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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/10/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10613/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a VIA VERONA 33, CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
IC LF BE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 15/10/2024, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 5.07.2008 in Acireale e che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1
1 ad Acireale il 09.12.2007, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Per_1 civili del matrimonio, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e infine ha chiesto di porre a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile per il figlio minore di € 300,00, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Non si è costituito in giudizio , sebbene regolarmente citato Controparte_1
In data 09/06/2025 è comparsa la sola ricorrente, sicché è stato impossibile esperire il rituale tentativo di conciliazione.
Il procuratore di parte ricorrente successivamente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi e la causa è stata assunta per la decisione con rimessione al
Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, che ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, pur essendo stato Controparte_1 ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del Tribunale di Catania n. 2075/2023 del 05/05/2023, pubblicata il 12.05.2023 emessa nel procedimento n. RG: 6364/2020) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Con riguardo al figlio minore (ormai prossimo al compimento della maggiore età) deve Per_1 disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in continuità alle previsioni già in essere con la separazione.
Giova rammentare che - al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di
2 una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per il minore tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre , l'età del minore Controparte_1
, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, giustifica che non si proceda ad Per_1 alcuna regolamentazione degli incontri del figlio con il padre, dovendo gli stessi rimettersi al gradimento del figlio quanto a modalità e frequenza.
Con riguardo alle questioni economiche, si rileva che la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni contenute in sentenza di separazione, ossia del contributo di mantenimento per il figlio, a carico del padre, di euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'art. 337 ter c.c. esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a quando i figli non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Questo principio è stato meglio declinato dalla Corte di Cassazione “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Il giudice nel determinare il contributo che il genitore non collocatario deve versare a favore della prole dovrà tenere conto, oltre che della capacità reddituale dell'ascendente, delle esigenze del minore sulla base dell'età e dello sviluppo raggiunti.
Nella specie, stante l'assenza di altri elementi dai quali desumere la capacità reddituale del convenuto, tale somma va confermata, così come statuito in sede di separazione.
3 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia di controparte.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10613/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 05.07.2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
Acireale al n. 199, parte 2, serie A, anno 2008;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
DISPONE che gli incontri tra e il figlio siano rimessi al libero Controparte_1 Per_1 gradimento del minore;
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di euro 300,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_2 oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Catania il giorno 10/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10613/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a VIA VERONA 33, CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
IC LF BE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 15/10/2024, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 5.07.2008 in Acireale e che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1
1 ad Acireale il 09.12.2007, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Per_1 civili del matrimonio, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e infine ha chiesto di porre a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile per il figlio minore di € 300,00, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Non si è costituito in giudizio , sebbene regolarmente citato Controparte_1
In data 09/06/2025 è comparsa la sola ricorrente, sicché è stato impossibile esperire il rituale tentativo di conciliazione.
Il procuratore di parte ricorrente successivamente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi e la causa è stata assunta per la decisione con rimessione al
Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, che ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, pur essendo stato Controparte_1 ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del Tribunale di Catania n. 2075/2023 del 05/05/2023, pubblicata il 12.05.2023 emessa nel procedimento n. RG: 6364/2020) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Con riguardo al figlio minore (ormai prossimo al compimento della maggiore età) deve Per_1 disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in continuità alle previsioni già in essere con la separazione.
Giova rammentare che - al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di
2 una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per il minore tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre , l'età del minore Controparte_1
, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, giustifica che non si proceda ad Per_1 alcuna regolamentazione degli incontri del figlio con il padre, dovendo gli stessi rimettersi al gradimento del figlio quanto a modalità e frequenza.
Con riguardo alle questioni economiche, si rileva che la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni contenute in sentenza di separazione, ossia del contributo di mantenimento per il figlio, a carico del padre, di euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'art. 337 ter c.c. esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a quando i figli non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Questo principio è stato meglio declinato dalla Corte di Cassazione “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Il giudice nel determinare il contributo che il genitore non collocatario deve versare a favore della prole dovrà tenere conto, oltre che della capacità reddituale dell'ascendente, delle esigenze del minore sulla base dell'età e dello sviluppo raggiunti.
Nella specie, stante l'assenza di altri elementi dai quali desumere la capacità reddituale del convenuto, tale somma va confermata, così come statuito in sede di separazione.
3 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia di controparte.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10613/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 05.07.2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
Acireale al n. 199, parte 2, serie A, anno 2008;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
DISPONE che gli incontri tra e il figlio siano rimessi al libero Controparte_1 Per_1 gradimento del minore;
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di euro 300,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_2 oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Catania il giorno 10/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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