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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, alla pubblica udienza del 04.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2429/2024 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Na), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Casaburo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del curatore p.t. Controparte_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cinque ed elettivamente domiciliata CP_2 come in atti
Resistente
NONCHE'
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 09.04.2024 la parte ricorrente ha chiesto di accertare ha chiesto di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società “ ” dal 17.09.2017 al 31.07.2020 e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 stessa al pagamento della somma di € 119.775,09 per spettanze retributive (di cui 35.922,46 euro per lavoro straordinario 15%; 8.644,05 euro per 13^ mensilità aggiuntiva;
1.174,53 euro per festività non
Pag. 1 di 4 godute;
10.005,74 euro per 14^ mensilità aggiuntiva;
8.912,15 euro per ferie non godute;
1.085,15 euro per indennità sostitutiva ferie;
319,48 una tantum e arretrati contrattuali;
24.891,63 per indennità di trasferta ed euro 28.819,91 per Trattamento di Fine Rapporto), oltre accessori e vittoria di spese.
A fondamento della domanda ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 17.09.2017 al 31.07.2020, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni;
di aver sempre svolto le mansioni di autista con qualifica di operaio ed inquadramento nel III livello del CCNL
Commercio Terziario;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 06.00 alle ore 15.00; di aver svolto attività lavorativa su tutto il territorio nazionale, e talvolta anche in Puglia, regione in cui la è proprietaria di alcuni distributori di carburante;
Controparte_1 di aver ricevuto solo in parte la tredicesima e quattordicesima mensilità; di non aver ricevuta nulla a titolo di lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti;
di non aver ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto.
Regolare la notifica, si è costituita la “ ” eccependo Controparte_1
l'improcedibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto esclusivamente la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive. Nel merito, ha comunque chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto, per il caso di accertamento (e nei limiti di tale CP_3 accertamento) del diritto a differenze retributive, di accogliere la connessa domanda, anch'essa avanzata dal ricorrente, di pagamento all' nei limiti della prescrizione, dei conseguenti contributi CP_3 previdenziali con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sottoposta alle parti la questione di improcedibilità del ricorso, udita la discussione e ritenuta superflua l'istruttoria richiesta, la causa è decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1,
c.p.c., con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è improcedibile.
È pacifico il fallimento della Tale circostanza è inoltre documentalmente Controparte_1 provata, avendo il curatore depositato, unitamente alla memoria di costituzione, la sentenza con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. sent. 140/2023 del 28.12.2023 del Tribunale di Nola).
Nel presente procedimento, introdotto in riassunzione, occorre in particolare rilevare che: «Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di
Pag. 2 di 4 reintegrazione nel posto di lavoro. Rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale. Nel caso, dunque, di una domanda di condanna risarcitoria essa spetta al giudice concorsuale, con conseguente improcedibilità della domanda avanzata dinanzi al giudice del lavoro» (Cass., sez.
L, ord. 26683/2022).
Ciò detto, anche il ricorso in riassunzione risulta diretto all'emanazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme da eseguirsi nei confronti di una società coinvolta nella procedura di liquidazione giudiziale.
Appare evidente come una pronuncia di condanna in questa sede possa portare alla violazione del principio secondo il quale ogni azione potenzialmente incidente sul passivo deve essere rimessa alla competenza del Giudice della procedura. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento di crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.
Infatti, come già prevedeva l'art. 52 L.F., qualsiasi ragione creditoria da far valere nei confronti di un debitore fallito e che trovi origine e causa prima della dichiarazione di fallimento non può che essere azionata nelle forme e secondo le regole del c.d. concorso fallimentare, che comporta il trasferimento inderogabile nella sede concorsuale delle azioni di accertamento dei crediti verso la datrice di lavoro in liquidazione giudiziale, con la conseguente improcedibilità della domanda proposta secondo un rito diverso.
E' infatti principio consolidato della Suprema Corte quello secondo il quale il tribunale fallimentare ha la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendosi distinguere tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera
(diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura. (in casi analoghi, cfr. anche Cass. sez. L, sent. 41586/2021).
Sulla scia di tutte le considerazioni esposte, atteso che la domanda di cui al presente ricorso in
Pag. 3 di 4 riassunzione ha ad oggetto pretese retributive del lavoratore nei confronti è intervenuta una sentenza dichiarazione di liquidazione giudiziale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La pronuncia di improcedibilità va estesa anche alla domanda di “regolarizzazione contributiva”.
Invero, nella giurisprudenza di merito è stato affermato in un caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa che la domanda di condanna del datore al versamento dei contributi in favore del lavoratore rientra nella vis attractiva della procedura concorsuale, atteso che – per un verso – la regolarizzazione contributiva del rapporto scaturisce, in forza di un mero automatismo, dall'accertamento della perdurante esistenza del rapporto e – per un altro verso – l'ammontare dei contributi dovuti è stabilito per legge, in assenza di qualsiasi voglia intervento discrezionale dell'autorità giudiziaria finalizzato alla quantificazione del debito (Cda di Bari nr. 2681/2019).
La natura della pronuncia costituisce ragione eccezionale per compensare integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità del ricorso in riassunzione;
2) compensa le spese del giudizio.
Nola, 04.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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