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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 210 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VANUCCI BARBARA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. VANUCCI BARBARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta del 29.04.2025 con alcune precisazioni depositate in data 15.05.2025, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Persona_2
e collocazione abitativa prevalente presso la madre in Coriano via Cavallino n. 33.
2) L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitata dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Per_1
3) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste della figlia dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta preventivamente con Per_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati, oltre ad 1 giorno Per_1
infrasettimanale.
5) I genitori concordano che i weekend potranno essere modificati, compatibilmente alle esigenze della figlia (gite, uscite, compleanni, feste con le amichette) e/o dei genitori, con impegno a comunicare eventuali variazioni almeno 7 giorni prima;
qualora un weekend dovesse saltare, questo verrà recuperato con quello successivo.
6) Il padre potrà trascorrere con la figlia la metà del periodo delle vacanze natalizie e pasquali, Per_1
sulla base del calendario scolastico ad anni alternati. Stesso principio anche per feste e ponti previsti da calendario scolastico annuale. Per quel che attiene alle ferie estive, il padre potrà trascorrere annualmente con la figlia un periodo pari a 15 giorni non consecutivi.
7) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre un assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 (trecento/00) mensili;
il Sig. provvederà Parte_2
integralmente e quindi nella misura del 100% alle spese scolastiche, mediche e straordinarie in genere necessarie per la figlia . Per_1
8) I genitori si impegnano a comunicarsi orari di visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali verrà sottoposta la figlia e alle quali parteciperanno compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro.
pagina 2 di 3 9) I genitori si impegnano al reciproco rispetto, a crescere ed educare la figlia con equilibrio e a tenere comportamenti consoni al ruolo di genitorialità.
10) Eventuali agevolazioni e/o gli assegni familiari saranno percepiti dalla madre;
11) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e di aver già definito tra loro ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale, dichiarando, altresì, di null'altro avere a pretendere.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il 16.10.2012, si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VANUCCI BARBARA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. VANUCCI BARBARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta del 29.04.2025 con alcune precisazioni depositate in data 15.05.2025, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Persona_2
e collocazione abitativa prevalente presso la madre in Coriano via Cavallino n. 33.
2) L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitata dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Per_1
3) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste della figlia dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta preventivamente con Per_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati, oltre ad 1 giorno Per_1
infrasettimanale.
5) I genitori concordano che i weekend potranno essere modificati, compatibilmente alle esigenze della figlia (gite, uscite, compleanni, feste con le amichette) e/o dei genitori, con impegno a comunicare eventuali variazioni almeno 7 giorni prima;
qualora un weekend dovesse saltare, questo verrà recuperato con quello successivo.
6) Il padre potrà trascorrere con la figlia la metà del periodo delle vacanze natalizie e pasquali, Per_1
sulla base del calendario scolastico ad anni alternati. Stesso principio anche per feste e ponti previsti da calendario scolastico annuale. Per quel che attiene alle ferie estive, il padre potrà trascorrere annualmente con la figlia un periodo pari a 15 giorni non consecutivi.
7) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre un assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 (trecento/00) mensili;
il Sig. provvederà Parte_2
integralmente e quindi nella misura del 100% alle spese scolastiche, mediche e straordinarie in genere necessarie per la figlia . Per_1
8) I genitori si impegnano a comunicarsi orari di visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali verrà sottoposta la figlia e alle quali parteciperanno compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro.
pagina 2 di 3 9) I genitori si impegnano al reciproco rispetto, a crescere ed educare la figlia con equilibrio e a tenere comportamenti consoni al ruolo di genitorialità.
10) Eventuali agevolazioni e/o gli assegni familiari saranno percepiti dalla madre;
11) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e di aver già definito tra loro ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale, dichiarando, altresì, di null'altro avere a pretendere.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il 16.10.2012, si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3