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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12054 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1873/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1873/2025 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f. , in persona del Direttore Generale, dr.
[...] P.IVA_1 Pt_2
nato ad [...] il [...] (c.f. ), le-
[...] CodiceFiscale_1 gale rappresentante pro tempore, nominato in virtù di Decreto del Presidente del- la Giunta Regionale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC 326 del 21/06/2022, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo La Rocca (C.F.= ), e IC SA (C.F.= C.F._2
) – pec: ed elettivamente dom.to per la carica presso C.F._3
l'Ufficio Affari Legali sito in Napoli 80131, alla via A. Cardarelli n. 9, PEC: Email_1 [...]
i. Email_2 Email_3 Email_4
OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Melito di Napoli alla via Campania
[...] nn.43/45, codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese P.IVA_2 fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli Nord in data 08/10/2020 sentenza n. 60/2020, in persona del curatore p.t. avv. Raffaele Trotta, giusta autorizzazione all'azione del G.D. dott. G. Di Giorgio, rappresentata e difesa, in virtù di procura digitale rilasciata con atto separato ed autenticato digitalmente, dall' Avv. Raf- faele Golluccio (CF: ), presso cui elettivamente domicilia C.F._4 in Marzano Appio, CAP 81035 – Via Golluccio, n. 5, il quale dichiara ex art. 6, secondo comma, r.d. 267/1942 di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pec: raf- Email_5
OPPOSTA
1
Oggetto: Appalto. Conclusioni: Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n.6618/2024 il Tribunale di Napoli ingiungeva all'odierna opponente il pagamento in favore di
[...] Parte (di seguito anche ) della somma di € Parte_3
25.755,66, oltre interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, nonché € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese della procedura, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazio- ne in favore del procuratore antistatario. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 6618/2024 notificato ritualmente a mezzo pec, l'attrice opponente conveniva in giudizio avanti l'intestato , chiedendo l'accoglimento delle se- Controparte_2 guenti conclusioni: “in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la to- tale e/o parziale carenza di legittimazione attiva della società opposta, con conse- quenziale revoca del Decreto Ingiuntivo n. 6618/24, con vittoria di spese ed ono- rari di giudizio”. Nello specifico l' contestava talune delle somme ingiunte: Controparte_3
1) in merito alla fattura n. 464/B del 31/07/2011 di € 9.485,63 (fattura emessa per revisione prezzi), l'opponente eccepiva che la stessa risultava essere chiusa in contabilità, ma non pagata, in quanto mai riconosciuta dall'Azienda, così come si evince dalla nota prot. ABSE n. 11885 del 04/06/2020. Atteso che la revisione prezzi era già stata applicata in precedenza e nulla era, pertanto, dovuto rispetto alle ulteriori richieste avanzate all'epoca dalla;
Controparte_1
2) con riferimento alla fattura n. 257/B del 31/03/2015 aperta per € 3.530,30 per in- teressi di mora, la stessa risultava chiusa in contabilità, in quanto per detto im- porto l' non ebbe mai a ricevere dall' la Controparte_4 Controparte_1 nota di credito relativa allo sconto concordato nell'accordo transattivo sul paga- mento delle fatture sugli interessi di mora, recepito dall' con Delibera n. CP_3
201 del 22/03/2016 (all. 4); 3) in merito alla fattura 1057/B del 31/10/2019 azionata per € 758,85, la parte pre- cisava che la stessa fattura, già ceduta alla società IFIR spa, dalla cedente Ame- rican Laundry, rientrasse in una proposta conciliativa accettata da tutte le parti coinvolte (all.5).
Si costituiva la curatela del fallimento evidenziando, in primo Controparte_1 luogo, l'omessa contestazione di una parte del credito e, in secondo luogo, con- trodeducendo a quanto affermato da controparte. Nello specifico l'opposta soste- neva che: la fattura n. 464/B emessa ad integrazione di una precedente, era stata approvata con la delibera n. 548 del 14.07.2011 che richiamava la fattura n. 359/2011 e disponeva la revisione dei prezzi;
in riferimento alla fattura n. 257/B, la transazione non ebbe alcun seguito e con nota, prot. 11638 del 01.06.2016, l'opposta in bonis dava atto dell'inadempienza dell' e con Parte_1 successiva nota, prot. 207 del 31.10.2016, la stessa riconosceva il debito, sia in merito alla fattura n. 464/2011 che della fattura 257/2015 (doc. 3, 4, 5); in merito Parte alla fattura 1057/B che la cessione non era opponibile alla perché l' oppo-
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nente aveva allegato una PEC trasmessa all'Amministrazione Straordinaria il 15/12/2020 quando questa era stata già revocata dal Prefetto di Napoli, pertanto la contestazione non aveva alcun fondamento (doc. 6), inoltre, dalla scrittura pri- vata autenticata del 06/03/2020 risultava evidente come la cessione dei crediti (anche futuri) ivi contemplati fosse meramente strumentale e funzionale alla ge- stione e all'incasso dei crediti stessi e come pertanto il contratto in questione fos- se connotato non già dalla causa vendendi quanto piuttosto dalla causa mandati. Ciò con conseguente applicabilità dell'art. 72 L.F., ovvero la sospensione dell'esecuzione del contratto a seguito del fallimento del mandante e la facoltà, per il curatore, di subentrare nel contratto o di sciogliersi dal contratto stesso. Pertanto, l'opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. e, in subordine, della sola parte di credito non contestata;
nel merito chiedeva rigettar- si l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese. Con memorie ex art.171 ter c.p.c. le parti specificavano le proprie posizioni e contestavano quanto ex adverso dedotto ed eccepito. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.06.2025 il Giudice, con- cessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma non contestata di € 12.462,66, rinviava all' udienza del 24.11.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO In primo luogo, si dà atto dell'assenza di qualsivoglia contestazione in merito ad una parte del credito ingiunto, per la quale è già stata dichiarata la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo. Oggetto del contendere è quindi la debenza delle somme oggetto delle fatture n. 464 del 31.07.2011, n. 257/B del 31/03/2015 e n. 1057 del 31/10/2019. Con riguardo alla fattura n.464/2011 essa è relativa alla revisione dei prezzi ed integra la fattura n. 359/2011. E' stata depositata la delibera n. 548 del 14.07.2011 (all. alle memorie II termine) che, dando atto dell'arrivo nelle more della redazione della delibera dell'ulteriore fattura 359 B/2011 (relativa all'anno Parte 2010), riconosceva all' la revisione dei prezzi per il periodo dall'1.01.2010 al 31.12.2010. Tale delibera, opportunamente firmata dal direttore generale, pre- vio parere favorevole del direttore sanitario e amministrativo, è atto idoneo a im- pegnare l'azienda ospedaliera verso l'esterno. Vero è che la suddetta fattura 464/2011 è stata oggetto di contestazione da parte dell' che, nel contestare la fattura 1057/2019 relativa a interes- Controparte_3 si moratori maturati sulla fattura di revisione dei prezzi n.464/2011, dava atto dell'ingesso di una nuova reggenza dell' Parte_5
e di un mancato compiuto passaggio di consegne che ha impedito il necessario grado di approfondimento dei singoli procedimenti portandola a dichiarare “vista la vetustà della fattura in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito di verifica sui software gestionali e dalla documentazione presente agli atti della Parte_ scrivente non risulta alcun motivo che giustifichi il pagamento dell'ulteriore somma vantata dalla società in parola, relativa alla revisione prezzi per l'anno 2010 (già riconosciuti con giusta Delibera D.G. n. 548 del 14/07/2011)”. Orbene tale contestazione appare del tutto generica e inconferente, tenuto conto del fatto che non è stata prodotta alcuna prova di un eventuale pregresso paga-
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mento della somma oggetto della fattura in questione;
il semplice previo ricono- scimento della spettanza delle somme per revisione dei prezzi può dar prova del- la sussistenza del credito ma non anche della sua soddisfazione che, in assenza di ulteriori prove, si deve ritenere non raggiunta. Ad abundantiam si rileva che la fattura n. 464/2011 è inserita dalla stessa CP_5 da nel prospetto del partitario fornitori allegato alla nota Parte_1 prot.207/2016 (doc.5 comparsa di costituzione). Con riguardo alla fattura n. 257/B del 31/03/2015, l'odierna opponente ne ha contestato la debenza in conseguenza della mancata emissione di nota di credito dalla controparte, in ottemperanza all'accordo transattivo recepito dall' con CP_3
Delibera n. 201 del 22/03/2016 (all. 4 atto di opposizione). Invero, la proposta transattiva, datata 08.03.2016 (all.3 e 4 comparsa di costitu- zione) prevedeva lo sconto del 3% sulle fatture per interessi moratori se il paga- mento fosse avvenuto nel termine di 30gg, diversamente lo sconto era da ridurre all'1,5%. I mandati di pagamento riferibili a tale operazione sono datati maggio 2016, pertanto, lo sconto applicabile in virtù dell'accordo non era del 3% per un totale di € 7.060,60, ma dell'1,5% per l'ammontare di € 3.530,30. Pertanto, l' che ha trattenuto la maggior somma di €7.060,60, è tenuta al pagamento CP_3 della metà di tale importo per omesso pagamento nel termine di 30gg dalla pro- posta transattiva. L'opponente ha eccepito sul punto l'omessa emissione della nota di credito;
l'eccezione non è fondata non solo perché l'opposta ha dedotto di aver emesso la relativa nota già con la comunicazione prot.160/2016 (doc.4)- indicandone anche gli estremi-, ma anche perché essa riguarda in ogni caso solo la metà della som- ma trattenuta dall' (che è tenuta a pagare il suddetto importo in virtù della CP_3 riduzione dello sconto applicabile per ritardato pagamento). In merito alla fattura n. 1057 del 31/10/2019 avente ad oggetto interessi moratori, l'opponente eccepisce che essa è stata oggetto di transazione con la cessionaria dei crediti IFIR s.p.a. e che, pertanto, nulla sia dovuto. Parte Sul punto è opportuno ricostruire la natura della cessione avvenuta tra e IFIR s.p.a. e la cronologia in cui si sono svolti gli eventi. In primo luogo, parte opposta rappresenta che detta cessione rientra nell'ambito di un accordo quadro di factoring concluso con lo scopo di affidare la gestione della riscossione alla cessionaria e non di cedere i crediti in cambio di un corri- spettivo. Partendo dal presupposto che il contratto di factoring, anche a seguito della l.59/91, permane un contratto atipico, le funzioni economiche che svolge possono essere molteplici e per qualificare il contratto è necessario indagare qua- le sia stata la reale volontà delle parti e accertare se il risultato perseguito risieda in una causa vendendi, mandati o altra. Sul punto è necessaria una accurata lettura dei contratti stante anche quanto sta- tuito dalla Suprema Corte con sentenza n.21603/2012 ove si legge “Poiché la cessione del credito costituisce un elemento essenziale della causa del contratto di "factoring", il giudice di merito, il quale ritenga di qualificare come mandato un contratto definito dalle parti come "factoring", sulla base del rilievo che il "factor" si sia obbligato a regolare in conto corrente col mandante le reciproche posizioni di dare ed avere e che, di conseguenza, il "factor" riscuota i crediti del mandante in nome e per conto di questi senza alcuna previa cessione, ha l'onere
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di adottare sul punto una esaustiva motivazione, che tenga conto di tutti gli ele- menti del contratto, senza limitarsi a dare rilievo alla sola circostanza della rego- lazione in conto corrente dei crediti contrapposti di mandante e "factor"”. Dal contratto di cessione (all. alle memorie II termine) si evince che
[...]
“tenuto conto del provvedimento di commissariamen- Parte_3 to e al fine di sostenere la fornitura verso gli enti suddetti, con il presente atto in- tende cedere, a titolo oneroso, i propri crediti presenti e/o futuri vantati nei con- fronti degli Enti suddetti, giusta i rispettivi suindicati contratti, a
[...] in virtù del contratto-quadro di factoring già Controparte_6 sottoscritto in data 7 giugno 2016 n.2000608 con la stessa stipulato” e che il cor- rispettivo è stato pattuito all'art.7 nei seguenti termini “Il corrispettivo della ces- sione si intende pari al valore nominale dei crediti ceduti, in sorte capitale, e po- trà essere messo a disposizione, totalmente o parzialmente, a discrezione della cessionaria, anche prima dell'incasso presso l'Ente debitore ceduto”. Già tali ele- menti consentono di contestualizzare la cessione nel più ampio accordo di facto- ring e di dubitare che si tratti di un'operazione con causa vendendi, considerato Parte che, in conseguenza del commissariamento la società ha fatto ricorso alla cessione per poter gestire i crediti pattuendo quale corrispettivo il valore dei cre- diti stessi e non altro. A ciò aggiungasi che in pari data le parti stipulavano un mandato alla gestione e incasso dei crediti facendo riferimento alla cessione e specificando “Con il presente atto il Mandante intende pertanto conferire in via preventiva al Mandatario un mandato irrevocabile anche nell'interesse del Man- datario ai sensi dell'art. 1703 e ss. cod. civ. avente ad oggetto l'attività di ammi- nistrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti Rifiutati”. Tutto quanto esposto consente di ravvisare l'applicabilità dell'art.72 legge falli- mentare che sancisce “Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della pre- sente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, as- sumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”. Orbene, guardando al susseguirsi cronologico degli eventi, la dichiarazione di fallimento è intervenuta nell'ottobre 2020 seguita dalla revoca dell'amministrazione nello stesso mese;
la transazione stipulata tra IFIR s.p.a. e l' è stata conclusa nel dicembre 2020 e, nel 2023, la curatela ha Controparte_3 dichiarato di volersi sciogliere dai rapporti con IFIR. In primo luogo va eviden- ziato che è priva di fondamento qualsiasi eccepita carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta, che legittimamente è titolare delle posizioni giuridi- che facenti capo alla ALO dal momento del fallimento anche nei rapporti già esi- stenti;
inoltre, se, in applicazione dell'art.72 L.fallimentare, al momento della di- chiarazione di fallimento i rapporti non esauriti risultano sospesi fino alla dichia- razione del curatore di voler subentrare o sciogliersi, appare evidente che dal me- se di ottobre 2020 nessuna transazione poteva essere conclusa o eseguita e lo stesso atto di adesione alla transazione inviato all'amministrazione straordinaria in data 15.12.2020 è reso ad un soggetto non più in grado di vincolare la società poiché revocato. A ciò aggiungasi che, secondo quanto espressamente dedotto
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dall'opponente, la fattura n. 1057/2019 è relativa a interessi maturati sulla fattura n. 464/2011 che in questa sede si riconosce dovuta al;
pertanto, risulta CP_1 coerente che gli accessori seguano il credito e si riconoscano ugualmente dovuti. Né valgono le contestazioni relative all'omessa notifica del decreto prefettizio di revoca e della pronuncia di fallimento in quanto non rientra nell'onere probatorio della odierna opposta dimostrare l'avvenuta notifica, non essendo essa il soggetto notificante, bensì uno dei destinatari (secondo quanto si legge espressamente nel decreto prefettizio doc.6); inoltre, a norma dell'art. 16 legge fallimentare la sen- tenza dichiarativa del fallimento “produce i suoi effetti dalla data della pubblica- zione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma”, il co.2 art.17 sancisce “La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, an- che presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”. Per- tanto, la stessa norma prevede, per l'opponibilità ai terzi della sentenza di falli- mento, l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese. Tanto esposto il pagamento delle fatture suddette risulta dovuto e l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 6618/24 definitivamente ese- cutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 e ss modi- ficazioni tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli XII sez civile nella persona del GU dott.ssa Alessia Nota- ro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.6618/2024, ogni contraria istanza disattesa, statuisce:
1)rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 6618/2024.
2)dichiara il d.i. n. 6618/2024 definitivamente esecutivo.
3)Condanna l' Controparte_7 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per
[...] compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 19.12.2025 Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1873/2025 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f. , in persona del Direttore Generale, dr.
[...] P.IVA_1 Pt_2
nato ad [...] il [...] (c.f. ), le-
[...] CodiceFiscale_1 gale rappresentante pro tempore, nominato in virtù di Decreto del Presidente del- la Giunta Regionale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC 326 del 21/06/2022, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo La Rocca (C.F.= ), e IC SA (C.F.= C.F._2
) – pec: ed elettivamente dom.to per la carica presso C.F._3
l'Ufficio Affari Legali sito in Napoli 80131, alla via A. Cardarelli n. 9, PEC: Email_1 [...]
i. Email_2 Email_3 Email_4
OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Melito di Napoli alla via Campania
[...] nn.43/45, codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese P.IVA_2 fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli Nord in data 08/10/2020 sentenza n. 60/2020, in persona del curatore p.t. avv. Raffaele Trotta, giusta autorizzazione all'azione del G.D. dott. G. Di Giorgio, rappresentata e difesa, in virtù di procura digitale rilasciata con atto separato ed autenticato digitalmente, dall' Avv. Raf- faele Golluccio (CF: ), presso cui elettivamente domicilia C.F._4 in Marzano Appio, CAP 81035 – Via Golluccio, n. 5, il quale dichiara ex art. 6, secondo comma, r.d. 267/1942 di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pec: raf- Email_5
OPPOSTA
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Oggetto: Appalto. Conclusioni: Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n.6618/2024 il Tribunale di Napoli ingiungeva all'odierna opponente il pagamento in favore di
[...] Parte (di seguito anche ) della somma di € Parte_3
25.755,66, oltre interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, nonché € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese della procedura, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazio- ne in favore del procuratore antistatario. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 6618/2024 notificato ritualmente a mezzo pec, l'attrice opponente conveniva in giudizio avanti l'intestato , chiedendo l'accoglimento delle se- Controparte_2 guenti conclusioni: “in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la to- tale e/o parziale carenza di legittimazione attiva della società opposta, con conse- quenziale revoca del Decreto Ingiuntivo n. 6618/24, con vittoria di spese ed ono- rari di giudizio”. Nello specifico l' contestava talune delle somme ingiunte: Controparte_3
1) in merito alla fattura n. 464/B del 31/07/2011 di € 9.485,63 (fattura emessa per revisione prezzi), l'opponente eccepiva che la stessa risultava essere chiusa in contabilità, ma non pagata, in quanto mai riconosciuta dall'Azienda, così come si evince dalla nota prot. ABSE n. 11885 del 04/06/2020. Atteso che la revisione prezzi era già stata applicata in precedenza e nulla era, pertanto, dovuto rispetto alle ulteriori richieste avanzate all'epoca dalla;
Controparte_1
2) con riferimento alla fattura n. 257/B del 31/03/2015 aperta per € 3.530,30 per in- teressi di mora, la stessa risultava chiusa in contabilità, in quanto per detto im- porto l' non ebbe mai a ricevere dall' la Controparte_4 Controparte_1 nota di credito relativa allo sconto concordato nell'accordo transattivo sul paga- mento delle fatture sugli interessi di mora, recepito dall' con Delibera n. CP_3
201 del 22/03/2016 (all. 4); 3) in merito alla fattura 1057/B del 31/10/2019 azionata per € 758,85, la parte pre- cisava che la stessa fattura, già ceduta alla società IFIR spa, dalla cedente Ame- rican Laundry, rientrasse in una proposta conciliativa accettata da tutte le parti coinvolte (all.5).
Si costituiva la curatela del fallimento evidenziando, in primo Controparte_1 luogo, l'omessa contestazione di una parte del credito e, in secondo luogo, con- trodeducendo a quanto affermato da controparte. Nello specifico l'opposta soste- neva che: la fattura n. 464/B emessa ad integrazione di una precedente, era stata approvata con la delibera n. 548 del 14.07.2011 che richiamava la fattura n. 359/2011 e disponeva la revisione dei prezzi;
in riferimento alla fattura n. 257/B, la transazione non ebbe alcun seguito e con nota, prot. 11638 del 01.06.2016, l'opposta in bonis dava atto dell'inadempienza dell' e con Parte_1 successiva nota, prot. 207 del 31.10.2016, la stessa riconosceva il debito, sia in merito alla fattura n. 464/2011 che della fattura 257/2015 (doc. 3, 4, 5); in merito Parte alla fattura 1057/B che la cessione non era opponibile alla perché l' oppo-
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nente aveva allegato una PEC trasmessa all'Amministrazione Straordinaria il 15/12/2020 quando questa era stata già revocata dal Prefetto di Napoli, pertanto la contestazione non aveva alcun fondamento (doc. 6), inoltre, dalla scrittura pri- vata autenticata del 06/03/2020 risultava evidente come la cessione dei crediti (anche futuri) ivi contemplati fosse meramente strumentale e funzionale alla ge- stione e all'incasso dei crediti stessi e come pertanto il contratto in questione fos- se connotato non già dalla causa vendendi quanto piuttosto dalla causa mandati. Ciò con conseguente applicabilità dell'art. 72 L.F., ovvero la sospensione dell'esecuzione del contratto a seguito del fallimento del mandante e la facoltà, per il curatore, di subentrare nel contratto o di sciogliersi dal contratto stesso. Pertanto, l'opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. e, in subordine, della sola parte di credito non contestata;
nel merito chiedeva rigettar- si l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese. Con memorie ex art.171 ter c.p.c. le parti specificavano le proprie posizioni e contestavano quanto ex adverso dedotto ed eccepito. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.06.2025 il Giudice, con- cessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma non contestata di € 12.462,66, rinviava all' udienza del 24.11.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO In primo luogo, si dà atto dell'assenza di qualsivoglia contestazione in merito ad una parte del credito ingiunto, per la quale è già stata dichiarata la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo. Oggetto del contendere è quindi la debenza delle somme oggetto delle fatture n. 464 del 31.07.2011, n. 257/B del 31/03/2015 e n. 1057 del 31/10/2019. Con riguardo alla fattura n.464/2011 essa è relativa alla revisione dei prezzi ed integra la fattura n. 359/2011. E' stata depositata la delibera n. 548 del 14.07.2011 (all. alle memorie II termine) che, dando atto dell'arrivo nelle more della redazione della delibera dell'ulteriore fattura 359 B/2011 (relativa all'anno Parte 2010), riconosceva all' la revisione dei prezzi per il periodo dall'1.01.2010 al 31.12.2010. Tale delibera, opportunamente firmata dal direttore generale, pre- vio parere favorevole del direttore sanitario e amministrativo, è atto idoneo a im- pegnare l'azienda ospedaliera verso l'esterno. Vero è che la suddetta fattura 464/2011 è stata oggetto di contestazione da parte dell' che, nel contestare la fattura 1057/2019 relativa a interes- Controparte_3 si moratori maturati sulla fattura di revisione dei prezzi n.464/2011, dava atto dell'ingesso di una nuova reggenza dell' Parte_5
e di un mancato compiuto passaggio di consegne che ha impedito il necessario grado di approfondimento dei singoli procedimenti portandola a dichiarare “vista la vetustà della fattura in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito di verifica sui software gestionali e dalla documentazione presente agli atti della Parte_ scrivente non risulta alcun motivo che giustifichi il pagamento dell'ulteriore somma vantata dalla società in parola, relativa alla revisione prezzi per l'anno 2010 (già riconosciuti con giusta Delibera D.G. n. 548 del 14/07/2011)”. Orbene tale contestazione appare del tutto generica e inconferente, tenuto conto del fatto che non è stata prodotta alcuna prova di un eventuale pregresso paga-
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mento della somma oggetto della fattura in questione;
il semplice previo ricono- scimento della spettanza delle somme per revisione dei prezzi può dar prova del- la sussistenza del credito ma non anche della sua soddisfazione che, in assenza di ulteriori prove, si deve ritenere non raggiunta. Ad abundantiam si rileva che la fattura n. 464/2011 è inserita dalla stessa CP_5 da nel prospetto del partitario fornitori allegato alla nota Parte_1 prot.207/2016 (doc.5 comparsa di costituzione). Con riguardo alla fattura n. 257/B del 31/03/2015, l'odierna opponente ne ha contestato la debenza in conseguenza della mancata emissione di nota di credito dalla controparte, in ottemperanza all'accordo transattivo recepito dall' con CP_3
Delibera n. 201 del 22/03/2016 (all. 4 atto di opposizione). Invero, la proposta transattiva, datata 08.03.2016 (all.3 e 4 comparsa di costitu- zione) prevedeva lo sconto del 3% sulle fatture per interessi moratori se il paga- mento fosse avvenuto nel termine di 30gg, diversamente lo sconto era da ridurre all'1,5%. I mandati di pagamento riferibili a tale operazione sono datati maggio 2016, pertanto, lo sconto applicabile in virtù dell'accordo non era del 3% per un totale di € 7.060,60, ma dell'1,5% per l'ammontare di € 3.530,30. Pertanto, l' che ha trattenuto la maggior somma di €7.060,60, è tenuta al pagamento CP_3 della metà di tale importo per omesso pagamento nel termine di 30gg dalla pro- posta transattiva. L'opponente ha eccepito sul punto l'omessa emissione della nota di credito;
l'eccezione non è fondata non solo perché l'opposta ha dedotto di aver emesso la relativa nota già con la comunicazione prot.160/2016 (doc.4)- indicandone anche gli estremi-, ma anche perché essa riguarda in ogni caso solo la metà della som- ma trattenuta dall' (che è tenuta a pagare il suddetto importo in virtù della CP_3 riduzione dello sconto applicabile per ritardato pagamento). In merito alla fattura n. 1057 del 31/10/2019 avente ad oggetto interessi moratori, l'opponente eccepisce che essa è stata oggetto di transazione con la cessionaria dei crediti IFIR s.p.a. e che, pertanto, nulla sia dovuto. Parte Sul punto è opportuno ricostruire la natura della cessione avvenuta tra e IFIR s.p.a. e la cronologia in cui si sono svolti gli eventi. In primo luogo, parte opposta rappresenta che detta cessione rientra nell'ambito di un accordo quadro di factoring concluso con lo scopo di affidare la gestione della riscossione alla cessionaria e non di cedere i crediti in cambio di un corri- spettivo. Partendo dal presupposto che il contratto di factoring, anche a seguito della l.59/91, permane un contratto atipico, le funzioni economiche che svolge possono essere molteplici e per qualificare il contratto è necessario indagare qua- le sia stata la reale volontà delle parti e accertare se il risultato perseguito risieda in una causa vendendi, mandati o altra. Sul punto è necessaria una accurata lettura dei contratti stante anche quanto sta- tuito dalla Suprema Corte con sentenza n.21603/2012 ove si legge “Poiché la cessione del credito costituisce un elemento essenziale della causa del contratto di "factoring", il giudice di merito, il quale ritenga di qualificare come mandato un contratto definito dalle parti come "factoring", sulla base del rilievo che il "factor" si sia obbligato a regolare in conto corrente col mandante le reciproche posizioni di dare ed avere e che, di conseguenza, il "factor" riscuota i crediti del mandante in nome e per conto di questi senza alcuna previa cessione, ha l'onere
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di adottare sul punto una esaustiva motivazione, che tenga conto di tutti gli ele- menti del contratto, senza limitarsi a dare rilievo alla sola circostanza della rego- lazione in conto corrente dei crediti contrapposti di mandante e "factor"”. Dal contratto di cessione (all. alle memorie II termine) si evince che
[...]
“tenuto conto del provvedimento di commissariamen- Parte_3 to e al fine di sostenere la fornitura verso gli enti suddetti, con il presente atto in- tende cedere, a titolo oneroso, i propri crediti presenti e/o futuri vantati nei con- fronti degli Enti suddetti, giusta i rispettivi suindicati contratti, a
[...] in virtù del contratto-quadro di factoring già Controparte_6 sottoscritto in data 7 giugno 2016 n.2000608 con la stessa stipulato” e che il cor- rispettivo è stato pattuito all'art.7 nei seguenti termini “Il corrispettivo della ces- sione si intende pari al valore nominale dei crediti ceduti, in sorte capitale, e po- trà essere messo a disposizione, totalmente o parzialmente, a discrezione della cessionaria, anche prima dell'incasso presso l'Ente debitore ceduto”. Già tali ele- menti consentono di contestualizzare la cessione nel più ampio accordo di facto- ring e di dubitare che si tratti di un'operazione con causa vendendi, considerato Parte che, in conseguenza del commissariamento la società ha fatto ricorso alla cessione per poter gestire i crediti pattuendo quale corrispettivo il valore dei cre- diti stessi e non altro. A ciò aggiungasi che in pari data le parti stipulavano un mandato alla gestione e incasso dei crediti facendo riferimento alla cessione e specificando “Con il presente atto il Mandante intende pertanto conferire in via preventiva al Mandatario un mandato irrevocabile anche nell'interesse del Man- datario ai sensi dell'art. 1703 e ss. cod. civ. avente ad oggetto l'attività di ammi- nistrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti Rifiutati”. Tutto quanto esposto consente di ravvisare l'applicabilità dell'art.72 legge falli- mentare che sancisce “Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della pre- sente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, as- sumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”. Orbene, guardando al susseguirsi cronologico degli eventi, la dichiarazione di fallimento è intervenuta nell'ottobre 2020 seguita dalla revoca dell'amministrazione nello stesso mese;
la transazione stipulata tra IFIR s.p.a. e l' è stata conclusa nel dicembre 2020 e, nel 2023, la curatela ha Controparte_3 dichiarato di volersi sciogliere dai rapporti con IFIR. In primo luogo va eviden- ziato che è priva di fondamento qualsiasi eccepita carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta, che legittimamente è titolare delle posizioni giuridi- che facenti capo alla ALO dal momento del fallimento anche nei rapporti già esi- stenti;
inoltre, se, in applicazione dell'art.72 L.fallimentare, al momento della di- chiarazione di fallimento i rapporti non esauriti risultano sospesi fino alla dichia- razione del curatore di voler subentrare o sciogliersi, appare evidente che dal me- se di ottobre 2020 nessuna transazione poteva essere conclusa o eseguita e lo stesso atto di adesione alla transazione inviato all'amministrazione straordinaria in data 15.12.2020 è reso ad un soggetto non più in grado di vincolare la società poiché revocato. A ciò aggiungasi che, secondo quanto espressamente dedotto
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dall'opponente, la fattura n. 1057/2019 è relativa a interessi maturati sulla fattura n. 464/2011 che in questa sede si riconosce dovuta al;
pertanto, risulta CP_1 coerente che gli accessori seguano il credito e si riconoscano ugualmente dovuti. Né valgono le contestazioni relative all'omessa notifica del decreto prefettizio di revoca e della pronuncia di fallimento in quanto non rientra nell'onere probatorio della odierna opposta dimostrare l'avvenuta notifica, non essendo essa il soggetto notificante, bensì uno dei destinatari (secondo quanto si legge espressamente nel decreto prefettizio doc.6); inoltre, a norma dell'art. 16 legge fallimentare la sen- tenza dichiarativa del fallimento “produce i suoi effetti dalla data della pubblica- zione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma”, il co.2 art.17 sancisce “La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, an- che presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”. Per- tanto, la stessa norma prevede, per l'opponibilità ai terzi della sentenza di falli- mento, l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese. Tanto esposto il pagamento delle fatture suddette risulta dovuto e l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 6618/24 definitivamente ese- cutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 e ss modi- ficazioni tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli XII sez civile nella persona del GU dott.ssa Alessia Nota- ro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.6618/2024, ogni contraria istanza disattesa, statuisce:
1)rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 6618/2024.
2)dichiara il d.i. n. 6618/2024 definitivamente esecutivo.
3)Condanna l' Controparte_7 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per
[...] compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 19.12.2025 Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro )
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