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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/12/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca
Storto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 677/2019 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, promossa da cod. fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
TE (IS), elettivamente domiciliato in Isernia, presso e nello studio dell'avv. Cristiano Nicola Rocco, che lo rappresenta e lo difende giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attrice/opponente contro corrente in Conegliano (TV), cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 ed in sua vece la procuratrice cod. fisc. Controparte_2
, in virtù di procura a rogito Notaio di Milano, P.IVA_2 Persona_1 repertorio 58952, raccolta 15958, con unita originaria procura conferita a
[...] originaria mandataria, in persona del suo direttore Controparte_3 generale, elettivamente domiciliata in Isernia presso e nello studio dell'avv.
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, in virtù di Parte_2 procura alle liti stesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Convenuta/opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 50/2019 del 04/03/2019,
n. 70/2019 R.G.;
Oggetto e codice domanda: altri contratti atipici – 143999.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12/11/2025.
********
FATTO E DIRITTO
– giudice onorario dott. Luca Storto – § 1. – I fatti di causa.
Con ricorso depositato il 21/01/2019, la adiva l'intestato Controparte_1
Tribunale chiedendo di “emettere ingiunzione di pagamento in forma provvisoriamente esecutiva a beneficio di ed a carico del Sig. Controparte_1
, codice fiscale , omissis, per la Parte_1 C.F._1 somma di € 15.622,80, oltre interessi moratori come da contratto dal
23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e comunque entro i limiti del tasso - soglia, oltre compensi professionali e spese del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. e le successive occorrende”
La ricorrente spiegava nelle premesse del ricorso che “il Sig. Pt_1
omissis, in data 12/10/2012 ebbe a sottoscrivere con
[...] CP_4
(poi incorporata da il contratto nr.
[...] Controparte_5
4538415 che si allega (doc. 2, comprensivo di comunicazione di conferma con firma di ricevuta dell'odierna parte resistente), avente ad oggetto un finanziamento per l'ammontare di € 10.650,75 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 72 ratei mensili di € 190,42 cadauno;
inoltre, collegata al finanziamento di cui sopra, in data 31/1/2013 veniva altresì emessa carta di credito n. 1116509077”.
Soggiungeva che “in relazione ai contratti in parola è maturata un'esposizione debitoria, al 22/06/2015, di € 16.222,80, come risulta dagli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. che pure si allegano (doc. 3) e che in virtù del successivo acconto di € 600,00 versato dal Sig. , ad oggi il Parte_1 debito complessivo ammonta ad € 15.622,80”;
Infine, spiegava che “il credito in origine facente capo a (e Controparte_4 quindi a in virtù di già menzionata fusione per Controparte_5 incorporazione del 27/03/2015) è stato oggetto di cessione pro soluto in favore dell'odierna ricorrente . Controparte_1
Il 04/03/2019, il tribunale di Isernia accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 50/2019 (n. 70/2019 R.G.), nei confronti di per Parte_1 la somma di € 15.622,80, oltre interessi moratori, liquidando le spese della fase monitoria in € 540,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese
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– giudice onorario dott. Luca Storto – forfettarie, oltre ad € 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende.
Il decreto era quindi notificato a il 07/05/2019, a mezzo del Parte_1 servizio postale;
l'ingiunto, in data 17/06/2019, notificava a mezzo pec, atto di opposizione al procuratore della convenuta/opposta, citandola Controparte_1 dinanzi all'intestato tribunale per l'udienza del 14/01/2020 (ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., al 15/01/2020).
L'opponente così concludeva nel proprio atto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile adito, contrariis rejectis: A) in via pregiudiziale al merito, accertare e dichiarare la nullità dell'emesso Decreto Ingiuntivo n. 50/2019 (R.G. 70/2019) poiché carenti le sottese prove documentali e comunque in violazione dei relativi presupposti;
Nel merito: B) Revocare l'opposto decreto Ingiuntivo poiché la pretesa creditoria è assolutamente insussistente illegittima ed errata e comunque non provata. C) In subordine, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, comunque ridimensionare le somme richieste dalla al Sig. Controparte_1 Pt_1 secondo quanto dovesse esse provato nel corso del giudizio da parte
[...] della Opposta, il tutto come da richiesta CTU contabile. In ogni caso non concedere l'eventuale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione proposta è fondata su idonea prova scritta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di sentenza esecutiva ex lege”.
In data 10/01/2020, si costituiva in questo giudizio la Controparte_1 depositando comparsa di costituzione e risposta (con allegate produzioni documentali), nella quale così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 50/2019 – R.G. n. 70/2019 attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; In via principale:
Rigettare la svolta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
50/2019 – R.G. n. 70/2019 in ogni sua parte. In via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui al
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– giudice onorario dott. Luca Storto – presente procedimento, è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 della somma di €15.622,80 oltre alle spese e compensi liquidati Parte_1 nella procedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il sig. Pt_1 al pagamento in favore di della somma di €15.622,80,
[...] Controparte_1 oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura monitoria ed oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo o di quella ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: condannare il sig. al versamento in favore di Parte_1 di quanto indebitamente percepito in virtù del contratto n. Controparte_1
4538415 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Alla prima udienza del 15/01/2020, il giudice si riservava sulle opposte richieste delle parti;
con ordinanza del 25/06/2020, il tribunale, rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto e rilevato che la controversia rientrava nei casi di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, del d.lgs.
28/2010, disponeva il tentativo di mediazione obbligatoria, fissando l'udienza del 09/12/2020 per la verifica dell'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e gli incombenti di cui all'art. 183, c.p.c.
All'udienza in questione, svolta in collegamento da remoto (ex art. 221, comma
7, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77), il procuratore di parte opposta sul presupposto che nella precedente ordinanza non era specificata quale fosse la parte onerata ad avviare la procedura di mediazione e “ritenuto che il contrasto giurisprudenziale sul tema risulta definitivamente risolto dalle Sezioni Unite (19596/2020), che dispone l'onere dell'avvio in capo al creditore /opposto”, chiedeva la concessione di un termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Il giudice, tuttavia, rilevato che una delle parti non aveva prestato il consenso allo svolgimento dell'udienza con tale modalità, rinviava all'udienza del
17/03/2021.
All'udienza del 10/11/2021 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
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– giudice onorario dott. Luca Storto – La parte opposta depositava le tre memorie assertive di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., mentre l'opponente solo le prime due.
All'udienza del 11/05/2022, il tribunale, ritenuto necessario risolvere la questione pregiudiziale inerente l'eccepita improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, fissava l'udienza del
09/11/2022 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza in questione si svolgeva in forma cartolare, le parti depositavano note nelle quali precisavano le rispettive conclusioni.
La causa era quindi più volte rinviata fino all'udienza del 27/03/2024, all'esito della quale, era fissata l'udienza del 26/06/2024, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note conclusionali.
Entrambe le parti depositavano una memoria conclusionale, ma la causa subiva altri rinvii sino all'udienza del 12/11/2025, allorquando era trattenuta in decisione previa dichiarazione dei procuratori delle parti di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. – L'eccezione di improcedibilità e l'istanza di rimessione in termini.
È necessario preliminarmente pronunciarsi sull'istanza di rimessione in termini, reiteratamente svolta dall'opposta, per l'introduzione Controparte_1 dell'esperimento di mediazione obbligatoria non effettuato perché mai intrapreso dalle parti di questo giudizio.
Come già detto in precedenza, infatti, questo tribunale con l'ordinanza del
25/06/2020, dopo aver rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, disponeva l'avvio entro il termine di quindici giorni del tentativo di mediazione obbligatorio ex artt. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, a cura della parte più diligente, rinviando per la verifica di tale incombente all'udienza del 09/12/2020.
All'udienza in questione, oggetto di un mero rinvio, atteso che si svolgeva in collegamento da remoto, modalità alla quale, tuttavia, aveva prestato il consenso solo una delle parti (la normativa emergenziale prevedeva invece il preventivo consenso obbligatorio di tutte le parti processuali), compariva unicamente il
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– giudice onorario dott. Luca Storto – procuratore della il quale dichiarava che nell'ordinanza in cui Controparte_1 il giudice rinviava le parti all'organismo di mediazione “non era specificata quale fosse la parte onerata ad avviare la relativa procedura, pertanto, ritenuto che il contrasto giurisprudenziale sul tema risulta definitivamente risolto dalle
Sezioni Unite (19596/2020), che dispone l'onere dell'avvio in capo al creditore/opposto” chiedeva “la concessione di un termine per la presentazione della domanda di mediazione” (verbale udienza del 09/12/2020).
L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta.
Come confermato dalla stessa convenuta opposta, nello stralcio di verbale sopra riportato, la medesima era a conoscenza del contrasto che da tempo agitava la dottrina e giurisprudenza, poi, composto con la nota sentenza, Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 19596 del 18/09/2020.
Occorre ricordare brevemente in questa sede che all'epoca della proposizione del decreto ingiuntivo opposto (21/01/2019) la giurisprudenza italiana era fortemente divisa tra chi aderiva incondizionatamente all'unico precedente costituito da Cass. sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629, la quale aveva affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è da porre a carico della parte opponente, e chi, al contrario, non condividendo tale impostazione, specialmente nella giurisprudenza di merito, riteneva che l'onere di promuovere il procedimento di mediazione fosse da ritenere a carico del creditore opposto.
La circostanza esposta, relativa al contrasto giurisprudenziale e dottrinale in atto da diversi anni prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nota alla creditrice opposta, è ben riassunta nella Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n.
18741 del 02/07/2019, con la quale la corte rimetteva gli atti al Primo presidente per consentirgli di valutare l'opportunità che il ricorso fosse sottoposto all'esame delle Sezioni Unite;
ordinanza della Cassazione che è di quasi un anno antecedente a quella emessa il 25/06/2020 da questo tribunale allorquando invitava la parti a introdurre l'esperimento di mediazione obbligatoria.
In questo quadro di incertezza giurisprudenziale, poi, risolto dall'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, la creditrice opposta ben avrebbe potuto
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– giudice onorario dott. Luca Storto – introdurre l'esperimento di mediazione obbligatoria senza correre rischi inutili
(rischi non estranei nemmeno alla parte opponente).
Rischi rappresentati dalla possibilità, non remota, che le Sezioni Unite scegliessero la soluzione opposta a quella adottata da Cass. sentenza 3 dicembre
2015, n. 24629.
Quanto stabilito da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, non costituisce un sopravvenuto revirement giurisprudenziale asseritamente lesivo dell'affidamento riposto in una determinata regola che presiede allo svolgimento del giudizio, in quanto si trattava di un semplice contrasto giurisprudenziale, che poi è stato risolto, quindi l'opposta non poteva fare affidamento su una regola tralatizia ma anzi avrebbe dovuto cautelarsi proprio in virtù di un contrasto giurisprudenziale che poteva essere risolto in senso contrario a quanto desiderato.
Inoltre, la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata prontamente dalle riviste di settore a partire da poche settimane dopo la sua pronuncia e ciò, visto che l'udienza di verifica si sarebbe tenuta a dicembre 2020, consentiva ancora un lasso temporale sufficiente a introdurre l'esperimento obbligatorio.
Nessuna rilevanza può essere attribuita né alla circostanza che il provvedimento del 25/06/2020 non indicasse quale parte (opponente – opposto) fosse onerata dell'incombente, visto che nemmeno la norma specificava tale aspetto (l'art. 5 bis del D.Lgs 28/2010 è stato introdotto dall'art. 7, comma 1 lett. e), del D.Lvo
10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 30/06/2023), né che lo stesso provvedimento avvertisse le parti che il mancato esperimento della mediazione avrebbe provocato conseguenze opposte da quelle, poi, stabilite dalle Sezioni Unite.
Infatti, all'epoca in cui l'ordinanza fu pronunciata, il 25/06/2020, anche questo giudice seguiva il precedente costituito da Cass. sentenza 3 dicembre 2015, n.
24629, poi, non adottato dalle Sezioni Unite, ma ciò non è significativo per la parte che era a conoscenza dell'annoso contrasto giurisprudenziale e che avrebbe potuto adottare un comportamento meno rischioso.
Il rigetto dell'istanza di rimessione in termini comporta inevitabilmente che la domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile a causa della pacifica,
7
– giudice onorario dott. Luca Storto – incontestata inerzia della parte convenuta opposta nell'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione, disposta dal giudice con ordinanza pronunciata in data 25/06/2020, di seguito al provvedimento di rigetto dell'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La non ottemperanza a quanto stabilito nel provvedimento provoca le conseguenza di legge, ovvero la declaratoria di improcedibilità di cui alla citata norma (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, vigente prima della sostituzione dell'art. 5 ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. d), del D.Lvo
10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 30/06/2023).
La circostanza che la parte opposta, e tantomeno quella opponente, non abbiano attivato la procedura di mediazione è pacifica.
In tal senso è sufficiente rilevare che alla prima udienza effettivamente svolta con la partecipazione di entrambe le parti di verifica dell'avvenuto esperimento, svoltasi il 10/11/2021, il procuratore dell'opposta, a fronte dell'eccezione di improcedibilità prontamente sollevata dall'opponente, ha dedotto “che nessuna delle parti ha introdotto la mediazione e quindi si chiede la remissione in termini per esperire la procedura e in subordine, la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Non vi è dubbio, pertanto, che l'inosservanza delle disposizioni dettate con l'ordinanza del 25/06/2020 abbia determinato una sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda monitoria, che assume valore pregiudiziale e dirimente rispetto allo scrutinio nel merito delle argomentazioni difensive delle parti.
Sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite sopra richiamate, alla declaratoria di improcedibilità segue, come necessario corollario, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali, ritiene il tribunale che, in ragione della novità costituita da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del
18/09/2020, precedente emesso in corso di causa e appena pochi mesi dopo
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– giudice onorario dott. Luca Storto – l'ordinanza di questo tribunale del 25/06/2020, esse debbano essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui
è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta da CP_1
come meglio in epigrafe generalizzata, nei confronti
[...] dell'opponente, Parte_1
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 50/2019, n. 70/2019 R.G., emesso da questo tribunale il 04/03/2019;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione dell'A.U.P.P. dott. Daniele
Scinto.
Così deciso in Isernia, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
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– giudice onorario dott. Luca Storto –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca
Storto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 677/2019 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, promossa da cod. fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
TE (IS), elettivamente domiciliato in Isernia, presso e nello studio dell'avv. Cristiano Nicola Rocco, che lo rappresenta e lo difende giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attrice/opponente contro corrente in Conegliano (TV), cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 ed in sua vece la procuratrice cod. fisc. Controparte_2
, in virtù di procura a rogito Notaio di Milano, P.IVA_2 Persona_1 repertorio 58952, raccolta 15958, con unita originaria procura conferita a
[...] originaria mandataria, in persona del suo direttore Controparte_3 generale, elettivamente domiciliata in Isernia presso e nello studio dell'avv.
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, in virtù di Parte_2 procura alle liti stesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Convenuta/opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 50/2019 del 04/03/2019,
n. 70/2019 R.G.;
Oggetto e codice domanda: altri contratti atipici – 143999.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12/11/2025.
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FATTO E DIRITTO
– giudice onorario dott. Luca Storto – § 1. – I fatti di causa.
Con ricorso depositato il 21/01/2019, la adiva l'intestato Controparte_1
Tribunale chiedendo di “emettere ingiunzione di pagamento in forma provvisoriamente esecutiva a beneficio di ed a carico del Sig. Controparte_1
, codice fiscale , omissis, per la Parte_1 C.F._1 somma di € 15.622,80, oltre interessi moratori come da contratto dal
23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e comunque entro i limiti del tasso - soglia, oltre compensi professionali e spese del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. e le successive occorrende”
La ricorrente spiegava nelle premesse del ricorso che “il Sig. Pt_1
omissis, in data 12/10/2012 ebbe a sottoscrivere con
[...] CP_4
(poi incorporata da il contratto nr.
[...] Controparte_5
4538415 che si allega (doc. 2, comprensivo di comunicazione di conferma con firma di ricevuta dell'odierna parte resistente), avente ad oggetto un finanziamento per l'ammontare di € 10.650,75 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 72 ratei mensili di € 190,42 cadauno;
inoltre, collegata al finanziamento di cui sopra, in data 31/1/2013 veniva altresì emessa carta di credito n. 1116509077”.
Soggiungeva che “in relazione ai contratti in parola è maturata un'esposizione debitoria, al 22/06/2015, di € 16.222,80, come risulta dagli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. che pure si allegano (doc. 3) e che in virtù del successivo acconto di € 600,00 versato dal Sig. , ad oggi il Parte_1 debito complessivo ammonta ad € 15.622,80”;
Infine, spiegava che “il credito in origine facente capo a (e Controparte_4 quindi a in virtù di già menzionata fusione per Controparte_5 incorporazione del 27/03/2015) è stato oggetto di cessione pro soluto in favore dell'odierna ricorrente . Controparte_1
Il 04/03/2019, il tribunale di Isernia accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 50/2019 (n. 70/2019 R.G.), nei confronti di per Parte_1 la somma di € 15.622,80, oltre interessi moratori, liquidando le spese della fase monitoria in € 540,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese
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– giudice onorario dott. Luca Storto – forfettarie, oltre ad € 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende.
Il decreto era quindi notificato a il 07/05/2019, a mezzo del Parte_1 servizio postale;
l'ingiunto, in data 17/06/2019, notificava a mezzo pec, atto di opposizione al procuratore della convenuta/opposta, citandola Controparte_1 dinanzi all'intestato tribunale per l'udienza del 14/01/2020 (ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., al 15/01/2020).
L'opponente così concludeva nel proprio atto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile adito, contrariis rejectis: A) in via pregiudiziale al merito, accertare e dichiarare la nullità dell'emesso Decreto Ingiuntivo n. 50/2019 (R.G. 70/2019) poiché carenti le sottese prove documentali e comunque in violazione dei relativi presupposti;
Nel merito: B) Revocare l'opposto decreto Ingiuntivo poiché la pretesa creditoria è assolutamente insussistente illegittima ed errata e comunque non provata. C) In subordine, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, comunque ridimensionare le somme richieste dalla al Sig. Controparte_1 Pt_1 secondo quanto dovesse esse provato nel corso del giudizio da parte
[...] della Opposta, il tutto come da richiesta CTU contabile. In ogni caso non concedere l'eventuale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione proposta è fondata su idonea prova scritta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di sentenza esecutiva ex lege”.
In data 10/01/2020, si costituiva in questo giudizio la Controparte_1 depositando comparsa di costituzione e risposta (con allegate produzioni documentali), nella quale così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 50/2019 – R.G. n. 70/2019 attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; In via principale:
Rigettare la svolta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
50/2019 – R.G. n. 70/2019 in ogni sua parte. In via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui al
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– giudice onorario dott. Luca Storto – presente procedimento, è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 della somma di €15.622,80 oltre alle spese e compensi liquidati Parte_1 nella procedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il sig. Pt_1 al pagamento in favore di della somma di €15.622,80,
[...] Controparte_1 oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura monitoria ed oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo o di quella ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: condannare il sig. al versamento in favore di Parte_1 di quanto indebitamente percepito in virtù del contratto n. Controparte_1
4538415 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Alla prima udienza del 15/01/2020, il giudice si riservava sulle opposte richieste delle parti;
con ordinanza del 25/06/2020, il tribunale, rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto e rilevato che la controversia rientrava nei casi di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, del d.lgs.
28/2010, disponeva il tentativo di mediazione obbligatoria, fissando l'udienza del 09/12/2020 per la verifica dell'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e gli incombenti di cui all'art. 183, c.p.c.
All'udienza in questione, svolta in collegamento da remoto (ex art. 221, comma
7, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77), il procuratore di parte opposta sul presupposto che nella precedente ordinanza non era specificata quale fosse la parte onerata ad avviare la procedura di mediazione e “ritenuto che il contrasto giurisprudenziale sul tema risulta definitivamente risolto dalle Sezioni Unite (19596/2020), che dispone l'onere dell'avvio in capo al creditore /opposto”, chiedeva la concessione di un termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Il giudice, tuttavia, rilevato che una delle parti non aveva prestato il consenso allo svolgimento dell'udienza con tale modalità, rinviava all'udienza del
17/03/2021.
All'udienza del 10/11/2021 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
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– giudice onorario dott. Luca Storto – La parte opposta depositava le tre memorie assertive di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., mentre l'opponente solo le prime due.
All'udienza del 11/05/2022, il tribunale, ritenuto necessario risolvere la questione pregiudiziale inerente l'eccepita improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, fissava l'udienza del
09/11/2022 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza in questione si svolgeva in forma cartolare, le parti depositavano note nelle quali precisavano le rispettive conclusioni.
La causa era quindi più volte rinviata fino all'udienza del 27/03/2024, all'esito della quale, era fissata l'udienza del 26/06/2024, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note conclusionali.
Entrambe le parti depositavano una memoria conclusionale, ma la causa subiva altri rinvii sino all'udienza del 12/11/2025, allorquando era trattenuta in decisione previa dichiarazione dei procuratori delle parti di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. – L'eccezione di improcedibilità e l'istanza di rimessione in termini.
È necessario preliminarmente pronunciarsi sull'istanza di rimessione in termini, reiteratamente svolta dall'opposta, per l'introduzione Controparte_1 dell'esperimento di mediazione obbligatoria non effettuato perché mai intrapreso dalle parti di questo giudizio.
Come già detto in precedenza, infatti, questo tribunale con l'ordinanza del
25/06/2020, dopo aver rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, disponeva l'avvio entro il termine di quindici giorni del tentativo di mediazione obbligatorio ex artt. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, a cura della parte più diligente, rinviando per la verifica di tale incombente all'udienza del 09/12/2020.
All'udienza in questione, oggetto di un mero rinvio, atteso che si svolgeva in collegamento da remoto, modalità alla quale, tuttavia, aveva prestato il consenso solo una delle parti (la normativa emergenziale prevedeva invece il preventivo consenso obbligatorio di tutte le parti processuali), compariva unicamente il
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– giudice onorario dott. Luca Storto – procuratore della il quale dichiarava che nell'ordinanza in cui Controparte_1 il giudice rinviava le parti all'organismo di mediazione “non era specificata quale fosse la parte onerata ad avviare la relativa procedura, pertanto, ritenuto che il contrasto giurisprudenziale sul tema risulta definitivamente risolto dalle
Sezioni Unite (19596/2020), che dispone l'onere dell'avvio in capo al creditore/opposto” chiedeva “la concessione di un termine per la presentazione della domanda di mediazione” (verbale udienza del 09/12/2020).
L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta.
Come confermato dalla stessa convenuta opposta, nello stralcio di verbale sopra riportato, la medesima era a conoscenza del contrasto che da tempo agitava la dottrina e giurisprudenza, poi, composto con la nota sentenza, Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 19596 del 18/09/2020.
Occorre ricordare brevemente in questa sede che all'epoca della proposizione del decreto ingiuntivo opposto (21/01/2019) la giurisprudenza italiana era fortemente divisa tra chi aderiva incondizionatamente all'unico precedente costituito da Cass. sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629, la quale aveva affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è da porre a carico della parte opponente, e chi, al contrario, non condividendo tale impostazione, specialmente nella giurisprudenza di merito, riteneva che l'onere di promuovere il procedimento di mediazione fosse da ritenere a carico del creditore opposto.
La circostanza esposta, relativa al contrasto giurisprudenziale e dottrinale in atto da diversi anni prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nota alla creditrice opposta, è ben riassunta nella Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n.
18741 del 02/07/2019, con la quale la corte rimetteva gli atti al Primo presidente per consentirgli di valutare l'opportunità che il ricorso fosse sottoposto all'esame delle Sezioni Unite;
ordinanza della Cassazione che è di quasi un anno antecedente a quella emessa il 25/06/2020 da questo tribunale allorquando invitava la parti a introdurre l'esperimento di mediazione obbligatoria.
In questo quadro di incertezza giurisprudenziale, poi, risolto dall'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, la creditrice opposta ben avrebbe potuto
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– giudice onorario dott. Luca Storto – introdurre l'esperimento di mediazione obbligatoria senza correre rischi inutili
(rischi non estranei nemmeno alla parte opponente).
Rischi rappresentati dalla possibilità, non remota, che le Sezioni Unite scegliessero la soluzione opposta a quella adottata da Cass. sentenza 3 dicembre
2015, n. 24629.
Quanto stabilito da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, non costituisce un sopravvenuto revirement giurisprudenziale asseritamente lesivo dell'affidamento riposto in una determinata regola che presiede allo svolgimento del giudizio, in quanto si trattava di un semplice contrasto giurisprudenziale, che poi è stato risolto, quindi l'opposta non poteva fare affidamento su una regola tralatizia ma anzi avrebbe dovuto cautelarsi proprio in virtù di un contrasto giurisprudenziale che poteva essere risolto in senso contrario a quanto desiderato.
Inoltre, la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata prontamente dalle riviste di settore a partire da poche settimane dopo la sua pronuncia e ciò, visto che l'udienza di verifica si sarebbe tenuta a dicembre 2020, consentiva ancora un lasso temporale sufficiente a introdurre l'esperimento obbligatorio.
Nessuna rilevanza può essere attribuita né alla circostanza che il provvedimento del 25/06/2020 non indicasse quale parte (opponente – opposto) fosse onerata dell'incombente, visto che nemmeno la norma specificava tale aspetto (l'art. 5 bis del D.Lgs 28/2010 è stato introdotto dall'art. 7, comma 1 lett. e), del D.Lvo
10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 30/06/2023), né che lo stesso provvedimento avvertisse le parti che il mancato esperimento della mediazione avrebbe provocato conseguenze opposte da quelle, poi, stabilite dalle Sezioni Unite.
Infatti, all'epoca in cui l'ordinanza fu pronunciata, il 25/06/2020, anche questo giudice seguiva il precedente costituito da Cass. sentenza 3 dicembre 2015, n.
24629, poi, non adottato dalle Sezioni Unite, ma ciò non è significativo per la parte che era a conoscenza dell'annoso contrasto giurisprudenziale e che avrebbe potuto adottare un comportamento meno rischioso.
Il rigetto dell'istanza di rimessione in termini comporta inevitabilmente che la domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile a causa della pacifica,
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– giudice onorario dott. Luca Storto – incontestata inerzia della parte convenuta opposta nell'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione, disposta dal giudice con ordinanza pronunciata in data 25/06/2020, di seguito al provvedimento di rigetto dell'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La non ottemperanza a quanto stabilito nel provvedimento provoca le conseguenza di legge, ovvero la declaratoria di improcedibilità di cui alla citata norma (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, vigente prima della sostituzione dell'art. 5 ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. d), del D.Lvo
10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 30/06/2023).
La circostanza che la parte opposta, e tantomeno quella opponente, non abbiano attivato la procedura di mediazione è pacifica.
In tal senso è sufficiente rilevare che alla prima udienza effettivamente svolta con la partecipazione di entrambe le parti di verifica dell'avvenuto esperimento, svoltasi il 10/11/2021, il procuratore dell'opposta, a fronte dell'eccezione di improcedibilità prontamente sollevata dall'opponente, ha dedotto “che nessuna delle parti ha introdotto la mediazione e quindi si chiede la remissione in termini per esperire la procedura e in subordine, la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Non vi è dubbio, pertanto, che l'inosservanza delle disposizioni dettate con l'ordinanza del 25/06/2020 abbia determinato una sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda monitoria, che assume valore pregiudiziale e dirimente rispetto allo scrutinio nel merito delle argomentazioni difensive delle parti.
Sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite sopra richiamate, alla declaratoria di improcedibilità segue, come necessario corollario, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali, ritiene il tribunale che, in ragione della novità costituita da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del
18/09/2020, precedente emesso in corso di causa e appena pochi mesi dopo
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– giudice onorario dott. Luca Storto – l'ordinanza di questo tribunale del 25/06/2020, esse debbano essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui
è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta da CP_1
come meglio in epigrafe generalizzata, nei confronti
[...] dell'opponente, Parte_1
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 50/2019, n. 70/2019 R.G., emesso da questo tribunale il 04/03/2019;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione dell'A.U.P.P. dott. Daniele
Scinto.
Così deciso in Isernia, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
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– giudice onorario dott. Luca Storto –