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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
3) dr. Francesco TREPPICCIONE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 688/2022 R.G., vertente tra con sede a Terme Vigliatore Parte_1
(ME) c.f. in persona del suo socio accomandatario e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1 Parte_1
), nata il [...] a [...], e C.F._1
(C.F. ), nato il [...] a [...] C.F._2
Furnari (ME), elettivamente domiciliati in San Filippo del Mela (ME) nel Corso Aldo Moro n. 27 presso lo studio degli avvocati e Francesco Pt_2
Giunta che li rappresentano e difendono per procura rilasciata si foglio separato in calce all'atto d'appello
-APPELLANTI- e (C.F. , con sede a Milano, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, in persona in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Persona_1
Racc. 8822) registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria nella Via T. Campanella n. 46 presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese, rappresentata e difesa anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, giusta procura
1 generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile Persona_2
2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) in atti
-APPELLATA- e con sede a Milano c.f. in persona del legale CP_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria con Parte_3 sede a Milano, c.f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4 tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Gabriele Maria Panini giusta procura generale alle liti conferita in data 20.06.2019, per atto a rogito del Dott. Notaio in Milano, Persona_3 rep. n. 55019/18968, registrata a Milano DP II il 21.06.2019 al n. 2445 Serie 1T, in atti APPELLATA e con sede in Milano c.f.: in persona del suo Controparte_3 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore e per essa, giusta procura del 10 giugno 2024 (a rogito Notaio Dott. Notaio in Milano, Persona_4
Rep. 13210 Racc. 10439) rappresentata dalla società mandataria
[...] con sede legale in Bologna c.f.: in persona Controparte_4 P.IVA_6 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti dall' Avv. Giacinto Di Donato di Roma allegata su foglio separato in calce all'atto d'intervento INTERVENIENTE AI SENSI DELL'ART. 111 C.P.C. -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 357/2022 emessa dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto in data 23 marzo 2022, pubblicata in pari data, comunicata dalla Cancelleria in data 24 marzo 2022, mai notificata, nella causa civile iscritta al n. 1898/2017R.G.;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
In primo grado, con giudizio incardinato da Parte_1
e dei Signori e contro
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1
(per essa mandataria) e (per essa
[...] CP_5 CP_2 Pt_3 mandataria) gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta: In via principale, nel merito - accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza
2 delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c. e della Delibera CICR 09 febbraio 2000; - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati in violazione degli dell'art. 117 commi 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 385/1993;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati a titolo di Commissione di SI Scoperto per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c. ovvero, in via subordinata, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c.; - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate a titolo di commissione utilizzo oltre disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce e/o ogni altra commissione comunque denominata la cui applicazione sia intervenuta in violazione delle prescrizioni previste dal Decreto Legge n. 185/2008 (conv. in Legge 2/2009), dal Decreto Legge n. 1/2012 (conv. in Legge 27/2012) ed altresì dall'art. 117 bis e relative disposizioni applicative - condannare l'Istituto di Credito convenuto a Pt_4 rettificare il saldo attuale del contratto di conto corrente così come risultante dall'accertamento delle progressive poste attive/passive ed ordinare il ricalcolo sull'intero rapporto escludendo tutte le somme illegittimamente addebitate ed annullando il saldo debitore risultante alla data del primo estratto conto prodotto agli atti e gli effetti prodotti dalla relativa capitalizzazione. - accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e l' rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula, e Pt_5 conseguentemente - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità delle clausole dei suddetti contratti relative alla determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo, e per l'effetto - condannare l'Istituto di Credito convenuto alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che in luogo dei tassi originari preveda l'applicazione - ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese - di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Barcellona P.G. n. 395/2017 emesso in data 03 ottobre 2017 (R.G. n. 1594/17), e conseguentemente revocarlo e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico. In via subordinata, sempre nel merito - accertare e dichiarare la minor consistenza delle somme dovute dagli odierni attori in relazione a tutto quanto esposto, dedotto, prodotto e contestato in atti. In ogni caso - accertare e dichiarare la responsabilità della Società in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni Controparte_1 di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi dagli odierni attori a seguito dell'addebito di interessi e competenze illegittime e, per l'effetto, condannarla al risarcimento a tale titolo della somma di Euro 16.000,00=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo. - condannare la Società e la Controparte_1
3 al pagamento delle spese e competenze di giudizio, IVA, CPA e spese Controparte_6 generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Si costituivano e i quali contestavano la Controparte_1 CP_2 fondatezza degli assunti attorei chiedendo il rigetto delle domande proposte.
In esito a tale giudizio, con l'impugnata sentenza il Tribunale ha così statuito:
“1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 395/2017 emesso da questo Tribunale in data 3/10/2017; 2. condanna gli attori opponenti , in solido, alla refusione in favore di parte convenuta opposta delle spese processuali che liquida, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento individuato in quello fino al valore di €. 52.000,00 in Euro 3.972,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa..”
Con atto notificato alle controparti proponevano appello la società
[...]
e i Sig.ri e , Parte_1 Parte_1 Parte_2 lamentando i seguenti motivi di appello, così rubricati nell'atto introduttivo del giudizio: I°) Sussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
II°) Sull'intervento di el giudizio di primo grado. CP_2
III°) Sulla contestazione del decreto ingiuntivo opposto;
IV°) Sul soddisfacimento dell'onere probatorio da parte degli attori del giudizio di primo grado;
V°) Sulla fondatezza delle domande formulate dalla parte attrice del giudizio di primo grado;
VI°) Sulle spese di lite. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via principale
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c. e della Delibera CICR 09 febbraio 2000; - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati in violazione degli dell'art. 117 commi 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 385/1993; - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati a titolo di Commissione di SI Scoperto per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c. ovvero, in via subordinata, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c.; - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate a titolo di commissione utilizzo oltre disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce e/o ogni altra commissione
4 comunque denominata la cui applicazione sia intervenuta in violazione delle prescrizioni previste dal Decreto Legge n. 185/2008 (conv. in Legge 2/2009), dal Decreto Legge n. 1/2012 (conv. in Legge 27/2012) ed altresì dall'art. 117 bis T.U.B. e relative disposizioni applicative - condannare l'Istituto di Credito convenuto a rettificare il saldo attuale del contratto di conto corrente così come risultante dall'accertamento delle progressive poste attive/passive ed ordinare il ricalcolo sull'intero rapporto escludendo tutte le somme illegittimamente addebitate ed annullando il saldo debitore risultante alla data del primo estratto conto prodotto agli atti e gli effetti prodotti dalla relativa capitalizzazione. - accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e l' rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula, e Pt_5 conseguentemente - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità delle clausole dei suddetti contratti relative alla determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo, e per l'effetto - condannare l'Istituto di Credito convenuto alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che in luogo dei tassi originari preveda l'applicazione - ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese - di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Barcellona P.G. n. 395/2017 emesso in data 03 ottobre 2017 (R.G. n. 1594/17), e conseguentemente revocarlo e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico. In via subordinata sempre nel merito - accertare e dichiarare la minor consistenza delle somme dovute dagli odierni attori in relazione a tutto quanto esposto, dedotto, prodotto e contestato in atti. Ø In ogni caso - accertare e dichiarare la responsabilità della Società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi dagli odierni attori a seguito dell'addebito di interessi e competenze illegittime e, per l'effetto, condannarla al risarcimento a tale titolo della somma di Euro 16.000,00=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo. - condannare la Società e la al pagamento delle spese e Controparte_1 Controparte_6 competenze del giudizio di primo grado, IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. - condannare la Società e la al pagamento delle spese e Controparte_1 Controparte_6 competenze del presente giudizio di appello, IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
5 In esito all'udienza cartolare del 3.02.2023, la Corte di Appello, rilevato che la causa appariva matura per la decisione, disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.02.2024.
Con decreto dell'8.01.2024 emesso dal Presidente della Prima Sezione, per riequilibrare il carico del ruolo affidato ai giudici relatori il dott. Francesco Treppiccione veniva surrogato alla dott.ssa Anna Adamo, già Consigliere titolare e veniva fissata l'udienza del 16.09.2024 per gli stessi incombenti con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino alle ore 08,00 della stessa data per il deposito delle note scritte di trattazione.
Entro il termine fissato, tuttavia, nessuna delle parti depositava note scritte di trattazione, per cui la Corte rilevato che <ai sensi dell c.p.c. introdotto dal citato d.lvo nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo perentorio per deposito scritte o fissa udienza. se compare all ordina che la causa sia cancellata ruolo e dichiara l del processo>> disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni alla data del 3.02.2025, anch'essa da svolgersi con le formalità cartolari di cui al citato art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino alle ore 08.00 dello stesso giorno.
In esito a tale “udienza”, nessuna delle parti depositava note scritte di trattazione ma, rilevato che della ordinanza del 16.09.2024 con rinvio al
3.02.2025 non era stata data comunicazione alle parti costituite, la Corte a tale udienza rinviava la causa al 25.02.2025 per gli stessi incombenti, con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti del termine perentorio fino alle ore 08,00 della stessa data per il deposito delle note scritte di trattazione con l'avvertimento che il loro mancato deposito per la suddetta udienza avrebbe determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
Tuttavia, neppure entro l'indicata data del 25.02.2025 le parti hanno depositato note scritte di trattazione, sicché la causa va definita come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per
6 effetto del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c. p. c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D. L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008), se nessuna delle parti, pur avendone ricevuto comunicazione, compare per due udienze consecutive nel corso del processo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A tali disposizioni si è aggiunta la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come introdotta dal D.Leg.vo 10.10.2022 n. 149, a tenore della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Come si è detto sopra, alle due udienze cartolari del 16 settembre 2024 e del 25 febbraio 2025, fissate con provvedimenti regolarmente notificati ai procuratori costituiti delle parti, nessuno ha depositato note scritte di trattazione, situazione assimilabile -nella disciplina previgente- alla mancata comparizione in udienza.
A ciò seguono l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c. (così come sopra introdotto dal D.Leg.vo 149/22), che deve trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis trattandosi di giudizio pendente all'epoca dell'entrata in vigore della citata disposizione.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Visto l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da
[...]
e Parte_1 Parte_1 Parte_2 come sopra generalizzati e rappresentati,
contro
Controparte_1 CP_2
e per essa quale mandataria e per essa quale Parte_3 Controparte_3
7 mandataria come sopra generalizzati e Controparte_4 rappresentati, avverso la sentenza n. 357/2022 emessa dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto in data 23 marzo 2022, pubblicata in pari data, comunicata dalla Cancelleria in data 24 marzo 2022, mai notificata, nel giudizio iscritto al n. 1898/2017R.G., così provvede: visto l'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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