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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/11/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3213/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LIZZI DANIELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LIZZI DANIELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Michele al
Tagliamento (VE), in data 16/10/2004, in regime di separazione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
02/09/2006;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte e cioè “• I coniugi vivranno
1 separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
• La casa coniugale sita in San Michele al Tagliamento, di proprietà del IG.
, viene assegnata alla madre con i beni e gli arredi ivi contenuti. CP_1
• La figlia , diciassettenne, è affidata ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in San Michele al
Tagliamento e con visite paterne libere, vista l'età della ragazza, maggiorenne fra pochi mesi.
• I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, precisano che il qui sotto indicato accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale.
• Il IG. riconosce di dover rimborsare alla IG.ra la somma di €. CP_1 Pt_1
7.500,00 a titolo di arretrati, fino ad oggi, per il mantenimento della figlia che verranno corrisposti a rate mensili di €. 150,00 entro il 15 di ogni mese.
• Ai sensi dell'art. 19 legge n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/99 i coniugi chiedono l'esenzione di ogni imposta e tassa.
• Il IG. , verserà, un contributo per il mantenimento della figlia di €. CP_1
350,00 mensili da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori,
secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Pordenone.
• L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla IG.ra , Pt_1
e il IG. si impegna a rilasciare il nulla osta per tale attribuzione e a CP_1
rilasciare la certificazione Isee per tale incombenza.
• Le detrazioni forfettarie per la figlia a carico andranno al 100% a beneficio della IGnora , mentre le deduzioni per le spese straordinarie Pt_1
affrontate dai genitori al 50% andranno suddivise al 50% tra essi.
• Il piano genitoriale (sub. allegato) e sottoscritto dalle parti è parte integrante
2 del presente ricorso.
• I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza,
nell'interesse della prole.
• I genitori si autorizzano reciprocamente ad ottenere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
• Nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi essendo entrambi autosufficienti.
• chiedono di disporre la trasmissione dell'omologa della separazione all'ufficio dello stato civile di San Michele al Tagliamento, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
• i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 05/11/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere
3 accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
4 1) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in San Michele al Tagliamento (VE), in data 16/10/2004;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 12, parte II, serie A, ufficio 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 18/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3213/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LIZZI DANIELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LIZZI DANIELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Michele al
Tagliamento (VE), in data 16/10/2004, in regime di separazione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
02/09/2006;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte e cioè “• I coniugi vivranno
1 separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
• La casa coniugale sita in San Michele al Tagliamento, di proprietà del IG.
, viene assegnata alla madre con i beni e gli arredi ivi contenuti. CP_1
• La figlia , diciassettenne, è affidata ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in San Michele al
Tagliamento e con visite paterne libere, vista l'età della ragazza, maggiorenne fra pochi mesi.
• I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, precisano che il qui sotto indicato accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale.
• Il IG. riconosce di dover rimborsare alla IG.ra la somma di €. CP_1 Pt_1
7.500,00 a titolo di arretrati, fino ad oggi, per il mantenimento della figlia che verranno corrisposti a rate mensili di €. 150,00 entro il 15 di ogni mese.
• Ai sensi dell'art. 19 legge n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/99 i coniugi chiedono l'esenzione di ogni imposta e tassa.
• Il IG. , verserà, un contributo per il mantenimento della figlia di €. CP_1
350,00 mensili da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori,
secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Pordenone.
• L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla IG.ra , Pt_1
e il IG. si impegna a rilasciare il nulla osta per tale attribuzione e a CP_1
rilasciare la certificazione Isee per tale incombenza.
• Le detrazioni forfettarie per la figlia a carico andranno al 100% a beneficio della IGnora , mentre le deduzioni per le spese straordinarie Pt_1
affrontate dai genitori al 50% andranno suddivise al 50% tra essi.
• Il piano genitoriale (sub. allegato) e sottoscritto dalle parti è parte integrante
2 del presente ricorso.
• I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza,
nell'interesse della prole.
• I genitori si autorizzano reciprocamente ad ottenere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
• Nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi essendo entrambi autosufficienti.
• chiedono di disporre la trasmissione dell'omologa della separazione all'ufficio dello stato civile di San Michele al Tagliamento, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
• i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 05/11/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere
3 accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
4 1) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in San Michele al Tagliamento (VE), in data 16/10/2004;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 12, parte II, serie A, ufficio 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 18/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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