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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15524/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15524/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON GA GI, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Catania, c.so Martiri Della Libertà, n. 38. attrice contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (Partita IVA , C.F. ), assistito e P.IVA_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. CATURANO WALTER GIACOMO (c.f. C.F._3 presso il cui studio in Napoli, c.so Umberto I n. 22, è elettivamente domiciliata. convenuta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 23.6.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del Giudice di Pace di Acireale (ordinanza n. 82/21 del 9.8.2021, r.g. n.53/21), l'attrice ha convenuto in giudizio
[...]
insistendo in tutte le ragioni fatte valere nell'atto di citazione del 30.11.2020. CP_1
In particolare, in ragione del mancato rimborso da parte dell'istituto bancario delle somme corrisposte a titolo di commissioni accessorie non interamente maturate, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento (cessione del quinto n. 680596 del 08.02.2016) richiedeva:
pagina 1 di 10 • l'invalidità della clausola contrattuale che prevedeva la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, delle somme versate dalla a titolo di costi, spese ed altri oneri, e segnatamente l'art. 4.2 (estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto 170291, da considerarsi vessatoria e quindi nulla ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo;
• in via principale, di voler qualificare gli oneri e/o commissioni non interamente maturati come oneri RECURRING, quantificando la propria pretesa restitutoria in € 2.142,42 (cfr. tabella conteggi), secondo il criterio di calcolo “PRO RATA TEMPORIS”;
• in via subordinata, ove il Giudice avesse specificatamente ritenuto e qualificato le commissioni e/o oneri accessori come , chiedeva il rimborso attraverso il diverso criterio di CP_2 calcolo c.d. “RELATIVAMENTE PROPORZIONALE ”.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “A) Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia della clausola n.
4.2 contenuta nel contratto n. 680596 perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo IV dell'atto di citazione del 30.11.2020; B) Ritenere e dichiarare la natura recurring degli oneri contenuti nelle clausole commissionali di cui alle lettere a), b), c), e) e f) del contratto di finanziamento n. 680596, in ragione dei motivi espressi al paragrafo V dell'atto di citazione del 30.11.2020; C) Conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 2.142,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto, per le ragioni spiegate al paragrafo IV e V dell'atto di citazione del 30.11.2020; D) In subordine, ove alcune delle commissioni e/o oneri accessori del contratto vengano qualificati come oneri up front, voglia il Giudice Adito accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al rimborso degli oneri up front secondo il criterio di calcolo
“relativamente proporzionale”, per le ragioni spiegate al paragrafo VI dell'atto di citazione del 30.11.2020; E) Ritenere e dichiarare che la società convenuta ha tenuto una condotta inadempiente, oltreché difforme e sprezzante rispetto ad ogni principio riferibile alla correttezza e buona fede contrattuale (ex art. 1375 c.c.) e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ragione dei motivi espressi al paragrafo VII dell'atto di citazione del 30.11.2020; F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio rilevando che il contratto era stato estinto anticipatamente Controparte_1 il 30.4.2020 (cfr. allegato conteggio estintivo), allorquando residuavano n. 71 rate “a scadere” sulle 120 complessive, e che la disciplina dell'estinzione anticipata del finanziamento de quo era stata espressamente regolata tra le parti all'art.
4.2 delle condizioni generali del contratto, di poi, eccepiva:
• in via preliminare/pregiudiziale, la nullità dell'avversa citazione e delle domande formulate, in quanto parte attrice non aveva specificato l'oggetto, in violazione dell'art. 164, co. 4, c.p.c.;
• di aver rispettato la disciplina di trasparenza bancaria e le pattuizioni contrattuali;
• la carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di restituzione delle provvigioni corrisposte al mediatore creditizio , dal momento che i costi erano Parte_2 stati interamente incassati da quest'ultimo;
pagina 2 di 10 • l'infondatezza della richiesta di rimborso delle “Spese di Notifica e Postali”, da qualificarsi quali “oneri erariali”/“altre spese amministrative”, dovute per intero dal cliente e, dunque, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
• di aver già provveduto al rimborso integrale delle “quota insolute” richieste ex adverso (€ 361,77) nell'ambito del rimborso della maggior somma di € 440,00 in data 19.05.2020 (cfr. contabile di bonifico), deducendo la temerarietà dell'avversa richiesta;
Puntualizzava, altresì, che nel contratto era stata specificata la distinzione – accettata dalla Cliente con doppia e specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. – tra costi rimborsabili, in quanto destinati a maturare nel corso del finanziamento (c.d. recurring) e costi non rimborsabili, perché maturati interamente all'atto della sottoscrizione del contratto (c.d. up-front).
Ciò posto, in sede di estinzione anticipata, la aveva correttamente provveduto, come da CP_1 contratto e da normativa di settore vigente (“vecchio” art. 125 sexies TUB) a stornare la quota interessi non maturata e la componente dei costi soggetta a maturazione nel corso del tempo (c.d. recurring), e precisamente € 204,23 a titolo di rimborsi e/o abbuoni delle commissioni di gestione.
Difatti, la riforma dell'art. 125 sexies TUB (Legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73) ossia il criterio di rimborso “all inclusive”, non era applicabile ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ossia il 25.07.2021, e, pertanto, il diritto al rimborso di “tutti i costi” valeva solo “pro futuro”, non trovando applicazione per i “vecchi” contratti, come previsto dal comma 2 dell'articolo 11- octies del Decreto-Legge 73/2021.
Quanto alla richiesta di condanna accessoria al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme richieste in restituzione, posto che il presunto debito doveva qualificarsi come debito di valuta e non di valore, andava rigettava, e, parimenti, andava respinta la generica richiesta di risarcimento per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale.
Concludeva pertanto, chiedendo: “in via preliminare – pregiudiziale: a) accertare e dichiarare la nullità insanabile della citazione e delle domande tutte, ex art. 164, co. 4, c.p.c., per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito – in via principale: b) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di;
c) in ogni caso – ciò sia in via pregiudiziale che nel merito – accertare e dichiarare che CP_1 la convenuta, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, ha provveduto al versamento al terzo intermediario della somma pattuita tra l'Attore ed il medesimo intermediario, e conseguentemente rilevare la carenza di legittimazione/titolarità passiva di con riferimento alle richieste CP_1 restitutorie di costi e commissioni incassati da soggetti terzi (oneri di intermediazione), individuando detta legittimazione in capo all'effettivo “accipiens” delle somme (mediatore creditizio) e rigettando la domanda nei confronti della , che non può essere neppure individuata quale titolare di un CP_1 eventuale debito restitutorio;
d) per l'accertamento dell'avvenuto rimborso da parte della CP_1 delle “quote in scadenza e/o insolute” e per il rigetto della domanda di retrocessione delle stesse, in quanto formulata in evidente mala fede e per ciò solo temeraria;
in ogni caso, per l'accoglimento dell'eccezione di pagamento/compensazione tra le richieste attoree ed il maggior importo di €uro Con 440,00 corrisposto da in data 19.05.2020 e comprensivo delle quote in scadenza di cui controparte pure chiede la retrocessione per €uro 361,77; e) condannare parte attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge”.
pagina 3 di 10 All'esito della prima udienza di giorno 8.3.2022, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 83 VII comma lett. h) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, si rinviava per la precisazione delle conclusioni al 25.9.2023 e, successivamente, per esigenze di gestione del ruolo, l'udienza veniva rinviata al 17.6.2024 (poi rinviata d'ufficio al 9.12.2024).
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare ed, infine, all'udienza del 23.6.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni.
In particolare, parte convenuta chiedeva la sospensione del giudizio in virtù del rinvio disposto dal Giudice di Pace di Palermo alla CGUE, con ordinanza del 12.10.2024 (rg 5276/2024, assegnato alla CGUE n. C-239/25), relativo alla questione dell'interpretazione dell'art. 16 della direttiva sul credito al consumo.
Alla richiesta di sospensione si opponeva l'attrice, la quale richiamava l'orientamento del Tribunale di Catania (sentenza dott.ssa Marletta n.953/2025 e dott.ssa Aucelluzzo n. 2807/2025).
Il Giudice poneva dunque la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'attrice siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, non ravvisandosi una violazione tale da integrare l'ipotesi di nullità insanabile ex art. 164, co. 4, c.p.c., essendo comunque individuabili l'oggetto e le ragioni della pretesa.
- Nel merito, l'attrice ha richiesto la restituzione di costi accessori non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, invocando la nullità della clausola contrattuale che ne esclude la rimborsabilità e richiamando l'interpretazione estensiva dell'art. 125-sexies TUB, come delineata dalla sentenza “LE” della Corte di Giustizia UE.
La convenuta ha sostenuto l'inapplicabilità della sentenza (CGUE, 11.09.2019, C-383/18) ai CP_3 contratti stipulati prima della riforma dell'art. 125-sexies TUB, introdotta con la l. 106/2021, tuttavia, tale impostazione è superata dalla giurisprudenza consolidata, la quale ha affermato la piena applicabilità della LE anche ai contratti anteriori alla riforma, riconoscendo la rimborsabilità di tutti i costi, inclusi quelli “up front”, e la nullità delle clausole che ne escludano la ripetizione.
Orbene, occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo.
Ai sensi dell'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e pagina 4 di 10 prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
E' assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito».
A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito” s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati [...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'ABF, reiteratamente confermato dal Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere
pagina 5 di 10 rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso”.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...].
È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012).” (ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167. Più recentemente, ABF Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10 maggio 2017, n. 5031).
Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza LE), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
pagina 6 di 10 “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Da ultimo, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale de credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della Sentenza CP_3
In particolare, con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento, il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. LE.
La sentenza della Corte Costituzionale ha espressamente affermato dunque che la sentenza LE, resa in sede interpretativa, compone il quadro dei parametri sovranazionali che, attraverso le richiamate norme della Costituzione, devono essere utilizzati ai fini del vaglio di costituzionalità della norma di legge.
Quindi, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Di recente, inoltre la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.25977/2023) ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte costituzionale 263-2022.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del 16.02.2024 ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
Sulla stessa linea si trovano, altresì, le sentenze del Tribunale di Catania n. 953/2025, Giudice Marletta e n. 2807/2025, Giudice Aucelluzzo, richiamate da parte attrice.
- La convenuta sostiene di non essere legittimata passiva rispetto alle pretese economiche CP_1 avanzate dall'attrice, relativamente alle commissioni di intermediazione, non ritenendosi l'accipiens delle stesse, avendole incassate direttamente, a suo dire, l'intermediario e tale tesi va rigettata.
Va sul punto ribadito l'orientamento maggioritario di questo Tribunale, che propende nell'attribuire la legittimazione passiva solo in capo alla società di finanziamento – nel caso di specie CP_1 (si veda: Ordinanza 702 bis cpc del 23.12.2019 resa dal Tribunale di Catania,; sentenza del 28/09/2021
- RGN 15571/18 - resa dal Tribunale di Catania;
sentenza del 22.03.2022 resa dal Tribunale di Catania, ; sentenza del 27.05.2022 resa dal Tribunale di Catania,).
Il nuovo art. 125 sexies TUB, sancisce in maniera inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore anche rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula del contratto (mediatore/agente/intermediario del credito e compagnia assicurativa).
pagina 7 di 10 La norma introduce il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Alla luce del collegamento negoziale sussistente tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione, residuando all'istituto di credito esclusivamente il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore.
- Ciò posto, la disciplina applicabile al contratto de quo (concluso tra professionista e consumatore) è quella prevista dagli artt. 33 ss. del Codice del Consumo, che, come noto, prescinde dalla specifica sottoscrizione della clausola laddove questa sia da considerarsi vessatoria, con conseguente nullità della stessa ex art. 36, comma 1 (nullità di protezione).
Ciò, coerentemente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25977/2023: “È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”.
Conseguentemente la clausola n.
4.2 delle condizioni generali del contratto de quo va considerata nulla perché vessatoria.
- In merito, alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle CP_3 singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Ogni doglianza sul punto è da rigettare, ed, in particolare, non rileva l'eccezione relativa alla non rimborsabilità delle “Spese di Notifica e Postali”.
- Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio, formulata dalla parte convenuta in virtù del rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice di Pace di Palermo (RG 5276/2024), assegnato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea come causa C-239/25, non è meritevole di accoglimento.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione per pregiudizialità giuridica è ammissibile solo quando la definizione di un altro giudizio è necessaria per la risoluzione della controversia, e la questione oggetto del rinvio è decisiva e non ancora risolta;
nel caso di specie, tali presupposti non sussistono.
La questione oggetto del rinvio alla CGUE riguarda l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, già affrontata e risolta dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza LE (C-383/18), che ha chiarito che il consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Tale principio è stato recepito e consolidato:
• dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, co. 2, D.L. 73/2021 nella parte in cui limitava il rimborso;
• dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25977/2023, che ha confermato il diritto al rimborso anche per i contratti anteriori alla riforma del 2010;
pagina 8 di 10 • da numerose pronunce di merito, tra cui Tribunale di Catania, sent. n. 4034/2025, che ha ribadito la nullità delle clausole che escludono il rimborso e l'applicabilità del criterio pro rata temporis.
La sospensione del procedimento, pertanto, non è giustificata, poiché il rinvio alla CGUE non introduce elementi nuovi o idonei a sovvertire l'orientamento giurisprudenziale consolidato, né incide sull'applicabilità della ai contratti oggetto del presente giudizio. CP_3
-In conclusione, il consumatore ha sempre diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi non maturati, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito al consumo, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e dalla natura dei costi.
Il rimborso al consumatore va effettuato secondo il criterio di calcolo” pro rata temporis”, ritenuto dalla giurisprudenza quale criterio generale di calcolo (cfr. sentenza n. 4034 del 31 luglio 2025 del Tribunale di Catania), ossia dividendo il costo iniziale per il numero di rate previste e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue.
In applicazione del suddetto criterio:
• il costo iniziale degli oneri addebitati al cliente va diviso per il numero di rate complessive previste dal contratto (n. 120);
• il risultato di tale divisione viene poi moltiplicato per il numero di rate residue (71);
• il numero così ottenuto corrisponde alla quota residua che l'istituto di credito è tenuto a rimborsare.
Parte convenuta ha prodotto in giudizio il documento denominato “contabile bonifico quote insolute” (doc.7) rilevando di aver rimborsato in data 19.5.2020 la quota di € 440,00, corrispondente alle due rate rimaste insolute.
Tale somma corrisponde ai € 361,77 (rata di febbraio e marzo 2020), indicati nel prospetto di conteggio estinzione anticipata (doc.6), comprensivi degli interessi non maturati di € 78,23.
Tale somma va perciò stornata dal totale richiesto dall'attrice, pari a € 2.142,42.
Così per € 1.702,42 (al netto € 440,00 già rimborsati dalla banca convenuta).
-Alla somma richiesta vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto (30.4.2020), poiché il rimborso è calcolato in base al valore del servizio non goduto, e non come restituzione di una somma fissa, trattandosi di debito di valore.
Difatti, se il rimborso non avviene contestualmente all'estinzione, ma in un momento successivo, si configura un debito di valore e, pertanto, il consumatore può chiedere interessi compensativi per il ritardo nel rimborso e la rivalutazione monetaria per mantenere il potere d'acquisto della somma dovuta.
-Infine, la richiesta formulata dall'attrice di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per inadempimento contrattuale e per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede dell'istituto bancario va rigettata perché generica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 • -Dichiara la nullità della clausola n.
4.2 delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 680596 del 08.02.2016, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo;
• -Accerta e dichiara il diritto dell'attrice al rimborso dei costi accessori non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto, da calcolarsi secondo il criterio pro rata temporis;
• -Condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.702,42, pari a Controparte_1
€ 2.142,42 richiesti, detratti € 440,00 già corrisposti in data 19.5.2020, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del contratto (30.4.2020) fino al saldo;
• -Rigetta la domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali;
• -Condanna parte convenuta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'attrice, che liquida in € 852,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale ha dichiarato di averle anticipate.
Così deciso in Catania, il 16.20.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15524/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON GA GI, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Catania, c.so Martiri Della Libertà, n. 38. attrice contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (Partita IVA , C.F. ), assistito e P.IVA_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. CATURANO WALTER GIACOMO (c.f. C.F._3 presso il cui studio in Napoli, c.so Umberto I n. 22, è elettivamente domiciliata. convenuta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 23.6.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del Giudice di Pace di Acireale (ordinanza n. 82/21 del 9.8.2021, r.g. n.53/21), l'attrice ha convenuto in giudizio
[...]
insistendo in tutte le ragioni fatte valere nell'atto di citazione del 30.11.2020. CP_1
In particolare, in ragione del mancato rimborso da parte dell'istituto bancario delle somme corrisposte a titolo di commissioni accessorie non interamente maturate, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento (cessione del quinto n. 680596 del 08.02.2016) richiedeva:
pagina 1 di 10 • l'invalidità della clausola contrattuale che prevedeva la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, delle somme versate dalla a titolo di costi, spese ed altri oneri, e segnatamente l'art. 4.2 (estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto 170291, da considerarsi vessatoria e quindi nulla ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo;
• in via principale, di voler qualificare gli oneri e/o commissioni non interamente maturati come oneri RECURRING, quantificando la propria pretesa restitutoria in € 2.142,42 (cfr. tabella conteggi), secondo il criterio di calcolo “PRO RATA TEMPORIS”;
• in via subordinata, ove il Giudice avesse specificatamente ritenuto e qualificato le commissioni e/o oneri accessori come , chiedeva il rimborso attraverso il diverso criterio di CP_2 calcolo c.d. “RELATIVAMENTE PROPORZIONALE ”.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “A) Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia della clausola n.
4.2 contenuta nel contratto n. 680596 perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo IV dell'atto di citazione del 30.11.2020; B) Ritenere e dichiarare la natura recurring degli oneri contenuti nelle clausole commissionali di cui alle lettere a), b), c), e) e f) del contratto di finanziamento n. 680596, in ragione dei motivi espressi al paragrafo V dell'atto di citazione del 30.11.2020; C) Conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 2.142,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto, per le ragioni spiegate al paragrafo IV e V dell'atto di citazione del 30.11.2020; D) In subordine, ove alcune delle commissioni e/o oneri accessori del contratto vengano qualificati come oneri up front, voglia il Giudice Adito accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al rimborso degli oneri up front secondo il criterio di calcolo
“relativamente proporzionale”, per le ragioni spiegate al paragrafo VI dell'atto di citazione del 30.11.2020; E) Ritenere e dichiarare che la società convenuta ha tenuto una condotta inadempiente, oltreché difforme e sprezzante rispetto ad ogni principio riferibile alla correttezza e buona fede contrattuale (ex art. 1375 c.c.) e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ragione dei motivi espressi al paragrafo VII dell'atto di citazione del 30.11.2020; F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio rilevando che il contratto era stato estinto anticipatamente Controparte_1 il 30.4.2020 (cfr. allegato conteggio estintivo), allorquando residuavano n. 71 rate “a scadere” sulle 120 complessive, e che la disciplina dell'estinzione anticipata del finanziamento de quo era stata espressamente regolata tra le parti all'art.
4.2 delle condizioni generali del contratto, di poi, eccepiva:
• in via preliminare/pregiudiziale, la nullità dell'avversa citazione e delle domande formulate, in quanto parte attrice non aveva specificato l'oggetto, in violazione dell'art. 164, co. 4, c.p.c.;
• di aver rispettato la disciplina di trasparenza bancaria e le pattuizioni contrattuali;
• la carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di restituzione delle provvigioni corrisposte al mediatore creditizio , dal momento che i costi erano Parte_2 stati interamente incassati da quest'ultimo;
pagina 2 di 10 • l'infondatezza della richiesta di rimborso delle “Spese di Notifica e Postali”, da qualificarsi quali “oneri erariali”/“altre spese amministrative”, dovute per intero dal cliente e, dunque, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
• di aver già provveduto al rimborso integrale delle “quota insolute” richieste ex adverso (€ 361,77) nell'ambito del rimborso della maggior somma di € 440,00 in data 19.05.2020 (cfr. contabile di bonifico), deducendo la temerarietà dell'avversa richiesta;
Puntualizzava, altresì, che nel contratto era stata specificata la distinzione – accettata dalla Cliente con doppia e specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. – tra costi rimborsabili, in quanto destinati a maturare nel corso del finanziamento (c.d. recurring) e costi non rimborsabili, perché maturati interamente all'atto della sottoscrizione del contratto (c.d. up-front).
Ciò posto, in sede di estinzione anticipata, la aveva correttamente provveduto, come da CP_1 contratto e da normativa di settore vigente (“vecchio” art. 125 sexies TUB) a stornare la quota interessi non maturata e la componente dei costi soggetta a maturazione nel corso del tempo (c.d. recurring), e precisamente € 204,23 a titolo di rimborsi e/o abbuoni delle commissioni di gestione.
Difatti, la riforma dell'art. 125 sexies TUB (Legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73) ossia il criterio di rimborso “all inclusive”, non era applicabile ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ossia il 25.07.2021, e, pertanto, il diritto al rimborso di “tutti i costi” valeva solo “pro futuro”, non trovando applicazione per i “vecchi” contratti, come previsto dal comma 2 dell'articolo 11- octies del Decreto-Legge 73/2021.
Quanto alla richiesta di condanna accessoria al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme richieste in restituzione, posto che il presunto debito doveva qualificarsi come debito di valuta e non di valore, andava rigettava, e, parimenti, andava respinta la generica richiesta di risarcimento per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale.
Concludeva pertanto, chiedendo: “in via preliminare – pregiudiziale: a) accertare e dichiarare la nullità insanabile della citazione e delle domande tutte, ex art. 164, co. 4, c.p.c., per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito – in via principale: b) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di;
c) in ogni caso – ciò sia in via pregiudiziale che nel merito – accertare e dichiarare che CP_1 la convenuta, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, ha provveduto al versamento al terzo intermediario della somma pattuita tra l'Attore ed il medesimo intermediario, e conseguentemente rilevare la carenza di legittimazione/titolarità passiva di con riferimento alle richieste CP_1 restitutorie di costi e commissioni incassati da soggetti terzi (oneri di intermediazione), individuando detta legittimazione in capo all'effettivo “accipiens” delle somme (mediatore creditizio) e rigettando la domanda nei confronti della , che non può essere neppure individuata quale titolare di un CP_1 eventuale debito restitutorio;
d) per l'accertamento dell'avvenuto rimborso da parte della CP_1 delle “quote in scadenza e/o insolute” e per il rigetto della domanda di retrocessione delle stesse, in quanto formulata in evidente mala fede e per ciò solo temeraria;
in ogni caso, per l'accoglimento dell'eccezione di pagamento/compensazione tra le richieste attoree ed il maggior importo di €uro Con 440,00 corrisposto da in data 19.05.2020 e comprensivo delle quote in scadenza di cui controparte pure chiede la retrocessione per €uro 361,77; e) condannare parte attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge”.
pagina 3 di 10 All'esito della prima udienza di giorno 8.3.2022, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 83 VII comma lett. h) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, si rinviava per la precisazione delle conclusioni al 25.9.2023 e, successivamente, per esigenze di gestione del ruolo, l'udienza veniva rinviata al 17.6.2024 (poi rinviata d'ufficio al 9.12.2024).
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare ed, infine, all'udienza del 23.6.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni.
In particolare, parte convenuta chiedeva la sospensione del giudizio in virtù del rinvio disposto dal Giudice di Pace di Palermo alla CGUE, con ordinanza del 12.10.2024 (rg 5276/2024, assegnato alla CGUE n. C-239/25), relativo alla questione dell'interpretazione dell'art. 16 della direttiva sul credito al consumo.
Alla richiesta di sospensione si opponeva l'attrice, la quale richiamava l'orientamento del Tribunale di Catania (sentenza dott.ssa Marletta n.953/2025 e dott.ssa Aucelluzzo n. 2807/2025).
Il Giudice poneva dunque la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'attrice siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, non ravvisandosi una violazione tale da integrare l'ipotesi di nullità insanabile ex art. 164, co. 4, c.p.c., essendo comunque individuabili l'oggetto e le ragioni della pretesa.
- Nel merito, l'attrice ha richiesto la restituzione di costi accessori non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, invocando la nullità della clausola contrattuale che ne esclude la rimborsabilità e richiamando l'interpretazione estensiva dell'art. 125-sexies TUB, come delineata dalla sentenza “LE” della Corte di Giustizia UE.
La convenuta ha sostenuto l'inapplicabilità della sentenza (CGUE, 11.09.2019, C-383/18) ai CP_3 contratti stipulati prima della riforma dell'art. 125-sexies TUB, introdotta con la l. 106/2021, tuttavia, tale impostazione è superata dalla giurisprudenza consolidata, la quale ha affermato la piena applicabilità della LE anche ai contratti anteriori alla riforma, riconoscendo la rimborsabilità di tutti i costi, inclusi quelli “up front”, e la nullità delle clausole che ne escludano la ripetizione.
Orbene, occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo.
Ai sensi dell'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e pagina 4 di 10 prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
E' assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito».
A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito” s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati [...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'ABF, reiteratamente confermato dal Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere
pagina 5 di 10 rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso”.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...].
È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012).” (ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167. Più recentemente, ABF Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10 maggio 2017, n. 5031).
Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza LE), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
pagina 6 di 10 “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Da ultimo, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale de credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della Sentenza CP_3
In particolare, con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento, il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. LE.
La sentenza della Corte Costituzionale ha espressamente affermato dunque che la sentenza LE, resa in sede interpretativa, compone il quadro dei parametri sovranazionali che, attraverso le richiamate norme della Costituzione, devono essere utilizzati ai fini del vaglio di costituzionalità della norma di legge.
Quindi, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Di recente, inoltre la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.25977/2023) ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte costituzionale 263-2022.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del 16.02.2024 ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
Sulla stessa linea si trovano, altresì, le sentenze del Tribunale di Catania n. 953/2025, Giudice Marletta e n. 2807/2025, Giudice Aucelluzzo, richiamate da parte attrice.
- La convenuta sostiene di non essere legittimata passiva rispetto alle pretese economiche CP_1 avanzate dall'attrice, relativamente alle commissioni di intermediazione, non ritenendosi l'accipiens delle stesse, avendole incassate direttamente, a suo dire, l'intermediario e tale tesi va rigettata.
Va sul punto ribadito l'orientamento maggioritario di questo Tribunale, che propende nell'attribuire la legittimazione passiva solo in capo alla società di finanziamento – nel caso di specie CP_1 (si veda: Ordinanza 702 bis cpc del 23.12.2019 resa dal Tribunale di Catania,; sentenza del 28/09/2021
- RGN 15571/18 - resa dal Tribunale di Catania;
sentenza del 22.03.2022 resa dal Tribunale di Catania, ; sentenza del 27.05.2022 resa dal Tribunale di Catania,).
Il nuovo art. 125 sexies TUB, sancisce in maniera inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore anche rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula del contratto (mediatore/agente/intermediario del credito e compagnia assicurativa).
pagina 7 di 10 La norma introduce il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Alla luce del collegamento negoziale sussistente tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione, residuando all'istituto di credito esclusivamente il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore.
- Ciò posto, la disciplina applicabile al contratto de quo (concluso tra professionista e consumatore) è quella prevista dagli artt. 33 ss. del Codice del Consumo, che, come noto, prescinde dalla specifica sottoscrizione della clausola laddove questa sia da considerarsi vessatoria, con conseguente nullità della stessa ex art. 36, comma 1 (nullità di protezione).
Ciò, coerentemente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25977/2023: “È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”.
Conseguentemente la clausola n.
4.2 delle condizioni generali del contratto de quo va considerata nulla perché vessatoria.
- In merito, alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle CP_3 singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Ogni doglianza sul punto è da rigettare, ed, in particolare, non rileva l'eccezione relativa alla non rimborsabilità delle “Spese di Notifica e Postali”.
- Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio, formulata dalla parte convenuta in virtù del rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice di Pace di Palermo (RG 5276/2024), assegnato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea come causa C-239/25, non è meritevole di accoglimento.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione per pregiudizialità giuridica è ammissibile solo quando la definizione di un altro giudizio è necessaria per la risoluzione della controversia, e la questione oggetto del rinvio è decisiva e non ancora risolta;
nel caso di specie, tali presupposti non sussistono.
La questione oggetto del rinvio alla CGUE riguarda l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, già affrontata e risolta dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza LE (C-383/18), che ha chiarito che il consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Tale principio è stato recepito e consolidato:
• dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, co. 2, D.L. 73/2021 nella parte in cui limitava il rimborso;
• dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25977/2023, che ha confermato il diritto al rimborso anche per i contratti anteriori alla riforma del 2010;
pagina 8 di 10 • da numerose pronunce di merito, tra cui Tribunale di Catania, sent. n. 4034/2025, che ha ribadito la nullità delle clausole che escludono il rimborso e l'applicabilità del criterio pro rata temporis.
La sospensione del procedimento, pertanto, non è giustificata, poiché il rinvio alla CGUE non introduce elementi nuovi o idonei a sovvertire l'orientamento giurisprudenziale consolidato, né incide sull'applicabilità della ai contratti oggetto del presente giudizio. CP_3
-In conclusione, il consumatore ha sempre diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi non maturati, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito al consumo, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e dalla natura dei costi.
Il rimborso al consumatore va effettuato secondo il criterio di calcolo” pro rata temporis”, ritenuto dalla giurisprudenza quale criterio generale di calcolo (cfr. sentenza n. 4034 del 31 luglio 2025 del Tribunale di Catania), ossia dividendo il costo iniziale per il numero di rate previste e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue.
In applicazione del suddetto criterio:
• il costo iniziale degli oneri addebitati al cliente va diviso per il numero di rate complessive previste dal contratto (n. 120);
• il risultato di tale divisione viene poi moltiplicato per il numero di rate residue (71);
• il numero così ottenuto corrisponde alla quota residua che l'istituto di credito è tenuto a rimborsare.
Parte convenuta ha prodotto in giudizio il documento denominato “contabile bonifico quote insolute” (doc.7) rilevando di aver rimborsato in data 19.5.2020 la quota di € 440,00, corrispondente alle due rate rimaste insolute.
Tale somma corrisponde ai € 361,77 (rata di febbraio e marzo 2020), indicati nel prospetto di conteggio estinzione anticipata (doc.6), comprensivi degli interessi non maturati di € 78,23.
Tale somma va perciò stornata dal totale richiesto dall'attrice, pari a € 2.142,42.
Così per € 1.702,42 (al netto € 440,00 già rimborsati dalla banca convenuta).
-Alla somma richiesta vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto (30.4.2020), poiché il rimborso è calcolato in base al valore del servizio non goduto, e non come restituzione di una somma fissa, trattandosi di debito di valore.
Difatti, se il rimborso non avviene contestualmente all'estinzione, ma in un momento successivo, si configura un debito di valore e, pertanto, il consumatore può chiedere interessi compensativi per il ritardo nel rimborso e la rivalutazione monetaria per mantenere il potere d'acquisto della somma dovuta.
-Infine, la richiesta formulata dall'attrice di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per inadempimento contrattuale e per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede dell'istituto bancario va rigettata perché generica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 • -Dichiara la nullità della clausola n.
4.2 delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 680596 del 08.02.2016, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo;
• -Accerta e dichiara il diritto dell'attrice al rimborso dei costi accessori non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto, da calcolarsi secondo il criterio pro rata temporis;
• -Condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.702,42, pari a Controparte_1
€ 2.142,42 richiesti, detratti € 440,00 già corrisposti in data 19.5.2020, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del contratto (30.4.2020) fino al saldo;
• -Rigetta la domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali;
• -Condanna parte convenuta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'attrice, che liquida in € 852,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale ha dichiarato di averle anticipate.
Così deciso in Catania, il 16.20.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
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