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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Marco Rossi
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 192/2024 R.G. promossa da
AVENTE CAUSA DELLA DITTA PI LU Parte_1
RR (COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso i difensori P.IVA_1 in VIA MILITE IGNOTO, 7 - 16012 BUSALLA (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti
TAMAGNO MATTEO e TAMAGNO JACOPO appellante nei confronti di
Controparte_1
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA P.IVA_2
FIESCHI, 2/14 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. VENE' ANDREA appellata
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il difensore CP_2 P.IVA_3 in VIA G. D'ANNUNZIO, 2/50 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. DI
LEO DANIELA appellata
1 (COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il difensore CP_3 P.IVA_4 in VIA ASSAROTTI, 20/8 - 16122 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv.
CUOMO ULLOA GIOVANNI appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia al Tribunale Ill.mo [rectius, Corte Parte_1
d'Appello], ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Genova Num. 1699/2023, pubblicata il 12/07/2023,
R.G. Num. 824/2019, non notificata, PREVIA sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, PREVIA rinnovazione dell'accertamento tecnico volto ad indicare e descrivere la tenuta dei giunti tra i pannelli precompressi del tetto e delle pareti dell'edificio, le condizioni della loro sigillatura, nonché l'esistenza di movimentazioni delle strutture, conseguenti ad assestamenti strutturali dell'edificio stesso, nonché, infine, ad accertare la conformità alla regola dell'arte delle forniture e prestazioni effettuate dalla Ditta Esponente e l'inesistenza di vizi e/o difetti e/o difformità addebitabili all'Esponente stessa, DICHIARARE
l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'Esponente e
RESPINGERE la domanda stessa siccome tardiva, inammissibile, illegittima, infondata e non provata;
RESPINGERE ogni e qualsiasi domanda proposta nel presente giudizio nei confronti dell'Esponente siccome inammissibile, tardiva, illegittima, infondata e non provata. Con ogni consequenziale pronuncia. In via subordinata, RIDURRE le somme dovute a titolo di risarcimento danni come indicato in narrativa. VINTE le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le competenze professionali di avvocato.”
Per l'appellata Controparte_1
: “a) Nel merito – Voglia dichiarare illegittimi i motivi di appello di cui all'atto di
[...]
citazione del 12 febbraio 2024 in quanto infondati in fatto e in diritto e di conseguenza confermare la sentenza appellata del Tribunale di Genova sezione sesta, Dott.ssa Chiara
Russo emessa in data 12.07.2023. – Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
Per l'appellata “a) In via preliminare: • Voglia confermare l'esecutività Controparte_2
della sentenza appellata del Tribunale di Genova sezione sesta Dott.ssa Chiara Russo emessa in data 12 luglio 2023. b) Nel merito: • Voglia dichiarare illegittimi i motivi di appello di cui all'atto di citazione del 12 febbraio 2024 in quanto infondati in fatto e in diritto e di conseguenza confermare la sentenza appellata del Tribunale di Genova sezione
2 sesta Dott.ssa Chiara Russo emessa in data 12 luglio 2023. • Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
Parte appellata : “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma dare atto che nessuna CP_3
domanda è stata proposta nei confronti di con ogni inerente conseguenza. CP_3
In ogni caso, dichiarare prescritta e comunque respingere ogni domanda che dovesse essere formulata contro in quanta infondata in fatto ed in diritto e/o CP_3 comunque confermare la sentenza impugnata nel capo in cui ha dichiarato l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata tra PR Re s.n.c. ed Controparte_4
e, per l'effetto, ha condannato l'assicurata al pagamento delle spese di lite in CP_3 favore della conchiudente. Con vittoria delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 1699/2023 del 12/07/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da CP_2
acquirente di un capannone sito in Busalla, nei confronti di ES RE SNC, costruttrice e venditrice di tale immobile, e che ha realizzato in Parte_1 subappalto da quest'ultima tutte le opere di finestratura del capannone. in CP_2
particolare, adiva il Tribunale di Genova al fine di sentir dichiarare la responsabilità, in via esclusiva o concorrente, di ES RE SNC e per i danni Parte_1 cagionati dalle infiltrazioni d'acqua meteorica presenti in corrispondenza dei serramenti esterni dell'immobile, previa eventuale integrazione degli accertamenti già svolti in sede di
ATP, con conseguente condanna delle stesse alla realizzazione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione di tali fenomeni infiltrativi nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 13.000,00, oltre iva, a titolo di danni ai beni strumentale, alle opere murarie e alle finiture interne, e in € 17.500,00 a titolo di danno economico per la forzata sospensione dell'attività lavorativa causata dalle infiltrazioni. Si costituivano
ES RE SNC e chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
formulate da parte attrice. Si costituiva, altresì, , chiamata in manleva di CP_3
ES RE SNC. Il Tribunale – istruita la causa con prove orali (prova per testi e interpello) e CT – così decideva: «– Condanna PR Re ad eseguire in favore di le opere individuate dal CT in sede di ATP in relazione al “prospetto nord”, che CP_2
qui integralmente si richiamano, per un valore economico di euro 4.335,60 oltre IVA, e condanna ZO LU ad eseguire in favore di e opere individuate dal CT in CP_2 sede di ATP in relazione al “prospetto sud”, che qui integralmente si richiamano, per un valore economico pari ad euro 19.130,80 oltre IVA. – Condanna CP_5
3
[...] corrispondere a la somma di euro 3.487,25 a titolo di danni, oltre rivalutazione CP_2
monetaria dalla data della relazione di ATP e ad interessi sulla somma come rivalutata dalla data della domanda. – Condanna ZO LU a corrispondere a la CP_2
somma di euro 15.362,75 a titolo di danni, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata a partire dalla data di deposito della relazione di ATP. – Pone definitivamente a carico dei convenuti, per l'81,5% a carico di , per il 18,5% a carico di PR Re, le Pt_1 spese di CT, già liquidate come da separato decreto. – Condanna i convenuti, secondo la medesima percentuale, a corrispondere a le spese versate al CT in sede di CP_2
ATP, pari ad euro 2.100,00 oltre accessori di legge per onorario ed euro 200,00 per spese.
– Condanna i convenuti -nella misura dell'81,5% per e del 18,5% per PR Re- Pt_1
a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano per la fase di ATP in euro
3.645,00 per compensi professionali, euro 286,00 per spese esenti, e per la presente fase di giudizio in euro 14.103,00 per compensi professionali, per spese esenti in euro 786,00.
Il tutto oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali. – Condanna
PR Re a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro CP_3
9.142,00 per compensi professionali della presente fase di giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per rimborso forfetario spese generali».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
chiedendo, con atto notificato in data 12/02/2024, anche la sospensione della
[...]
provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con distinte comparse si costituivano ES RE SNC, e CP_2 CP_3
, le quali instavano per il rigetto sia dell'istanza ex art. 283 c.p.c. che dell'appello.
[...]
Con ordinanza comunicata il 27/09/2024, la Corte respingeva l'istanza di sospensione per insussistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”. Il Collegio, quindi, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 351 c.p.c., rinviava all'udienza del 16/04/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 16/04/2025 le parti si richiamavano alle conclusioni in epigrafe trascritte e insistevano nelle proprie difese.
La Corte, quindi, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ES RE eccepisce l'errata vocatio in ius da parte dell'appellante per aver invitato le controparti a costituirsi nei termini previsti per i procedimenti davanti al Tribunale (cfr. pag.
4 2 della comparsa di risposta). ES RE si è comunque costituita nel termine indicato dall'appellante e non ha reiterato l'eccezione in sede di note conclusive.
Al riguardo la Corte osserva che i termini a comparire per il giudizio di appello sono quelli previsti dall'art. 342 comma 2 c.p.c., non applicandosi i termini previsti per il giudizio dinanzi al Tribunale.
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale di Genova, ritenendo che abbia agito nei confronti di CP_2 [...]
i sensi dell'art. 2043 c.c., ha respinto le eccezioni avanzate dalla stessa Parte_1 tese a stigmatizzare l'assenza di un rapporto contrattuale con la Parte_1
parte attrice a fronte del contratto di subappalto stipulato con ES RE.
L'appellante, in particolare, sostiene che il rigetto delle eccezioni ex artt. 1667 e 1670 c.c. discenda da un'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, da cui, invece, emergerebbe con chiarezza che: i) i è relazionata semplicemente Parte_1
come terza nei confronti di e, viceversa, come subappaltatrice nei confronti CP_2
ES RE;
ii) non si è resa responsabile di alcuna condotta Parte_1 dolosa o colposa sanzionabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.. A quest'ultimo riguardo, viene dedotto che: a) ditte terze sono intervenute sui serramenti esterni del capannone, come attestato da alcune fotografie e riferito dai testi escussi nel corso del primo grado (nello specifico, , e;
b) comunque intervenuta a Tes_1 Tes_2 Tes_3 Parte_1
eliminare le lamentate infiltrazioni, come confermato, in sede di interpello, dal legale rappresentante di ES RE. Ne consegue, ad avviso dell'appellante, l'insussistenza dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sia per interruzione del nesso causale che per difetto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa. aggiunge poi che «pare innegabile che le azioni proposte nei Parte_1 confronti dell'Esponente dalla e dalla PR Re siano ampiamente decadute e CP_2 prescritte ex artt. 1667 e 1670 Cod. Civ.». A sostegno di tale assunto, l'appellante deduce che: 1) i lavori di posa in opera dei serramenti risalgono a luglio 2019; 2) la prima comunicazione dei vizi/difetti della fornitura di serramenti a lei pervenuta risale al
27/04/2013 (doc. 6 – primo grado); 2) il contratto stipulato tra RE Parte_1
ES prevedeva una garanzia di 12 mesi decorrente dall'installazione delle opere commissionate;
3) RE ES era a conoscenza delle infiltrazioni già dalla fine del
2009; 4) la denuncia dei vizi è pervenuta a oltre i termini fissati Parte_1
5 dall'art. 1667 c.c., giacché tali termini decorrono dal momento in cui il committente ha conoscenza dei vizi.
Ciò premesso, l'appellante conclude la propria doglianza sostenendo che «la sentenza di primo grado andrà riformata, mediante la declaratoria di inapplicabilità dalle disposizioni sul risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, la declaratoria di applicabilità degli artt. 1667 e 1670 Cod. Civ., la declaratoria di decadenza e prescrizione delle azioni proposte nei confronti dell'Esponente, ed il conseguente rigetto dell'azione stessa» (così, pag. 12 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 5 – 6): «Sulla qualificazione della domanda -
La domanda proposta nei confronti di PR Re da si ritiene si fondi sul CP_2 contratto di vendita. afferma infatti che PR Re gli ha venduto l'immobile e si CP_2 può ritenere dunque che l'abbia citata in giudizio in qualità di venditrice. In nessuna parte dell'atto di citazione si parla di PR Re come costruttrice dell'immobile e dunque va escluso che possa essere invocata, sulla base delle deduzioni della parte attrice, una responsabilità di PR Re in questa sua qualità. La domanda azionata nei confronti di
PR Re va dunque qualificata come domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Nei confronti di , invece, parte attrice non ha alcun titolo che consenta di qualificare Pt_1
l'azione da essa esperita come di responsabilità contrattuale, né l'attrice accenna alla sussistenza di un titolo.
Tuttavia, fonda la responsabilità del sulla deduzione di una erronea CP_2 Pt_1
fornitura/posa in opera degli infissi da parte del serramentista, a causa della quale afferma di aver subito un danno. E' dunque possibile, sulla base delle deduzioni attoree, qualificare la domanda proposta nei confronti del quale domanda di risarcimento del danno da Pt_1
fatto illecito colposo ex art. 2043 c.c.
Che di tale responsabilità sussistano gli estremi non vi è dubbio: l'imperizia della posa in opera è stata accertata dal CT, così come la sussistenza del danno e del nesso causale tra l'errata posa e il danno … Dalla qualificazione della responsabilità del nei Pt_1
confronti di come extracontrattuale ex art. 2043 c.c. discende la mancata CP_2 applicabilità del termine decadenziale per l'esperimento dell'azione e del termine breve di prescrizione, stabiliti dagli artt. 1668 e 1669 c.c. Le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal nei confronti di vanno dunque respinte. Nel caso di specie, Pt_1 CP_2 peraltro, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che non può dirsi spirato
6 dal momento che l'opera è stata realizzata nel 2009 e il procedimento di ATP, che ha interrotto il decorso del termine, risale all'anno 2017.».
II) Nella sostanza, l'appellante si limita ad invocare l'applicazione degli artt. 1667 e 1670
c.c., ai fini di far valere il regime di decadenza/prescrizione, previsto da tali disposizioni, senza censurare in modo specifico la sopra riportata motivazione della sentenza impugnata, laddove veniva ben spiegato che l'assenza di un rapporto contrattuale con i profili di colpa emersi a carico di detta società, le conseguenze Parte_1 dannose verificate consentivano di qualificare l'azione come extracontrattuale, richiamando altresì, come sopra riportato, il disposto dell'art. 1669 c.c., in conformità ai principi stabiliti dalla Giurisprudenza in materia (“La previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore” Cass. Sez. 2, 26/09/2023, n. 27385, Rv. 669153 - 01)
II) Quanto all'interruzione del nesso causale e all'intervento sugli infissi, l'appellante si limita a reiterare genericamente le proprie difese svolte in primo grado e a richiamare le risultanze dell'istruttoria orale, in particolare le dichiarazioni dei testi e , senza Tes_1 Tes_2
censurare in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, laddove a pag. 6 vengono così valutate le risultanze dell'istruttoria: «Circa l'intervento sugli infissi o la loro manomissione ad opera di terzi, si deve osservare che l'istruttoria orale ha confermato soltanto che nel corso degli anni ha sentito il parere di un soggetto terzo (tal CP_2
) sugli eventuali interventi da effettuare, ma non che tale soggetto sia Persona_1
intervenuto sugli infissi. Quanto alla manomissione, il CT ha riscontrato il problema su un solo infisso, dal quale, tuttavia, ha precisato non sono derivate infiltrazioni (vedi pagg. 11 e
12 relazione di CT)».
III) In definitiva, il motivo in esame è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
IV) Deve essere rilevato che, in sede di note conclusive, l'appellante: a) svolge una nuova censura chiaramente inammissibile, precisamente quella relativa all'esecuzione in forma
7 specifica che non sarebbe consentita in caso di danno extra-contrattuale (a prescindere da ogni considerazione in merito all'art. 2058 c.c. che consente il risarcimento in forma specifica); b) articola tutta una serie di riferimenti alle risultanze dell'istruttoria, che non erano contenuti in atto di appello e che sono inammissibili in quanto integranti un nuovo profilo di censura, siccome tendenti a confutare la ricostruzione dell'istruttoria effettuata in sentenza e non attinta da specifica censura in atto di appello, come sopra evidenziato (su questioni peraltro ampiamente esaminate e confutate nel corso degli accertamenti tecnici, come riportato in sentenza).
2) SECONDO MOTIVO – L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata per aver il Tribunale accolto acriticamente le risultanze della CT espletata sia in sede di ATP che nel corso del giudizio di cognizione. in particolare, contesta Parte_1
l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il CT e che il giudice di primo grado ha fatto proprie.
Quanto alla perizia svolta in sede di ATP, viene dedotto che: i) le lamentate infiltrazioni non sono state causate da vizi dei serramenti, ma dall'assestamento strutturale del capannone e dal conseguente distacco dei pannelli prefabbricati posti lungo la facciata dell'edificio; ii) la stessa CTP di aveva «rilevato che le unioni tra pannelli CP_2
prefabbricati e serramenti sono i veicoli delle rientrate di acqua meteorica»; iii) il CTP di ha documentato, anche mediante fotografie, che i movimenti di Parte_1
assestamento hanno interessato i pannelli della facciata creando fessure comparse in epoca successiva all'installazione dei serramenti;
iv) le predette fessure sono state maldestramente sigillate da terzi, come confermato da alcune fotografie e dal teste v) il CTP di oltre a riferire che le conclusioni del CT Tes_3 Parte_1 sono di tipo deduttivo e non derivano da un'osservazione diretta – ha altresì rilevato che i giunti tra il telaio dei serramenti e i pannelli «sono zone molto delicate, che, evidentemente, risentono di un qualsiasi movimento della struttura del capannone e soprattutto necessitano di una manutenzione periodica» (v. pag. 17 dell'atto d'appello); vi) la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado prova che i pannelli prefabbricati posti lungo la facciata presentavano punti di rottura e di distacco forieri di potenziali infiltrazioni e che quest'ultime erano presenti anche in zone distanti dai serramenti;
vii) le considerazioni svolte dal CT in risposta alle osservazioni del CTP di on sono pertinenti e comunque non sono convincenti. Parte_1
Quanto alla perizia licenziata nel corso del giudizio di cognizione, l'appellante sostiene che il CT abbia fornito delle risposte “assolutamente semplicistiche e frettolose”, giungendo
8 così a conclusioni non condivisibili laddove ha affermato che «per poter eliminare le infiltrazioni causate dalla scarsa tenuta dei serramenti dell'edificio, sia necessario intervenire su tutti i serramenti dei prospetti eseguendo gli interventi proposti dall'Ing.
[CTP di n.d.r.]. La risposta della seconda parte del quesito è già Per_2 CP_2
implicita nella risposta di cui sopra, tenuto conto che durante l'A.T.P. erano state individuate le (limitate) zone in cui le infiltrazioni risultavano causate dai giunti fra i pannelli di rivestimento dei prospetti e che le prove effettuate hanno dimostrato che siano proprio i serramenti a non essere idonei per l'installazione su quel tipo di pannelli murari, a meno della preventiva posa di idonea scossalina» (v. pag. 19 dell'atto d'appello).
[...]
avverso le conclusioni del CT, oltre a richiamare molte delle deduzioni Parte_1 svolte per contestare le risultanze della consulenza espletata nell'ambito dell'ATP, deduce che: i) la finestra oggetto di prove di bagnamento aveva un'anta svergolata e la guaina superiore completamente usurata, a causa della totale assenza di manutenzione dei serramenti da parte di ii) quest'ultima era a conoscenza della necessità di CP_2
manutenzione dei serramenti;
iii) i serramenti installati erano di buona qualità e idonei al caso di specie;
iv) terzi hanno maldestramente sigillato almeno un serramento;
v) il CT ha effettuato prove di bagnamento soltanto su un serramento;
vi) «non si può pertanto chiedere di intervenire indiscriminatamente su tutti i serramenti, anche laddove non vi sono gocciolamenti e soprattutto alla luce del fatto che laddove si manifestano gocciolamenti gli stessi sono imputabili a cause differenti» (sic, pagg. 22-23 dell'atto d'appello). quindi, conclude che, sia in sede di ATP che di giudizio di Parte_1
cognizione, il CT: a) «ha ispezionato serramenti che non sono mai stati oggetto di manutenzione da parte di;
b) ha trascurato che «la sigillatura dei telai CP_2 muro/serramento non era a carico dell'impresa ma del costruttore dell'immobile Pt_1
che il compito di armonizzare i due elementi»; c) «ha eseguito prove su elementi di fatto differenti da quelli originari, anche solo per la vetustà»; d) non ha spiegato la ragione per cui «i serramenti al piano terra non hanno problemi di infiltrazione mentre i problemi vi sono al piano superiore». Ne consegue, ad avviso dell'appellante, che «dovrà essere disposta la rinnovazione dell'accertamento tecnico volto ad indicare e descrivere la tenuta dei giunti tra i pannelli precompressi del tetto e delle pareti dell'edificio, le condizioni della loro sigillatura, nonché l'esistenza di movimentazioni delle strutture, conseguenti ad assestamenti strutturali dell'edificio stesso, nonché, infine, ad accertare la conformità alla regola dell'arte delle forniture e prestazioni effettuate dalla Ditta Esponente e l'inesistenza
9 di vizi e/o difetti e/o difformità addebitabili all'Esponente stessa. All'esito di tutto ciò, la sentenza impugnata andrà riformata mediante la declaratoria di mancanza di responsabilità a carico della società Esponente nella causazione dei fenomeni infiltrativi lamentati dall'attrice, e mediante il rigetto di ogni e qualsiasi domanda proposta nei
[confronti] della (così, pagg. 24 e ss.). Parte_1
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella sentenza impugnata si legge: pag. 3: «La relazione di ATP, procedimento introdotto prima dell'odierno giudizio da
PR Re nei confronti delle odierne parti in causa, appare ben motivata, persuasiva, e pertanto viene integralmente recepita dalla decidente. Essa ha confermato la presenza dei fenomeni infiltrativi e ne ha attribuito la causa, quanto al prospetto nord, al paramento murario esterno (l'acqua risulta passare dal paramento murario e/o dai giunti murari) pacificamente realizzato da PR Re, e, quanto al prospetto sud, alla posa in opera degli infissi, realizzata da . La CT licenziata in corso di causa ha confermato le Pt_1 risultanze dell'ATP quanto alle cause delle infiltrazioni».
Pag. 6: «Al fine di comprovare la mancanza di colpa e di nesso causale, il ha Pt_1
eccepito le seguenti circostanze: il danno poteva essere evitato o ridotto con una costante manutenzione da parte del proprietario, che è stata totalmente omessa;
gli infissi sono stati oggetto di interventi/manomissioni ad opera di terzi dopo la conclusione dei lavori da parte del;
le infiltrazioni sono dovute non all'errata posa degli infissi, ma Pt_1 all'assestamento del capannone, che ha creato delle fessure tra gli infissi e la muratura, che hanno consentito il passaggio dell'acqua meteorica.
Le eccezioni suddette vanno respinte in quanto infondate.
Circa il difetto di manutenzione, è stato confermato dai testimoni (teste di PR Tes_4
Re; testi , di parte attrice) che le infiltrazioni si sono Tes_5 Testimone_6 Tes_7 verificate già dall'anno 2009 e che negli anni 2011 sia PR Re che sono Pt_1
intervenuti per ovviarvi.
Le infiltrazioni si sono dunque verificate già dopo pochi mesi dal montaggio degli infissi, con la conseguenza che appare escluso che esse possano essere dovute ad un difetto di manutenzione. Non vi sono poi evidenze, nemmeno in sede di CT, di un eventuale
“peggioramento” della situazione dovuto a mancanza di manutenzione.
Circa l'intervento sugli infissi o la loro manomissione ad opera di terzi, si deve osservare che l'istruttoria orale ha confermato soltanto che nel corso degli anni ha sentito il CP_2
parere di un soggetto terzo (tal ) sugli eventuali interventi da effettuare, ma Persona_1
10 non che tale soggetto sia intervenuto sugli infissi. Quanto alla manomissione, il CT ha riscontrato il problema su un solo infisso, dal quale, tuttavia, ha precisato non sono derivate infiltrazioni (vedi pagg. 11 e 12 relazione di CT).
Che, infine, l'assestamento del capannone sia stato causa del malfunzionamento degli infissi è escluso dal CT con motivazione congrua e puntuale (pagg. 10 e 11 relazione di
CT), che in questa sede si riporta e integralmente si recepisce: “Il C.T.P. ripropone la stessa osservazione già espressa nel corso del precedente A.T.P. alla quale lo scrivente aveva già risposto affermando che le lesioni di cui parla l'Ing. non sono Per_3
riscontrabili su parti strutturali, ma fra parti strutturali e tramezze o pannellature perimetrali;
questo significa, come già detto, che probabilmente vi è stato qualche piccolo movimento elastico della struttura in C.A. che ha generato, fra la struttura in C.A. (più elastica) e la muratura (più rigida), una lesione nella malta di giunzione fra le due strutture. In merito poi alle fessure presenti sul prospetto Sud fra i telai coprigiunti dei serramenti e i pannelli di facciata, paiono essere dovuti a una non perfetta posa in opera del serramento stesso o ad una scarsa compatibilità fra i serramenti e la pannellatura muraria. Per quanto riguarda il presunto assestamento del capannone, come già detto, non pare quella la causa;
pur risultando presente qualche traccia di "movimenti" sulle tramezze interne, un assestamento statico tale da generare una deformazione dei prospetti avrebbe dovuto avere caratteristiche di un certo rilievo, mentre non risulta si siano rilevati "fuori squadra" della struttura tali da causare il blocco di porte e finestre, la lesionatura dei pavimenti e/o la rottura di vetri delle finestre”».
II) Come si evince dalla riportata motivazione, il Tribunale, lungi dal recepire acriticamente le risultanze degli accertamenti tecnici svolti, ha correttamente e puntualmente disatteso le questioni sollevate dall'attuale appellante, che in questa sede si limita a reiterarle (in realtà, a riprodurre le osservazioni del proprio CTP, ripetutamente esaminate e confutate dal CT, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dalla CT espletata in primo grado), senza svolgere censure idonee ad inficiare le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione.
III) Quanto all'affermazione dell'appellante, secondo cui «Occorre poi rilevare che l'intervento proposto dall'Ing. non risolve un problema legato al serramento, ma Per_2
bensì un problema che caratterizza i pannelli prefabbricati di facciata. Gli stessi sono infatti caratterizzati da una intercapedine che doveva essere sigillata dal prefabbricatore in prossimità delle bucature delle finestre, come chiaramente visibile da alcune foto, relative a capannoni di caratteristiche analoghe. Nel caso in esame il riquadro del pannello non è
11 in alcun modo compartimentato, pertanto, eventuale acqua che entra nella gronda del serramento, al posto di venire espulsa attraverso le apposite aperture presenti nel serramento, drena attraverso il pannello, fuoriuscendo al piano sottostante» (pag. 23 appello), è sufficiente rimandare alle conclusioni della CT (espletata nel giudizio Per_4
di primo grado, che ha confermato la relazione di ATP quanto alle cause delle infiltrazioni, proponendo peraltro una modalità di rispristino diversa, dalla quale il Tribunale si è discostato): «La risposta della seconda parte del quesito è già implicita nella risposta di cui sopra, tenuto conto che durante l'A.T.P. erano state individuate le (limitate) zone in cui le infiltrazioni risultavano causate dai giunti fra i pannelli di rivestimento dei prospetti e che le prove effettuate hanno dimostrato che siano proprio i serramenti a non essere idonei per l'installazione su quel tipo di pannelli murari, a meno della preventiva posa di idonea scossalina» (pag. 5).
IV) Tra l'altro l'appellante si duole del fatto che «l'intervento proposto dall'Ing. non Per_2
risolve un problema legato al serramento, ma bensì un problema che caratterizza i pannelli prefabbricati di facciata», facendo riferimento alla proposta del CT Per_4
(«Alla luce di quanto sopra lo scrivente ritiene che per poter eliminare le infiltrazioni causate dalla scarsa tenuta dei serramenti dell'edificio, sia necessario intervenire su tutti i serramenti dei prospetti eseguendo gli interventi proposti dall'Ing. pag. 5 Per_2
relazione CT depositata in primo grado), senza considerare che il Tribunale non Per_4
ha recepito, come detto sopra, tale modalità di rispristino: «La CT licenziata in corso di causa ha confermato le risultanze dell'ATP quanto alle cause delle infiltrazioni. Tuttavia, essa ha rivisto gli interventi da effettuare sul prospetto sud rispetto a quelli previsti nella relazione di ATP, seguendo all'uopo la proposta del CTP di NC ing. essi Per_2
hanno ad oggetto tutte le finestrature del prospetto sud anziché una parte di esse, e sono differenti rispetto all'ATP anche le modalità di riparazione. Tali ultime risultanze non possono essere recepite. Infatti, esse estendono l'intervento di sostituzione anche alle finestre dalle quali non provengono infiltrazioni. Inoltre, l'intervento suggerito dall'ing.
e recepito nella CT redatta nel corso del giudizio, non prevede lo smontaggio Per_2
degli infissi e il loro successivo rimontaggio, nonostante questa fosse proprio la modalità suggerita dal tecnico di ufficio in sede di ATP in quanto in grado di garantire al meglio la buona riuscita dell'intervento. Anche per gli interventi sul prospetto sud – oltre che per quelli sul prospetto nord, non oggetto di indagine da parte del CT nel corso del presente giudizio, ed oggetto solo dell'ATP- occorre dunque recepire le risultanze della relazione di
ATP» (pag. 3 sentenza impugnata).
12 V) A dimostrazione ulteriore del fatto che le censure svolte sono prive di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, consistendo nella reiterazione delle critiche formulate dal proprio CTP alle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo e della
CT licenziata in primo grado. Come si evince, ad abundantiam, e in ogni caso, proprio dall'esame della relazione di CT depositata in primo grado, alle pagg. 8 – 21, Per_4
dove tutte le critiche del CTP di che peraltro ripropongono quelle Parte_1
svolte in sede di ATP e già ivi esaminate e confutate (come viene dato atto nella relazione di CT espletata in primo grado), sono ancora una volta approfonditamente Per_4
esaminate e confutate, così che il CT ribadisce le conclusioni che si sono sopra Per_4
riportate in ordine alle cause delle infiltrazioni, ricollegate alle caratteristiche inadatte dei serramenti installati dalla società appellante.
VI) In conclusione, i rilievi sulle risultanze della CT (sia quella espletata in sede di ATP sia quella disposta in primo grado) sono sviluppati senza alcuna indicazione di nuovi profili di critica tecnico-scientifica rispetto alle osservazioni già precedentemente esposte dal
CTP e dal difensore. Come risulta dalla sentenza impugnata e dalla CT svolta in primo grado, tali osservazioni sono state disattese con motivazione esaustiva ed adeguata cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti, come rilevabile nell'elaborato peritale. Né le critiche svolte evidenziano alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza e della tecnica nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione, come evidenziato nella sentenza. Al di fuori di tale ambito, le censure delle parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto alle stesse, come formulate dal consulente di ufficio. In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti delle CT, delle quali dà ampiamente atto la sentenza impugnata.
Deve quindi essere confermato il recepimento delle conclusioni delle consulenze tecniche d'ufficio (con i distinguo espressi nella sentenza impugnata che la Corte ritiene corretti e condivisibili e peraltro non attinti da censure specifiche da parte dell'appellante, che anzi, quanto ai rimedi ripristinatori, critica quelli proposti dalla CT svolta in primo grado e non quelli proposti dalla CT svolta in sede di ATP, effettivamente recepiti nella sentenza impugnata).
La Suprema Corte ha statuito che “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali
13 determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (Cass. 23362/2012).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del
Giudice e la puntuale confutazione delle critiche del CTP di parte appellante (del che dà conto in modo approfondito la sentenza impugnata) sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del CTP.
Devono, pertanto, essere ritenute correttamente recepite dal Tribunale “per relationem” le conclusioni e i passi salienti delle relazioni delle consulenze tecniche d'ufficio espletate, così come riportato in sentenza, nei limiti e con i distinguo desumibili dalla decisione del
Tribunale (cfr. Cass. 10668/2005 e Cass. 10222/2009).
VII) Il motivo in esame è, pertanto, palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
3) TERZO MOTIVO – L'appellante «impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente quantificato il danno asseritamente vantato dalla società attrice» (pag.
26). enuncia la non corretta valutazione della perdita dei beni o della Parte_1
diminuzione di valore sofferta da seguito delle infiltrazioni, deducendo che le CP_2
poste risarcitorie liquidate dal Tribunale di Genova, in parte sulla base delle risultanze della CT, sono errate e comunque eccessive. Viene in particolare sostenuto che: 1) i danni derivanti dalla perdita dei computer presenti nel capannone non sono stati provati e comunque i PC «avevano valore commerciale pari a zero, in quanto del tutto vetusti;
a parte ciò, sarebbe bastato un minimo spostamento nel posizionamento di tali apparecchi per evitare il danno oggi lamentato» (pag. 28 dell'atto d'appello); 2) l'istruttoria orale non ha consentito di quantificare i danni derivanti dalla sospensione dell'attività lavorativa da parte della 3) la somma riconosciuta a titolo di danni al controsoffitto del CP_2 capannone, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, non supera l'importo di 305,00 euro. quindi, conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata Parte_1
«mediante la decurtazione delle somme sopra indicate e la corrispettiva diminuzione del preteso danno riconosciuto alla società attrice, odierna appellata» (così, pag. 29 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
14 I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 4): «Il CT in sede di ATP ha anche effettuato la valutazione dei danni lamentati da parte attrice (alle murature, al controsoffitto, agli arredi, al materiale hardware) derivanti dalle infiltrazioni, fornendo una valutazione prudenziale ed equitativa pienamente accoglibile, poiché effettuata sulla base dello stato di fatto dell'immobile, degli arredi e del materiale hardware verificati a seguito dei sopralluoghi e sulla base della documentazione acquisita al fascicolo di causa. L'esistenza dei danni, si vedrà infra, è stata riconosciuta anche dai testi.
Si devono dunque riconoscere:
Euro 2.000,00 oltre IVA per danni ai controsoffitti;
euro 5.000,00 oltre IVA per i danni alle componenti hardware;
euro 150,00 per perdita materiale cancelleria euro 500,00 oltre IVA per spese di cantieramento euro 800,00 per costi di protezione e delimitazione delle zone oggetto di lavorazioni.
Quanto ai costi per inattività del personale, parte attrice ha effettuato una quantificazione che parte dai seguenti presupposti: 89 fenomeni infiltrativi nel corso del periodo dal
30.11.2009 al 13.6.2018 e necessità dell'intervento del personale della ditta per spostare gli oggetti e poi riporli nuovamente al loro posto (2 dipendenti per 2 ore) per un totale di
712 ore, ad un costo orario di euro 24,58 all'ora. Totale euro 17.500,00.
I testi escussi (in particolare: teste di PR Re, e testi di parte attrice Tes_4 Tes_8
, hanno confermato la necessità di impiegare il Tes_5 Testimone_6 Tes_7
personale per lo spostamento del materiale in occasione delle piogge e dei conseguenti percolamenti di acqua, così come il danneggiamento al materiale hardware e di cancelleria. Tuttavia, dal momento che il numero di giorni di pioggia non è stato provato, né il numero di ore necessarie allo spostamento, né il costo orario del personale impiegato, ma, ciò nonostante, l'impiego, più volte e per più ore, del personale e i danneggiamenti hanno trovato riscontro sia in sede di ATP che di istruttoria orale, appare congrua una valutazione prudenziale ed equitativa che quantifichi i danni nella metà della somma indicata da parte attrice. Si può dunque riconoscere a per tale voce di CP_2
danno un totale di euro 8.750,00»
II) Nella sostanza, l'appellante si limita a dolersi dell'eccessività dei danni liquidati, che peraltro sono stati quantificati sulla base dello stato dell'immobile direttamente constatato dal CT (come viene riferito nella sentenza impugnata),
III) Propone l'appellante sue valutazioni prive di qualsiasi supporto oggettivo idoneo a contrastare i criteri utilizzati dal Tribunale – sulla scorta delle risultanze della CT redatta
15 in sede di ATP – per effettuare una valutazione che è sì equitativa, ma basa sugli elementi oggettivi verificati dal CT.
IV) Quanto all'affermazione secondo cui il materiale informatico avrebbe potuto essere spostato, è sufficiente fare riferimento al fatto che la liquidazione dei danni si basa anche sul costo del personale impiegato per effettuare lo spostamento del materiale a causa dei comprovati e reiterati fenomeni infiltrativi.
IV) Valgono al riguardo le considerazioni svolte al punto VI) del precedente motivo
4) SUL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLE STATUIZIONI CONCERNENTI LA
DOMANDA DI MANLEVA. – «evidenzia che PR Re s.n.c. non ha CP_3
impugnato il capo della sentenza n. 1699/2023 con cui il Tribunale di Genova ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda di manleva proposta nei confronti di CP_3 condannando altresì l'assicurata alla refusione delle spese di lite sostenute dalla
Compagnia. Tale statuizione, non essendo stata oggetto di impugnazione, è passata in giudicato. Sottolinea, inoltre, che nel presente grado di giudizio nessuna domanda è stata formulata nei confronti di con ogni conseguente effetto in ordine alla CP_3 posizione processuale della medesima. Tanto premesso, (…) chiede che la CP_3
Corte d'Appello voglia darne atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nei capi di interesse, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio» (così, pag. 2 delle note conclusionali, cfr. anche pagg. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta in appello).
La Corte osserva che – anche a prescindere dal passaggio il giudicato – la domanda di manleva non è stata neppure riproposta in questa sede da ES RE.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA/INFONDATEZZA, L'APPELLO
DEVE ESSERE ACCOLTO/RIGETTATO/PARZIALMENTE ACCOLTO, ENTRO I LIMITI
SOPRA SPECIFICATI.
Per quanto attiene alla posizione di , non devono essere liquidate le spese in CP_3 favore della medesima in quanto “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza” (Cass. Sez. 6, 15/11/2021, n. 34174, Rv. 662844 - 01)
16 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore di ciascuna delle parti appellate (ad eccezione di ), ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, CP_3 che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza impugnata, pronunciata
[...]
inter partes in data 12/07/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di ciascuna delle parti appellate, con l'eccezione di . Nulla in punto spese per CP_3
quanto attiene ad . CP_3
17 3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 16/04/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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