Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 423/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14/04/2025, alle ore 10.45, nella 13 SEZIONE civile del
Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Stefania Starace, è chia- mata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E' presente l'avv. Doriana Scotto di Frega per delega dell'avv. Ivana Nico- lò per il ricorrente, la quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. La parte si ri- porta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul pre- sente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fasci- colo di ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Stefania Starace, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 423/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
10.02.1973, elett.te dom.to in Aversa, alla via Atellana n. 3, presso lo stu-
dio dell'Avv. NICOLO' IVANA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_2
, in persona dei rispet-
[...]
tivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
di Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 domi-
ciliano
RESISTENTE
OGGETTO: diritto all'unità familiare
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
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Con ricorso depositato in data 09.01.2024, cittadino Parte_1
dell'India e titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo pe- riodo, sosteneva di aver avanzato il 03.08.2022 domanda di ricongiungi- mento familiare in favore del figlio minorenne presso la Prefettura di Ca- serta e di aver proceduto all'integrazione richiesta delle buste paga senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta, nonostante fosse in possesso di tutti i re- quisiti di legge. Lamentava la violazione del proprio diritto all'unità fami- liare e del conseguente diritto al ricongiungimento familiare e di essere in- giustamente esposto al rischio di perdere le condizioni legittimanti la sua richiesta la rilascio del nulla osta richiesto a causa del ritardo imputabile al convenuto, obbligato, ai sensi del comma 8 dell'art. 29 T.U.I., a pronun- ciarsi su detta domanda entro il termine di novanta giorni dal momento del- la presentazione della richiesta. Concludeva nel merito nei seguenti termi- ni: accertare e dichiarare la illegittimità del silenzio-inadempimento perpe- trato dalla in riferimento al rilascio del nulla osta al ri- Controparte_2
congiungimento familiare e per l'effetto ordinare alla stessa di provvedere alla conclusione del procedimento nel termine di trenta giorni dalla notifi- cazione della sentenza, disponendo, altresì, per l'ipotesi di ulteriore inot- temperanza, la nomina di un Commissario ad acta che provveda all'esecuzione nell'ulteriore termine di trenta giorni;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento del nulla osta al ricongiungimento familiare in quanto sussistenti i requisiti;
accertare che il comportamento descritto e documentato è fonte di responsabilità della amministrazione ai sensi della normativa richiamata e per l'effetto condannare la al- CP_2
la refusione delle spese di lite e del contributo unificato, anche laddove la
, nelle more del presente ricorso dovesse intervenire con CP_2
l'emanazione del provvedimento richiesto e far dichiarare cessata la mate- ria del contendere, da riconoscersi allo scrivente Avv. Ivana Nicolò, difen- sore antistatario nel presente procedimento.
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Con decreto del 26.03.2024 si fissava l'udienza di comparizione del- le parti per il 19.06.2024, disponendone la sostituzione con lo scambio di note di parte ex art. 127 ter c.p.c., poi rinviata d'ufficio al 09.12.2024.
Con decreto del presidente di sezione f.f., la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata alla scrivente.
Con decreto del 10.12.2024, si fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 10.03.2025 poi rinviata d'ufficio al 24.03.2025.
All'udienza del 24.03.2025 compariva il difensore del ricorrente, che rappresentava che nelle more del giudizio era stato rilasciato il nulla osta e chiedeva termine per depositare copia dello stesso.
In data 09.04.2025 il ricorrente depositava copia del nulla osta al ri- congiungimento familiare e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 14.04.2025, cui veniva rinviata la causa, compariva il difensore del ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso e, all'esito della discussione orale, il giudice decideva la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Così brevemente descritti i fatti di causa, preliminarmente deve esse- re dichiarata la contumacia di parte resistente, che non si è costituita in giu- dizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Dai documenti in atti si evince che la parte ricorrente aveva presenta- to in data 03.08.2022 richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familia- re con il figlio minorenne.
La parte ricorrente assume di aver invano sollecitato l'Amministra- zione ad assumere un provvedimento in merito all'istanza.
Va rilevato che, considerata l'ampiezza della formulazione impiegata dal sesto comma dell'art. 30 D. Lgs. n. 286/1998, tutte le controversie ri- guardanti il rilascio del nulla osta relativo al ricongiungimento familiare,
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come il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi fami- liari, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo rientrando in quella del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo può es- sere adito non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di con- seguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia (cfr. T.A.R.
Roma Lazio, 2.2.2010, n. 1414).
Infatti, essendo configurabile un diritto soggettivo al ricongiungi- mento/coesione familiare, il silenzio serbato dalla P.A. (in ordine alla ri- chiesta di rilascio del nulla osta), a prescindere dalla sua valenza o meno quale silenzio-rifiuto, comporta la lesione di un diritto soggettivo, tale da giustificare la giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Roma Lazio,
2.4.2010, n. 5629; T.A.R. Venezia, 14.5.2009, n. 1414).
Pertanto, stante la domanda di accertamento del diritto al ricongiun- gimento/coesione per motivi familiari formulata dalla parte ricorrente, esu- la dal presente giudizio la questione attinente al silenzio inadempimento dell'Amministrazione, che attiene alla tutela di una posizione di interesse legittimo, posto che tale contegno “omissivo” ha riguardo ad un'istanza per il riconoscimento di un diritto soggettivo e, in tal caso, l'istante ha titolo per richiedere l'accertamento del diritto stesso al giudice ordinario compe- tente, con conseguente inammissibilità della domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del silenzio (Cons. Stato, sez. V, n.
4504/19), essendo l'eventuale lesione del diritto soggettivo “… direttamen- te accertabile dall'autorità giurisdizionale competente.” (Trib. Bologna,
Ordinanza del 23.8.19).
Orbene, la deduzione del ricorrente, secondo la quale egli ha ottenu- to, solo nel corso del processo, il nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio minorenne ai sensi dell'art. 29 d.lvo n. 286/1998, è stata prova- ta con la documentazione depositata con le note depositate il 09.04.2025.
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Tale fatto, sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è ido- neo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della mate- ria del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Orbene, la domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento del nulla osta al ricongiungimento familiare sa- rebbe stata fondata.
Sulla base dei documenti prodotti, infatti, risultano sussistenti i re- quisiti di legge per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familia- re del ricorrente con il figlio minorenne.
Per il principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno po- ste a carico di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, applican- do i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile minimo ed il compenso minimo per ciascuna delle fasi del procedimento, stanti sia la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, sia dello svolgi- mento processuale.
Le somme liquidate sono distratte in favore dell'avv.to Ivana Nicolò ex art. 93 cp.c., per richiesta fattane nel ricorso.
PQM
Il Giudice
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
processuali sostenute dal ricorrente che liquida nella somma di euro
3.809,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre i.v.a e c.p.a., come per legge, e che si distraggono in favore dell'avv.to Ivana Nicolò ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
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Napoli, 14.04.2025
Il giudice dott.ssa Stefania Starace
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