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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVELLO PIERPAOLO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03A101714 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03A101714 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03A101714 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 509/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in epigrafe si contesta alla soc. di aver contabilizzato fatture relative ad acquisti non inerenti in relazione all'attività svolta ( lavorazione stracci e pezzami trasporto, trattamento, cernita e recupero di rifiuti assimilabili agli urbani trasporto rifiuti urbani) e n. 19 fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse dalla Societa' 2 s.r.l.s., ritenuta soc. "cartiera.
La contribuente propone ricorso eccependo sostanzialmente la non motivazione dell'avviso de quo, la violazione delle regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio in sede accertativa, con assoluta carenza probatoria delle tesi erariali e , n subordine, l'inerenza delle spese contestate.
Si costituisce l'Agenzia confermando la legittimità del proprio operato e della conseguente ripresa erariale.
Con successiva memoria parte ricorrente ribadisce le pregresse doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerne la presunta violazione dell'obbligo di motivazione, tale obbligo è soddisfatto ogni qualvolta l'amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (Cass., nn. 6032/2025, 23543 e
27708/2022).
La motivazione dell'atto è lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente;
nella fattispecie questo diritto, costituzionalmente garantito, non è vulnerato e la riprova è palesemente fornita dall' articolato ricorso proposto dalla soc. contribuente.
Nell'ambito di quanto affermato dall'articolo 7 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) costituisce principio giurisprudenziale pacifico che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi può essere assolto anche per relationem, mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale
(Cass., nn. 25588 e 3183/2021, 28574/2020, 2943/2019); nella fattispecie il P.V.C. prodromico, contenente anche le molteplici criticità riscontrate nei confronti della fornitrice, è stato sottoscritto e consegnato all'amministratrice unica, sig. Rappresentante_1, senza necessità quindi di specifica ultronea allegazione.
L'atto contestato contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge giacchè sono riportati i riferimenti normativi che hanno dato origine alla sua emissione e sono precisati tutti gli elementi che consentono di determinare la pretesa tributaria
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche unionale, ( Cass. nn. 2799/25, 3488/24 ,25891/23, in linea con CGUE 11 novembre 2021, Societa' 1
Societa' 1 s.r.o., C-281/20) conferma che ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente, indicando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione;
elementi che devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia stata posta in essere dal soggetto che risulta documentalmente.
Sotto tale profilo costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il cedente o prestatore del servizio, che ha emesso la fattura, sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole dedurre che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere agire quale operatore commerciale possa discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura da parte del soggetto emittente.
Il P.V.C. redatto dai militari e l'avviso di accertamento che esplicitamente lo richiama riportano, tra l'altro,
l'inesistenza di locali nei quali la soc. Societa' 2 avrebbe potuto esercitare l'attività, l'assenza di mezzi e di personale: in tal modo il Fisco ha adempiuto al proprio onere, ribaltandolo sulla ricorrente, la quale deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, ovvero che l'operazione è effettivamente intercorsa tra i soggetti risultanti dalla fattura, con la precisazione però che non è sufficiente,
a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 8130/25, 3488/24,
35091/23, 24160/22).
La Suprema Corte (Ordinanze nn. 34039/2023 e 31878/2022) sottolinea come il comma 5 bis, dell'art.7 del D.lgs. n. 546/1992, introdotto con l'art.6 della L. n. 130/2022, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
La ditta contribuente ha omesso durante gli asseriti rapporti di fornitua le più essenziali verifiche riguardanti la Societa' 2 s.r.l.s., limitandosi a produrre un certificato camerale del 2024 nel quale è indicata la sede in Prato, senza altra disponibilità di immobili e quindi resta inspiegabile per quale ragione tutte le fatture designano in Vaiano la sede della fornitrice, così come i i trasporti di merce hanno Vaiano come luogo di partenza indicato nei DDT;
solo alcuni degli allegati DDT hanno come unica ulteriore specificazione del mittente un numero di telefono aggiunto "a mani".
Alla sostanziale inesistenza del del contraente, avendo l'Amministrazione adempiuto al proprio incombente istruttorio, la contribuente non ha fornito la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
La tuttora legale rappresentante del Pezzamificio Bergamasco, sig. Rappresentante_1, pur essendo subentrata nell'incarico di amministratore unico nel giugno 2018, anno in esame, aveva l'onere, assunta tale veste, di ricevere, verificare, integrare e conservare la documentazione amministrativa e contabile dell'azienda, avendo acquisito una specifica esperienza, ave altresì dichiarato alla Guardia di Finanza di aver precedentemente lavorato nell' ufficio ammministrativo della società, dove si occupava dei rapporti con clienti e fornitori.
In relazione alle fatture considerate non inerenti all'attività svolta e/o promozionale, la Corte reputa improponibile far rientrare in tal contesto 2 necrologi e fiori per cerimonia funebre, mentre l'Agenzia ha già riconosciuto il parziale riconoscimento dell'acquisto di casse di acqua minerale.
La detrazione VA è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua realmente la cessione o la prestazione e in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche in ipotesi di reverse charge, trattandosi di situazioni fraudolente o abusive, il cessionario che utilizza il documento fiscale non può recuperare l'VA ; il diritto alla detrazione è connesso alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi per cui, in difetto di tale cessione o prestazione , la detrazione è preclusa
(Cass.,SS.UU., sent. n. 22727/2022); anche secondo i giudici comunitari (Corte di giustizia Ce-Ue – Sentenza
11 novembre 2021, n. C-281/20) se non viene individuato il vero fornitore/prestatore, riguardo l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti , l'Amministrazione finanziaria deve negare il diritto a detrarre l'VA al committente, senza dover provare l'evasione.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte respinge il ricorso. Consegue alla pronunzia la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) omnicomprensivi.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Presidente Il Relatore Estensore
dr.Pierpaolo Rivello dr. Angelo Della Vecchia
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVELLO PIERPAOLO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03A101714 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03A101714 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03A101714 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 509/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in epigrafe si contesta alla soc. di aver contabilizzato fatture relative ad acquisti non inerenti in relazione all'attività svolta ( lavorazione stracci e pezzami trasporto, trattamento, cernita e recupero di rifiuti assimilabili agli urbani trasporto rifiuti urbani) e n. 19 fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse dalla Societa' 2 s.r.l.s., ritenuta soc. "cartiera.
La contribuente propone ricorso eccependo sostanzialmente la non motivazione dell'avviso de quo, la violazione delle regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio in sede accertativa, con assoluta carenza probatoria delle tesi erariali e , n subordine, l'inerenza delle spese contestate.
Si costituisce l'Agenzia confermando la legittimità del proprio operato e della conseguente ripresa erariale.
Con successiva memoria parte ricorrente ribadisce le pregresse doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerne la presunta violazione dell'obbligo di motivazione, tale obbligo è soddisfatto ogni qualvolta l'amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (Cass., nn. 6032/2025, 23543 e
27708/2022).
La motivazione dell'atto è lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente;
nella fattispecie questo diritto, costituzionalmente garantito, non è vulnerato e la riprova è palesemente fornita dall' articolato ricorso proposto dalla soc. contribuente.
Nell'ambito di quanto affermato dall'articolo 7 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) costituisce principio giurisprudenziale pacifico che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi può essere assolto anche per relationem, mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale
(Cass., nn. 25588 e 3183/2021, 28574/2020, 2943/2019); nella fattispecie il P.V.C. prodromico, contenente anche le molteplici criticità riscontrate nei confronti della fornitrice, è stato sottoscritto e consegnato all'amministratrice unica, sig. Rappresentante_1, senza necessità quindi di specifica ultronea allegazione.
L'atto contestato contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge giacchè sono riportati i riferimenti normativi che hanno dato origine alla sua emissione e sono precisati tutti gli elementi che consentono di determinare la pretesa tributaria
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche unionale, ( Cass. nn. 2799/25, 3488/24 ,25891/23, in linea con CGUE 11 novembre 2021, Societa' 1
Societa' 1 s.r.o., C-281/20) conferma che ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente, indicando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione;
elementi che devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia stata posta in essere dal soggetto che risulta documentalmente.
Sotto tale profilo costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il cedente o prestatore del servizio, che ha emesso la fattura, sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole dedurre che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere agire quale operatore commerciale possa discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura da parte del soggetto emittente.
Il P.V.C. redatto dai militari e l'avviso di accertamento che esplicitamente lo richiama riportano, tra l'altro,
l'inesistenza di locali nei quali la soc. Societa' 2 avrebbe potuto esercitare l'attività, l'assenza di mezzi e di personale: in tal modo il Fisco ha adempiuto al proprio onere, ribaltandolo sulla ricorrente, la quale deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, ovvero che l'operazione è effettivamente intercorsa tra i soggetti risultanti dalla fattura, con la precisazione però che non è sufficiente,
a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 8130/25, 3488/24,
35091/23, 24160/22).
La Suprema Corte (Ordinanze nn. 34039/2023 e 31878/2022) sottolinea come il comma 5 bis, dell'art.7 del D.lgs. n. 546/1992, introdotto con l'art.6 della L. n. 130/2022, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
La ditta contribuente ha omesso durante gli asseriti rapporti di fornitua le più essenziali verifiche riguardanti la Societa' 2 s.r.l.s., limitandosi a produrre un certificato camerale del 2024 nel quale è indicata la sede in Prato, senza altra disponibilità di immobili e quindi resta inspiegabile per quale ragione tutte le fatture designano in Vaiano la sede della fornitrice, così come i i trasporti di merce hanno Vaiano come luogo di partenza indicato nei DDT;
solo alcuni degli allegati DDT hanno come unica ulteriore specificazione del mittente un numero di telefono aggiunto "a mani".
Alla sostanziale inesistenza del del contraente, avendo l'Amministrazione adempiuto al proprio incombente istruttorio, la contribuente non ha fornito la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
La tuttora legale rappresentante del Pezzamificio Bergamasco, sig. Rappresentante_1, pur essendo subentrata nell'incarico di amministratore unico nel giugno 2018, anno in esame, aveva l'onere, assunta tale veste, di ricevere, verificare, integrare e conservare la documentazione amministrativa e contabile dell'azienda, avendo acquisito una specifica esperienza, ave altresì dichiarato alla Guardia di Finanza di aver precedentemente lavorato nell' ufficio ammministrativo della società, dove si occupava dei rapporti con clienti e fornitori.
In relazione alle fatture considerate non inerenti all'attività svolta e/o promozionale, la Corte reputa improponibile far rientrare in tal contesto 2 necrologi e fiori per cerimonia funebre, mentre l'Agenzia ha già riconosciuto il parziale riconoscimento dell'acquisto di casse di acqua minerale.
La detrazione VA è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua realmente la cessione o la prestazione e in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche in ipotesi di reverse charge, trattandosi di situazioni fraudolente o abusive, il cessionario che utilizza il documento fiscale non può recuperare l'VA ; il diritto alla detrazione è connesso alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi per cui, in difetto di tale cessione o prestazione , la detrazione è preclusa
(Cass.,SS.UU., sent. n. 22727/2022); anche secondo i giudici comunitari (Corte di giustizia Ce-Ue – Sentenza
11 novembre 2021, n. C-281/20) se non viene individuato il vero fornitore/prestatore, riguardo l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti , l'Amministrazione finanziaria deve negare il diritto a detrarre l'VA al committente, senza dover provare l'evasione.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte respinge il ricorso. Consegue alla pronunzia la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) omnicomprensivi.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Presidente Il Relatore Estensore
dr.Pierpaolo Rivello dr. Angelo Della Vecchia