Articolo 2 della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
Articolo 1Articolo 3
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9 marzo 2022
Art. 2. 1. All' articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »; b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ». Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' articolo 41 della Costituzione , come modificato dalla presente legge: «Art. 41. L'iniziativa economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.».
Entrata in vigore il 9 marzo 2022
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