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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE
Dott. Sonia Piccinni GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3121/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MOTTOLA PAOLA presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata in TRAIANA 19 00034 COLLEFERRO ITALIA
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. CALAMARI DONATO presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI GIMINIANI, 31 03012 ANAGNI
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti meritano accoglimento.
La narrazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi, sia pur oggetto di valutazioni divergenti ad opera delle parti, è comunque concorde nel riferire che esse vivono completamente separate da tempo.
pagina 1 di 2 Parte resistente, del resto, nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta da controparte;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta pertanto alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
La regolamentazione proposta dalle parti in merito all'affidamento della prole, alla sua collocazione, ai rapporti col genitore non collocatario, al contributo paterno al mantenimento nonché al concorso nelle spese straordinarie si palesa conforme agli interessi del minore.
Vi è accordo economico.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti della separazione, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Segni il 06/05/2017 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Segni al n. 2 parte I anno 2017);
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Segni di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
compensa infine integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE
Dott. Sonia Piccinni GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3121/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MOTTOLA PAOLA presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata in TRAIANA 19 00034 COLLEFERRO ITALIA
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. CALAMARI DONATO presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI GIMINIANI, 31 03012 ANAGNI
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti meritano accoglimento.
La narrazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi, sia pur oggetto di valutazioni divergenti ad opera delle parti, è comunque concorde nel riferire che esse vivono completamente separate da tempo.
pagina 1 di 2 Parte resistente, del resto, nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta da controparte;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta pertanto alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
La regolamentazione proposta dalle parti in merito all'affidamento della prole, alla sua collocazione, ai rapporti col genitore non collocatario, al contributo paterno al mantenimento nonché al concorso nelle spese straordinarie si palesa conforme agli interessi del minore.
Vi è accordo economico.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti della separazione, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Segni il 06/05/2017 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Segni al n. 2 parte I anno 2017);
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Segni di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
compensa infine integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2