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17 dicembre 2023
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1 maggio 2024
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Art. 5. Elenco nazionale 1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
c) sono gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e' aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite ((, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,)) e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ((...)) ed e' reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita' degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento ((, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento)) e le lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 , agli iscritti nell'elenco nazionale e' consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
c) sono gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e' aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite ((, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,)) e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ((...)) ed e' reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita' degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento ((, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento)) e le lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 , agli iscritti nell'elenco nazionale e' consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
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