Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 27-02-2025, disposte un breve discussione orale,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 27-02-2025. ha pronunciato ex art .281 sexies c.p.c., in relazione al proc. n. 5179-2017 r.g. ,la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Parte_1 C.F._1
La Forza e Roberta Giova , domiciliata come in atti
- attrice-
CONTRO
UN di VO, via Aldo Moro n.1, VO.
- convenuto contumace –
Conclusioni : come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il giudizio ha per oggetto il risarcimento dei danni, patiti dall'odierna attrice, in conseguenza di una caduta avvenuta, in Via De Filippo a VO in data 27-11-
2013, alle ore 13,35 circa.
Deduce, infatti, parte istante che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra
” mentre transitava a piedi lungo il lastricato dei giardinetti prospicienti a detta via, rimaneva vittima di una rovinosa caduta causata dal dissesto del predetto lastricato,
Detta difformità non risultava né visibile, né presegnalata.
Tanto provocava, alla parte attrice, rilevanti danni fisici, tali da renderne necessario il trasporto, presso il P.S. del Loreto Nuovo conseguendone l'azione risarcitoria proposta.
Il convenuto di VO seppur regolarmente citato restava contumace.
Va evidenziato che con provvedimento del 15-11-2018 ,il Giudice dichiarava la nullità della notifica, in quanto l'indirizzo p.e.c. a cui era stato notificato l'atto di citazione alla parte convenuta non era stato estrapolata dai registri ufficiali, e rinviava il giudizio per consentire la nuova notifica dell'atto introduttivo a parte convenuta.
All'udienza del 27-09-2019 il Tribunale, in persona di diverso giudice, accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo attraverso l'esibizione dell'atto in originale e il deposito della copia (non rinvenuta nel fascicolo cartaceo, né tantomeno telematico), dichiarava la contumacia dell' CP_1
Di seguito, acquisita la documentazione, prodotta da parte attorea, disposta l'assunzione della prova orale, con un testimone richiesto da parte attrice e la successiva CT , la causa è stata rinviata al 10-10-2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito di tale udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con provvedimento del 23-01-2025 questo giudice rimetteva la causa sul ruolo in quanto, come sopra evidenziato, “ né nel fascicolo telematico, né nel fascicolo cartaceo, si rinviene la documentazione di cui sopra, depositata in copia” fissando nuova udienza in presenza al 27-02-2025.
In tale, ultima, udienza, parte attorea ha versato in atti originale atto di citazione
(già depositato telematicamente in data 05-02-2025) regolarmente notificato alla convenuta.
Ciò posto si può procedere ad esaminare la domanda attorea.
Va confermata la legittimazione attiva della odierna attrice, nella sua qualità di soggetto danneggiato dall'evento, come si evince dalla copiosa documentazione medica versata in atti.
Nonché la legittimazione passiva di parte convenuta (non oggetto di contestazione), in quanto il UN è custode dell'area ove è ubicato il tratto di strada interessato dall'evento e risponde dei danni cagionati agli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
(Cass. 19653/2004).
La domanda, inoltre, è sicuramente ammissibile in quando dall'atto introduttivo si evince in modo chiaro il petitum e la causa petendi.
Come documentato da parte attorea, alcun riscontro ha avuto la richiesta di risarcimento danni, né tantomeno l'invito a negoziazione assistita, espletate.
Inoltre è stato escusso un testimone intimato da parte attrice.
Passando ad analizzare il merito della questione, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., è invocabile nei confronti della Pubblica Amministrazione in tutti i casi in cui l'ente proprietario abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Se il danno cagionato dalla strada è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio costruttivo o manutentivo, l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del
“neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Così come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
20943/2022 che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Una recente sentenza della Cassazione, la n. 26524/2020, altresì, statuisce:
”L'esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa”.
Orbene, in applicazione delle norme codicistiche, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno ( naturale, causato dal danneggiato oppure dal terzo) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità.
Passando al caso in esame, va detto che è stata versata in atti da parte attrice, tra l'altro, la seguente documentazione :
-verbale di pronto soccorso n. 2013/54230 del 27-11-2013, ove è indicata come motivo di accesso :”incidente in strada”, va evidenziato, inoltre che anche la data(
27-11-2023) e il luogo dell'evento(VO nei pressi della scuola De Carolis) indicato in tale verbale, coincidono con quanto affermato da parte attrice nel presente giudizio;
Giova, all'uopo, richiamare la dichiarazione testimoniale resa, all'udienza del 22-
06-2023 dal testimone :”sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1 quanto …. mi trovavo in compagnia con mia suocera :.. stavo Parte_1 ritornando verso la mia autovettura parcheggiata in zona ( comune di VO , nei pressi di un edificio scolastico) a seguito del recupero di mia figlia che era uscita dalla locale scuola elementare , allorché, nel procedere all'interno di un parco urbano del comune ,che riconosco dalle foto esibitemi e versate in atti di pare attorea, ho visto improvvisamente cadere mia suocera al suolo;
preciso che al momento della caduta mia suocera non portava alcun peso seco e non si appoggiava alla sottoscritta: verificavo, pertanto, lo stato del suolo ove era passata poc'anzi mia suocera e mi accorgevo della presenza di un vialetto formato da alcune mattonelle di colore bianco, invero, non del tutto integre e mancanti di pezzi in alcuni tratti del percorso;
preciso altresì che proprio sul punto di caduta vi era la presenza di fogliame che nascondeva parzialmente il fondo;
non ho rilevato la presenza di transenne che impedissero il passaggio ovvero di avvisi di pericolo;
la cadute ebbe luogo con le mani protese istintivamente in avanti ..; al momento dell'incidente vi erano anche alte due persone che posso individuare quali amiche che dovevano tornare a casa con noi, una si chiama l'altra . Pt_1 Per_1
La teste ha riconosciuto, nelle foto esibitegli, la difformità che ha riscontrato sul posto nel momento del sinistro.
Appare evidente che, in tale punto la pavimentazione risultava danneggiata.
Si evidenzia che, le dichiarazioni del testimone, di cui non vi è motivo di dubitare, in uno con la documentazione versata in atti ( verbale di P.S. e foto raffiguranti il luogo dell'evento), confermano, quando asserito dall'attore nei propri scritti, ossia, che la signora sia caduta a causa della pavimentazione (marciapiedi) CP_2 danneggiata(o) e quindi non omogenea(o) presente in quel punto di strada.
Lo stesso C.T.U., nella sua relazione afferma che, sussiste compatibilità tra evento e lesioni riportate .
Ciò posto, può ritenersi accertata, da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio,
l'esistenza del nesso causale, della cui prova è tenuta parte attrice.
L'ente comunale, come detto, che non si è costituito nel presente giudizio, seppur regolarmente citato, non ha, quindi, fornito la prova liberatoria del caso fortuito, nonché del diligente e tempestivo intervento atto ad eliminare la condizione di pericolo determinatasi, nonostante l'insidia presente sul marciapiedi.
E' evidente che l'Ente proprietario abbia avuto concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, in quanto, nel caso di specie, vi è un evidente stato di abbandono, in prossimità di un edificio scolastico, ciononostante non ha tenuto una condotta idonea a mitigare l'insidia.
Allo stesso modo, si ritiene, che nel caso di specie non sia configurabile nemmeno un caso fortuito, derivante dalla condotta del danneggiato.
La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile, quando sia stata eccezionale, inconsueta mai avvenuta prima, inattesa in una persona sensata. Sicuramente, nel caso di specie non può ritenersi che la condotta della danneggiata fosse imprevedibile, la quale si è limitata a percorrere la strada, rovinando a terra,
a causa di un dislivello, dovuto alla rottura di un pezzo di marciapiedi.
In quanto la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile, quando sia stata eccezionale, inconsueta mai avvenuta prima, inattesa in una persona sensata.
Ciò posto, va detto che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idonea ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, qualora sussistente, la condotta negligente del danneggiato, ancorché non integrante il caso fortuito, può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia , ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c. bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c (operante ex . art 2056 c.c. anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che né sono derivate (ex.art. 1227.comma
1 .c.c.), sia nel senso di negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ( ex art. 1227 comma 2 c.c.)
Nel caso di specie sussiste sicuramente un concorso di colpa della parte attrice- danneggiata, poiché è evidente che la stessa nel percorrere detta strada non ha adoperato la dovuta diligenza.
In quanto, l'insidia, seppur sussistente, era particolarmente evidente e solo parzialmente coperta da fogliame ( c.f.r. il testimone preciso Testimone_2
altresì che proprio sul punto di caduta vi era la presenza di fogliame che nascondeva parzialmente il fondo)
Infatti così come si può chiaramente notare, anche dalla documentazione fotografica versata in atti, l'insidia era visibile ed evitabile, con un certo grado di probabilità, qualora, parte attrice avesse tenuto una condotta più diligente.
Né consegue che la condotta colposa del danneggiato, che si ritiene sussistente nella misura del 30%, ha concorso a cagionare l'evento e che, di conseguenza, il danno liquidato vada diminuito, ex art. 1227 c.c., del 30% Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei termini sopra indicati.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti, va detto che, posti i quesiti e conferito il relativo incarico, il CT nominato, il dott. , ha Persona_2 redatto il richiesto elaborato.
Ciò posto, va detto che, l'elaborato peritale redatto, è stato sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Fatta tale premessa, è doveroso analizzare le singole voci di danno alla persona rilevate nella C.T.U.
Nella sua relazione, il consulente afferma, come detto, che sussiste compatibilità tra evento e lesioni riportate da parte attrice, lo stesso afferma nella sua consulenza Trattasi di lesioni traumatiche la cui genesi è da collegare con certezza al sinistro riferito”.
Secondo la c.t.u. “dall'evento per cui è causa è derivato un danno biologico permanente in riferimento ai parametri indicati sul Decreto Ministeriale del 3 luglio
2003 -Gazzetta Ufficiale n°211 tutte le menomazioni obiettivate nel corso dell'accertamento medico-legale sono produttive di un danno biologico da valutarsi con un tasso del 10 % (dieci percento); da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di giorni 10; di inabilita temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 30; di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% giorni 20”;
Spese mediche, riscontrate dal consulente € 45.
Alcun riferimento viene fatto dal C.T.U., ad altre tipologie di danno.
Proprio in relazione alle diverse tipologie di danno va evidenziato quanto segue.
Secondo la Suprema Corte: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass. sentenza del 27 maggio 2019
n. 14364). Tale principio è stato ribadito, di recente, dalla Cassazione - con ordinanza n.
26805 del 12.09.2022 -, la quale è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione.
Ribadendo che il danno morale è una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico.
Anche il danno morale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, va rigorosamente provato dalla parte che né chiede la liquidazione.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano, né i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno biologico, in quanto a parere di questo giudicante non sussistono circostanze peculiari idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Né tantomeno risulta, in alcun modo, provato il danno morale.
In virtù di quanto affermato dal consulente, nella sua relazione, pertanto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attore il risarcimento di seguito indicato.
Riguardo al danno biologico, applicando le Tabelle di Milano da ultimo modificate, partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 65 ) si ritiene congruo, all'esito della c.t.u. e dei successivi chiarimenti forniti, di dover riconoscere 10 punti di danno biologico, quale percentuale di invalidità permanente derivante dal sinistro per cui è causa e quindi, conseguentemente, procedere ad una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente.si riconoscendo all'attrice un danno biologico di € 17.764,00.
In relazione all' invalidità temporanea, così come riconosciuta dal c.t.u., applicando il valore medio di € 115,00 al giorno, si procedete alla seguente liquidazione.
Per i 10 giorni di invalidità temporanea totale (I.T.T.). si liquida un importo di
€ 1.150,00; per i 30 giorni di (I.T.P.) al 75% si liquida un importo di € 2.587,00; per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale (I.T.P.), al 50 % si liquida un importo di € 1.150,00.
Totalizzando queste voci di danno, derivante da invalidità temporanea,
l'ammontare dello stesso sarà di € 4.887,50. Di conseguenza sommando, tale voci di danno, con le spese mediche riconosciute dal C.T.U. (17.764,00€+ 4.887,50€ + 45,00€), né deriva un totale parziale di € 22.696,50.
Tale importo va ridotto del 30 % in virtù del concorso di colpa dell'attore, come sopra motivato, l'importo complessivo finale riconosciuto all'attore, ammonta ad € 15.887,55.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice ammonta ad € 15.887,55 da rivalutare, in base agli indici istat, dalla data dell'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
Le spese e competenze seguono la soccombenza, della parte convenuta, pertanto sono liquidate, come da dispositivo secondo i parametri del DM 2014
n.55 e s.m..,applicando, i valori medi, con riduzione del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5179-2017 del R.G., così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda attorea :
-dichiara la responsabilità del UN di VO nella misura del 70% e la responsabilità dell'attrice nella misura del 30%, nell'evento per cui è causa.
- condanna il convenuto UN di VO di in persona del Sindaco
p.t. al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € € 15.887,
55 a cui vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, come da parte motiva;
- condanna, altresì, il convenuto UN di VO , in persona del Sindaco
p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in €
3.553,90 oltre € 545,00 di spese esenti;
spese generali 15% oltre IVA
e CPA., a favore dell'avv. di parte attorea, dichiaratosi, antistatario. • Pone definitivamente le spese di competenza del C.T.U a carico di parte convenuta, liquidate in separato decreto.
Così deciso in Nola, lì 27 02 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata