Art. 2.
Le obbligazioni che saranno estratte dopo la entrata in vigore della presente legge, si prescrivono in cinque anni, a decorrere dal giorno dell'estrazione.
Nello stesso termine si prescrivono le obbligazioni estratte e non rimborsate prima dell'entrata in vigore della presente legge purche' non rimanga a decorrere un termine minore per il compimento della ordinaria prescrizione decennale prevista dall' art. 2946 Codice civile .
Nulla e' innovato quanto alla prescrizione quinquennale dei premi.
Le obbligazioni che saranno estratte dopo la entrata in vigore della presente legge, si prescrivono in cinque anni, a decorrere dal giorno dell'estrazione.
Nello stesso termine si prescrivono le obbligazioni estratte e non rimborsate prima dell'entrata in vigore della presente legge purche' non rimanga a decorrere un termine minore per il compimento della ordinaria prescrizione decennale prevista dall' art. 2946 Codice civile .
Nulla e' innovato quanto alla prescrizione quinquennale dei premi.