Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Venezia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento assunto dal Questore della Provincia di Venezia il 6.5.22 Cat. 2.2/2022 prot. n. 20/2022 nonchè di tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti, ivi compreso l'atto questorile 1.6.22 pervenuto via pec a firma del Dirigente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, -OMISSIS-, impugna il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Venezia, in epigrafe descritto. L’emissione della misura è stata richiesta dalla moglie, all’apice di una grave crisi familiare originata, secondo quanto espone il ricorrente, dalla scoperta delle relazioni extraconiugali che la consorte avrebbe intrattenuto nel corso del matrimonio.
In particolare, nel corso dell’ennesima lite, il 9 marzo 2022, il ricorrente spingeva la moglie contro un muro, causandole la frattura di due costole. Dopo questo episodio, la vittima si vedeva costretta a lasciare la dimora coniugale con i figli e a trasferirsi in altra località, temendo i comportamenti violenti e le minacce del marito.
Il provvedimento viene impugnato sulla base dei seguenti motivi:
(1) violazione di legge: errata applicazione degli artt. 7 e 8 l. 7.8.90 n° 241 e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Costituzione.
Il Questore ha omesso di inviare la comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente. Tuttavia, non risultano state indicate specifiche ragioni di urgenza per giustificare tale omissione. L’istruttoria sarebbe lacunosa, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della moglie senza verificare la veridicità dei fatti né coinvolgere il ricorrente.
(2) violazione di legge: errata applicazione dell’art. 3 d.l. 14.8.13 n° 93 eccesso di potere per difetto di istruttoria, di presupposto e di motivazione (sotto altro profilo); illogicità, perplessità, manifesta irragionevolezza e sproporzione del provvedimento .
Non sussistono i presupposti per l’ammonimento ex art. 3, d.l. n. 93 del 2013, che richiede un contesto di violenza domestica caratterizzato da episodi gravi o ripetuti. Gli episodi contestati sarebbero invece isolati e legati alla crisi familiare, non a una situazione di violenza sistematica. Il Questore, in definitiva, avrebbe travisato i fatti, attribuendo al ricorrente una condizione di pericolosità sociale non supportata da elementi concreti. La moglie, del resto, si sarebbe già trasferita, lontano dal ricorrente, rendendo infondata l’urgenza del provvedimento.
Pur ritualmente intimate, l’Amministrazione e la controinteressata non si sono costituite in giudizio.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Il ricorrente contesta la veridicità o, comunque, la portata dei fatti addebitategli, sostenendo che gli episodi narrati dalla moglie si collocherebbero in un clima di comprensibile crisi familiare e non all’interno di un contesto di reiterata violenza domestica. Sottolinea, ancora, che il provvedimento non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, nonostante mancassero effettive ragioni d’urgenza, non potendo, nella fattispecie, essere ravvisato alcun concreto pericolo di reiterazione delle condotte violente ai danni della donna.
Entrambe le censure sono infondate.
Si deve premettere che il provvedimento oggetto di impugnativa - da qualificarsi come misura di prevenzione per condotte di violenza domestica, prevista dall'art. 3 del decreto legge n. 93 del 2013 (convertito dalla legge n. 119 del 2013) - è finalizzato a dissuadere dalla commissione di condotte che, per quanto episodiche e rarefatte, divengono, all’interno di un contesto connotato dalla mancanza di serenità familiare e da violenza fisica, indizio di una situazione di intrinseca pericolosità, passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più gravi. Il provvedimento, pertanto, non mira a sanzionare condotte di violenza domestica (nella specie potenzialmente idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale), quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati.
L’adozione della misura – come tipicamente avviene per i provvedimenti preventivi di pubblica sicurezza – non possiede dunque carattere sanzionatorio e neppure presuppone la piena prova della consumazione di specifici reati. È invece sufficiente che emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore, la cui audizione costituisce un adempimento istruttorio del tutto superfluo (T.A.R. Sicilia, Catania, 22 luglio 2022, n. 2020).
Va poi aggiunto – in linea con un consolidato indirizzo giurisprudenziale - che i “ provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la esistenza delle predette condotte. Pertanto il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione ” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 17 settembre 2020, n. 553).
Presupposti che, nel caso esaminato, possono essere desunti dalle dichiarazioni della vittima e dalla rappresentazione di un contesto di violenze, fisiche e psicologiche, sintomatiche (così da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio) di rapporti familiari e interpersonali particolarmente critici e violenti, al cui interno – a prescindere dall’irrilevante distribuzione degli addebiti in capo all’uno o all’altro coniuge – si sono manifestate le aggressioni che il provvedimento intende contenere. Aggressioni che, del resto, appaiono connotate da violenza estrema e inaccettabile (basti pensare che la vittima è stata spinta con forza a terra, afferrata per i capelli e trattenuta con una mano sulla bocca per impedirle di urlare), da prevaricazione (sottrazione dei cellulari; distruzione del telefono di casa), da atti autolesionistici che hanno provocato l’intervento dei sanitari e dei Carabinieri. Tale contesto appare quindi sintomatico di un’indole incline alla sopraffazione e all’adozione di comportamenti fortemente aggressivi apparentemente non controllati, come tali indicativi di immediata pericolosità sociale, a prescindere dal momentaneo allontanamento della vittima.
Tale quadro composito giustifica, pertanto, l’adozione della misura indipendentemente dall’intensità delle violenze (siano esse fisiche, verbali o psicologiche), dall’assenza di precedenti (penali e di polizia) e dall’affermata corresponsabilità della coniuge nel progressivo aggravamento dei rapporti familiari.
Infine, quanto alla contestata lesione delle garanzie partecipative dell’interessato, in violazione degli artt. 7 e 8, l. n. 241 del 1990, il Collegio deve precisare che l'ammonimento, per la sua chiara finalità preventiva, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 3 novembre 2020, n. 665; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 11 maggio 2020, n. 81; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 2 agosto 2021, n. 720). Il Questore, infatti, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare se e quando emanare la misura, e può pertanto decidere di non avvisare il destinatario, procedendo senza indugio alcuno (Cons. St., Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2620) allorché – come espressamente argomentato nel caso di specie – ritenga necessario fronteggiare la situazione con la massima celerità in relazione “ alla tipologia e alla ripetitività delle condotte violente ”.
Per quanto precede, il ricorso deve essere, dunque, respinto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le persone fisiche (parte ricorrente e parte controinteressata) coinvolte nel giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.