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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 663/2023 promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Balsamo. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 272/2023 del 25/5/2023 il Tribunale di Trapani G.L., decidendo sul ricorso proposto da nei confronti dell' ha dichiarato non dovuta Parte_1 CP_1 dallo la restituzione degli importi indebitamente corrispostigli per assegno Pt_1 ordinario di invalidità tra il 2016 ed il 2022 per un totale di € 13.342,36. Ha ritenuto il G.L. applicabile alla fattispecie la disciplina di favore in materia previdenziale di cui all'art. 52 Legge n. 88/89 in ragione del fatto che , traendo titolo la richiesta di ripetizione dal superamento dei limiti reddituali registrato nel periodo per redditi di lavoro dipendente, trattavasi di informazioni reperibili dal Casellario dell'Assistenza” e, in quanti tali, rientranti nella disponibilità dell'Istituto e non imputabili a dolo dell'interessato. Ciò nonostante, il G.L. ha rigettato per difetto di prova la domanda dello diretta Pt_1 ad ottenere la restituzione delle somme nel frattempo recuperate dall' per i titoli CP_1 sopra indicati. Tale ultimo capo di sentenza è oggetto del gravame avanzato in data 5/7/2023 dallo il quale si duole che il G.L. abbia rigettato la domanda di restituzione proposta sia Pt_1 pure in forma generica sul presupposto –indeterminato sul piano quantitativo ma incontestato – che l' aveva dato corso al recupero delle somme indebitamente CP_1 corrisposte .
Nel presente grado di giudizio si è costituto l' il quale ha esposto e documentato di CP_1 avere provveduto ad eseguire la sentenza di primo grado, sospeso le trattenute e provveduto alla restituzione delle somme recuperate giusta mandato di pagamento del 2/7/2023 e accredito con valuta 12/7/2023 per un totale di € 8.788,32.. All'odierna udienza di discussione il procuratore dell'appellante, dato atto della superiore circostanza e non opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha insistito per la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio di appello. Ciò premesso, stante la sopravvenuta carenza di interesse ala domanda formulata in grado di appello , deve anzitutto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al proposto gravame. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado del giudizio , l'attenzione non può che focalizzarsi sul comportamento acquiescente dell' che CP_1 all'indomani della sentenza di primo grado ha prontamente dato corso alla restituzione degli importi trattenuti e provveduto all'emissione del mandato di pagamento prima ancora dell' iscrizione a ruolo dell'atto di gravame . Alla stregua della condotta collaborativa manifestata dall' anteriormente alla CP_2 proposizione dell'appello ed non potendosi fare applicazione rigorosa del principio di causalità, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza n. 272/2023 emessa Parte_1 dal Tribunale di Trapani in data 24 maggio 2023 e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Palermo 26 giugno 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco