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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2024, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
RG 1951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1951/2022 Ruolo Generale avente ad oggetto: Divorzio/Cessazione
degli effetti civile del matrimonio riservata per la decisione mediante ordinanza del 19-7-2024 in sede di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 3-7-2024, previo invio degli atti al PM per le conclusioni e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dom.to in Arzano (NA) alla via Russiello n.17 presso lo studio dell'Avv. Ageo PISCOPO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente dom.ta in Napoli al viale Gramsci n.19 presso lo studio dell'Avv.to Michele
BISCEGLIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
1 RG 1951/2022
Ragioni in fatto ed in diritto
1. Mediante ricorso presentato in data 21/02/2022 il ricorrente deduceva Parte_1
che in data 02/02/1991 aveva contratto matrimonio in Arzano (NA) con la sig.ra Controparte_1
e che dalla loro unione era nato un figlio, (nato il [...]) e che, a causa di una serie Persona_1
di circostanze che rendevano intollerabile la vita coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente con ricorso presso il Tribunale di Napoli conclusosi con Decreto di Omologa n. 327
pubblicato il 16/01/2006. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio non sussistendo le condizioni per fissare un assegno divorzile per la resistente né di mantenimento per il figlio maggiorenne autonomo economicamente.
Incardinato il giudizio, si costituiva, in riconvenzionale, la resistente, mediante memoria del
06/06/2022, la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile in ragione del mutamento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione accorsa nel 2006, stante la perdita del lavoro come addetta alle pulizie presso istituti scolastici e uffici pubblici nonché la percezione del reddito di cittadinanza.
Inoltre, chiedeva la corresponsione della quota ex lege del TFR percepito dal . Parte_1
Disposta la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 22/06/2022, fallito il
Per_ tentativo di conciliazione, parte ricorrente, in ordine al figlio , rappresentava che lo stesso,
attualmente dipendente presso la S.r.l. Salerno Trasporti (cfr. nota del 22-6-2022), aveva formato un autonomo nucleo familiare ed evidenziava che l'ex coniuge conviveva con il compagno, occupato presso la “Eurofish s.r.l. di Volla (NA). Parte resistente contestava tutto quanto ex adverso affermato,
difatti, sosteneva di vivere da sola, di pagare un canone di locazione pari ad euro 450,00 e di non poter svolgere alcuna attività lavorativa, perché affetta da molteplici problemi di salute.
Fallito il tentativo di riconciliazione, mediante ordinanza presidenziale del 22-6-2022, veniva fissata udienza dinnanzi al GI per 16-1-2023 senza previsione di assegni di mantenimento per la resistente.
Trattato il giudizio e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva
2 RG 1951/2022
rinviata al 23-5-2023 e, mediante ordinanza del 21/06/2023, il GI non ammetteva la prova orale formulata dalle parti fissando udienza al 12/01/2024 per la precisazione delle conclusioni.
In seguito alla riassegnazione del presente giudizio allo scrivente giudice, mediante successiva ordinanza del 19-7-2024 resa in sede di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
la causa veniva riservava al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. In data 23/07/2024, il PM concludeva nulla opponendo.
2. In diritto. La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa della separazione consensuale pubblicato dal Tribunale di Napoli in data 16/01/2006, previa comparizione delle parti in sede presidenziale all'udienza del 09/12/2005 e deposito del ricorso divorzile il
21/02/2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di quasi anni 18 precedenti alla proposizione della domanda di divorzio e comunque nel termine minimo previsto dall'attuale normativa, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine annuale previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come le parti negli scritti difensivi e dinnanzi al Giudice in sede di libero interrogatorio hanno confermato la cessazione di ogni unità di affetti e vita in comune e l'indisponibilità convinta a non riprendere la convivenza matrimoniale per intervenuta elisione dell'affectio coniugalis. Tanto si desume anche dall'intendimento di divorziare espresso dalle parti in sede di libero interrogatorio del 22-6-2022 e la mancata ripresa della convivenza per il periodo ultradecennale sopra indicato, conferma l'avvenuta disgregazione della comunione di vita e di affetto tra le parti che è alla base del matrimonio.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e
3 RG 1951/2022
non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che, come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti, la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché
deve ritenersi che trattasi di matrimonio civile.
3. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, il Collegio reputa insussistenti i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della moglie, non essendo emersi dall'epoca della sentenza di separazione mutamenti rilevanti della situazione economica della medesima oltre la carenza di prova ex art. 2697 c.c. circa i presupposti per il riconoscimento della stessa.
A tal proposito, in materia di divorzio, l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La
sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con
riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità,
escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere
proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Tale norma, come ha ribadito la Corte di Cassazione, ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica», il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi a tutela della persona più debole;
in mancanza di ragioni di solidarietà economica, pertanto, l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in un ingiusto arricchimento del coniuge percettore
4 RG 1951/2022
dell'assegno, come accadeva in passato facendosi riferimento al criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio.
Di recente, è intervenuta in materia la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
che, nel superare il parametro della conservazione del tenore di vita, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, parametro questo da riferirsi sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass. SSUU n. 18287/2018).
3.1. Tanto premesso in punto di diritto, deve ritenersi che, nel caso di specie, non risulta documentata alcuna inidoneità al lavoro della resistente, la quale già in passato ha svolto attività di pulizia, dimostrando capacità lavorativa. In particolare, la documentazione medica allegata agli atti attesta esclusivamente la sottoposizione ad un intervento chirurgico non implicante alcuna inabilità a svolgere prestazioni lavorative.
Nel caso in trattazione, fermo restando la conferma dell'ordinanza emessa dal GI in data 21-
6-2023 in tema di inammissibilità della prova orale per genericità delle circostanze ivi indicate non inserite in un contesto temporale e spaziale oltre ad implicare meri giudizi preclusi ai testimoni (con
riferimento ai capi di cui alla memoria del 21-3-2023), parte resistente non ha depositato alcuna documentazione di natura reddituale come espressamente richiesto da ultimo nell'ordinanza del 26-
1-2024 con espresso riferimento alle ultime 3 dichiarazioni dei redditi ovvero certificazione reddituali emesse dalla competente Agenzia delle Entrate nonché valida attestazione ISEE del nucleo familiare.
Inoltre, la stessa era stata espressamente onerata di depositare la propria certificazione di famiglia attuale al fine di verificare la presenza di conviventi familiari o terzi allo scopo di porre in condizione il collegio di verificare, in riscontro, della eventuale documentazione reddituale la
5 RG 1951/2022
presenza delle condizioni per riconoscere una somma a titolo assistenziale in sede di determinazione dell'assegno divorzile.
L'autodichiarazione del 17-6-2024 depositata il 18-6-2024 non ha rilievo in tema di prova degli elementi costitutivi della domanda ma unicamente ai fini amministrativi o per la verifica preliminare per l'ammissione al patrocinio dello Stato e non certo per acclarare la presenza degli elementi costitutivi della domanda;
ragionare in modo diverso, sarebbe affermare l'inutilità della fase istruttoria finalizzata alla verifica delle domande delle parti rispetto a quanto dichiarato in ricorso o atto di citazione.
Deve anche tenersi conto che le certificazioni mediche allegati in atti non escludono il possesso di una residuale capacità lavorativa che ben può essere esplicata in assenza di accertamenti documentale della competente INPS in sede di invalidità e determinazione del relativa grado di incidenza sulla capacità lavorativa;
nulla al riguardo è stato provato come anche l'assenza di requisiti per l'ottenimento di assegni e/o provvidenze economiche previste dall'attuale normativa a supporto reddituale e ovvero la possibilità di ottenere, anche da parte di eventuali conviventi, il reddito di inclusione per l'attuale nucleo familiare della resistente.
Ogni ulteriore domanda esperita nel presente giudizio, come quella del riconoscimento della quota del TFR, è assorbita nella presente decisione.
4. Avuto riguardo alla natura necessaria della controversia, delle situazioni personali coinvolte all'esito della stessa, ricorrono i motivi eccezionali per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio tenendo anche conto della corretta condotta processuale delle parti che non ha determinato un dispendio di energie processuali con la definizione del presente giudizio in tempi ragionevoli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Arzano il 02/02/1991 tra nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
6 RG 1951/2022
Napoli il 30/11/1971;
b) Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta in via riconvenzionale dalla resistente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 7, parte I, Serie / - anno 1991);
d) spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa il 13/11/2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Alessandra Tabarro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1951/2022 Ruolo Generale avente ad oggetto: Divorzio/Cessazione
degli effetti civile del matrimonio riservata per la decisione mediante ordinanza del 19-7-2024 in sede di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 3-7-2024, previo invio degli atti al PM per le conclusioni e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dom.to in Arzano (NA) alla via Russiello n.17 presso lo studio dell'Avv. Ageo PISCOPO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente dom.ta in Napoli al viale Gramsci n.19 presso lo studio dell'Avv.to Michele
BISCEGLIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
1 RG 1951/2022
Ragioni in fatto ed in diritto
1. Mediante ricorso presentato in data 21/02/2022 il ricorrente deduceva Parte_1
che in data 02/02/1991 aveva contratto matrimonio in Arzano (NA) con la sig.ra Controparte_1
e che dalla loro unione era nato un figlio, (nato il [...]) e che, a causa di una serie Persona_1
di circostanze che rendevano intollerabile la vita coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente con ricorso presso il Tribunale di Napoli conclusosi con Decreto di Omologa n. 327
pubblicato il 16/01/2006. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio non sussistendo le condizioni per fissare un assegno divorzile per la resistente né di mantenimento per il figlio maggiorenne autonomo economicamente.
Incardinato il giudizio, si costituiva, in riconvenzionale, la resistente, mediante memoria del
06/06/2022, la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile in ragione del mutamento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione accorsa nel 2006, stante la perdita del lavoro come addetta alle pulizie presso istituti scolastici e uffici pubblici nonché la percezione del reddito di cittadinanza.
Inoltre, chiedeva la corresponsione della quota ex lege del TFR percepito dal . Parte_1
Disposta la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 22/06/2022, fallito il
Per_ tentativo di conciliazione, parte ricorrente, in ordine al figlio , rappresentava che lo stesso,
attualmente dipendente presso la S.r.l. Salerno Trasporti (cfr. nota del 22-6-2022), aveva formato un autonomo nucleo familiare ed evidenziava che l'ex coniuge conviveva con il compagno, occupato presso la “Eurofish s.r.l. di Volla (NA). Parte resistente contestava tutto quanto ex adverso affermato,
difatti, sosteneva di vivere da sola, di pagare un canone di locazione pari ad euro 450,00 e di non poter svolgere alcuna attività lavorativa, perché affetta da molteplici problemi di salute.
Fallito il tentativo di riconciliazione, mediante ordinanza presidenziale del 22-6-2022, veniva fissata udienza dinnanzi al GI per 16-1-2023 senza previsione di assegni di mantenimento per la resistente.
Trattato il giudizio e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva
2 RG 1951/2022
rinviata al 23-5-2023 e, mediante ordinanza del 21/06/2023, il GI non ammetteva la prova orale formulata dalle parti fissando udienza al 12/01/2024 per la precisazione delle conclusioni.
In seguito alla riassegnazione del presente giudizio allo scrivente giudice, mediante successiva ordinanza del 19-7-2024 resa in sede di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
la causa veniva riservava al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. In data 23/07/2024, il PM concludeva nulla opponendo.
2. In diritto. La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa della separazione consensuale pubblicato dal Tribunale di Napoli in data 16/01/2006, previa comparizione delle parti in sede presidenziale all'udienza del 09/12/2005 e deposito del ricorso divorzile il
21/02/2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di quasi anni 18 precedenti alla proposizione della domanda di divorzio e comunque nel termine minimo previsto dall'attuale normativa, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine annuale previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come le parti negli scritti difensivi e dinnanzi al Giudice in sede di libero interrogatorio hanno confermato la cessazione di ogni unità di affetti e vita in comune e l'indisponibilità convinta a non riprendere la convivenza matrimoniale per intervenuta elisione dell'affectio coniugalis. Tanto si desume anche dall'intendimento di divorziare espresso dalle parti in sede di libero interrogatorio del 22-6-2022 e la mancata ripresa della convivenza per il periodo ultradecennale sopra indicato, conferma l'avvenuta disgregazione della comunione di vita e di affetto tra le parti che è alla base del matrimonio.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e
3 RG 1951/2022
non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che, come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti, la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché
deve ritenersi che trattasi di matrimonio civile.
3. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, il Collegio reputa insussistenti i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della moglie, non essendo emersi dall'epoca della sentenza di separazione mutamenti rilevanti della situazione economica della medesima oltre la carenza di prova ex art. 2697 c.c. circa i presupposti per il riconoscimento della stessa.
A tal proposito, in materia di divorzio, l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La
sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con
riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità,
escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere
proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Tale norma, come ha ribadito la Corte di Cassazione, ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica», il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi a tutela della persona più debole;
in mancanza di ragioni di solidarietà economica, pertanto, l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in un ingiusto arricchimento del coniuge percettore
4 RG 1951/2022
dell'assegno, come accadeva in passato facendosi riferimento al criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio.
Di recente, è intervenuta in materia la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
che, nel superare il parametro della conservazione del tenore di vita, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, parametro questo da riferirsi sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass. SSUU n. 18287/2018).
3.1. Tanto premesso in punto di diritto, deve ritenersi che, nel caso di specie, non risulta documentata alcuna inidoneità al lavoro della resistente, la quale già in passato ha svolto attività di pulizia, dimostrando capacità lavorativa. In particolare, la documentazione medica allegata agli atti attesta esclusivamente la sottoposizione ad un intervento chirurgico non implicante alcuna inabilità a svolgere prestazioni lavorative.
Nel caso in trattazione, fermo restando la conferma dell'ordinanza emessa dal GI in data 21-
6-2023 in tema di inammissibilità della prova orale per genericità delle circostanze ivi indicate non inserite in un contesto temporale e spaziale oltre ad implicare meri giudizi preclusi ai testimoni (con
riferimento ai capi di cui alla memoria del 21-3-2023), parte resistente non ha depositato alcuna documentazione di natura reddituale come espressamente richiesto da ultimo nell'ordinanza del 26-
1-2024 con espresso riferimento alle ultime 3 dichiarazioni dei redditi ovvero certificazione reddituali emesse dalla competente Agenzia delle Entrate nonché valida attestazione ISEE del nucleo familiare.
Inoltre, la stessa era stata espressamente onerata di depositare la propria certificazione di famiglia attuale al fine di verificare la presenza di conviventi familiari o terzi allo scopo di porre in condizione il collegio di verificare, in riscontro, della eventuale documentazione reddituale la
5 RG 1951/2022
presenza delle condizioni per riconoscere una somma a titolo assistenziale in sede di determinazione dell'assegno divorzile.
L'autodichiarazione del 17-6-2024 depositata il 18-6-2024 non ha rilievo in tema di prova degli elementi costitutivi della domanda ma unicamente ai fini amministrativi o per la verifica preliminare per l'ammissione al patrocinio dello Stato e non certo per acclarare la presenza degli elementi costitutivi della domanda;
ragionare in modo diverso, sarebbe affermare l'inutilità della fase istruttoria finalizzata alla verifica delle domande delle parti rispetto a quanto dichiarato in ricorso o atto di citazione.
Deve anche tenersi conto che le certificazioni mediche allegati in atti non escludono il possesso di una residuale capacità lavorativa che ben può essere esplicata in assenza di accertamenti documentale della competente INPS in sede di invalidità e determinazione del relativa grado di incidenza sulla capacità lavorativa;
nulla al riguardo è stato provato come anche l'assenza di requisiti per l'ottenimento di assegni e/o provvidenze economiche previste dall'attuale normativa a supporto reddituale e ovvero la possibilità di ottenere, anche da parte di eventuali conviventi, il reddito di inclusione per l'attuale nucleo familiare della resistente.
Ogni ulteriore domanda esperita nel presente giudizio, come quella del riconoscimento della quota del TFR, è assorbita nella presente decisione.
4. Avuto riguardo alla natura necessaria della controversia, delle situazioni personali coinvolte all'esito della stessa, ricorrono i motivi eccezionali per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio tenendo anche conto della corretta condotta processuale delle parti che non ha determinato un dispendio di energie processuali con la definizione del presente giudizio in tempi ragionevoli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Arzano il 02/02/1991 tra nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
6 RG 1951/2022
Napoli il 30/11/1971;
b) Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta in via riconvenzionale dalla resistente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 7, parte I, Serie / - anno 1991);
d) spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa il 13/11/2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Alessandra Tabarro
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