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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 3433-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice rel. dott.ssa UL ES ha pronunciato il seguente
DECRETO DI ACCOGLIMENTO
DELL'ISTANZA CAUTELARE
ex art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008
Vista l'istanza formulata ex art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.05.2025, notificato il 22.05.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza la domanda proposta da nato il 09.07.1991 in Parte_1
Marocco (CUI: 03hva4f), per conseguire il riconoscimento della protezione internazionale;
visto l'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal D.L. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 2024;
ritenuto preliminarmente che la competenza in relazione all'istanza di sospensione ex art. 35 bis c. 4 del D.lgs. n. 25 del 2008 sia del giudice relatore, e non invece del tribunale in composizione collegiale,
e ciò in ragione, oltreché della formulazione letterale della norma in discorso, altresì della dirimente circostanza che il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre
2024, n. 187, ha previsto al c. 4 bis la possibilità di reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria;
rilevato che il non ha depositato note difensive;
Controparte_1 rilevato che il ricorso è tempestivo;
osservato che, all'esito dell'esame sommario che deve essere svolto in questa sede, vista la documentazione depositata (attestato di frequenza delle lezioni per il conseguimento della licenza media dal 28.01.2019 al 27.05.2009 presso l'istituto Scuola Media “Alagon Ciusa Dessì” Via
ME RI rilasciato il 27.05.2009; proposta per il rilascio del permesso di soggiorno, sottoscritta dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari il 24.12.2010; permesso di soggiorno per lavoro autonomo con decorrenza dal 16.10.2014 e scadenza il 13.01.2017; patente di guida conseguita in Italia in data 13.01.2018; autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio rilasciato dal Comune di Loiri Porto San Paolo (SS) il 08.08.2019 in quanto titolare di una impresa individuale;
assegnazione di un posteggio nell'area mercatale del martedì rilasciato dal comune di Olbia (SS) il 08.06.2020; contratto di locazione di una porzione di appartamento sito in Arzachena (SS) con decorrenza dal 15.10.2020 al 14.1.2024) si ravvisa quanto meno un fumus di fondatezza della domanda di protezione speciale e di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, e applicabile al presente giudizio, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del medesimo decreto, essendo la domanda di protezione stata presentata successivamente al 11/03/2023; rilevato, invero, che benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più “l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […]”
(Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata;
ritenuto, dunque, che ricorrano le gravi e circostanziate ragioni di cui all'art. 35 bis, comma 4, D.lgs.
n. 25/2008 giustificanti la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
p.q.m.
sospende provvisoriamente l'efficacia del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.05.2025, notificato il
22.05.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza l'istanza proposta da Parte_1
nato il 09.07.1991 in Marocco (CUI: 03hva4f).
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari in data 9.06.2025
Il giudice rel. UL ES
TRIBUNALE ORDINARIO di RI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice rel. dott.ssa UL ES ha pronunciato il seguente
DECRETO DI ACCOGLIMENTO
DELL'ISTANZA CAUTELARE
ex art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008
Vista l'istanza formulata ex art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.05.2025, notificato il 22.05.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza la domanda proposta da nato il 09.07.1991 in Parte_1
Marocco (CUI: 03hva4f), per conseguire il riconoscimento della protezione internazionale;
visto l'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal D.L. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 2024;
ritenuto preliminarmente che la competenza in relazione all'istanza di sospensione ex art. 35 bis c. 4 del D.lgs. n. 25 del 2008 sia del giudice relatore, e non invece del tribunale in composizione collegiale,
e ciò in ragione, oltreché della formulazione letterale della norma in discorso, altresì della dirimente circostanza che il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre
2024, n. 187, ha previsto al c. 4 bis la possibilità di reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria;
rilevato che il non ha depositato note difensive;
Controparte_1 rilevato che il ricorso è tempestivo;
osservato che, all'esito dell'esame sommario che deve essere svolto in questa sede, vista la documentazione depositata (attestato di frequenza delle lezioni per il conseguimento della licenza media dal 28.01.2019 al 27.05.2009 presso l'istituto Scuola Media “Alagon Ciusa Dessì” Via
ME RI rilasciato il 27.05.2009; proposta per il rilascio del permesso di soggiorno, sottoscritta dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari il 24.12.2010; permesso di soggiorno per lavoro autonomo con decorrenza dal 16.10.2014 e scadenza il 13.01.2017; patente di guida conseguita in Italia in data 13.01.2018; autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio rilasciato dal Comune di Loiri Porto San Paolo (SS) il 08.08.2019 in quanto titolare di una impresa individuale;
assegnazione di un posteggio nell'area mercatale del martedì rilasciato dal comune di Olbia (SS) il 08.06.2020; contratto di locazione di una porzione di appartamento sito in Arzachena (SS) con decorrenza dal 15.10.2020 al 14.1.2024) si ravvisa quanto meno un fumus di fondatezza della domanda di protezione speciale e di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, e applicabile al presente giudizio, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del medesimo decreto, essendo la domanda di protezione stata presentata successivamente al 11/03/2023; rilevato, invero, che benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più “l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […]”
(Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata;
ritenuto, dunque, che ricorrano le gravi e circostanziate ragioni di cui all'art. 35 bis, comma 4, D.lgs.
n. 25/2008 giustificanti la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
p.q.m.
sospende provvisoriamente l'efficacia del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 20.05.2025, notificato il
22.05.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza l'istanza proposta da Parte_1
nato il 09.07.1991 in Marocco (CUI: 03hva4f).
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari in data 9.06.2025
Il giudice rel. UL ES