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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 09.06.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7505/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Daniela Migliaccio ed elettivamente domiciliata Parte_1 e sito in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n.255/K
RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t. - rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala De CP_1
Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo di € 5001,84 a titolo di residuo trattamento di fine rapporto per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della dal 16.03.1979 al 31.12.2010 come bracciante agricolo, Controparte_2 ovvero il diverso importo che risulterà accertato in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo e conseguentemente e condannare l' quale gestore del Fondo di Garanzia istituito dall'art.2 della L.297/1982, a CP_1 corrispondere al ricorrente l'importo di €.5001,84 per i titoli di cui in ricorso oltre rivalutazione ed interessi, ovvero il diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa. Vinte le spese di lite” CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto a liquidare la predetta prestazione, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
******
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Nel caso di specie è documentato che l' ha provveduto ad accogliere la domanda del ricorrente ed a CP_ liquidare la prestazione richiesta (Cfr. prod. telematica .
Tale circostanza risulta altresì confermata dalla dichiarazione resa in sede giudiziale dal procuratore della parte ricorrente,. nelle note sostitutive, il quale in tale sede ha altresì, richiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale
Nel presente procedimento, quindi, l'ottemperamento della prestazione chiesta in domanda comporta la declaratoria della cassata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alla domanda sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale, nel caso di specie, non
è revocabile in dubbio la fondatezza della pretesa attorea, dalle emergenze probatorie acquisite al processo
(Cfr. allegati produzione parte ricorrente: modello C2 decreto ingiuntivo, pignoramenti infruttuosi) .
Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che l'ottemperamento della prestazione da parte del convenuto sia avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio;
difatti, come può evincersi dalla documentazione allegata la domanda amministrativa, in seguito al ricorso proposto al
Comitato Provinciale, che veniva, invece, rigettata, per inesistenza del requisito della subordinazione nel rapporto lavorativo. CP_ Per tali ragioni le spese di lite sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in euro
880,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
nella causa civile iscritta al N. 7505/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Daniela Migliaccio ed elettivamente domiciliata Parte_1 e sito in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n.255/K
RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t. - rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala De CP_1
Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo di € 5001,84 a titolo di residuo trattamento di fine rapporto per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della dal 16.03.1979 al 31.12.2010 come bracciante agricolo, Controparte_2 ovvero il diverso importo che risulterà accertato in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo e conseguentemente e condannare l' quale gestore del Fondo di Garanzia istituito dall'art.2 della L.297/1982, a CP_1 corrispondere al ricorrente l'importo di €.5001,84 per i titoli di cui in ricorso oltre rivalutazione ed interessi, ovvero il diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa. Vinte le spese di lite” CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto a liquidare la predetta prestazione, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
******
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Nel caso di specie è documentato che l' ha provveduto ad accogliere la domanda del ricorrente ed a CP_ liquidare la prestazione richiesta (Cfr. prod. telematica .
Tale circostanza risulta altresì confermata dalla dichiarazione resa in sede giudiziale dal procuratore della parte ricorrente,. nelle note sostitutive, il quale in tale sede ha altresì, richiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale
Nel presente procedimento, quindi, l'ottemperamento della prestazione chiesta in domanda comporta la declaratoria della cassata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alla domanda sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale, nel caso di specie, non
è revocabile in dubbio la fondatezza della pretesa attorea, dalle emergenze probatorie acquisite al processo
(Cfr. allegati produzione parte ricorrente: modello C2 decreto ingiuntivo, pignoramenti infruttuosi) .
Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che l'ottemperamento della prestazione da parte del convenuto sia avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio;
difatti, come può evincersi dalla documentazione allegata la domanda amministrativa, in seguito al ricorso proposto al
Comitato Provinciale, che veniva, invece, rigettata, per inesistenza del requisito della subordinazione nel rapporto lavorativo. CP_ Per tali ragioni le spese di lite sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in euro
880,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella