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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 549 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), in Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 proprio e quali eredi di (c.f. Parte_1 Parte_8
), che interviene per sé e per la figlia minore , C.F._8 Persona_1 in qualità di eredi di e rappresentati e difesi, in virtù del mandato Persona_2 Parte_1 in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Rocco Luigi Corvaglia e A. Maria Bono, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Maglie, Via Della Conciliazione n. 4
appellanti
e
1 (c.f. ), in persona del suo Commissario Straordinario pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Paolo Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parabita in via Fratelli de Jatta n. 24
nonché
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10
), (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (c.f. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Paolo Vinci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parabita, alla via Fratelli de Jatta n. 24
Appellati
**********
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 12 novembre 2024 ex art. 127 ter cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1547/2022 del 26.5.2022 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda di risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis dagli attori a seguito del decesso del loro congiunto
(rispettivamente marito, padre, figlio, fratello e nonno) occorso il 20.9.2014 in conseguenza Per_3 del trattamento sanitario, cui lo stesso è stato sottoposto presso l'Ospedale di Scorrano nel settembre
2014.
Ed invero.
(n. 1981), , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_5
e in proprio e quali eredi di e di Parte_6 Persona_2 Persona_1 Per_3 [...]
( n. 1931), citavano in giudizio l' , Pt_1 CP_2 Parte_12 Parte_11 Parte_9
, , al fine di ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis,
[...] Parte_13 Parte_10 di per l'attesa lucida della morte da parte sua nonché quello subito iure proprio, per la perdita Per_3 del rapporto parentale, conseguente al decesso del loro dante causa Permettevano che Per_3 nonostante fosse stato accertato un ritardo diagnostico del personale sanitario che lo aveva in cura, tuttavia, il procedimento penale – avviato a seguito di denuncia - si era concluso con ordinanza di
2 archiviazione, in quanto i consulenti del PM avevano escluso che il ritardo di 24 h nell'effettuare, in data
13 settembre, il secondo intervento per occlusione intestinale avrebbe potuto modificare la prognosi di grave e diffusa malattia trombo-embolica post operatoria, tale che l'esito non sarebbe stato comunque diverso, se pure l'intervento fosse stato eseguito il 12 settembre ( cioè 24 ore prima), al primo manifestasti dei sintomi di complicanza del primo intervento, posto che la malattia trombotica ha svolto, unitamente alla sepsi, un ruolo concausale non indifferente, nel determinare la trombosi venosa, che ha portato al decesso il sicché tale exitus sarebbe intervenuto comunque, anche se l'intervento fosse stato Pt_1 eseguito il 12 settembre.
Il Tribunale di Lecce, quindi, disposta una nuova c.t.u., considerava come gli esiti di tale nuovo accertamento peritale fossero sostanzialmente sovrapponibili a quelli della perizia penale, sicché sulla base della c.t.u. rigettava la domanda attorea, non ravvisando il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari, pur sicuramente non corretta, nell'aver ritardato il secondo intervento, ed il decesso del paziente, posto che il consulente dr. , concludeva che il decesso non era stato causato dal pur sussistente Pt_12 ritardo diagnostico, che ha differito di 24 h il secondo intervento, perché che non vi era alcuna certezza che un intervento tempestivo avrebbe impedito con certezza l'esito infausto, in termini di probabilità prevalente o “più probabile che non”. Aggiungeva tuttavia il consulente che, comunque, un ritardo diagnostico era pacificamente emerso in atti e che tanto aveva avuto un qualche peso nella vicenda, per aver sottratto al paziente una << apprezzabile quota di chance di guarigione>>. Tale passaggio della relazione del c.t.u. in ogni caso non induceva il tribunale ad annettere rilevanza al ritardo che, alla stregua di tali affermazioni, peraltro generiche ed apodittiche, poteva semmai essere ricondotta al danno da perdita di chances ma non incidere sul nesso causale, da verificare applicando il criterio della probabilità prevalente, perché – in disparte che non vi era prova che senza il ritardo il avrebbe avuto una Pt_1 qualche chance di sopravvivenza - in ogni caso una eventuale perdita di chances era categoria che incideva solo sulla probabilità di una la lesione. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 30.6.2022 (n. 1981), , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di e Parte_4 Parte_7 Parte_5 Parte_6 Per_3 di ( n. 1931), nonché , anche quale genitore esercente la potestà Parte_1 Parte_8 sulla figlia minore , entrambi in qualità di eredi di (1931) e di – Per_1 Parte_1 Persona_2 deceduta nella more - proponevano appello avverso la sentenza sopra indicata, affidando le censure a due motivi di gravame e segnatamente:
1) Sul nesso causale: gli appellanti contestano che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda attorea, perché ha escluso il nesso causale fra la condotta dei sanitari, che hanno ritardato il secondo intervento, e il decesso del paziente, sulla scorta di una erronea lettura delle
3 risultanze istruttorie e, in particolare, della CTU, oltre che in difformità con dei principi consolidati in materia di colpa medica. Il CTU, invero, aveva appurato che il decesso era stato determinato da un concorso di cause: la concausa preesistente e predisponente, vale a dire la trombofilia su base genetica, e le concause sopravvenute, riconducibili al ritardo diagnostico e terapeutico;
il CTU precisava anche un'impossibilità di stabilire l'esatta incidenza causale dell'una e dell'altra concausa, dal momento che inevitabilmente ognuna ha interagito con le altre, potenziandosi a sua volta, con percentualizzazioni che non possono, nella specie, avere un valido fondamento, ma ipotizzando comunque l'attribuzione di un identico ruolo causale a tutte e tre le concause, incidenti ciascuna in ragione di un terzo.
2) Riforma del capo relativo alle spese: in quanto, al di là della soccombenza, l'avvenuto accertamento di una condotta censurabile dei sanitari avrebbe dovuto condurre almeno ad una compensazione delle spese di lite del primo grado.
Si costituivano in appello l' , CP_2 Parte_12 Parte_11 Parte_9 [...]
, che insistevano per il rigetto dell'appello. Parte_13 Parte_10
Con ordinanza del 5.12.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 12 novembre 2024 la causa, concessi alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica di trattazione scritta, è stata riservata dal Collegio per la decisione.
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3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
3.1. È infondato invero il primo motivo di appello. La censura investe il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado con cui il tribunale, basandosi sugli esiti della CTU svolta, ha rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo che non sussiste in atti la prova del nesso causale fra il ritardo diagnostico e terapeutico, quale condotta negligente dei sanitari e/o della struttura ospedaliera che ebbe in cura il e il suo decesso, necessario per l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria e dei medici. Pt_1
Parte appellante lamenta un malgoverno in tema di disamina della c.t.u. e di applicazione dei principi in tema di responsabilità sanitaria da parte del tribunale.
Tale assunto però non sembra convincente perché, alla stregua di una attenta lettura della relazione del c.t.u. dr. , il passaggio motivazionale della sentenza appellata appare immune dalle censure sollevate, Pt_12 avendo effettuato il tribunale una corretta disamina del materiale probatorio agli atti con riferimento alla sussistenza del nesso causale.
3.2. Giova ricordare che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017),
è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno lamentato, secondo il criterio del "più
4 probabile che non", mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all'agente (Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050). E' stato al riguardo affermato, con un orientamento che può dirsi ormai consolidato, che, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra la situazione patologica e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto che nelle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno-evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore, ma del diritto alla salute, che è l'interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato (così, da ultimo, le sentenze 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992, in linea con la sentenza 26 luglio 2017, n. 18392).
3.3. Ciò premesso, punto di partenza per la disamina cui è chiamato in questa sede il Collegio è dunque rappresentato dalle conclusioni del c.t.u. dr. , onde verificare se effettivamente, alla stregua di Pt_12 quanto afferma il consulente, sussiste o meno un nesso causale fra il ritardo nella diagnosi di occlusione intestinale da angolatura-stenosi in segmento di ileo a 70 cm dalla valvola ileo-cecale e nella esecuzione di una resezione con anastomosi ileo-ileale latero-laterale, avvenuta i 13.9.2014, e l'evento morte insorto il giorno 20.9.2014 a seguito di arresto cardiocircolatorio secondario ad embolia polmonare e sepsi grave, manifestatasi nel decorso postoperatorio dell'intervento (13.9.2014) di resezione ileale per occlusione intestinale, dopo la diagnosi in data 19.9.2014 di “trombosi completa dell'asse venoso femoro-popliteo surale di destra, di embolo polmonare completo a carico di un ramo del segmentario per il lobo polmonare inferiore di sinistra, il trombo nel bulbo aortico di 11 mm di trombosi parziale al ramo sx della porta e trombosi più severa del ramo destro della porta”.
Il c.t.u. conclude la sua indagine peritale affermando che << nella fattispecie ha giocato un ruolo rilevante una malattia trombotica alla base della quale vi erano due fattori genetici per la trombofilia di cui il era portatore, responsabili di un incremento del rischio trombotico e di una elevata incidenza Pt_1 di complicanze trombo-emboliche. Tale condizione preesistente e predisponente è stata certamente integrata dal rallentamento del flusso venoso dovuto all'immobilizzazione conseguente alla degenza più che dalla sepsi, talché all'esame Tac del 13/9 si rilevarono come già realizzati il trombo in corrispondenza del bulbo aortico, l'esteso infarto splenico con difetto di riempimento endoluminale trombotico a carico della vena splenica e l'interessamento del rene di sinistra. Tale condizione predisponente ed indipendente dal citato ritardo non può dare certezza che il trattamento tempestivamente effettuato avrebbe di sicuro
5 impedito la sfavorevole evoluzione successivamente manifestatasi. E per quanto il ritardo nel trattamento rappresenti un elemento non marginale nell'evoluzione anatomo-patologica del quadro, ciò non può consentire di esprimersi in termini “del più probabile che non” non emergendo elementi pregnanti su cui poter fondare un giudizio in tal senso>>, precisando quindi che nel caso in esame “sembra più adeguato inquadrare la questione sulla perdita di chance” al fine di dare comunque una qualche rilevanza al pur riscontrato ritardo.
Tale ultima affermazione, contenente il riferimento alla perdita di chance è, però, del tutto inconferente, come già rilevato dal tribunale, perché - in disparte la estraneità della questione al giudizio non essendo mai stata formulata alcuna domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance - il richiamo in maniera a-tecnica alla chance perduta da parte del c.t.u. è posta unicamente in relazione all'incertezza, non già della causa, ma dell'evento, che presuppone comunque in ogni caso che sia stato provato il nesso causale fra la condotta e la possibilità perduta (id est l'evento incerto). Non può omettersi di ricordare che comunque il danno per la perdita di chance differisce da quello per il mancato raggiungimento del risultato atteso, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica, tenendo distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, sicché, pur adeguatamente valutando il grado di incertezza dell'una e dell'altra, occorre muovere dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno (cfr.
Cassazione civile sez. III, 04/07/2024, n. 18312 ).
3.4. Sgombrato il campo da ogni riferimento alla perdita di chance ( passaggio motivazionale della sentenza di primo grado peraltro neppure puntualmente censurato ), resta sostanzialmente la valutazione del c.t.u. secondo cui, se pure ricorrono elementi di chiara colpa professionale omissiva per imprudenza e/o imperizia per una indiscutibile iniziale inerzia nella gestione del caso clinico, va tuttavia annessa una efficacia preponderante alla patologia preesistente (trombofilia) la cui “ gravità e rilevante concorrenza … non consentono di affermare che con un tempestivo trattamento si sarebbe evitato l'evento morte”. Va escluso pertanto in termini di preponderanza della evidenza scientifica un nesso causale fra il ritardo diagnostico e il decesso.
Tale conclusione trova rispondenza e conforto anche nella relazione dei consulenti del PM (che in quanto oggetto di disamina da parte del tribunale è acquisita al materiale probatorio del processo) ddrr e Per_4
che - all'esito di una indagine completa ed approfondita – hanno affermato come il secondo CP_3 intervento poteva essere anticipato al 12 settembre e tuttavia, ove pure fosse stato anticipato, non avrebbe modificato la prognosi di grave e diffusa malattia trombotica postoperatoria sicché l'esito non sarebbe stato diverso, perché la malattia trombotica ha svolto un ruolo concausale determinante sul decesso.
6 Nel raffronto fra le due relazioni medico-legali emerge quindi che, con ragionamento controfattuale, se pure non ci fosse stato il ritardo nella diagnosi e nella esecuzione del secondo intervento (13.9.2014), il decesso di - determinato da un evento trombotico (embolia polmonare e sepsi grave, Per_3 manifestatasi nel decorso postoperatorio di un intervento) - sarebbe comunque intervenuto. Giova evidenziare, infatti, che il era portatore - senza saperlo - di una malattia trombotica genetica, per la Pt_1 mutazione di due fattori genetici per la trombofilia, responsabili di un incremento del rischio trombotico e di una elevata incidenza di complicanze trombo-emboliche. Tale condizione preesistente e predisponente è stata certamente integrata dal rallentamento del flusso venoso dovuto all'immobilizzazione conseguente alla degenza, più che dalla sepsi, talché all'esame Tac del 13 settembre si rilevarono come già realizzati il trombo in corrispondenza del bulbo aortico, l'esteso infarto splenico con difetto di riempimento endoluminale trombotico a carico della vena splenica e l'interessamento del rene di sinistra. Tale condizione, predisponente ed indipendente dal citato ritardo, non può dare certezza che il trattamento ove tempestivamente effettuato avrebbe di sicuro impedito la sfavorevole evoluzione successivamente manifestatasi.
Tanto è sufficiente, sulla base di un ragionamento controfattuale, ad escludere il nesso causale fra ritardo e decesso.
3.5. Il c.t.u. dr. , peraltro, in sede di risposta alle osservazioni dei cc.tt.pp. ddrr. e Pt_12 CP_4 CP_5 concorda sul fatto che la causa prevalente della morte non sia ascrivibile né alla complicanza chirurgica né al ritardo terapeutico di 24 ore, ma alla diffusa malattia trombo-embolica insorta nel decorso post- operatorio, a causa della trombofilia su base genetica che quindi ha svolto un ruolo rilevante, esprimendo
“ la più assoluta condivisibilità in ordine al fatto che non possa affermarsi la prevalenza della complicanza chirurgica e del conseguente ritardo diagnostico e terapeutico” nell'iter causale che ha portato al decesso.
Il dr. chiarisce poi che il decesso per trombosi venosa diffusa è stato determinato da un “concorso Pt_12 di cause”: la concausa preesistente e predisponente, vale a dire la trombofilia su base genetica, e le concause sopravvenute, ovvero il rallentamento del flusso venoso dovuto all'immobilizzazione dovuta alla degenza ed ancora l'ipercoagulabilità ematica conseguente alla indiscutibile sepsi, derivante dall'invasione batterica attraverso la mucosa dell'intestino, sede di ulcerazione, dunque, riconducibile alla complicanza chirurgica, non emendata dal ritardo diagnostico e terapeutico.
Sarebbe impossibile – continua il c.t.u. - stabilire l'esatta incidenza causale dell'una e dell'altra concausa dal momento che, inevitabilmente, ognuna ha interagito con le altre potenziandosi;
in ogni caso il c.t.u. azzarda una ripartizione, ipotizzando “ orientativamente ed approssimativamente, per quanto empirica, sostanzialmente equa l'attribuzione di un ruolo causale a tutte e tre le concause citate - la trombofilia su base genetica ed il rallentamento del flusso venoso legato alla degenza, concause chiaramente non di natura iatrogena, ed infine la sepsi, non emendata dal ritardo diagnostico/terapeutico - ad ognuna per un terzo.”.
7 Tale percentuale di incidenza causale equivalente fra le tre concause non intacca in ogni caso l'iter motivazionale della sentenza, per due motivi.
3.5.1. In primo luogo perché nessuna delle tre concause indicate dal c.t.u. è rappresentata direttamente dal ritardo diagnostico e terapeutico: la sepsi – quale unica causa iatrogena – è emersa solo dagli esami effettuati nel pomeriggio del giorno seguente all'episodio di vomito ( cioè il 13.9.2014), quando i dati di laboratorio erano indicativi di una iniziale infezione, verosimilmente determinata dall'invasione batterica attraverso la mucosa dell'intestino, sede di ulcerazione, da intendere quale complicanza imprevista ed imprevedibile del primo intervento. Tale sepsi, quindi, derivata dall'ulcerazione della mucosa dell'intestino, ha eziogenesi tutto autonoma ed indipendente sia dal ritardo diagnostico, con cui fu eseguito il secondo intervento, sia da tale secondo intervento, ed è riconducibile semmai al primo intervento. La sepsi in scrutinio ha avuto un sicuro ruolo nel determinare una ipercoagulabilità del sangue e quindi per concorrere a causare la trombosi venosa, che ha provocato la morte, tuttavia, anche laddove il c.t.u. la collega al secondo intervento, affermando che non sia stata da questo “emendata”, non vuole intendere – come si capisce da una lettura complessiva e non parcellizzata della relazione - che la sepsi sia stata cagionata dal ritardo diagnostico/terapeutico, da cui non fu emendata, ma invece che ne è indipendente tale che per tale motivo non fu emendata da questo, essendo avulsa dalle cause che hanno determinato la necessità di tale intervento.
Il c.t.u. riconduce infatti la sepsi alla ulcerazione della mucosa, sicché anche se si considera la sepsi come una complicanza, l'esito del ragionamento non cambia, perché comunque preesisteva al secondo intervento ed è semmai riconducibile al primo.
3.5.2. In secondo luogo, perché, quand'anche volesse ricollegarsi la sepsi al ritardo diagnostico, interpretando il già citato passaggio della relazione nel senso che la sepsi “ non emendata” sia stata cioè cagionata dal ritardo diagnostico/terapeutico, o sia diretta conseguenza di questo, in ogni caso tanto non avrebbe incidenza sul nesso causale, perché in tale caso occorre in base agli arresti della Suprema Corte verificare su base comparativa quale fra le tre cause sia in concreto la più probabile, applicando il criterio della “probabilità prevalente”; ed invero, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (vedi anche Cassazione civile sez.
III, 02/09/2022, n.25884). Il c.t.u. ha prospettato la derivazione della trombosi causativa dell'evento morte da una pluralità di cause, di cui una solo riconducibile al ritardo diagnostico/terapeutico, ma
8 escludendo che una di tali cause sia la “più probabile”, avendo tutte identica incidenza ( 1/3) sul nesso causale, ma nessuna in modo determinante.
3.6. Alla luce di tanto, correttamente il tribunale ha rigettato la domanda, per non essere stato provato il nesso causale. In tempi recenti, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se è vero che l'inadempimento
è rappresentato dalla violazione delle leges artis, ciò non comporta automaticamente l'affermazione della lesione dell'interesse presupposto, il quale ben potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all'inadempimento della prestazione professionale. Ne consegue che al creditore non basterà affatto allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma dovrà anche provare che l'inadempimento, cioè la condotta negligente, abbia provocato la lesione della salute, l'interesse presupposto (Cass.
10345/2021). Emerge, in sostanza, un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, e l'altro relativo alla possibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio della
'preponderanza dell'evidenza' ossia della “probabilità prevalente” o del "più probabile che non". Infatti, nel caso di concorso di cause, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente ( così Cassazione civile sez. III, 26/04/2023, n.10978).
Applicando i principi innanzi richiamati al caso concreto in scrutinio, deve rilevarsi come effettivamente non vi sia in atti prova rigorosa del nesso causale fra ritardo ed evento morte, nel senso che non vi sono elementi sufficienti per affermare la riconducibilità del decesso del al ritardo nella esecuzione Pt_1 dell'intervento di resezione dell'intestino con anastomosi ileo-ileale latero-laterale, evento privo di incidenza casuale sull'evento, atteso che le tre concause indicate dal c.t.u. non sono collegate alla censurata condotta inizialmente inerte dei sanitari.
Giova ricordare che, nella responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40
e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare “causato” da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione « ex ante » — del tutto inverosimili, ferma restando, nell'accertamento del nesso causale in
9 materia civile, la regola della preponderanza dell'evidenza o del « più probabile che non » (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8461 e Cass. 14 marzo 2022 n. 8114).
Il motivo va quindi disatteso e la sentenza integralmente confermata sul punto.
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4. È fondato invece il secondo motivo di appello, che si appunta avverso la condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. L'art. 92 c.p.c. sancisce dunque il principio della soccombenza, prevedendo solo tre ipotesi in cui il giudice, nonostante la soccombenza, possa disporre la condanna alla rifusione delle spese:
1. soccombenza reciproca;
2. mutamento giurisprudenziale;
3. novità della questione trattata.
È tuttavia intervenuta in materia la sentenza della Corte Costituzionale 19/04/2018, n.77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La scrutinata norma che consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, appare contraria ai principi Cedu, laddove non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Da ultimo la Suprema Corte (sentenza sez. VI, 24/06/2020, n.12484) ribadisce che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, anche quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Nella specie, la peculiarità e la obiettiva controvertibilità del fatto, oggetto della vicenda in esame, connessa alla accertata sussistenza di un errore diagnostico e terapeutico, integra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, al di là del rigetto della domanda, una integrale compensazione delle spese di lite di primo grado. Le spese di c.t.u. restano a carico degli odierni appellanti.
L'appello va pertanto sul punto accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
6. Anche le spese del presente grado possano essere integralmente compensate fra le parti, vuoi per le medesime ragioni, che hanno giustificato la compensazione delle spese di primo grado e che rimangono valide anche in appello, vuoi per la reciproca soccombenza in questo grado.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 30.6.2022 da (n. 1981), , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 [...]
in proprio e quali eredi di e di (n. 1931), Parte_5 Parte_6 Per_3 Parte_1 nonché , anche quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore , Parte_8 Per_1 entrambi in qualità di eredi di (n. 1931) e di nei confronti di Parte_1 Persona_2 CP_2
, , , Parte_12 Parte_11 Parte_9 Parte_13 Parte_10 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1547/2022 del 26.5.2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa fra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2. conferma nel resto;
3. compensa fra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 549 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), in Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 proprio e quali eredi di (c.f. Parte_1 Parte_8
), che interviene per sé e per la figlia minore , C.F._8 Persona_1 in qualità di eredi di e rappresentati e difesi, in virtù del mandato Persona_2 Parte_1 in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Rocco Luigi Corvaglia e A. Maria Bono, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Maglie, Via Della Conciliazione n. 4
appellanti
e
1 (c.f. ), in persona del suo Commissario Straordinario pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Paolo Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parabita in via Fratelli de Jatta n. 24
nonché
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10
), (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (c.f. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Paolo Vinci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parabita, alla via Fratelli de Jatta n. 24
Appellati
**********
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 12 novembre 2024 ex art. 127 ter cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1547/2022 del 26.5.2022 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda di risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis dagli attori a seguito del decesso del loro congiunto
(rispettivamente marito, padre, figlio, fratello e nonno) occorso il 20.9.2014 in conseguenza Per_3 del trattamento sanitario, cui lo stesso è stato sottoposto presso l'Ospedale di Scorrano nel settembre
2014.
Ed invero.
(n. 1981), , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_5
e in proprio e quali eredi di e di Parte_6 Persona_2 Persona_1 Per_3 [...]
( n. 1931), citavano in giudizio l' , Pt_1 CP_2 Parte_12 Parte_11 Parte_9
, , al fine di ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis,
[...] Parte_13 Parte_10 di per l'attesa lucida della morte da parte sua nonché quello subito iure proprio, per la perdita Per_3 del rapporto parentale, conseguente al decesso del loro dante causa Permettevano che Per_3 nonostante fosse stato accertato un ritardo diagnostico del personale sanitario che lo aveva in cura, tuttavia, il procedimento penale – avviato a seguito di denuncia - si era concluso con ordinanza di
2 archiviazione, in quanto i consulenti del PM avevano escluso che il ritardo di 24 h nell'effettuare, in data
13 settembre, il secondo intervento per occlusione intestinale avrebbe potuto modificare la prognosi di grave e diffusa malattia trombo-embolica post operatoria, tale che l'esito non sarebbe stato comunque diverso, se pure l'intervento fosse stato eseguito il 12 settembre ( cioè 24 ore prima), al primo manifestasti dei sintomi di complicanza del primo intervento, posto che la malattia trombotica ha svolto, unitamente alla sepsi, un ruolo concausale non indifferente, nel determinare la trombosi venosa, che ha portato al decesso il sicché tale exitus sarebbe intervenuto comunque, anche se l'intervento fosse stato Pt_1 eseguito il 12 settembre.
Il Tribunale di Lecce, quindi, disposta una nuova c.t.u., considerava come gli esiti di tale nuovo accertamento peritale fossero sostanzialmente sovrapponibili a quelli della perizia penale, sicché sulla base della c.t.u. rigettava la domanda attorea, non ravvisando il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari, pur sicuramente non corretta, nell'aver ritardato il secondo intervento, ed il decesso del paziente, posto che il consulente dr. , concludeva che il decesso non era stato causato dal pur sussistente Pt_12 ritardo diagnostico, che ha differito di 24 h il secondo intervento, perché che non vi era alcuna certezza che un intervento tempestivo avrebbe impedito con certezza l'esito infausto, in termini di probabilità prevalente o “più probabile che non”. Aggiungeva tuttavia il consulente che, comunque, un ritardo diagnostico era pacificamente emerso in atti e che tanto aveva avuto un qualche peso nella vicenda, per aver sottratto al paziente una << apprezzabile quota di chance di guarigione>>. Tale passaggio della relazione del c.t.u. in ogni caso non induceva il tribunale ad annettere rilevanza al ritardo che, alla stregua di tali affermazioni, peraltro generiche ed apodittiche, poteva semmai essere ricondotta al danno da perdita di chances ma non incidere sul nesso causale, da verificare applicando il criterio della probabilità prevalente, perché – in disparte che non vi era prova che senza il ritardo il avrebbe avuto una Pt_1 qualche chance di sopravvivenza - in ogni caso una eventuale perdita di chances era categoria che incideva solo sulla probabilità di una la lesione. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 30.6.2022 (n. 1981), , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di e Parte_4 Parte_7 Parte_5 Parte_6 Per_3 di ( n. 1931), nonché , anche quale genitore esercente la potestà Parte_1 Parte_8 sulla figlia minore , entrambi in qualità di eredi di (1931) e di – Per_1 Parte_1 Persona_2 deceduta nella more - proponevano appello avverso la sentenza sopra indicata, affidando le censure a due motivi di gravame e segnatamente:
1) Sul nesso causale: gli appellanti contestano che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda attorea, perché ha escluso il nesso causale fra la condotta dei sanitari, che hanno ritardato il secondo intervento, e il decesso del paziente, sulla scorta di una erronea lettura delle
3 risultanze istruttorie e, in particolare, della CTU, oltre che in difformità con dei principi consolidati in materia di colpa medica. Il CTU, invero, aveva appurato che il decesso era stato determinato da un concorso di cause: la concausa preesistente e predisponente, vale a dire la trombofilia su base genetica, e le concause sopravvenute, riconducibili al ritardo diagnostico e terapeutico;
il CTU precisava anche un'impossibilità di stabilire l'esatta incidenza causale dell'una e dell'altra concausa, dal momento che inevitabilmente ognuna ha interagito con le altre, potenziandosi a sua volta, con percentualizzazioni che non possono, nella specie, avere un valido fondamento, ma ipotizzando comunque l'attribuzione di un identico ruolo causale a tutte e tre le concause, incidenti ciascuna in ragione di un terzo.
2) Riforma del capo relativo alle spese: in quanto, al di là della soccombenza, l'avvenuto accertamento di una condotta censurabile dei sanitari avrebbe dovuto condurre almeno ad una compensazione delle spese di lite del primo grado.
Si costituivano in appello l' , CP_2 Parte_12 Parte_11 Parte_9 [...]
, che insistevano per il rigetto dell'appello. Parte_13 Parte_10
Con ordinanza del 5.12.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 12 novembre 2024 la causa, concessi alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica di trattazione scritta, è stata riservata dal Collegio per la decisione.
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3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
3.1. È infondato invero il primo motivo di appello. La censura investe il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado con cui il tribunale, basandosi sugli esiti della CTU svolta, ha rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo che non sussiste in atti la prova del nesso causale fra il ritardo diagnostico e terapeutico, quale condotta negligente dei sanitari e/o della struttura ospedaliera che ebbe in cura il e il suo decesso, necessario per l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria e dei medici. Pt_1
Parte appellante lamenta un malgoverno in tema di disamina della c.t.u. e di applicazione dei principi in tema di responsabilità sanitaria da parte del tribunale.
Tale assunto però non sembra convincente perché, alla stregua di una attenta lettura della relazione del c.t.u. dr. , il passaggio motivazionale della sentenza appellata appare immune dalle censure sollevate, Pt_12 avendo effettuato il tribunale una corretta disamina del materiale probatorio agli atti con riferimento alla sussistenza del nesso causale.
3.2. Giova ricordare che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017),
è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno lamentato, secondo il criterio del "più
4 probabile che non", mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all'agente (Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050). E' stato al riguardo affermato, con un orientamento che può dirsi ormai consolidato, che, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra la situazione patologica e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto che nelle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno-evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore, ma del diritto alla salute, che è l'interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato (così, da ultimo, le sentenze 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992, in linea con la sentenza 26 luglio 2017, n. 18392).
3.3. Ciò premesso, punto di partenza per la disamina cui è chiamato in questa sede il Collegio è dunque rappresentato dalle conclusioni del c.t.u. dr. , onde verificare se effettivamente, alla stregua di Pt_12 quanto afferma il consulente, sussiste o meno un nesso causale fra il ritardo nella diagnosi di occlusione intestinale da angolatura-stenosi in segmento di ileo a 70 cm dalla valvola ileo-cecale e nella esecuzione di una resezione con anastomosi ileo-ileale latero-laterale, avvenuta i 13.9.2014, e l'evento morte insorto il giorno 20.9.2014 a seguito di arresto cardiocircolatorio secondario ad embolia polmonare e sepsi grave, manifestatasi nel decorso postoperatorio dell'intervento (13.9.2014) di resezione ileale per occlusione intestinale, dopo la diagnosi in data 19.9.2014 di “trombosi completa dell'asse venoso femoro-popliteo surale di destra, di embolo polmonare completo a carico di un ramo del segmentario per il lobo polmonare inferiore di sinistra, il trombo nel bulbo aortico di 11 mm di trombosi parziale al ramo sx della porta e trombosi più severa del ramo destro della porta”.
Il c.t.u. conclude la sua indagine peritale affermando che << nella fattispecie ha giocato un ruolo rilevante una malattia trombotica alla base della quale vi erano due fattori genetici per la trombofilia di cui il era portatore, responsabili di un incremento del rischio trombotico e di una elevata incidenza Pt_1 di complicanze trombo-emboliche. Tale condizione preesistente e predisponente è stata certamente integrata dal rallentamento del flusso venoso dovuto all'immobilizzazione conseguente alla degenza più che dalla sepsi, talché all'esame Tac del 13/9 si rilevarono come già realizzati il trombo in corrispondenza del bulbo aortico, l'esteso infarto splenico con difetto di riempimento endoluminale trombotico a carico della vena splenica e l'interessamento del rene di sinistra. Tale condizione predisponente ed indipendente dal citato ritardo non può dare certezza che il trattamento tempestivamente effettuato avrebbe di sicuro
5 impedito la sfavorevole evoluzione successivamente manifestatasi. E per quanto il ritardo nel trattamento rappresenti un elemento non marginale nell'evoluzione anatomo-patologica del quadro, ciò non può consentire di esprimersi in termini “del più probabile che non” non emergendo elementi pregnanti su cui poter fondare un giudizio in tal senso>>, precisando quindi che nel caso in esame “sembra più adeguato inquadrare la questione sulla perdita di chance” al fine di dare comunque una qualche rilevanza al pur riscontrato ritardo.
Tale ultima affermazione, contenente il riferimento alla perdita di chance è, però, del tutto inconferente, come già rilevato dal tribunale, perché - in disparte la estraneità della questione al giudizio non essendo mai stata formulata alcuna domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance - il richiamo in maniera a-tecnica alla chance perduta da parte del c.t.u. è posta unicamente in relazione all'incertezza, non già della causa, ma dell'evento, che presuppone comunque in ogni caso che sia stato provato il nesso causale fra la condotta e la possibilità perduta (id est l'evento incerto). Non può omettersi di ricordare che comunque il danno per la perdita di chance differisce da quello per il mancato raggiungimento del risultato atteso, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica, tenendo distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, sicché, pur adeguatamente valutando il grado di incertezza dell'una e dell'altra, occorre muovere dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno (cfr.
Cassazione civile sez. III, 04/07/2024, n. 18312 ).
3.4. Sgombrato il campo da ogni riferimento alla perdita di chance ( passaggio motivazionale della sentenza di primo grado peraltro neppure puntualmente censurato ), resta sostanzialmente la valutazione del c.t.u. secondo cui, se pure ricorrono elementi di chiara colpa professionale omissiva per imprudenza e/o imperizia per una indiscutibile iniziale inerzia nella gestione del caso clinico, va tuttavia annessa una efficacia preponderante alla patologia preesistente (trombofilia) la cui “ gravità e rilevante concorrenza … non consentono di affermare che con un tempestivo trattamento si sarebbe evitato l'evento morte”. Va escluso pertanto in termini di preponderanza della evidenza scientifica un nesso causale fra il ritardo diagnostico e il decesso.
Tale conclusione trova rispondenza e conforto anche nella relazione dei consulenti del PM (che in quanto oggetto di disamina da parte del tribunale è acquisita al materiale probatorio del processo) ddrr e Per_4
che - all'esito di una indagine completa ed approfondita – hanno affermato come il secondo CP_3 intervento poteva essere anticipato al 12 settembre e tuttavia, ove pure fosse stato anticipato, non avrebbe modificato la prognosi di grave e diffusa malattia trombotica postoperatoria sicché l'esito non sarebbe stato diverso, perché la malattia trombotica ha svolto un ruolo concausale determinante sul decesso.
6 Nel raffronto fra le due relazioni medico-legali emerge quindi che, con ragionamento controfattuale, se pure non ci fosse stato il ritardo nella diagnosi e nella esecuzione del secondo intervento (13.9.2014), il decesso di - determinato da un evento trombotico (embolia polmonare e sepsi grave, Per_3 manifestatasi nel decorso postoperatorio di un intervento) - sarebbe comunque intervenuto. Giova evidenziare, infatti, che il era portatore - senza saperlo - di una malattia trombotica genetica, per la Pt_1 mutazione di due fattori genetici per la trombofilia, responsabili di un incremento del rischio trombotico e di una elevata incidenza di complicanze trombo-emboliche. Tale condizione preesistente e predisponente è stata certamente integrata dal rallentamento del flusso venoso dovuto all'immobilizzazione conseguente alla degenza, più che dalla sepsi, talché all'esame Tac del 13 settembre si rilevarono come già realizzati il trombo in corrispondenza del bulbo aortico, l'esteso infarto splenico con difetto di riempimento endoluminale trombotico a carico della vena splenica e l'interessamento del rene di sinistra. Tale condizione, predisponente ed indipendente dal citato ritardo, non può dare certezza che il trattamento ove tempestivamente effettuato avrebbe di sicuro impedito la sfavorevole evoluzione successivamente manifestatasi.
Tanto è sufficiente, sulla base di un ragionamento controfattuale, ad escludere il nesso causale fra ritardo e decesso.
3.5. Il c.t.u. dr. , peraltro, in sede di risposta alle osservazioni dei cc.tt.pp. ddrr. e Pt_12 CP_4 CP_5 concorda sul fatto che la causa prevalente della morte non sia ascrivibile né alla complicanza chirurgica né al ritardo terapeutico di 24 ore, ma alla diffusa malattia trombo-embolica insorta nel decorso post- operatorio, a causa della trombofilia su base genetica che quindi ha svolto un ruolo rilevante, esprimendo
“ la più assoluta condivisibilità in ordine al fatto che non possa affermarsi la prevalenza della complicanza chirurgica e del conseguente ritardo diagnostico e terapeutico” nell'iter causale che ha portato al decesso.
Il dr. chiarisce poi che il decesso per trombosi venosa diffusa è stato determinato da un “concorso Pt_12 di cause”: la concausa preesistente e predisponente, vale a dire la trombofilia su base genetica, e le concause sopravvenute, ovvero il rallentamento del flusso venoso dovuto all'immobilizzazione dovuta alla degenza ed ancora l'ipercoagulabilità ematica conseguente alla indiscutibile sepsi, derivante dall'invasione batterica attraverso la mucosa dell'intestino, sede di ulcerazione, dunque, riconducibile alla complicanza chirurgica, non emendata dal ritardo diagnostico e terapeutico.
Sarebbe impossibile – continua il c.t.u. - stabilire l'esatta incidenza causale dell'una e dell'altra concausa dal momento che, inevitabilmente, ognuna ha interagito con le altre potenziandosi;
in ogni caso il c.t.u. azzarda una ripartizione, ipotizzando “ orientativamente ed approssimativamente, per quanto empirica, sostanzialmente equa l'attribuzione di un ruolo causale a tutte e tre le concause citate - la trombofilia su base genetica ed il rallentamento del flusso venoso legato alla degenza, concause chiaramente non di natura iatrogena, ed infine la sepsi, non emendata dal ritardo diagnostico/terapeutico - ad ognuna per un terzo.”.
7 Tale percentuale di incidenza causale equivalente fra le tre concause non intacca in ogni caso l'iter motivazionale della sentenza, per due motivi.
3.5.1. In primo luogo perché nessuna delle tre concause indicate dal c.t.u. è rappresentata direttamente dal ritardo diagnostico e terapeutico: la sepsi – quale unica causa iatrogena – è emersa solo dagli esami effettuati nel pomeriggio del giorno seguente all'episodio di vomito ( cioè il 13.9.2014), quando i dati di laboratorio erano indicativi di una iniziale infezione, verosimilmente determinata dall'invasione batterica attraverso la mucosa dell'intestino, sede di ulcerazione, da intendere quale complicanza imprevista ed imprevedibile del primo intervento. Tale sepsi, quindi, derivata dall'ulcerazione della mucosa dell'intestino, ha eziogenesi tutto autonoma ed indipendente sia dal ritardo diagnostico, con cui fu eseguito il secondo intervento, sia da tale secondo intervento, ed è riconducibile semmai al primo intervento. La sepsi in scrutinio ha avuto un sicuro ruolo nel determinare una ipercoagulabilità del sangue e quindi per concorrere a causare la trombosi venosa, che ha provocato la morte, tuttavia, anche laddove il c.t.u. la collega al secondo intervento, affermando che non sia stata da questo “emendata”, non vuole intendere – come si capisce da una lettura complessiva e non parcellizzata della relazione - che la sepsi sia stata cagionata dal ritardo diagnostico/terapeutico, da cui non fu emendata, ma invece che ne è indipendente tale che per tale motivo non fu emendata da questo, essendo avulsa dalle cause che hanno determinato la necessità di tale intervento.
Il c.t.u. riconduce infatti la sepsi alla ulcerazione della mucosa, sicché anche se si considera la sepsi come una complicanza, l'esito del ragionamento non cambia, perché comunque preesisteva al secondo intervento ed è semmai riconducibile al primo.
3.5.2. In secondo luogo, perché, quand'anche volesse ricollegarsi la sepsi al ritardo diagnostico, interpretando il già citato passaggio della relazione nel senso che la sepsi “ non emendata” sia stata cioè cagionata dal ritardo diagnostico/terapeutico, o sia diretta conseguenza di questo, in ogni caso tanto non avrebbe incidenza sul nesso causale, perché in tale caso occorre in base agli arresti della Suprema Corte verificare su base comparativa quale fra le tre cause sia in concreto la più probabile, applicando il criterio della “probabilità prevalente”; ed invero, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (vedi anche Cassazione civile sez.
III, 02/09/2022, n.25884). Il c.t.u. ha prospettato la derivazione della trombosi causativa dell'evento morte da una pluralità di cause, di cui una solo riconducibile al ritardo diagnostico/terapeutico, ma
8 escludendo che una di tali cause sia la “più probabile”, avendo tutte identica incidenza ( 1/3) sul nesso causale, ma nessuna in modo determinante.
3.6. Alla luce di tanto, correttamente il tribunale ha rigettato la domanda, per non essere stato provato il nesso causale. In tempi recenti, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se è vero che l'inadempimento
è rappresentato dalla violazione delle leges artis, ciò non comporta automaticamente l'affermazione della lesione dell'interesse presupposto, il quale ben potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all'inadempimento della prestazione professionale. Ne consegue che al creditore non basterà affatto allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma dovrà anche provare che l'inadempimento, cioè la condotta negligente, abbia provocato la lesione della salute, l'interesse presupposto (Cass.
10345/2021). Emerge, in sostanza, un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, e l'altro relativo alla possibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio della
'preponderanza dell'evidenza' ossia della “probabilità prevalente” o del "più probabile che non". Infatti, nel caso di concorso di cause, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente ( così Cassazione civile sez. III, 26/04/2023, n.10978).
Applicando i principi innanzi richiamati al caso concreto in scrutinio, deve rilevarsi come effettivamente non vi sia in atti prova rigorosa del nesso causale fra ritardo ed evento morte, nel senso che non vi sono elementi sufficienti per affermare la riconducibilità del decesso del al ritardo nella esecuzione Pt_1 dell'intervento di resezione dell'intestino con anastomosi ileo-ileale latero-laterale, evento privo di incidenza casuale sull'evento, atteso che le tre concause indicate dal c.t.u. non sono collegate alla censurata condotta inizialmente inerte dei sanitari.
Giova ricordare che, nella responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40
e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare “causato” da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione « ex ante » — del tutto inverosimili, ferma restando, nell'accertamento del nesso causale in
9 materia civile, la regola della preponderanza dell'evidenza o del « più probabile che non » (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8461 e Cass. 14 marzo 2022 n. 8114).
Il motivo va quindi disatteso e la sentenza integralmente confermata sul punto.
->>
4. È fondato invece il secondo motivo di appello, che si appunta avverso la condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. L'art. 92 c.p.c. sancisce dunque il principio della soccombenza, prevedendo solo tre ipotesi in cui il giudice, nonostante la soccombenza, possa disporre la condanna alla rifusione delle spese:
1. soccombenza reciproca;
2. mutamento giurisprudenziale;
3. novità della questione trattata.
È tuttavia intervenuta in materia la sentenza della Corte Costituzionale 19/04/2018, n.77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La scrutinata norma che consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, appare contraria ai principi Cedu, laddove non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Da ultimo la Suprema Corte (sentenza sez. VI, 24/06/2020, n.12484) ribadisce che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, anche quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Nella specie, la peculiarità e la obiettiva controvertibilità del fatto, oggetto della vicenda in esame, connessa alla accertata sussistenza di un errore diagnostico e terapeutico, integra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, al di là del rigetto della domanda, una integrale compensazione delle spese di lite di primo grado. Le spese di c.t.u. restano a carico degli odierni appellanti.
L'appello va pertanto sul punto accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
6. Anche le spese del presente grado possano essere integralmente compensate fra le parti, vuoi per le medesime ragioni, che hanno giustificato la compensazione delle spese di primo grado e che rimangono valide anche in appello, vuoi per la reciproca soccombenza in questo grado.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 30.6.2022 da (n. 1981), , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 [...]
in proprio e quali eredi di e di (n. 1931), Parte_5 Parte_6 Per_3 Parte_1 nonché , anche quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore , Parte_8 Per_1 entrambi in qualità di eredi di (n. 1931) e di nei confronti di Parte_1 Persona_2 CP_2
, , , Parte_12 Parte_11 Parte_9 Parte_13 Parte_10 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1547/2022 del 26.5.2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa fra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2. conferma nel resto;
3. compensa fra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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