado, fascicolo di parte;
il _1
plico, non ritirato entro il periodo di giacenza prescritta, in data 19.7.2011, è stato rimesso al mittente.
Quanto alla notifica effettuata in data 4 luglio 2011, a mezzo posta, con Racc. n.76487927195-4, presso il procuratore costituito, Avv. D'Arcangelo, con studio professionale in Piazza U. Giordano n.14,
il plico risulta regolarmente ritirato in data 07.07.2011, dall'avv. D'Arcangelo (cfr.atto di CP_2
citazione del contraddittorio e relative ricevute, fascicolo di parte opposta).
L'opponente, al fine di confutare la validità della notificazione effettuata dall'Amministrazione nei confronti di essa parte presso il procuratore costituito, ha allegato una mail dell'Avv. D'Arcangelo, difensore di e nel giudizio di primo grado, con elezione di domicilio degli CP_6 Parte_1 stessi presso lo studio professionale del difensore, Avv. D'Arcangelo, piazza U. Giordano n.14, CP_2
( si veda doc.1, fascicolo di parte , ma nominato quale difensore in grado di appello dalla sola _1
, che autonomamente aveva proposto il gravame innanzi alla Corte d'Appello di Bari ( Controparte_6
Doc.3, atto di appello fascicolo di parte , con la quale lo stesso rileva “ … è emerso che lei era _1 rimasto contumace ( come dichiarato in detta sentenza a pagina 8)” e aggiunge “ Io, pur essendo costituito, ero soltanto il domiciliatario in loco della Sig.ra ”… (doc.10, fascicolo di Controparte_6
parte . _1
Dunque, secondo le prospettazioni dell'opponente, l'avv. D'Arcangelo, che nella menzionata e-mail nulla dice riguardo alla notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio, confermerebbe l'effettiva mancata notificazione, con la conseguenza che la sentenza d'appello dovrebbe essere considerata, in assenza del litisconsorte necessario, inutiliter data nei confronti dell'odierno opponente.
Tuttavia, nell'atto di citazione si legge chiaramente “ I Sigg.ri (…) e ( Controparte_6 Parte_1 elettivamente domiciliati in , Piazza Umberto Giordano n.14, presso lo studio dell'Avvocato CP_2
Massimo D'Arcangelo, del foro di , che li rappresenta, difnede ed assiste, unitamente e CP_2 disgiuntamente all'Avv. Francesca Vierucci, del Foro di Pisa, (..)
pagina 9 di 12 Al contrario, considerato, per quanto detto, la regolarità della notificazione anche nei confronti del litisconsorte necessario, come risultante dagli atti di causa, la stessa non può ritenersi inficiata da una semplice mail, asseritamente proveniente da soggetto che è terzo rispetto al presente giudizio, in assenza dell'esperimento dei rimedi di legge per contrastare le risultanze di verbali di causa, delle notifiche effettuate, ecc.
Deve, dunque, ritenersi che il abbia prestato quiescenza alla sentenza d'appello che, a seguito _1
del rigetto del ricorso in Cassazione, presentato dalla sola , è divenuta definitiva, con Controparte_6
ogni conseguenza di legge.
Parimenti, non può attribuirsi la valenza prospettata dal alla certificazione rilasciata allo stesso _1 dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Bari, atteso che il Cancelliere certifica “ … In riferimento alla sua istanza di certificazione del 13/4 la cancelleria della Corte d'Appello di Bari attesta che nel fascicolo d'ufficio, privo di fascicoli di parte perché ritirati dai difensori costituiti - non c'è nessun atto di integrazione del contraddittorio relativo a . ( doc.26, fascicolo di parte opponente). Parte_1
Invero, la cancelleria attesta che vi è stato il ritiro dei fascicoli di parte ad iniziativa dei difensori, il che evidenzia come l'atto d'integrazione del contradittorio, ad opera della parte e pertanto atto contenuto nel fascicolo della medesima, possa mancare, in quanto ritirato con il fascicolo medesimo, senza che ne sia stata inserita copia nel fascicolo d'ufficio.
Pertanto risulta, in base alla documentazione di cui si è detto, il regolare svolgimento del giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bari, rubricato sub n. RG 131/2011, introdotto da nei Controparte_6 confronti dell'Amministrazione, conclusosi con la sentenza n. 228/2016, nella quale. verificata la regolarità della notificazione nei confronti di , ne è stata dichiarata la contumacia. Parte_1
Quanto, invece, alla notifica effettuata alla parte personalmente, dall'esame degli atti di causa emerge che il plico, inviato a mezzo posta “… non è stato ritirato entro il termine di sei mesi” ed è stato rimesso al mittente per compiuta giacenza superato il prescritto periodo (Atto di integrazione del contraddittorio e relative ricevute, fascicolo di parte Amministrazione e . CP_5
Da ultimo, è appena il caso di rilevare che l'ordinanza n.4727/2019, emessa dalla Corte di Cassazione a definizione del giudizio intrapreso da avverso la sentenza n. 228/2016 della Corte Controparte_6
d'Appello di Bari, ha dato atto che l'appello incidentale era stato proposto dalla Provincia di Foggia anche nei confronti di , rimasto contumace (ordinanza n.4727/2019, fascicolo di parte Parte_1 opposta), il che ulteriormente conferma l' avvenuta regolare integrazione del contradittorio, verificata, dunque, anche dalla Suprema Corte.
Anche l'ordinanza della Corte di Cassazione, inoltre, è stata notificata al unitamente all'atto di _1
precetto (cfr. ordinanza Cassazione e pedissequo precetto del 4.4.2019, fascicolo di parte ). Pt_2
pagina 10 di 12 L'opposizione va, pertanto, respinta.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta da CP_5
attesa la complessità della fattispecie in decisione, per le questioni trattate.
Le spese della fase di merito, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Per la liquidazione delle stesse, va considerato che l' , in data 13 Controparte_2 giugno 2023, è stata sostituita nel giudizio da a seguito dell'intervenuto atto di cessione del CP_5
credito.
Pertanto, all'Amministrazione dev'essere riconosciuta la refusione delle spese del giudizio relativamente alla fase di studio ed introduttiva del giudizio, mentre a dev'essere liquidato il CP_5 compenso per l'attività di trattazione e per la fase decisionale, secondo i parametri di cui al
D.M.147/2022, al valore medio .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'opposizione;
2) Respinge la domanda ex art.96 cpc;
3) Condanna l'opponente alla refusione, a favore dell' , delle Controparte_2 spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate in € 4.180,00, per compenso di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) Condanna l'opponente alla refusione, a favore di , delle spese di lite dalla Controparte_5 stessa sostenute, liquidate in € 9.923,00, per compenso di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, il 24.2.2024 Il Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei
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