Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 130
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardiva costituzione in giudizio

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, dato che il deposito del ricorso è avvenuto in data successiva al termine perentorio previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 130
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 130
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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