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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1307/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202500005262000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Per il ricorrente SI RICHIEDE A CODESTA SPETT.LE CORTE DI SOSPENDERE ED ANNULLARE L'ATTO IN OGGETTO con vittoria di spese di lite, che vengono in questa sede quantificate in misura di € 1.000,00 contributo unificato ed oneri di legge (IVA, CPC) e riserva di presentazione documentazione integrativa.
Per l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: in via preliminare,
1) dichiarare il ricorso inammissibile per tardiva costituzione in giudizio;
in subordine, nel merito,
2) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
3) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino il 10 luglio 2025 e depositato 22 settembre successivo presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 1307/2025 R.G.R.,
Ricorrente_1 impugnò la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202500005262000 - a lui notificata il 13 maggio 2025 - con la quale lo si avvisava che sarebbe stata attivata la procedura di iscrizione ipotecaria a seguito del mancato pagamento delle cartelle n. 11020240047844227000 e n. 11020240057058709000 oltre che della comunicazione di presa in carico n. 71025019143094000 relativa all'avviso di accertamento n. T7E012200836/2022 (per un totale di € 62.566,82 comprensivo di € 4.38 per spese esecutive).
Con l'impugnazione il contribuente chiedeva l'annullamento previa sospensione del preavviso sul fondamento delle premesse e delle sintetiche ragioni che qui testualmente si riportano: «poiché
«a fronte della cartella 11020240057058709000 sia stato presentato in data 12 marzo 2025 Ricorso con istanza di sospensione ed annullamento
«lo stesso in data 12 maggio 2025 è stato trasmesso al SIGIT con numero 25051211165032900
«in tale ricorso la quota non contestata nello stesso ammonta ad € 16.269,16 e pertanto inferiore al limite di € 20.000, oltre il quale è possibile procedere ad iscrizione ipotecaria
«a fronte della cartella 11020240047844227000 è stata presentata in data 8 luglio 2025 (ed accettata) istanza di rateazione n° 633784 «a fronte dell'avviso T7E012200836/2022 corrispondente alla cartella 71025019143094000 è stata presentata in data 10 luglio 2025 (ed accettata) istanza di rateazione n° 634459 alla luce dell'attesa fissazione dell'udienza e conseguente decisione della Spett.le Corte di Giustizia per la cartella 11020240057058709000». Il 2 ottobre 2025 si costituì l'Agenzia eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio, di trenta giorni dalla notifica, assegnato al ricorrente per procedere alla propria costituzione in giudizio con l'iscrizione a ruolo della causa;
tremine recato dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992.
Ciò in quanto termine spirò il 9 settembre 2025 (trenta giorni dal 10 luglio 2025, giorni calcolati applicando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto) mentre la causa venne iscritta a ruolo il 22 successivo.
L'agenzia contestò inoltre nel merito le deduzioni avversarie assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 30 gennaio 2026 fissata per l'esame dell'istanza cautelare la Corte – sentito il relatore il quale rappresentò l'opportunità di decidere la causa nel merito ed il difensore dell'Agenzia, nessuno essendo comparso per parte ricorrente – trattenne la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- È fondata ed assorbente l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio. L'art. 22, comma 1 primo periodo , d.lgs. 546/1992 dispone: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale».
Le sopravvenute disposizioni del PTT non hanno modificato la riportate previsione avendo unicamente introdotto il generale obbligo di eseguire l'adempimento per via telematica. Va ancora evidenziato che tale termine è soggetto alla sospensione feriale prevista dall'art. 1
l. 742/1969 ma che tale sospensione, originariamente operante dal 1° agosto/15 settembre di ciascun anno venne limitata – con decorrenza dall'anno 2015 – al periodo 1°/31 agosto
(commi 1 e 3 dell'art. 16, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 162/2014). Pertanto il ricorso averebbe dovuto essere iscritto al ruolo non oltre il 9 settembre 2025 ed il suo deposito, perfezionato solo il 22 di quel mese, risulta tardivo determinandone l'inammissibilità.
2- Le spese seguono la soccombenza ed in ragione della immediata evidenza della questione che ha determinato la pronunzia di inammissibilità possono essere contenute in complessivi € 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I le spese di lite che liquida in € 500,00.
Così deciso il 30 gennaio 2026. Il Presidente relatore
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1307/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202500005262000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Per il ricorrente SI RICHIEDE A CODESTA SPETT.LE CORTE DI SOSPENDERE ED ANNULLARE L'ATTO IN OGGETTO con vittoria di spese di lite, che vengono in questa sede quantificate in misura di € 1.000,00 contributo unificato ed oneri di legge (IVA, CPC) e riserva di presentazione documentazione integrativa.
Per l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: in via preliminare,
1) dichiarare il ricorso inammissibile per tardiva costituzione in giudizio;
in subordine, nel merito,
2) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
3) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino il 10 luglio 2025 e depositato 22 settembre successivo presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 1307/2025 R.G.R.,
Ricorrente_1 impugnò la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202500005262000 - a lui notificata il 13 maggio 2025 - con la quale lo si avvisava che sarebbe stata attivata la procedura di iscrizione ipotecaria a seguito del mancato pagamento delle cartelle n. 11020240047844227000 e n. 11020240057058709000 oltre che della comunicazione di presa in carico n. 71025019143094000 relativa all'avviso di accertamento n. T7E012200836/2022 (per un totale di € 62.566,82 comprensivo di € 4.38 per spese esecutive).
Con l'impugnazione il contribuente chiedeva l'annullamento previa sospensione del preavviso sul fondamento delle premesse e delle sintetiche ragioni che qui testualmente si riportano: «poiché
«a fronte della cartella 11020240057058709000 sia stato presentato in data 12 marzo 2025 Ricorso con istanza di sospensione ed annullamento
«lo stesso in data 12 maggio 2025 è stato trasmesso al SIGIT con numero 25051211165032900
«in tale ricorso la quota non contestata nello stesso ammonta ad € 16.269,16 e pertanto inferiore al limite di € 20.000, oltre il quale è possibile procedere ad iscrizione ipotecaria
«a fronte della cartella 11020240047844227000 è stata presentata in data 8 luglio 2025 (ed accettata) istanza di rateazione n° 633784 «a fronte dell'avviso T7E012200836/2022 corrispondente alla cartella 71025019143094000 è stata presentata in data 10 luglio 2025 (ed accettata) istanza di rateazione n° 634459 alla luce dell'attesa fissazione dell'udienza e conseguente decisione della Spett.le Corte di Giustizia per la cartella 11020240057058709000». Il 2 ottobre 2025 si costituì l'Agenzia eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio, di trenta giorni dalla notifica, assegnato al ricorrente per procedere alla propria costituzione in giudizio con l'iscrizione a ruolo della causa;
tremine recato dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992.
Ciò in quanto termine spirò il 9 settembre 2025 (trenta giorni dal 10 luglio 2025, giorni calcolati applicando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto) mentre la causa venne iscritta a ruolo il 22 successivo.
L'agenzia contestò inoltre nel merito le deduzioni avversarie assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 30 gennaio 2026 fissata per l'esame dell'istanza cautelare la Corte – sentito il relatore il quale rappresentò l'opportunità di decidere la causa nel merito ed il difensore dell'Agenzia, nessuno essendo comparso per parte ricorrente – trattenne la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- È fondata ed assorbente l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio. L'art. 22, comma 1 primo periodo , d.lgs. 546/1992 dispone: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale».
Le sopravvenute disposizioni del PTT non hanno modificato la riportate previsione avendo unicamente introdotto il generale obbligo di eseguire l'adempimento per via telematica. Va ancora evidenziato che tale termine è soggetto alla sospensione feriale prevista dall'art. 1
l. 742/1969 ma che tale sospensione, originariamente operante dal 1° agosto/15 settembre di ciascun anno venne limitata – con decorrenza dall'anno 2015 – al periodo 1°/31 agosto
(commi 1 e 3 dell'art. 16, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 162/2014). Pertanto il ricorso averebbe dovuto essere iscritto al ruolo non oltre il 9 settembre 2025 ed il suo deposito, perfezionato solo il 22 di quel mese, risulta tardivo determinandone l'inammissibilità.
2- Le spese seguono la soccombenza ed in ragione della immediata evidenza della questione che ha determinato la pronunzia di inammissibilità possono essere contenute in complessivi € 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I le spese di lite che liquida in € 500,00.
Così deciso il 30 gennaio 2026. Il Presidente relatore