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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 33829/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, depositata il 30.09.2024 da:
Parte_1
Nata in HO (Ecuador) l'08.08.1968
Codice fiscale: C.F._1
Residente in Milano, Piazzale Cuoco n. 7
Con l'avv. Silvia Comelli, presso il cui studio ha eletto domicilio telematico parte ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato in Guayaquil (Ecuador) il 12.11.1973
Codice fiscale: C.F._2
Residente in Milano, Via Brembo n. 3/A parte convenuta contumace
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 22 ottobre 2024
1 OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“1) Affidare il figlio minore in via esclusiva rafforzata o in via super esclusiva alla madre con una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità dello stesso anche validi per l'espatrio.
2) Collocare il figlio, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
3) Disporre che il padre possa vedere il figlio solo previ accordi con la madre.
4) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, corrispondendo alla madre l'importo omnicomprensivo mensile di € 300,00, da versare alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT in misura del 100% a partire dal 2025 prendendo come riferimento lo stesso mese dell'udienza.
5) Disporre che la madre percepisca in via esclusiva e totalitaria gli assegni familiari
e/o assegni unici.
6) Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, Parte_1
premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con Controparte_1
dalla quale è nato a [...] l'[...] il figlio minore
[...] Persona_1
riconosciuto da entrambi, ha chiesto a questo Tribunale l'affido super esclusivo del figlio minore a sè, con collocamento presso di sè; di disporre che il padre possa vedere il figlio solo previo accordo con la madre;
di stabilire a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre della somma omnicomprensiva di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente;
di disporre che la madre percepisca, in ragione del 100%, l'assegno unico.
2 All'udienza del 13.03.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dato atto che il convenuto non si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto all'audizione della ricorrente, la quale ha dichiarato: “Il convenuto è andato via di casa nel giugno del 2023. Lui è andato via all'improvviso io non ho saputo più nulla;
quel giorno io sono tornata a casa;
il quartiere era pieno di poliziotti e mi hanno detto che lui aveva avuto un problema con una donna. Da quel giorno non ho saputo più nulla. Il convenuto non ci ha più contattati;
non so dove sia andato. Io lavoro come badante con una retribuzione di euro 700,00 al mese;
adesso lavoro solo due volte alla settimana al mattino;
vivo con mio figlio in una casa Aler con un canone di Euro 150,00 al mese. Il convenuto non mi ha mai dato nulla a titolo di mantenimento. Mio figlio frequenta il centro Diurno di via Anfossi, dalle ore 9 alle ore
14.00. Mio figlio è in carico all'UONPIA, dott. Lavelli, che è proprio di fronte casa nostra. Proprio ieri è stato sottoposto a degli esami anche per impostare una terapia farmacologica. Io mi sono sempre occupata da sola del bambino. Il convenuto lavorava come addetto alle pulizie. Adesso non so cosa faccia”.
Il Giudice delegato ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “1) il figlio minore nato il [...] in [...]_2 Persona_1
esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, piazzale Cuoco n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che, ove il padre manifesti la seria volontà di ristabilire con il figlio una relazione continuativa, la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà del minore;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
”.
3 Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha ordinato la discussione orale dalla causa.
Il difensore della ricorrente ha insistito come da ricorso introduttivo discutendo oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 26.03.2025
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sulla responsabilità genitoriale ex art. 7, co 1., Reg. CE 1111/2019 in quanto il minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in
Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art 15 e approvato dal
Consiglio dell'Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal
Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale, in quanto, come riferito dalla ricorrente, si è allontanato dalla casa familiare nel giugno del 2023 e da quel momento ha interrotto qualsiasi
4 rapporto con la ricorrente medesima e con il figlio minore, rendendosi di fatto irreperibile ed omettendo di provvedere al mantenimento del figlio;
Ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta.
Invero, sulla madre deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupato della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo paterno al mantenimento del minore così come determinato dal Giudice delegato.
Il Collegio non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole
5 essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili e dalle dichiarazioni della ricorrente, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
La ricorrente, invece, lavora come badante con una retribuzione di euro 700,00 al mese e vive in una casa Aler con canone di locazione di euro 150,00 al mese e provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva del figlio, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione del figlio minore, di confermare quale contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre la misura di € 300,00 mensili, somma omnicomprensiva da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, stante l'assenza di comunicazione tra i genitori, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità ottobre 2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, in quanto genitore affidatario super-esclusivo del figlio minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
1) AFFIDA il figlio minore nato a [...] l'[...], in Persona_2
via super esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione sita in Milano, Piazzale Cuoco n. 7 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in
6 relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che, ove il padre manifesti la seria volontà di ristabilire con il figlio una relazione continuativa, la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà del minore;
3) PONE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, della somma omnicomprensiva di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza ottobre 2024;
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla Sig.ra
[...]
Parte_1
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato
7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, depositata il 30.09.2024 da:
Parte_1
Nata in HO (Ecuador) l'08.08.1968
Codice fiscale: C.F._1
Residente in Milano, Piazzale Cuoco n. 7
Con l'avv. Silvia Comelli, presso il cui studio ha eletto domicilio telematico parte ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato in Guayaquil (Ecuador) il 12.11.1973
Codice fiscale: C.F._2
Residente in Milano, Via Brembo n. 3/A parte convenuta contumace
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 22 ottobre 2024
1 OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“1) Affidare il figlio minore in via esclusiva rafforzata o in via super esclusiva alla madre con una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità dello stesso anche validi per l'espatrio.
2) Collocare il figlio, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
3) Disporre che il padre possa vedere il figlio solo previ accordi con la madre.
4) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, corrispondendo alla madre l'importo omnicomprensivo mensile di € 300,00, da versare alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT in misura del 100% a partire dal 2025 prendendo come riferimento lo stesso mese dell'udienza.
5) Disporre che la madre percepisca in via esclusiva e totalitaria gli assegni familiari
e/o assegni unici.
6) Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, Parte_1
premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con Controparte_1
dalla quale è nato a [...] l'[...] il figlio minore
[...] Persona_1
riconosciuto da entrambi, ha chiesto a questo Tribunale l'affido super esclusivo del figlio minore a sè, con collocamento presso di sè; di disporre che il padre possa vedere il figlio solo previo accordo con la madre;
di stabilire a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre della somma omnicomprensiva di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente;
di disporre che la madre percepisca, in ragione del 100%, l'assegno unico.
2 All'udienza del 13.03.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dato atto che il convenuto non si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto all'audizione della ricorrente, la quale ha dichiarato: “Il convenuto è andato via di casa nel giugno del 2023. Lui è andato via all'improvviso io non ho saputo più nulla;
quel giorno io sono tornata a casa;
il quartiere era pieno di poliziotti e mi hanno detto che lui aveva avuto un problema con una donna. Da quel giorno non ho saputo più nulla. Il convenuto non ci ha più contattati;
non so dove sia andato. Io lavoro come badante con una retribuzione di euro 700,00 al mese;
adesso lavoro solo due volte alla settimana al mattino;
vivo con mio figlio in una casa Aler con un canone di Euro 150,00 al mese. Il convenuto non mi ha mai dato nulla a titolo di mantenimento. Mio figlio frequenta il centro Diurno di via Anfossi, dalle ore 9 alle ore
14.00. Mio figlio è in carico all'UONPIA, dott. Lavelli, che è proprio di fronte casa nostra. Proprio ieri è stato sottoposto a degli esami anche per impostare una terapia farmacologica. Io mi sono sempre occupata da sola del bambino. Il convenuto lavorava come addetto alle pulizie. Adesso non so cosa faccia”.
Il Giudice delegato ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “1) il figlio minore nato il [...] in [...]_2 Persona_1
esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, piazzale Cuoco n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che, ove il padre manifesti la seria volontà di ristabilire con il figlio una relazione continuativa, la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà del minore;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
”.
3 Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha ordinato la discussione orale dalla causa.
Il difensore della ricorrente ha insistito come da ricorso introduttivo discutendo oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 26.03.2025
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sulla responsabilità genitoriale ex art. 7, co 1., Reg. CE 1111/2019 in quanto il minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in
Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art 15 e approvato dal
Consiglio dell'Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal
Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale, in quanto, come riferito dalla ricorrente, si è allontanato dalla casa familiare nel giugno del 2023 e da quel momento ha interrotto qualsiasi
4 rapporto con la ricorrente medesima e con il figlio minore, rendendosi di fatto irreperibile ed omettendo di provvedere al mantenimento del figlio;
Ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta.
Invero, sulla madre deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupato della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo paterno al mantenimento del minore così come determinato dal Giudice delegato.
Il Collegio non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole
5 essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili e dalle dichiarazioni della ricorrente, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
La ricorrente, invece, lavora come badante con una retribuzione di euro 700,00 al mese e vive in una casa Aler con canone di locazione di euro 150,00 al mese e provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva del figlio, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione del figlio minore, di confermare quale contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre la misura di € 300,00 mensili, somma omnicomprensiva da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, stante l'assenza di comunicazione tra i genitori, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità ottobre 2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, in quanto genitore affidatario super-esclusivo del figlio minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
1) AFFIDA il figlio minore nato a [...] l'[...], in Persona_2
via super esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione sita in Milano, Piazzale Cuoco n. 7 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in
6 relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che, ove il padre manifesti la seria volontà di ristabilire con il figlio una relazione continuativa, la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà del minore;
3) PONE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, della somma omnicomprensiva di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza ottobre 2024;
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla Sig.ra
[...]
Parte_1
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato
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